Sentenza 19 settembre 2023
Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 19/09/2023, n. 13906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13906 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2023
N. 13906/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14856/2022 REG.RIC.
N. 14861/2022 REG.RIC.
N. 15021/2022 REG.RIC.
N. 15026/2022 REG.RIC.
N. 15035/2022 REG.RIC.
N. 15164/2022 REG.RIC.
N. 15169/2022 REG.RIC.
N. 14860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14856 del 2022, proposto da EN ET, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 14860 del 2022, proposto da CL ND, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 14861 del 2022, proposto da NN MA UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 15021 del 2022, proposto da MAnna LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 15026 del 2022, proposto da NA TR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 15035 del 2022, proposto da NC IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 15164 del 2022, proposto da LO LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 15169 del 2022, proposto da NN ZE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 14856 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: TR SE Titolo sul sostegno conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 15.07.2022 nr domanda 20029 90G 13/10/2022.
quanto al ricorso n. 14860 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: AN DI Titolo sul sostegno conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 19.07.2022 nr domanda 21190 90G 17/10/2022.
quanto al ricorso n. 14861 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: EM NN RI Titolo sul sostegno conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 15.07.2022 nr domanda 20386 90G 13/10/2022.
quanto al ricorso n. 15021 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: LL MARINN Titolo sul sostegno conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 18.07.2022 nr domanda 20642 90G 17/10/2022.
quanto al ricorso n. 15026 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: PE SI Titolo sul sostegno conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 18.07.2022 nr domanda 20714 90G 17/10/2022.
quanto al ricorso n. 15035 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: CH CA Titolo sul sostegno conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 19.07.2022 nr domanda 21144 90G 17/10/2022.
quanto al ricorso n. 15164 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: RA TT Titolo di specializzazione conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 19.07.2022 nr domanda 20583 90G 17.10.2022.
quanto al ricorso n. 15169 del 2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: ZE ARINN Titolo di specializzazione conseguito in Romania munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 19.07.2022 nr domanda 19671 90G 17.10.2022.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.1 Con ricorso n. reg. 14856/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 15 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (psicologia delle persone con disturbi di comportamento) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno
1.2 Con ricorso n. reg. 14860/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 19 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (fondamenti di psicologia e psicologia dell’educazione) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno.
1.3 Con ricorso n. reg. 14861/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 15 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (fondamenti di psicologia e psicologia dell’educazione) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno.
1.4 Con ricorso n. reg.15021/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 18 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (fondamenti di psicologia e psicologia dell’educazione) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno.
1.5 Con ricorso n. reg. 15026/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 18 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (psicopedagogia) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno.
1.6 Con ricorso n. reg. 15035/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 19 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (fondamenti di psicologia e psicologia dell’educazione) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno.
1.7. Con ricorso n. reg.15164/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 19 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (psicopedagogia speciale scolastica) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno.
1.8 Con ricorso n. reg. 15169/2022 tempestivamente notificato la ricorrente rappresenta che in data 15 giugno 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo (psicopedagogia speciale scolastica) conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento su sostegno.
Con i ricorsi sopra menzionati le parti ricorrenti hanno, altresì, rappresentato che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006, hanno chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, di condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
2. In tutti i ricorsi si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione.
3. All’udienza del 18 luglio 2023 le cause sono state assunte in decisione.
DIRITTO
1.I ricorsi nn. reg 14856/2022, 14860/2022, 14861/2022, 15021/2022, 15026/2022, 15035/2022, 15164/2022 e 15169/2022 vanno riuniti per connessione oggettiva.
Come esposto in narrativa con essi le parti ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, secondo le discipline in narrativa precisate ed ai fini dell’insegnamento su sostegno.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto alle parti interessate un’integrazione documentale.
In accoglimento dei ricorsi, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione di provvedere sulle istanze delle parti ricorrenti nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione va condannato al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 6.000,00, (euro 750,00 per ciascuna parte) a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
-) riunisce i ricorsi nn. reg 14856/2022, 14860/2022, 14861/2022, 15021/2022, 15026/2022, 15035/2022, 15164/2022 e 15169/2022;
-) li accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine alle istanze delle parti ricorrenti, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa delle stesse della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 6.000,00, (euro 750,00 per ciascuna parte) a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO