Articolo 2 della Legge 22 luglio 1977, n. 489
Articolo 1Articolo 3
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23 agosto 1977
Art. 2.
L'Istituto per gli studi di politica internazionale presentera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto per gli studi di politica internazionale della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.
Entrata in vigore il 23 agosto 1977