Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 493
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sotto l'assorbente profilo del difetto di atto presupposto, poiché con precedente sentenza n. 1882 del 2021 aveva già annullato l'avviso di accertamento n. 429 del 2018, su cui si basava l'ingiunzione di pagamento impugnata.

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    Difetto di atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sotto l'assorbente profilo del difetto di atto presupposto, poiché con precedente sentenza n. 1882 del 2021 aveva già annullato l'avviso di accertamento n. 429 del 2018, su cui si basava l'ingiunzione di pagamento impugnata.

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    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sotto l'assorbente profilo del difetto di atto presupposto, poiché con precedente sentenza n. 1882 del 2021 aveva già annullato l'avviso di accertamento n. 429 del 2018, su cui si basava l'ingiunzione di pagamento impugnata.

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    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sotto l'assorbente profilo del difetto di atto presupposto, poiché con precedente sentenza n. 1882 del 2021 aveva già annullato l'avviso di accertamento n. 429 del 2018, su cui si basava l'ingiunzione di pagamento impugnata.

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    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sotto l'assorbente profilo del difetto di atto presupposto, poiché con precedente sentenza n. 1882 del 2021 aveva già annullato l'avviso di accertamento n. 429 del 2018, su cui si basava l'ingiunzione di pagamento impugnata.

  • Accolto
    Soccombenza della parte resistente

    La parte soccombente (Comune di Canicattì) è stata condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in € 400,00 oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 493
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 493
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo