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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 06/02/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, OR
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4341/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025MI0580477 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025MI0580477 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lla sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso contro la comunicazione dell'Ufficio relativa alla variazione notificata con l'avviso d'accertamento n.2025MI0580477 in data 11/09/25 , eccependo la carente motivazione dell'atto impugnato e contestando nel merito la rendita attribuita dall'Ufficio in fase di rettifica.Era infatti accaduto che in data 25/07/24 ila Sig.ra Ricorrente_1 aveva presentato una denuncia di variazione Docfa prot. MI0373758 per “FRAZIONAMENTO E FUSIONE CON
CAMBIO DI DESTINAZIONE” per le unità immobiliari site in Cassano d'Adda, Indirizzo_1
.Chiedeva quindi di dichiarare nullo l'accertamento in diritto e nel merito. A seguito del ricorso giurisdizionale presentato,l'Ufficio in data 27/11/2025 inviava proposta di conciliazione nei seguenti termini:Dato_catastale_1 , e sub 702: categoria
Dato_catastale_2.L'odierna ricorrente comunicava la non accettazione della proposta e impugnava come si e' detto l'avviso.L' Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Milano – Territorio, si costituisce nel presente giudizio, impugnando quanto ex adverso dedotto, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, oltre che privo di riscontri probatori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte all'esito dell'odierna udienza, letti gli atti e sentite le parti, rileva.Nel caso in oggetto la ricorrente ritiene che la volontà del contribuente determini la scelta della destinazione d'uso urbanistica sulla base di esigenze personali e/o , commerciali.Ma tale scelta non può incidere sulla corretta classificazione catastale.La Corte , in linea con l'orientamento consolidato della Giurisprudenza maggioritaria, orientamento citato dalla resistente, ritiene che non vi sia un automatico adeguamento del classamento catastale alla destinazione d'uso, quand'anche tale particolare uso sia stato autorizzato previo conseguimento di un titolo abilitativo edilizio.Infatti, il titolo abilitativo non qualifica il bene dal punto di vista della destinazione ordinaria e permanente, da cui discende la relativa potenzialità reddituale, bensì rappresenta una mera autorizzazione all'esercizio di un determinato uso. Non esiste allora una norma che subordini il classamento alla verifica dell'osservanza di una regola urbanistica. L'Ufficio ha dimostrato in istruttoria che vi e' la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche. La destinazione urbanistica e la classificazione catastale sono disciplinate in modo e con norme indipendenti fra loro. La disciplina urbanistica prevede, in generale, diverse destinazioni d'uso possibili nell'ambito di una stessa zona. Pertanto, qualora un immobile abbia caratteristiche compatibili con più destinazioni d'uso (dal punto di vista edilizio e in relazione ai regolamenti vigenti), i competenti uffici comunali rilasciano l'autorizzazione all'utilizzo richiesto dal proprietario dell'immobile .Nel caso in esame, considerata l'entità e la tipologia di interventi edilizi subiti dall'unità immobiliare, la ricorrente ha correttamente dichiarato la diversa distribuzione degli spazi interni, ma non si configura in alcun modo il cambio di destinazione d'uso a livello catastale.La Ricorrente sostiene che lo stato di fatto dell'unità immobiliare in esame è da ricondurre alla categoria C/2 in quanto le caratteristiche sono quelle di una “cantina/ripostiglio”. Ma L'Ufficio ha dimostrato il contrarario e cioe' che le cantine sono ubicate ai piani interrati e hanno caratteristiche costruttive completamente differenti, cosi' come che non si tratta di un ripostiglio: i ripostigli sono vani accessori di piccole dimensioni, mentre l'unità immobiliare in esame ha una superficie catastale di 323 mq e non si può pertanto certamente definire “ripostiglio”.Per quanto attiene all'idoneita' della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato , poi, la resistente ha dimostrato che quando l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, in linea anche qui con le pronuncie della Suprema Corte , a seguito della c.d. procedura
DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso e' soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piu' approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr: Cass., Sez. 6, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2021, n.
4807; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2021, n. 4955).Tanto premesso, ritenuta assorbente la suddetta motivazione su tutti hli altri motivi di ricorso eccepiti, la Corte ritiene di non accoglere il cicorso e di attribuire lonere delle spese di lite alla ricorrente cosi' come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Milano, li 26/01/2026
il OR il Presidente
dott. Stefano Dambruoso Dott.ssa Giuseppa Crisafulli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, OR
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4341/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025MI0580477 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025MI0580477 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lla sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso contro la comunicazione dell'Ufficio relativa alla variazione notificata con l'avviso d'accertamento n.2025MI0580477 in data 11/09/25 , eccependo la carente motivazione dell'atto impugnato e contestando nel merito la rendita attribuita dall'Ufficio in fase di rettifica.Era infatti accaduto che in data 25/07/24 ila Sig.ra Ricorrente_1 aveva presentato una denuncia di variazione Docfa prot. MI0373758 per “FRAZIONAMENTO E FUSIONE CON
CAMBIO DI DESTINAZIONE” per le unità immobiliari site in Cassano d'Adda, Indirizzo_1
.Chiedeva quindi di dichiarare nullo l'accertamento in diritto e nel merito. A seguito del ricorso giurisdizionale presentato,l'Ufficio in data 27/11/2025 inviava proposta di conciliazione nei seguenti termini:Dato_catastale_1 , e sub 702: categoria
Dato_catastale_2.L'odierna ricorrente comunicava la non accettazione della proposta e impugnava come si e' detto l'avviso.L' Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Milano – Territorio, si costituisce nel presente giudizio, impugnando quanto ex adverso dedotto, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, oltre che privo di riscontri probatori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte all'esito dell'odierna udienza, letti gli atti e sentite le parti, rileva.Nel caso in oggetto la ricorrente ritiene che la volontà del contribuente determini la scelta della destinazione d'uso urbanistica sulla base di esigenze personali e/o , commerciali.Ma tale scelta non può incidere sulla corretta classificazione catastale.La Corte , in linea con l'orientamento consolidato della Giurisprudenza maggioritaria, orientamento citato dalla resistente, ritiene che non vi sia un automatico adeguamento del classamento catastale alla destinazione d'uso, quand'anche tale particolare uso sia stato autorizzato previo conseguimento di un titolo abilitativo edilizio.Infatti, il titolo abilitativo non qualifica il bene dal punto di vista della destinazione ordinaria e permanente, da cui discende la relativa potenzialità reddituale, bensì rappresenta una mera autorizzazione all'esercizio di un determinato uso. Non esiste allora una norma che subordini il classamento alla verifica dell'osservanza di una regola urbanistica. L'Ufficio ha dimostrato in istruttoria che vi e' la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche. La destinazione urbanistica e la classificazione catastale sono disciplinate in modo e con norme indipendenti fra loro. La disciplina urbanistica prevede, in generale, diverse destinazioni d'uso possibili nell'ambito di una stessa zona. Pertanto, qualora un immobile abbia caratteristiche compatibili con più destinazioni d'uso (dal punto di vista edilizio e in relazione ai regolamenti vigenti), i competenti uffici comunali rilasciano l'autorizzazione all'utilizzo richiesto dal proprietario dell'immobile .Nel caso in esame, considerata l'entità e la tipologia di interventi edilizi subiti dall'unità immobiliare, la ricorrente ha correttamente dichiarato la diversa distribuzione degli spazi interni, ma non si configura in alcun modo il cambio di destinazione d'uso a livello catastale.La Ricorrente sostiene che lo stato di fatto dell'unità immobiliare in esame è da ricondurre alla categoria C/2 in quanto le caratteristiche sono quelle di una “cantina/ripostiglio”. Ma L'Ufficio ha dimostrato il contrarario e cioe' che le cantine sono ubicate ai piani interrati e hanno caratteristiche costruttive completamente differenti, cosi' come che non si tratta di un ripostiglio: i ripostigli sono vani accessori di piccole dimensioni, mentre l'unità immobiliare in esame ha una superficie catastale di 323 mq e non si può pertanto certamente definire “ripostiglio”.Per quanto attiene all'idoneita' della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato , poi, la resistente ha dimostrato che quando l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, in linea anche qui con le pronuncie della Suprema Corte , a seguito della c.d. procedura
DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso e' soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piu' approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr: Cass., Sez. 6, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2021, n.
4807; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2021, n. 4955).Tanto premesso, ritenuta assorbente la suddetta motivazione su tutti hli altri motivi di ricorso eccepiti, la Corte ritiene di non accoglere il cicorso e di attribuire lonere delle spese di lite alla ricorrente cosi' come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Milano, li 26/01/2026
il OR il Presidente
dott. Stefano Dambruoso Dott.ssa Giuseppa Crisafulli