TRIB
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/05/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause per controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorso depositato in data 26.7.2022
d a
[...]
Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Amadori Massimo
pec Email_1
ricorrenti in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 3
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso all'avv. Marta Odorizzi pec t Email_2
convenuto
CONCORDI CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti”
MOTIVAZIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e la società Parte_1
hanno proposto opposizione ex art. 22 L. Parte_1
24.11.1981, n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub n. OI-000182152 nei confronti di e sub n. OI CP_1 Parte_1
000182971 nei confronti della società Parte_1
Costituitosi in giudizio, l' preannunciava che – a seguito dell'entrata in vigore CP_1
dell'art. 23 D.L. 4.5.2023, n. 48 conv. in L. 3.7.2023, n. 85, che ha novellato l'art. 2 co.1-
bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L. 11.11.1983, n. 638 (il quale ora prevede che nel caso di omesso versamento non superiore a € 10.000 delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti “si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”) – avrebbe rettificato la già emessa ordinanza ingiunzione al fine di irrogare sanzione amministrativa commisurata allo ius superveniens.
pagina 2 di 3 In data 13.12.2023 l' ha depositato l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_1 CP_1
sub n. OI-000182152 nei confronti di e sub n. OI 000182971 nei Parte_1
confronti della società nel testo rettificato Parte_1
secondo il disposto ex art. 23 D.L. 48/2023.
In data 05.03.2024 l'opponente ha depositato documentazione afferente il versamento della somma corrispondente alla sanzione irrogata mediante l'ordinanza ingiunzione rettificata.
All'udienza odierna l' ha riconosciuto il carattere integralmente satisfattivo dei CP_1
versamenti effettuati dall'opponente.
Quindi le parti hanno chiesto concordemente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra la parti.
- - -
Alla luce delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra la parti.
Trento, 7 maggio 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause per controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorso depositato in data 26.7.2022
d a
[...]
Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Amadori Massimo
pec Email_1
ricorrenti in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 3
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso all'avv. Marta Odorizzi pec t Email_2
convenuto
CONCORDI CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti”
MOTIVAZIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e la società Parte_1
hanno proposto opposizione ex art. 22 L. Parte_1
24.11.1981, n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub n. OI-000182152 nei confronti di e sub n. OI CP_1 Parte_1
000182971 nei confronti della società Parte_1
Costituitosi in giudizio, l' preannunciava che – a seguito dell'entrata in vigore CP_1
dell'art. 23 D.L. 4.5.2023, n. 48 conv. in L. 3.7.2023, n. 85, che ha novellato l'art. 2 co.1-
bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L. 11.11.1983, n. 638 (il quale ora prevede che nel caso di omesso versamento non superiore a € 10.000 delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti “si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”) – avrebbe rettificato la già emessa ordinanza ingiunzione al fine di irrogare sanzione amministrativa commisurata allo ius superveniens.
pagina 2 di 3 In data 13.12.2023 l' ha depositato l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_1 CP_1
sub n. OI-000182152 nei confronti di e sub n. OI 000182971 nei Parte_1
confronti della società nel testo rettificato Parte_1
secondo il disposto ex art. 23 D.L. 48/2023.
In data 05.03.2024 l'opponente ha depositato documentazione afferente il versamento della somma corrispondente alla sanzione irrogata mediante l'ordinanza ingiunzione rettificata.
All'udienza odierna l' ha riconosciuto il carattere integralmente satisfattivo dei CP_1
versamenti effettuati dall'opponente.
Quindi le parti hanno chiesto concordemente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra la parti.
- - -
Alla luce delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra la parti.
Trento, 7 maggio 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 3 di 3