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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO ON, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2022 depositato il 09/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N.8418 DEL 17.11.21 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 8418 del 17/11/2021, notificata in data 14/2/2022, relativa a IMU, anno di imposta 2013, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 3.995,00.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava: a) la nullità dell'atto impugnato per assenza di credito certo, liquido ed esigibile;
b) la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della notifica in quanto comunicata a persona diversa dal destinatario;
c) la nullità per omessa indicazione del termini per proporre eventuale ricorso;
d) la nullità dell'atto impugnato perché privo del visto di esecutorietà e della sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell'ente locale creditore;
e) la nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva;
f) la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario;
g) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Canicattì (AG) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il ricorso, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 8418 del 17 novembre 2021, notificata in data 17 febbraio 2022, con cui il comune di Canicattì ha chiesto il pagamento della somma ivi indicata, a titolo di
IMU, anno di imposta 2013 - in quanto asseritamente dovuta in base all'avviso di accertamento n. 4294 del
19 ottobre 2018 - è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di atto presupposto.
Invero, questa Corte di Giustizia con sentenza n. 1882 del 2021, ha accolto il ricorso RG n. 1376 del 2019
e, per l'effetto, ha annullato l'avviso di accertamento n. 429 del 2018, con cui il comune di Canicattì ha chiesto al sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma ivi indicata, a titolo di IMU, per l'anno di imposta 2013.
Ne deriva, pertanto, che non sussisteva il presupposto e che il provvedimento impugnato, in quanto illegittimo, deve essere annullato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 26 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NS TO RA LE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO ON, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2022 depositato il 09/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N.8418 DEL 17.11.21 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 8418 del 17/11/2021, notificata in data 14/2/2022, relativa a IMU, anno di imposta 2013, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 3.995,00.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava: a) la nullità dell'atto impugnato per assenza di credito certo, liquido ed esigibile;
b) la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della notifica in quanto comunicata a persona diversa dal destinatario;
c) la nullità per omessa indicazione del termini per proporre eventuale ricorso;
d) la nullità dell'atto impugnato perché privo del visto di esecutorietà e della sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell'ente locale creditore;
e) la nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva;
f) la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario;
g) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Canicattì (AG) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il ricorso, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 8418 del 17 novembre 2021, notificata in data 17 febbraio 2022, con cui il comune di Canicattì ha chiesto il pagamento della somma ivi indicata, a titolo di
IMU, anno di imposta 2013 - in quanto asseritamente dovuta in base all'avviso di accertamento n. 4294 del
19 ottobre 2018 - è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di atto presupposto.
Invero, questa Corte di Giustizia con sentenza n. 1882 del 2021, ha accolto il ricorso RG n. 1376 del 2019
e, per l'effetto, ha annullato l'avviso di accertamento n. 429 del 2018, con cui il comune di Canicattì ha chiesto al sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma ivi indicata, a titolo di IMU, per l'anno di imposta 2013.
Ne deriva, pertanto, che non sussisteva il presupposto e che il provvedimento impugnato, in quanto illegittimo, deve essere annullato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 26 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NS TO RA LE