Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6215 del 2025, proposto da
CO OF, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 750/2025 pubblicata il 05.04.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 5701/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. FA FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, CO OF ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a beneficiare della "Carta elettronica del docente" per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, durante i quali aveva prestato servizio con contratti di supplenza, e per la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'erogazione del beneficio per un importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità.
Il giudizio di merito si è concluso con la sentenza n. 750/2025, pubblicata in data 5 aprile 2025, con la quale il Giudice del Lavoro ha integralmente accolto la domanda, statuendo nel dispositivo quanto segue: a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; b) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per le citate annualità..
La suddetta sentenza è stata ritualmente notificata al Ministero resistente in forma esecutiva in data 7 aprile 2025, ai fini dell'adempimento spontaneo.
Decorso infruttuosamente il termine lungo per l'impugnazione, la pronuncia ha acquisito autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.
Stante la perdurante inerzia dell'Amministrazione, che non ha dato esecuzione al comando giudiziale, la sig.ra OF ha adito questo Tribunale con il ricorso in epigrafe, notificato in data 17 novembre 2025, chiedendo che venga ordinata l'esatta ottemperanza della menzionata sentenza, con la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la vittoria delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 21 novembre 2025 con un atto di mera forma, senza svolgere difese specifiche né documentare l'avvenuto adempimento.
Alla camera di consiglio del 10/2/2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, il Collegio deve esaminare la ricevibilità del presente ricorso per ottemperanza. L'azione è stata proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), che consente di agire in sede di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. La parte ricorrente ha correttamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 114, comma 2, del medesimo Codice, il quale prevede che "Unitamente al ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato". A tal fine, sono stati depositati sia la copia della sentenza n. 750/2025, sia il relativo certificato di passaggio in giudicato. Tale produzione documentale costituisce condizione di ammissibilità del ricorso.
Risulta, inoltre, ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, quale condizione di procedibilità per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
Nel merito: la fondatezza della pretesa Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale preordinato a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost.. L'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato costituisce un corollario imprescindibile dello Stato di diritto, sicché l'Amministrazione soccombente è tenuta a dare puntuale, completa e leale esecuzione alle statuizioni contenute nella pronuncia giurisdizionale, senza poter addurre ragioni di sorta per sottrarsi a tale obbligo. Nel caso di specie, il comando contenuto nella sentenza n. 750/2025 del Tribunale di Torre Annunziata è chiaro, preciso e incondizionato, imponendo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di erogare in favore della ricorrente un buono elettronico per un valore complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della "Carta elettronica del docente". A fronte di tale obbligo, l'Amministrazione intimata, pur essendosi costituita nel presente giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto, neanche parzialmente, alla statuizione del giudice del lavoro, né ha allegato l'esistenza di impedimenti oggettivi all'esecuzione. La sua condotta si configura, pertanto, come un palese e ingiustificato inadempimento al giudicato. Ne consegue la necessità di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo all'accredito in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1.500,00 tramite il sistema della "Carta elettronica del docente", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
La parte ricorrente ha chiesto, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta. Tale richiesta è meritevole di accoglimento. L'art. 114, comma 4, lett. d), del Codice del processo amministrativo prevede che il giudice dell'ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso, "nomina, ove occorra, un commissario ad acta". Tale figura, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha la natura di ausiliario del giudice e agisce quale sua longa manus per sostituirsi all'amministrazione inadempiente e assicurare la concreta attuazione del comando giudiziale. L'art. 21 del Codice del processo amministrativo qualifica espressamente il commissario ad acta come "proprio ausiliario" del giudice. Considerata la condotta tenuta finora dall'Amministrazione, si ravvisa la necessità di nominare, sin da ora, un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva. Conformemente a quanto richiesto dalla parte ricorrente e in linea con recenti orientamenti giurisprudenziali che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, hanno individuato la competenza specifica per l'erogazione della Carta del docente , l'incarico commissariale viene affidato al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o a un funzionario da questi delegato. Detto organo, decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, dovrà provvedere, su istanza della parte interessata, a compiere tutti gli atti necessari per la completa esecuzione della sentenza n. 750/2025 entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
La ricorrente ha formulato espressa istanza per la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto, come chiarito dalla giurisprudenza, costituisce una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, finalizzata a stimolare il debitore all'adempimento e a sanzionare la sua disobbedienza al comando del giudice. La sua applicazione è compatibile anche con le decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro, poiché la sua finalità non è risarcitoria, bensì sanzionatoria e compulsiva. La norma prevede che il giudice fissi tale somma "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative" e precisa che la penalità "non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali". Nel caso di specie, non emergono ragioni di manifesta iniquità, né l'Amministrazione ha allegato ragioni ostative. Pertanto, la richiesta merita accoglimento. In aderenza alla domanda di parte, la penalità viene fissata nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulla sorta capitale di € 1.500,00. Tale penalità decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato per l'adempimento spontaneo e cesserà alla data dell'effettivo pagamento o, in alternativa, alla data di insediamento del commissario ad acta. L'importo complessivo maturato a titolo di penalità non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 10% della medesima sorta capitale.
4. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Esse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, i quali si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
a) ORDINA al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro n. 750/2025, provvedendo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, all'emissione della "Carta elettronica del docente" in favore della ricorrente, sig.ra CO OF, con l'accredito della somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
b) NOMINA, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto a), quale Commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del proprio ufficio, il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita istanza di parte, provvederà in via sostitutiva a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione della sentenza;
c) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla sorta capitale di € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento o all'insediamento del commissario ad acta, con il limite massimo complessivo del 10% (dieci per cento) della medesima sorta capitale;
d) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, e alla refusione del contributo unificato versato. Dispone la distrazione di dette somme in favore degli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
FA FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FF | IA UZ |
IL SEGRETARIO