Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2025, proposto da
NA AR OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Turrini Dertenois, Eleonora Nastusio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università TE -C, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Claudia Figliolia, Mario Figliolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CH AN, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza ex art. 114 c.p.a. della sentenza del Tribunale Amministrativo Regione per la Lombardia, sez. V, n. 2544/2024 del 03.10.2024, nonché per l’accertamento, del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice della procedura di selezione indetta con d.r. n. 84/23 del 23.06.2023, e dunque ad essere nominata professoressa di seconda fascia in Psicologia DI (SSD M-PSI/07) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi -C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università TE -C;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il presente ricorso l’esponente si duole della mancata ottemperanza, da parte dell’Università TE -C (da ora anche solo Università o -C) al dictum giudiziale di cui alla sentenza in epigrafe, chiedendo l’accertamento del diritto ad essere dichiarata vincitrice della procedura di selezione indetta con d.r. n. 84/23 del 23.06.2023 e ad essere nominata professoressa di seconda fascia in Psicologia DI (SSD M-PSI/07) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi -C.
Si è costituta in giudizio l’Università intimata, facendo rilevare che la nuova Commissione nominata in ottemperanza alla sentenza di questa sezione n. 2544/2024, ha rassegnato le dimissioni, con la seguente motivazione: “ la sentenza dispone il riconteggio dei punteggi attribuiti ai candidati e, al contempo, la nomina di una nuova commissione. Stanti le premesse, riteniamo di non poter assolvere compiutamente ai nostri compiti istituzionali di formulazione dei criteri e conseguente valutazione dei candidati, in quanto vincolati a mera procedura di riconteggio ”.
La difesa dell’Università ha depositato copia del ricorso in appello proposto avverso la sentenza di primo grado (reg. n. 2890/2025), senza presentare istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Il ricorso è fondato.
2.1 La sentenza ha accolto il ricorso, “ con obbligo per la resistente Università TE e Campus – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. -attraverso la nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, e nella fase di riedizione del potere, di rivalutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati (ricorrente e controinteressato) nei sensi e nei limiti indicati ai precedenti punti 8.4., 10.2.4., 10.5., 14.4. e 15.5”.
Sono infatti stati accolti tre motivi di ricorso relativi alla valutazione dei titoli, disponendo il riconteggio del punteggio dei seguenti titoli:
- “ i titoli rientranti sub n. 5 del primo verbale, e nello specifico i sei insegnamenti svolti dalla ricorrente negli anni accademici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 presso l’Università di Genova, ed assegnare agli stessi un punteggio – non inferiore ad un punteggio per ciascun insegnamento e complessivamente non inferiore a sei punti - nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Commissione e nei limiti del punteggio massimo previsto dalla griglia di valutazione ” (primo motivo);
- “ i titoli del controinteressato rientranti sub n. 10 del primo verbale, e nello specifico il punteggio assegnato per le competenze linguistiche, sottraendo allo stesso il punteggio attribuito, assegnando allo stesso punti zero, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Commissione» e di «rivalutare il titolo della ricorrente rientrante sub n. 10 del primo verbale, e nello specifico riassegnare il punteggio per le competenze linguistiche, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla
Commissione ” (secondo motivo);
- “ rivalutare le pubblicazioni della ricorrente, attribuendo alla voce n. 13 della tabella di valutazione ulteriori punti 2,5, e complessivamente un punteggio pari a n. 33,5 in luogo di 31,5 punti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione ” (terzo motivo).
La sentenza da eseguire (che, come detto, sebbene appellata dinanzi al Consiglio di Stato, è invero esecutiva, non essendo stata - peraltro - richiesta dall’appellante domanda di sospensione cautelare) contiene criteri puntuali per la valutazione dei titoli della ricorrente e del controinteressato, al fine di attribuirle l'utilità effettiva che ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso.
2.2 A fronte della manifesta dichiarazione di non voler ottemperare, il Collegio ritiene si possa procedere direttamente alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Rettore dell’Università -C, che dovrà, eseguire la sentenza, ricalcolando il punteggio dei titoli, come definito nella sentenza.
Per detto adempimento viene assegnato un termine di centoventi (120) giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento, l’Università va condannata al pagamento delle spese di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- nomina il Commissario ad acta nella persona del Rettore dell’Università -C che provvederà nei sensi e nei termini indicati in motivazione;
- condanna l’Università E Campus al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille,00), oltre oneri legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO