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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15704/2012
R.G. 15705/2012
R.G. 15707/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2012, cui sono riunite le cause iscritte ai nn. r.g.
15705/2012 e 15707/2012, aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
Milazzo (ME), piazza Roma n. 40, presso lo studio dell'Avv. Caterina Marullo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, C.F. , , C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e , C.F. , questi ultimi quali C.F._3 Parte_4 C.F._4
eredi di , elettivamente domiciliati Milazzo (ME), Giacomo Medici n. 8, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Roberto Picciolo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
, C.F. , elettivamente domiciliato Barcellona Pozzo di Parte_5 C.F._5
Gotto, via Garibaldi n. 72, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cattafi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
, C.F. elettivamente domiciliata in Milazzo Controparte_1 C.F._6
(ME), via Chinigò n. 2, presso lo studio dell'avv. Ileana Ocera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 5/11/2012 proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 170/2012 pronunciato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo, con cui era stato allo stesso ingiunto il pagamento, in uno ai germani e in favore di della complessiva somma di Per_1 Pt_2 Parte_5 Controparte_1
euro 13.600,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, e spese legali della procedura monitoria pari ad euro 640,00, oltre accessori di legge, dovuta a titolo di ratei scaduti (dal giugno 2010 al gennaio
2012) della rendita vitalizia disposta dal defunto padre, Il medesimo decreto Parte_1
ingiuntivo veniva contemporaneamente opposto anche dagli altri coeredi (RG Parte_5
15705/2012) e e (RG 15707/2012), le cui cause venivano riunite alla prima Parte_2 Per_1
con ordinanza del 10/10/2014. Gli opponenti rappresentavano che aveva svolto Controparte_1 in favore del padre l'attività di badante a tempo pieno dal 20/10/2004 fino al Parte_1
01/06/2010 e che, successivamente al di lui decesso, avevano appreso dell'esistenza di plurimi trasferimenti di denaro in suo favore pari a circa € 100.000,00, così come risultanti dagli estratti dei conti correnti intestati al padre, nonché della esistenza di un conto cointestato tra e Parte_1
l'opposta presso l'agenzia di Milazzo del Monte dei Paschi di Siena, dal quale aveva CP_1
prelevato tutte le somme ivi giacenti (€ 24.000) tre giorni prima del decesso del padre.
Rappresentavano che le dette somme non afferivano alla retribuzione dell'opposta, regolarmente corrisposta mese per mese, e che piuttosto erano da considerarsi somme erogate a titolo di mutuo e quindi da restituire maggiorate degli interessi (difese di e di e Parte_5 Parte_2
oppure donazioni nulle in quanto effettuate in difetto di forma scritta ad substantiam e Per_1
non reputabili donazioni di modico valore avuto riguardo al complessivo ammontare (difese del e, in via subordinata, di e . Chiedevano, pertanto, Parte_1 Parte_2 Per_1
la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la compensazione delle somme ingiunte con quelle maggiori oggetto della pretesa restitutoria esercitata anche in via riconvenzionale, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di riduzione delle liberalità ricevute dalla in quanto lesive della riserva di legge attribuita agli eredi, oltre all'accertamento CP_1
dei presupposti per la revocazione della donazione relativa alla rendita vitalizia ed al diritto di abitazione disposti dal de cuius (difese del ), con vittoria di spese e Parte_1
compensi di lite.
Nel costituirsi nei vari giudizi, la opponente specificava di essere legataria di una rendita vitalizia dell'importo mensile di € 850,00, disposta a carico degli eredi dal defunto con Parte_1
testamento pubblico del 22.02.2006, registrato in data 15.06.2010, e che le somme ingiunte corrispondevano al complessivo importo di n. 20 ratei scaduti (giugno 2010/gennaio 2012 compresi), detratto l'importo a carico del coerede , unico coerede ad Persona_2 aver adempiuto alla volontà del de cuius. Eccepiva l'inammissibilità della eccezione di compensazione avanzata dagli opponenti, poiché non fondata su crediti certi. Eccepiva, inoltre,
l'improcedibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima per carenza delle condizioni di legge, sia in quanto domanda da proporsi innanzi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., sia in quanto i legittimari non risultavano avere assolto l'onere della previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ex art. 564 c.c., così come comprovato dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestando la ricostruzione dei fatti proposta dagli opponenti. Confermava di avere ricevuto dal de cuius dei bonifici e/o trasferimenti di denaro di importo comunque inferiore a quello rivendicato e che, tuttavia, aveva il diritto di trattenerli attesane la natura di “donazioni indirette”, pertanto tali da non richiedere per la loro validità della forma scritta ad substantiam. Precisava, inoltre, che il prelievo di € 24.000,00 dal conto cointestato col defunto era un atto di liberalità del de cuius, Pt_2 disposto da quest'ultimo nel pieno delle proprie facoltà ed alla presenza di testimoni (coerede
, il quale aveva confermato tale circostanza nel procedimento n. r.g. Persona_2
597/2011, conclusosi con la già citata sentenza n. 995/2013), rivendicando dunque la proprietà dell'intera somma. In subordine, eccepiva che ai sensi degli artt. 1101 e 1298 c.c. sussisteva la presunzione di comproprietà in parti uguali delle somme depositate in conto corrente cointestato e che, pertanto, essa era da considerarsi proprietaria quantomeno della metà (€ 12.000). Chiedeva, dunque, dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per improcedibilità delle domande di compensazione e di riduzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in subordine, chiedeva dichiararsi il proprio diritto di trattenere le eventuali “liberalità non donative” provate in corso di causa, ivi compreso il prelievo di € 24.000 dal conto cointestato, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e refusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 10/10/2014, resa in pari data nei tre procedimenti, veniva disposta la riunione dei fascicoli n. 15705/2012 e 15707/2012, incardinati dagli ingiunti e e Parte_5 Pt_2
nonché disposta la sospensione del giudizio ex art 337, co. 2, c.p.c. in attesa del Persona_1
passaggio in giudicato della sentenza n. 995/2013 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, ai fini dell'esame della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti. Tale sentenza, che traeva origine dalla opposizione al D.I. n. 02/2011, col quale la aveva CP_1 ingiunto agli eredi in solido il pagamento dell'importo di € 4.123,68 dovuto a titolo di TFR Pt_2 maturato dalla opposta nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di badante presso
[...]
, aveva statuito la condanna di alla restituzione in favore di ciascuno degli Parte_1 CP_1
eredi della somma di euro 14.428,916. Il giudizio, in particolare, veniva definito con sentenza Pt_2
n. 1355/2023, pubblicata il 18/12/2023. In data 08/04/2024 depositava, Parte_1 quindi, ricorso per la prosecuzione della causa;
quindi con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
19/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Hanno depositato comparse conclusionali soltanto e e Parte_1 Parte_2
Il primo ha espressamente rinunciato alla domanda di accertamento della lesione di Per_1
legittima e di riduzione della liberalità (cfr. pag. 15 comparsa del 15/1/2025), formulando le seguenti specifiche conclusioni: “1) Revocare il decreto ingiuntivo n.170/2012 pronunciato dal
Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare la prescrizione del credito portato dal D.I. n.170/2012 opposto;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare la compensazione del credito vantato dall'opposta con il maggior credito vantato dall'opponente, e per l'effetto, estinguere il debito portato dal D.I. n.170/2012 opposto;
4)
Condannare la convenuta opposta a restituire le ulteriori e maggiori somme dovute al sig.
[...]
ed ai suoi germani, con gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla Parte_1 domanda al saldo” (pag. 16 comparsa del 15/1/2025). e e Parte_2 Parte_3 [...]
questi ultimi quali eredi di hanno richiamato le conclusioni formulate in Pt_4 Persona_1 seno all'atto di citazione e, in particolare, “vista l'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata dalle parti opponenti e stante l'esistenza di un controcredito – secondo come accertato in via definitiva con la sentenza n. 1335/2023 della Corte d'Appello di NI, oramai passata in giudicato - in capo ai germani di misura assai superiore (oltre € 90.000,00) rispetto al Pt_2 credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 170/2012 (€ 13.600,00), Voglia disporre la compensazione secondo legge e rigettare tutte le domande avanzate dalla parte opposta” (pag. 7 comparsa conclusionale del 20/1/2025).
Tenuto conto delle conclusioni sopra riportate, deve quindi concludersi che il petitum richiesto e oggetto della presente statuizione (anche considerate le conclusioni formulate da nel Parte_5
proprio atto di citazione, volte alla revoca del titolo monitorio opposto, alla compensazione con i crediti ivi indicati - e dipoi oggetto della citata sentenza n. 1355/2023 - e alla condanna della controparte alla restituzione della differenza) riguarda, oltre al credito azionato in via monitoria, anche (e solo) l'accertamento del controcredito opposto dagli attori (oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 1355/2023, in attesa della cui irretrattabilità il presente processo è stato sospeso con l'ordinanza del 14/10/2014), la conseguente compensazione e la condanna di CP_1
al pagamento della eccedenza.
[...]
Così definito il thema decidendum, occorre anzitutto definire le questioni preliminari di rito e di merito reciprocamente sollevate dalle parti. È senz'altro infondata l'eccezione di decadenza per tardività della riassunzione sollevata da
, secondo cui “La Corte d'Appello sez. Lavoro di NI ha emesso la sentenza Controparte_1
n. 1355/2023 prodotta in atti, notificata in data 18.12.2023 al sottoscritto procuratore costituito. La suddetta sentenza è stata notificata dall'avv. Isgrò Giuliana che ha difeso il ricorrente unitamente all'avv. Marullo Caterina, alla sig.ra presso il domicilio legale in data 19.12.2023 CP_1
come risulta dalla notifica prodotta nella memoria di costituzione. Orbene, i termini di tre mesi previsti dall'art. 305 cpc decorrono dal 19.12.2023, essendo la sentenza stata notificata alla parte, non dal 20.1.2024 come sostiene controparte. Pertanto, si insiste nella decadenza della riassunzione” (pag. 1 nota del 9/11/2024).
Si ricorda, al riguardo, che con ordinanza del 10/10/2014 il Giudice istruttore ha sospeso il presente processo, all'esito della disposta riunione, ai sensi dell'art. 337 c.p.c. “fino al passaggio in giudicato della sentenza recante n. 995/13 R.G.”. Come si desume dall'ordinanza richiamata, dall'art. 297 c.p.c. e, ancora, dallo stesso art. 337, co. 2, c.p.c. applicato (che consente la sospensione in ragione dell'impugnazione proposta contro la sentenza della quale sia stata invocata l'autorità in giudizio e che, dunque, ne postula la definitività al fine di escludere l'ipotesi sospensiva), il dies a quo per la riassunzione del processo sospeso va individuato nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza invocata. Nella specie, la stessa odierna convenuta ha rappresentato che “La Corte d'Appello sez. Lavoro di NI ha emesso la sentenza n. 1355/2023 prodotta in atti, notificata in data 18.12.2023 al sottoscritto procuratore costituito. La suddetta sentenza è stata notificata dall'avv. Isgrò Giuliana che ha difeso il ricorrente unitamente all'avv.
Marullo Caterina, alla sig.ra presso il domicilio legale in data 19.12.2023 come risulta CP_1 dalla notifica prodotta nella memoria di costituzione” (pag. 1 nota del 9/11/2024), con la conseguenza che il passaggio in giudicato della stessa risulta essersi verificato in data 16-
17/02/2024, ossia allo scadere del termine ex art. 325, co. 2, c.p.c.. Ne viene che il ricorso per riassunzione risulta tempestivamente depositato da in data 8/4/2024, Parte_1 donde l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di prescrizione del credito portato dal D.I. n. 170/2012 sollevata da e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettivamente nelle comparse conclusionali del 15/1/2025 e del 20/1/2025.
Sostengono gli opponenti che il credito azionato sarebbe prescritto in ragione del decorso del termine decennale a far data dalla ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del
10/10/2014.
È, al riguardo, sufficiente ricordare che nel caso di specie la prescrizione del credito azionato da
è stata interrotta per effetto dell'instaurazione del presente giudizio, sicché, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c., il relativo termine “non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Passando all'esame nel merito della domanda (monitoria) e delle eccezioni e delle domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, si osserva quanto segue.
Con D.I. n. 170/2012 BO VA ha ingiunto a , Parte_1 Pt_5 Pt_2
e il pagamento in solido tra loro della somma di € 13.600,00, oltre interessi dalla domanda Per_1
fino al soddisfo, a titolo di rendita vitalizia pari a € 850,00 mensili disposta dal de cuius Parte_1
in favore di lei e con testamento pubblico del 22/02/2006 posta a carico dei figli ivi
[...]
individuati (cfr. testamento depositato nel fascicolo monitorio). Il titolo del credito de quo non è in contestazione e, anzi, implicitamente riconosciuto dall'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti, sicché deve ritenersi definitivamente accertato, alla luce della documentazione acquisita e del contegno ex art. 115 c.p.c. dei convenuti in senso sostanziale, il credito oggetto del ricorso monitorio.
Nondimeno, ritiene questo decidente che sussistano i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in conseguenza dell'estinzione del credito ivi recato in ragione dell'eccepita compensazione del maggior credito (restitutorio) vantato dagli odierni opponenti.
Il credito portato in compensazione risulta accertato in via definitiva dalla sentenza della Corte
d'Appello di NI n. 1355 del 18/12/2023 (allegata al ricorso dell'8/4/2024), in attesa del cui passaggio in giudicato il presente processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 337, co. 2, c.p.c. con ordinanza del 10/10/2014.
La sentenza in questione, in particolare, ha disposto, in parziale riforma della sentenza n. 995/2013 di primo grado, la condanna di “alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_5
, e della somma di € 12.028,92 ciascuno - Parte_1 Parte_2 Persona_1
al netto del quinto compensabile del TFR - oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo” e la condanna di , Parte_5 Parte_1 [...]
e a corrispondere la somma lorda di € 618,55 Pt_2 Persona_1 Controparte_1 ciascuno”. Nella sentenza de qua, inoltre, sono state regolamentate le spese del processo, con la condanna di al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, Controparte_1 liquidate “quanto al giudizio di primo grado in € 637,00 ciascuno in favore di e Parte_5
e in € 637,00 nei confronti di e , quanto al giudizio di Parte_1 Parte_2 Persona_1 appello in € 2.204,00 ciascuno in favore di e e in € 2.204,00 in Parte_5 Parte_1 favore di e , quanto al giudizio di cassazione in € 5.000,00 in favore Parte_2 Persona_1 dell'unica parte costituita , e e quanto al Parte_1 Persona_1 Parte_2 presente giudizio in € 5.500,00 ciascuno in favore di e e in € Parte_5 Parte_1 7.000,00 in favore di e , oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Parte_2 Persona_1
CPA come per legge”).
A seguito di tale pronuncia il complessivo credito riconosciuto in capo ai coeredi risulta Pt_2 definitivamente accertato in € 48.115,68 (€ 12.028,92 x 4 = 48.115,68) oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo. A tale credito si somma, poi, quello derivante alla condanna di alla refusione delle spese di lite come sopra individuate, complessivamente pari Controparte_1 ad € 31.523,00 (di cui € 8.341,00 in favore di € 10.841,00 in favore di Parte_5 [...]
ed € 12.341,00 in favore di – oggi e quali Parte_1 Per_1 Pt_3 Parte_4
eredi – e oltre accessori. Parte_2
Ne viene che, dunque, il credito vantato dagli odierni opponenti risulta certo, liquido ed esigibile, sicché ne è predicabile la richiesta compensazione con il minor credito in questa sede azionato in via monitoria da , pari ad € 13.600,00 oltre interessi (decorrenti dalla domanda Controparte_1
fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1355/2023, data in cui deve ritenersi verificata l'estinzione del credito per compensazione, agli effetti dell'art. 1243 c.c.), con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata e revoca del titolo monitorio opposto.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta, occorre tener conto delle seguenti considerazioni.
Né gli odierni attori né hanno fornito una specifica precisazione delle rispettive Controparte_1
e definitive posizioni creditorie e debitorie: non risulta esattamente quantificato il credito comprensivo di capitale e interessi vantato dalla seconda e, quanto al credito per spese legali vantato dai primi, i totali indicati (cfr., a questo proposito, la comparsa conclusionale di
[...]
, e ) non risultano né coincidenti né specificati con riferimento al Pt_2 Pt_3 Parte_4
calcolo effettuato. Ciò, dunque, implica che al calcolo de quo deve procedersi in questa sede, nei termini di cui infra.
Da quanto finora esposto, in particolare, si evince che in virtù del credito azionato in questa sede e di quello reciprocamente accertato in seno alla sentenza n. 1355/2023 citata: è Controparte_1
creditrice nei confronti degli odierni opponenti della somma di € 13.600,00, oltre interessi dalla domanda, e di € 2.462,20 (615,55 x 4 = 2.462,20), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 3/6/2010 fino al soddisfo;
, e Parte_5 Parte_1 Pt_3
quali eredi di e sono, invece, creditori della somma Parte_4 Persona_1 Parte_2 di € 48.115,68, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, e di € 31.523,00 (di cui € 8.341,00 in favore di , € 10.841,00 in favore di ed € Parte_5 Parte_1
12.341,00 in favore di – oggi e quali eredi – e Per_1 Parte_3 Parte_4 [...]
), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Pt_2 Effettuando, dunque, il calcolo degli accessori sopra richiamato, deve concludersi che
[...]
è titolare del credito di € 15.555,94 (ovvero € 13.600,00, oltre interessi legali dal CP_1
23/1/2012 fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1355/2023) e di € 3.621,57 (ovvero €
2.462,20, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 3/6/2010 fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1355/2023), per un totale di € 17.221,57. Parte_5 [...]
, e quali eredi di e sono Parte_1 Parte_3 Pt_4 Persona_1 Parte_2 titolari in parti uguali del credito di € 57.038,72 (ovvero € 48.115,68, oltre interessi sulla somma rivalutata dal 23/3/2011 al 30/4/2025) e di € 38.745,55 per le spese legali complessivamente liquidate nella sentenza n. 1355/2023 (ovvero € 31.523,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge), di cui dunque € 10.252,09 in favore di , € 13.324,89 in favore di Parte_5
ed € 15.168,57 in favore di – oggi e Parte_1 Per_1 Parte_3 [...] quali eredi – e . Pt_4 Parte_2
Ai presenti fini, poi, non rileva quanto dedotto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in seno alle proprie comparse conclusionali in merito alla sentenza n. 1007/2024 Parte_4
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata all'esito di altro giudizio di opposizione tra le odierne parti processuali, nel quale è stato eccepito in compensazione il medesimo credito accertato nella sopra citata sentenza n. 1355/2023 della Corte di Appello di NI (nella ridetta sentenza, in particolare, il Tribunale ha accertato un ulteriore credito in favore di CP_1 pari ad € 25.160,00, sebbene anch'esso sia stato ivi dichiarato estinto per compensazione
[...]
con il maggior credito vantato dagli odierni opponenti, con conseguente condanna di CP_1
al pagamento in loro favore della somma di € 65.532,31, oltre spese: cfr. sentenza allegata
[...] alle note del 15.11.2024 di , nel cui dispositivo si legge “Dichiara la Parte_1 compensazione dei rispettivi crediti sino alla somma concorrente pari ad Euro 25.160,00” e
“Condanna l'opponente al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_2 [...]
, e della complessiva residua somma Per_1 Parte_1 Parte_5 ammontante ad Euro 65.532,31”). Si osserva, infatti, che il richiamo di tale sentenza da parte di alcuni soltanto degli opponenti, il mancato richiamo di detta sentenza da parte dell'odierna opposta
(quale parte, invero, interessata a dedurre nel presente giudizio l'eventuale maggior credito vantato nei confronti degli odierni attori, tenuto conto appunto della domanda riconvenzionale proposta) e, ancora, la mancata allegazione e dimostrazione della definitività della sentenza de qua impediscono di tener conto dell'accertamento ivi contenuto ai fini della delibazione della presente domanda riconvenzionale, trattandosi di un credito non ancora accertato in via definitiva e quindi privo dei caratteri richiesti dall'art. 1243, co. 1, c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 02/05/2024, n. 11732, secondo cui
“Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente”). Alla presente decisione, poi, non osta nemmeno la già avvenuta adozione di una statuizione condannatoria relativa al credito opposto in compensazione dagli odierni attori, posto che, per un verso, con l'ordinanza del 10/10/2014 si è disposta la sospensione del presente processo, la cui definizione una volta riassunto impone dunque una statuizione nel merito delle domande spiegate;
per altro verso e in ogni caso, gli stessi attori hanno riconosciuto l'identità del credito de quo dedotto nei vari giudizi evocati, così scongiurando il rischio di una indebita e plurima esecuzione di titoli giudiziali afferenti al medesimo credito.
In coerenza a quanto finora esposto, risulta che è titolare del credito di € Controparte_1
17.221,57, mentre è al contempo debitrice di € 24.511,77 (10.252,09 + 14.259,68) nei confronti di
, di € 27.584,57 (13.324,89 + 14.259,68) nei confronti di e Parte_5 Parte_1 di € 29.428,25 (15.168,57 + 14.259,68) nei confronti di – oggi e Per_1 Parte_3 [...] quali eredi – e . Ripartendo in parti uguali il credito suddetto (17.221,57 : 4 Pt_4 Parte_2
- 4.305,40), risulta che, all'esito della compensazione invocata, è debitrice di € Controparte_1
20.206,37 nei confronti di , di € 23.279,17 nei confronti di Parte_5 Parte_1
e di € 25.122,85 nei confronti di – oggi e quali eredi – Per_1 Parte_3 Parte_4
e . Nei limiti delle somme così quantificate, dunque, per le ragioni finora esposte va Parte_2
accolta la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni opponenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, stante l'estinzione del credito per effetto della compensazione eccepita e maturata in virtù della sopra citata sentenza n. 1355/2023, emessa e divenuta definitiva in corso di causa, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese nella misura di due terzi, con conseguente condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese residue, liquidate alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e, quindi, del valore del decisum in relazione a ciascuna delle domande proposte e della complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto dell'attività istruttoria (in quanto non espletata) e con dimezzamento della fase decisionale (stante l'attività in questa fase effettivamente svolta, come sopra descritta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2012, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per compensazione del credito di e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 170/2012. Controparte_1 Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da , da , da Parte_1 Parte_5
e da e , quali eredi di e per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
l'effetto condanna al pagamento della somma di € 20.206,37 nei confronti di Controparte_1
di € 23.279,17 nei confronti di e di € 25.122,85 nei Parte_5 Parte_1 confronti di , e . Parte_3 Parte_4 Parte_2
Compensa le spese del giudizio nella misura di due terzi e condanna alla Controparte_1
refusione delle spese residue in favore di , di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
e e, infine, dell'avv. Alessando Cattafi (procuratore distrattario di
[...] Parte_4 [...]
, come da nota del 9/11/2024), spese che si liquidano in € 849,00 ciascuno, oltre spese Pt_5
generali, iva e cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 06/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
R.G. 15705/2012
R.G. 15707/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2012, cui sono riunite le cause iscritte ai nn. r.g.
15705/2012 e 15707/2012, aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
Milazzo (ME), piazza Roma n. 40, presso lo studio dell'Avv. Caterina Marullo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, C.F. , , C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e , C.F. , questi ultimi quali C.F._3 Parte_4 C.F._4
eredi di , elettivamente domiciliati Milazzo (ME), Giacomo Medici n. 8, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Roberto Picciolo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
, C.F. , elettivamente domiciliato Barcellona Pozzo di Parte_5 C.F._5
Gotto, via Garibaldi n. 72, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cattafi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
, C.F. elettivamente domiciliata in Milazzo Controparte_1 C.F._6
(ME), via Chinigò n. 2, presso lo studio dell'avv. Ileana Ocera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 5/11/2012 proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 170/2012 pronunciato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo, con cui era stato allo stesso ingiunto il pagamento, in uno ai germani e in favore di della complessiva somma di Per_1 Pt_2 Parte_5 Controparte_1
euro 13.600,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, e spese legali della procedura monitoria pari ad euro 640,00, oltre accessori di legge, dovuta a titolo di ratei scaduti (dal giugno 2010 al gennaio
2012) della rendita vitalizia disposta dal defunto padre, Il medesimo decreto Parte_1
ingiuntivo veniva contemporaneamente opposto anche dagli altri coeredi (RG Parte_5
15705/2012) e e (RG 15707/2012), le cui cause venivano riunite alla prima Parte_2 Per_1
con ordinanza del 10/10/2014. Gli opponenti rappresentavano che aveva svolto Controparte_1 in favore del padre l'attività di badante a tempo pieno dal 20/10/2004 fino al Parte_1
01/06/2010 e che, successivamente al di lui decesso, avevano appreso dell'esistenza di plurimi trasferimenti di denaro in suo favore pari a circa € 100.000,00, così come risultanti dagli estratti dei conti correnti intestati al padre, nonché della esistenza di un conto cointestato tra e Parte_1
l'opposta presso l'agenzia di Milazzo del Monte dei Paschi di Siena, dal quale aveva CP_1
prelevato tutte le somme ivi giacenti (€ 24.000) tre giorni prima del decesso del padre.
Rappresentavano che le dette somme non afferivano alla retribuzione dell'opposta, regolarmente corrisposta mese per mese, e che piuttosto erano da considerarsi somme erogate a titolo di mutuo e quindi da restituire maggiorate degli interessi (difese di e di e Parte_5 Parte_2
oppure donazioni nulle in quanto effettuate in difetto di forma scritta ad substantiam e Per_1
non reputabili donazioni di modico valore avuto riguardo al complessivo ammontare (difese del e, in via subordinata, di e . Chiedevano, pertanto, Parte_1 Parte_2 Per_1
la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la compensazione delle somme ingiunte con quelle maggiori oggetto della pretesa restitutoria esercitata anche in via riconvenzionale, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di riduzione delle liberalità ricevute dalla in quanto lesive della riserva di legge attribuita agli eredi, oltre all'accertamento CP_1
dei presupposti per la revocazione della donazione relativa alla rendita vitalizia ed al diritto di abitazione disposti dal de cuius (difese del ), con vittoria di spese e Parte_1
compensi di lite.
Nel costituirsi nei vari giudizi, la opponente specificava di essere legataria di una rendita vitalizia dell'importo mensile di € 850,00, disposta a carico degli eredi dal defunto con Parte_1
testamento pubblico del 22.02.2006, registrato in data 15.06.2010, e che le somme ingiunte corrispondevano al complessivo importo di n. 20 ratei scaduti (giugno 2010/gennaio 2012 compresi), detratto l'importo a carico del coerede , unico coerede ad Persona_2 aver adempiuto alla volontà del de cuius. Eccepiva l'inammissibilità della eccezione di compensazione avanzata dagli opponenti, poiché non fondata su crediti certi. Eccepiva, inoltre,
l'improcedibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima per carenza delle condizioni di legge, sia in quanto domanda da proporsi innanzi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., sia in quanto i legittimari non risultavano avere assolto l'onere della previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ex art. 564 c.c., così come comprovato dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestando la ricostruzione dei fatti proposta dagli opponenti. Confermava di avere ricevuto dal de cuius dei bonifici e/o trasferimenti di denaro di importo comunque inferiore a quello rivendicato e che, tuttavia, aveva il diritto di trattenerli attesane la natura di “donazioni indirette”, pertanto tali da non richiedere per la loro validità della forma scritta ad substantiam. Precisava, inoltre, che il prelievo di € 24.000,00 dal conto cointestato col defunto era un atto di liberalità del de cuius, Pt_2 disposto da quest'ultimo nel pieno delle proprie facoltà ed alla presenza di testimoni (coerede
, il quale aveva confermato tale circostanza nel procedimento n. r.g. Persona_2
597/2011, conclusosi con la già citata sentenza n. 995/2013), rivendicando dunque la proprietà dell'intera somma. In subordine, eccepiva che ai sensi degli artt. 1101 e 1298 c.c. sussisteva la presunzione di comproprietà in parti uguali delle somme depositate in conto corrente cointestato e che, pertanto, essa era da considerarsi proprietaria quantomeno della metà (€ 12.000). Chiedeva, dunque, dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per improcedibilità delle domande di compensazione e di riduzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in subordine, chiedeva dichiararsi il proprio diritto di trattenere le eventuali “liberalità non donative” provate in corso di causa, ivi compreso il prelievo di € 24.000 dal conto cointestato, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e refusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 10/10/2014, resa in pari data nei tre procedimenti, veniva disposta la riunione dei fascicoli n. 15705/2012 e 15707/2012, incardinati dagli ingiunti e e Parte_5 Pt_2
nonché disposta la sospensione del giudizio ex art 337, co. 2, c.p.c. in attesa del Persona_1
passaggio in giudicato della sentenza n. 995/2013 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, ai fini dell'esame della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti. Tale sentenza, che traeva origine dalla opposizione al D.I. n. 02/2011, col quale la aveva CP_1 ingiunto agli eredi in solido il pagamento dell'importo di € 4.123,68 dovuto a titolo di TFR Pt_2 maturato dalla opposta nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di badante presso
[...]
, aveva statuito la condanna di alla restituzione in favore di ciascuno degli Parte_1 CP_1
eredi della somma di euro 14.428,916. Il giudizio, in particolare, veniva definito con sentenza Pt_2
n. 1355/2023, pubblicata il 18/12/2023. In data 08/04/2024 depositava, Parte_1 quindi, ricorso per la prosecuzione della causa;
quindi con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
19/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Hanno depositato comparse conclusionali soltanto e e Parte_1 Parte_2
Il primo ha espressamente rinunciato alla domanda di accertamento della lesione di Per_1
legittima e di riduzione della liberalità (cfr. pag. 15 comparsa del 15/1/2025), formulando le seguenti specifiche conclusioni: “1) Revocare il decreto ingiuntivo n.170/2012 pronunciato dal
Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare la prescrizione del credito portato dal D.I. n.170/2012 opposto;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare la compensazione del credito vantato dall'opposta con il maggior credito vantato dall'opponente, e per l'effetto, estinguere il debito portato dal D.I. n.170/2012 opposto;
4)
Condannare la convenuta opposta a restituire le ulteriori e maggiori somme dovute al sig.
[...]
ed ai suoi germani, con gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla Parte_1 domanda al saldo” (pag. 16 comparsa del 15/1/2025). e e Parte_2 Parte_3 [...]
questi ultimi quali eredi di hanno richiamato le conclusioni formulate in Pt_4 Persona_1 seno all'atto di citazione e, in particolare, “vista l'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata dalle parti opponenti e stante l'esistenza di un controcredito – secondo come accertato in via definitiva con la sentenza n. 1335/2023 della Corte d'Appello di NI, oramai passata in giudicato - in capo ai germani di misura assai superiore (oltre € 90.000,00) rispetto al Pt_2 credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 170/2012 (€ 13.600,00), Voglia disporre la compensazione secondo legge e rigettare tutte le domande avanzate dalla parte opposta” (pag. 7 comparsa conclusionale del 20/1/2025).
Tenuto conto delle conclusioni sopra riportate, deve quindi concludersi che il petitum richiesto e oggetto della presente statuizione (anche considerate le conclusioni formulate da nel Parte_5
proprio atto di citazione, volte alla revoca del titolo monitorio opposto, alla compensazione con i crediti ivi indicati - e dipoi oggetto della citata sentenza n. 1355/2023 - e alla condanna della controparte alla restituzione della differenza) riguarda, oltre al credito azionato in via monitoria, anche (e solo) l'accertamento del controcredito opposto dagli attori (oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 1355/2023, in attesa della cui irretrattabilità il presente processo è stato sospeso con l'ordinanza del 14/10/2014), la conseguente compensazione e la condanna di CP_1
al pagamento della eccedenza.
[...]
Così definito il thema decidendum, occorre anzitutto definire le questioni preliminari di rito e di merito reciprocamente sollevate dalle parti. È senz'altro infondata l'eccezione di decadenza per tardività della riassunzione sollevata da
, secondo cui “La Corte d'Appello sez. Lavoro di NI ha emesso la sentenza Controparte_1
n. 1355/2023 prodotta in atti, notificata in data 18.12.2023 al sottoscritto procuratore costituito. La suddetta sentenza è stata notificata dall'avv. Isgrò Giuliana che ha difeso il ricorrente unitamente all'avv. Marullo Caterina, alla sig.ra presso il domicilio legale in data 19.12.2023 CP_1
come risulta dalla notifica prodotta nella memoria di costituzione. Orbene, i termini di tre mesi previsti dall'art. 305 cpc decorrono dal 19.12.2023, essendo la sentenza stata notificata alla parte, non dal 20.1.2024 come sostiene controparte. Pertanto, si insiste nella decadenza della riassunzione” (pag. 1 nota del 9/11/2024).
Si ricorda, al riguardo, che con ordinanza del 10/10/2014 il Giudice istruttore ha sospeso il presente processo, all'esito della disposta riunione, ai sensi dell'art. 337 c.p.c. “fino al passaggio in giudicato della sentenza recante n. 995/13 R.G.”. Come si desume dall'ordinanza richiamata, dall'art. 297 c.p.c. e, ancora, dallo stesso art. 337, co. 2, c.p.c. applicato (che consente la sospensione in ragione dell'impugnazione proposta contro la sentenza della quale sia stata invocata l'autorità in giudizio e che, dunque, ne postula la definitività al fine di escludere l'ipotesi sospensiva), il dies a quo per la riassunzione del processo sospeso va individuato nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza invocata. Nella specie, la stessa odierna convenuta ha rappresentato che “La Corte d'Appello sez. Lavoro di NI ha emesso la sentenza n. 1355/2023 prodotta in atti, notificata in data 18.12.2023 al sottoscritto procuratore costituito. La suddetta sentenza è stata notificata dall'avv. Isgrò Giuliana che ha difeso il ricorrente unitamente all'avv.
Marullo Caterina, alla sig.ra presso il domicilio legale in data 19.12.2023 come risulta CP_1 dalla notifica prodotta nella memoria di costituzione” (pag. 1 nota del 9/11/2024), con la conseguenza che il passaggio in giudicato della stessa risulta essersi verificato in data 16-
17/02/2024, ossia allo scadere del termine ex art. 325, co. 2, c.p.c.. Ne viene che il ricorso per riassunzione risulta tempestivamente depositato da in data 8/4/2024, Parte_1 donde l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di prescrizione del credito portato dal D.I. n. 170/2012 sollevata da e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettivamente nelle comparse conclusionali del 15/1/2025 e del 20/1/2025.
Sostengono gli opponenti che il credito azionato sarebbe prescritto in ragione del decorso del termine decennale a far data dalla ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del
10/10/2014.
È, al riguardo, sufficiente ricordare che nel caso di specie la prescrizione del credito azionato da
è stata interrotta per effetto dell'instaurazione del presente giudizio, sicché, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c., il relativo termine “non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Passando all'esame nel merito della domanda (monitoria) e delle eccezioni e delle domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, si osserva quanto segue.
Con D.I. n. 170/2012 BO VA ha ingiunto a , Parte_1 Pt_5 Pt_2
e il pagamento in solido tra loro della somma di € 13.600,00, oltre interessi dalla domanda Per_1
fino al soddisfo, a titolo di rendita vitalizia pari a € 850,00 mensili disposta dal de cuius Parte_1
in favore di lei e con testamento pubblico del 22/02/2006 posta a carico dei figli ivi
[...]
individuati (cfr. testamento depositato nel fascicolo monitorio). Il titolo del credito de quo non è in contestazione e, anzi, implicitamente riconosciuto dall'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti, sicché deve ritenersi definitivamente accertato, alla luce della documentazione acquisita e del contegno ex art. 115 c.p.c. dei convenuti in senso sostanziale, il credito oggetto del ricorso monitorio.
Nondimeno, ritiene questo decidente che sussistano i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in conseguenza dell'estinzione del credito ivi recato in ragione dell'eccepita compensazione del maggior credito (restitutorio) vantato dagli odierni opponenti.
Il credito portato in compensazione risulta accertato in via definitiva dalla sentenza della Corte
d'Appello di NI n. 1355 del 18/12/2023 (allegata al ricorso dell'8/4/2024), in attesa del cui passaggio in giudicato il presente processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 337, co. 2, c.p.c. con ordinanza del 10/10/2014.
La sentenza in questione, in particolare, ha disposto, in parziale riforma della sentenza n. 995/2013 di primo grado, la condanna di “alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_5
, e della somma di € 12.028,92 ciascuno - Parte_1 Parte_2 Persona_1
al netto del quinto compensabile del TFR - oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo” e la condanna di , Parte_5 Parte_1 [...]
e a corrispondere la somma lorda di € 618,55 Pt_2 Persona_1 Controparte_1 ciascuno”. Nella sentenza de qua, inoltre, sono state regolamentate le spese del processo, con la condanna di al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, Controparte_1 liquidate “quanto al giudizio di primo grado in € 637,00 ciascuno in favore di e Parte_5
e in € 637,00 nei confronti di e , quanto al giudizio di Parte_1 Parte_2 Persona_1 appello in € 2.204,00 ciascuno in favore di e e in € 2.204,00 in Parte_5 Parte_1 favore di e , quanto al giudizio di cassazione in € 5.000,00 in favore Parte_2 Persona_1 dell'unica parte costituita , e e quanto al Parte_1 Persona_1 Parte_2 presente giudizio in € 5.500,00 ciascuno in favore di e e in € Parte_5 Parte_1 7.000,00 in favore di e , oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Parte_2 Persona_1
CPA come per legge”).
A seguito di tale pronuncia il complessivo credito riconosciuto in capo ai coeredi risulta Pt_2 definitivamente accertato in € 48.115,68 (€ 12.028,92 x 4 = 48.115,68) oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo. A tale credito si somma, poi, quello derivante alla condanna di alla refusione delle spese di lite come sopra individuate, complessivamente pari Controparte_1 ad € 31.523,00 (di cui € 8.341,00 in favore di € 10.841,00 in favore di Parte_5 [...]
ed € 12.341,00 in favore di – oggi e quali Parte_1 Per_1 Pt_3 Parte_4
eredi – e oltre accessori. Parte_2
Ne viene che, dunque, il credito vantato dagli odierni opponenti risulta certo, liquido ed esigibile, sicché ne è predicabile la richiesta compensazione con il minor credito in questa sede azionato in via monitoria da , pari ad € 13.600,00 oltre interessi (decorrenti dalla domanda Controparte_1
fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1355/2023, data in cui deve ritenersi verificata l'estinzione del credito per compensazione, agli effetti dell'art. 1243 c.c.), con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata e revoca del titolo monitorio opposto.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta, occorre tener conto delle seguenti considerazioni.
Né gli odierni attori né hanno fornito una specifica precisazione delle rispettive Controparte_1
e definitive posizioni creditorie e debitorie: non risulta esattamente quantificato il credito comprensivo di capitale e interessi vantato dalla seconda e, quanto al credito per spese legali vantato dai primi, i totali indicati (cfr., a questo proposito, la comparsa conclusionale di
[...]
, e ) non risultano né coincidenti né specificati con riferimento al Pt_2 Pt_3 Parte_4
calcolo effettuato. Ciò, dunque, implica che al calcolo de quo deve procedersi in questa sede, nei termini di cui infra.
Da quanto finora esposto, in particolare, si evince che in virtù del credito azionato in questa sede e di quello reciprocamente accertato in seno alla sentenza n. 1355/2023 citata: è Controparte_1
creditrice nei confronti degli odierni opponenti della somma di € 13.600,00, oltre interessi dalla domanda, e di € 2.462,20 (615,55 x 4 = 2.462,20), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 3/6/2010 fino al soddisfo;
, e Parte_5 Parte_1 Pt_3
quali eredi di e sono, invece, creditori della somma Parte_4 Persona_1 Parte_2 di € 48.115,68, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, e di € 31.523,00 (di cui € 8.341,00 in favore di , € 10.841,00 in favore di ed € Parte_5 Parte_1
12.341,00 in favore di – oggi e quali eredi – e Per_1 Parte_3 Parte_4 [...]
), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Pt_2 Effettuando, dunque, il calcolo degli accessori sopra richiamato, deve concludersi che
[...]
è titolare del credito di € 15.555,94 (ovvero € 13.600,00, oltre interessi legali dal CP_1
23/1/2012 fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1355/2023) e di € 3.621,57 (ovvero €
2.462,20, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 3/6/2010 fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1355/2023), per un totale di € 17.221,57. Parte_5 [...]
, e quali eredi di e sono Parte_1 Parte_3 Pt_4 Persona_1 Parte_2 titolari in parti uguali del credito di € 57.038,72 (ovvero € 48.115,68, oltre interessi sulla somma rivalutata dal 23/3/2011 al 30/4/2025) e di € 38.745,55 per le spese legali complessivamente liquidate nella sentenza n. 1355/2023 (ovvero € 31.523,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge), di cui dunque € 10.252,09 in favore di , € 13.324,89 in favore di Parte_5
ed € 15.168,57 in favore di – oggi e Parte_1 Per_1 Parte_3 [...] quali eredi – e . Pt_4 Parte_2
Ai presenti fini, poi, non rileva quanto dedotto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in seno alle proprie comparse conclusionali in merito alla sentenza n. 1007/2024 Parte_4
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata all'esito di altro giudizio di opposizione tra le odierne parti processuali, nel quale è stato eccepito in compensazione il medesimo credito accertato nella sopra citata sentenza n. 1355/2023 della Corte di Appello di NI (nella ridetta sentenza, in particolare, il Tribunale ha accertato un ulteriore credito in favore di CP_1 pari ad € 25.160,00, sebbene anch'esso sia stato ivi dichiarato estinto per compensazione
[...]
con il maggior credito vantato dagli odierni opponenti, con conseguente condanna di CP_1
al pagamento in loro favore della somma di € 65.532,31, oltre spese: cfr. sentenza allegata
[...] alle note del 15.11.2024 di , nel cui dispositivo si legge “Dichiara la Parte_1 compensazione dei rispettivi crediti sino alla somma concorrente pari ad Euro 25.160,00” e
“Condanna l'opponente al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_2 [...]
, e della complessiva residua somma Per_1 Parte_1 Parte_5 ammontante ad Euro 65.532,31”). Si osserva, infatti, che il richiamo di tale sentenza da parte di alcuni soltanto degli opponenti, il mancato richiamo di detta sentenza da parte dell'odierna opposta
(quale parte, invero, interessata a dedurre nel presente giudizio l'eventuale maggior credito vantato nei confronti degli odierni attori, tenuto conto appunto della domanda riconvenzionale proposta) e, ancora, la mancata allegazione e dimostrazione della definitività della sentenza de qua impediscono di tener conto dell'accertamento ivi contenuto ai fini della delibazione della presente domanda riconvenzionale, trattandosi di un credito non ancora accertato in via definitiva e quindi privo dei caratteri richiesti dall'art. 1243, co. 1, c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 02/05/2024, n. 11732, secondo cui
“Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente”). Alla presente decisione, poi, non osta nemmeno la già avvenuta adozione di una statuizione condannatoria relativa al credito opposto in compensazione dagli odierni attori, posto che, per un verso, con l'ordinanza del 10/10/2014 si è disposta la sospensione del presente processo, la cui definizione una volta riassunto impone dunque una statuizione nel merito delle domande spiegate;
per altro verso e in ogni caso, gli stessi attori hanno riconosciuto l'identità del credito de quo dedotto nei vari giudizi evocati, così scongiurando il rischio di una indebita e plurima esecuzione di titoli giudiziali afferenti al medesimo credito.
In coerenza a quanto finora esposto, risulta che è titolare del credito di € Controparte_1
17.221,57, mentre è al contempo debitrice di € 24.511,77 (10.252,09 + 14.259,68) nei confronti di
, di € 27.584,57 (13.324,89 + 14.259,68) nei confronti di e Parte_5 Parte_1 di € 29.428,25 (15.168,57 + 14.259,68) nei confronti di – oggi e Per_1 Parte_3 [...] quali eredi – e . Ripartendo in parti uguali il credito suddetto (17.221,57 : 4 Pt_4 Parte_2
- 4.305,40), risulta che, all'esito della compensazione invocata, è debitrice di € Controparte_1
20.206,37 nei confronti di , di € 23.279,17 nei confronti di Parte_5 Parte_1
e di € 25.122,85 nei confronti di – oggi e quali eredi – Per_1 Parte_3 Parte_4
e . Nei limiti delle somme così quantificate, dunque, per le ragioni finora esposte va Parte_2
accolta la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni opponenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, stante l'estinzione del credito per effetto della compensazione eccepita e maturata in virtù della sopra citata sentenza n. 1355/2023, emessa e divenuta definitiva in corso di causa, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese nella misura di due terzi, con conseguente condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese residue, liquidate alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e, quindi, del valore del decisum in relazione a ciascuna delle domande proposte e della complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto dell'attività istruttoria (in quanto non espletata) e con dimezzamento della fase decisionale (stante l'attività in questa fase effettivamente svolta, come sopra descritta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2012, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per compensazione del credito di e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 170/2012. Controparte_1 Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da , da , da Parte_1 Parte_5
e da e , quali eredi di e per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
l'effetto condanna al pagamento della somma di € 20.206,37 nei confronti di Controparte_1
di € 23.279,17 nei confronti di e di € 25.122,85 nei Parte_5 Parte_1 confronti di , e . Parte_3 Parte_4 Parte_2
Compensa le spese del giudizio nella misura di due terzi e condanna alla Controparte_1
refusione delle spese residue in favore di , di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
e e, infine, dell'avv. Alessando Cattafi (procuratore distrattario di
[...] Parte_4 [...]
, come da nota del 9/11/2024), spese che si liquidano in € 849,00 ciascuno, oltre spese Pt_5
generali, iva e cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 06/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano