Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Di Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n-OMISSIS-/2024, resa in data 7 ottobre 2024 dal Tribunale di -OMISSIS- Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi in data 10 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la memoria del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dopo la notifica del presente ricorso e dell’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2025, l’-OMISSIS- ha provveduto al pagamento della restante somma di € 10.000 a titolo di risarcimento del danno, dando così integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infine, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale, di condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo liquidate, in favore dell’avv. Christian Di Pasquale, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’avv. Christian Di Pasquale dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.000 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO LA, Presidente
RA AN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AN | DO LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.