CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE VI
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 913/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex artt. 270 comma 5° e 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Giorgio Buono (c.f. ; C.F._2
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE Controparte_1
, costituitasi in persona del liquidatore Avv.
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. (nonché di autorizzazione del G.D. del 10 aprile 2025), dall'Avv. Gabriele Chiosi (c.f. ; C.F._3
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;
RESISTENTE
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
NONCHÉ
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._5
30/5/1962; entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Pierpaolo Barretta (c.f.
) e IN CA (c.f. ; C.F._6 C.F._7
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 10/9/2024, CP
ed chiedevano dichiararsi l'apertura della liquidazione
[...] Parte_2 controllata di , esponendo che: Parte_1
- il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, in accoglimento del ricorso da loro proposto, aveva emesso il decreto ingiuntivo n.
6907/2018 con il quale era stato ingiunto alla Società agricola Ischia Conigli S.r.l. in liquidazione il pagamento di € 28.400 in favore del e di € 28.256 in favore del CP
; Pt_2
- avendo ottenuto la dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ex art. 648
c.p.c. in data 5-11/3/2019, avevano notificato atto di precetto alla debitrice;
- l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice era stata poi rigettata con sentenza n. 855/2022;
- il aveva quindi promosso procedura esecutiva presso terzi, pignorando CP il credito vantato dalla Società agricola Ischia Conigli S.r.l. nei confronti di Parte_1
per la cessione (avvenuta il 25/9/2017) in suo favore del ramo d'azienda avente
[...] ad oggetto l'allevamento di conigli verso il prezzo di € 50.000 da pagare entro 25 mesi;
- il era intervenuto nella predetta procedura esecutiva (n. 13754/2019 Pt_2
r.g.e.);
- con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 29/12/2023, il Tribunale - dopo aver ritenuto sussistente il credito pignorato nonostante la dichiarazione negativa resa dal Parte_1
- aveva provveduto all'assegnazione dello stesso in favore del e del;
CP Pt_2
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
- il aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale Parte_1 provvedimento (sostenendo l'inesistenza del credito pignorato per effetto del pagamento eseguito in favore della Società agricola Ischia Conigli S.r.l.), ma il Tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione con ordinanza del 31/3/2024;
- il 3/4/2024 avevano pertanto richiesto al il pagamento del credito Parte_1 oggetto dell'ordinanza di assegnazione, nonché delle spese liquidate in loro favore con l'ordinanza del 31/3/2024 di rigetto dell'istanza di sospensione, per un importo complessivo di € 53.240,71;
- ricorrevano le condizioni per far luogo alla procedura di liquidazione controllata essendo dimostrata l'esistenza di crediti scaduti per un ammontare non inferiore a €
50.000 e lo stato d'insolvenza, desumibile dall'inadempimento del debito.
Il non si costituiva. Parte_1
Con sentenza n. 18/2025 del 29-30/1/2025 il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione controllata.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo il , con ricorso depositato Parte_1 il 3/3/2025, deducendo che:
- era titolare di un'impresa individuale per l'allevamento di conigli allo stato semibrado che conduceva esclusivamente con il lavoro proprio e della propria moglie e con la collaborazione occasionale dei figli;
- il Di IO ed il non erano creditori suoi, bensì della Società agricola Pt_2
Ischia Conigli S.r.l. in liquidazione e “dunque, non vantano alcun “credito diretto” nei confronti dell'attuale reclamante sig. , in quanto il predetto sig. Parte_1 [...]
è risultato esclusivamente “destinatario” di una “ordinanza di assegnazione” Pt_1 in un procedimento esecutivo “presso terzi”, quale “terzo pignorato” del “debitore principale” Società Agricola Ischia Conigli s.r.l. in liquidazione”;
- pertanto “il titolo giudiziario (decreto ingiuntivo n. 6907/2018 del Tribunale delle
Imprese di Napoli;
doc. 2) che riconosce l'esistenza di un credito a favore dei signori
ed per l'importo di euro 50.000,00 è stato emesso Controparte_3 Parte_2 nei soli confronti della “debitrice principale” Società Agricola Ischia Conigli s.r.l. in liquidazione, mentre a carico del sig. , attuale reclamante, risulta Parte_1 essere stata emessa esclusivamente una “ordinanza di assegnazione” (oggetto di
“contestazione giudiziaria” di cui al giudizio contrassegnato con Rg. n. 258/2024,
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
udienza del 21.11.2025, Giudice dott.sa Venezia;
doc. 5) quale “terzo pignorato”, ovvero quale mero “detentore di somme del debitore” Società Agricola Ischia Conigli s.r.l. in liquidazione. Di conseguenza, la “liquidazione controllata” reclamata in questa sede poteva, e doveva essere richiesta dai signori ed Controparte_3 Parte_2 esclusivamente nei confronti della “debitrice principale” Società Agricola Ischia Conigli
s.r.l. in liquidazione, e non certo nei confronti di un assunto “debitor debitoris” della stessa, qual è appunto l'attuale reclamante, “terzo pignorato”, sig. ”. Parte_1
- aveva contestato l'esistenza del credito pignorato, affermando di aver pagato quanto dovuto alla Società agricola Ischia Conigli S.r.l. in liquidazione e depositando le relative quietanze (che ha depositato anche nel presente giudizio), sicché doveva escludersi anche lo stato d'insolvenza, sia per l'inesistenza del credito in forza del quale il ed il avevano promosso la procedura concorsuale, sia per il fatto CP Pt_2 che l'inadempimento di tale credito era stato volontario, proprio in considerazione della contestazione dello stesso;
- nel caso di specie vi era stato un vero e proprio abuso della procedura concorsuale in quanto i creditori avrebbero potuto promuovere azioni esecutive individuali;
- non vi erano altri elementi da cui poteva desumersi lo stato di insolvenza: non vi era prova di inadempimenti, procedure esecutive pendenti o protesti;
era proprietario di un immobile in Barano d'Ischia; i debiti verso l'Erario erano stati oggetto di rateizzazione accordata dall'Agenzia delle Entrate;
le scritture contabili depositate evidenziavano un patrimonio netto positivo e risultati di esercizio positivi.
Ha pertanto concluso per la revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata.
Si sono costituiti, con un'unica comparsa depositata il 9/4/2025, il ed CP il , deducendo l'infondatezza del reclamo in quanto, a seguito dell'ordinanza di Pt_2 assegnazione, che costituisce titolo esecutivo, erano divenuti creditori del . Parte_1
Hanno evidenziato altresì che sia il giudice dell'esecuzione che aveva emesso l'ordinanza di assegnazione, sia il Giudice che aveva provveduto in ordine all'istanza di sospensione proposta con il ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, avevano ritenuto che le quietanze dallo stesso prodotte non fossero idonee a dimostrare il pagamento del debito verso la società Agricola Ischia Conigli S.r.l. anteriormente alla notifica del pignoramento presso terzi. Infine, hanno rilevato l'esistenza di debiti per
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
decine di migliaia di Euro verso l'Agenzia delle Entrate e verso l'INPS solo in parte rateizzati.
Hanno concluso per il rigetto del reclamo.
Si è costituita la curatela, con comparsa depositata il 17/4/2025, deducendo che l'intera vicenda costituiva manifestazione “del più ampio disegno distrattivo con cui la
“Società Agricola Ischia Conigli S.r.l.” ha tentato di porre al sicuro dall'aggressione dei creditori parte del proprio patrimonio”. Ha rilevato altresì che:
- il credito dei ricorrenti poteva ritenersi sussistente, non essendo richiesto che esso risultasse da provvedimento definitivo;
- lo stato d'insolvenza si desumeva dal fatto che negli ultimi quattro anni per ben tre volte i costi avevano superato i ricavi e che questi ultimi erano andati progressivamente riducendosi da € 72.253,70 ad € 9.243,64;
- erano state presentate domande di ammissione al passivo per complessivi €
132.263,67, mentre non vi era prova del pagamento dei crediti dell'Erario oggetto di rateizzazione.
Ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'esito dell'udienza del 20/5/2025, la Corte d'Appello si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Nella vigenza della legge fallimentare costituiva principio pacifico quello per il quale, ai fini della legittimazione attiva per la proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, era necessaria e sufficiente una verifica, incidentale e superficiale, della qualità di creditore che non richiedeva, comunque, che quest'ultimo fosse munito di titolo esecutivo (Cass. SS.UU. 1521/2013; Cass. 11421/2014; Cass. 30827/2018) che deve ritenersi certamente superata nel caso in cui il credito risulti da un titolo esecutivo giudiziale (è stato ritenuto sufficiente anche un titolo fondato su cognizione sommaria come l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., cfr. Cass. 576/2015).
Tali principi possono essere ritenuti validi anche con riguardo alla legittimazione a proporre il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, non essendovi sostanziali differenze di disciplina al riguardo.
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
Orbene, nel caso di specie, non può condividersi quanto sostenuto dal reclamante circa la mancanza di un credito nei suoi confronti dei due creditori ricorrenti. Ed infatti,
l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato (Cass. 3976/2003; Cass. 19363/2007), giacché con essa il Giudice dell'esecuzione trasferisce al creditore procedente ed agli eventuali creditori intervenuti, il credito originariamente vantato dal loro debitore nei confronti del terzo pignorato (Cass.
25946/2007; Cass. 2745/2007; Cass. 9888/1995).
Alla luce di quanto fin qui esposto - e tenuto anche conto del fatto che le contestazioni del in ordine all'estinzione del credito vantato dalla Società Parte_1
Agricola Ischia Conigli S.r.l. nei suoi confronti sono già state vagliate e ritenute infondate dal Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza del 29/12/2023 e successivamente con l'ordinanza del 31/3/2024 con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione proposta con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione - nessun dubbio può esservi in ordine alla legittimazione del e del a proporre il ricorso CP Pt_2 per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 2° CCII.
2. Diverso è invece il problema della rilevanza delle contestazioni al fine di escludere che l'inadempimento sia indice rivelatore dell'insolvenza. In altri termini,
l'inadempimento di un credito non è necessariamente legato all'insolvenza, ma può trovare giustificazione nella contestazione dello stesso da parte del debitore, quando tale contestazione non sia meramente pretestuosa, sempre che, soprattutto quando il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, non vi siano altri elementi che facciano propendere per l'insolvenza. Ciò a maggior ragione nel caso in cui il debito non sia di particolare entità, giacché in tali casi, secondo l'id quod plerumque accidit il debitore è portato al pagamento del debito pur contestato, salvo poi ripetere quanto versato ove ottenga il riconoscimento delle proprie ragioni.
Tanto chiarito deve ritenersi che sussista anche lo stato d'insolvenza che può trarsi dall'inadempimento di tale debito e da una serie di altri elementi. Ed infatti, come appena evidenziato, l'imprenditore, pur minore, dovrebbe essere in grado di fronteggiare debiti imprevisti e contestati di entità tutto sommato non eccessiva quali quelli vantati dagli odierni resistenti – salvo poi richiedere la restituzione di quanto versato, qualora le contestazioni dovessero essere accolte in sede giudiziaria – soprattutto quando tali contestazioni sono già state ripetutamente ritenute infondate. Ed invece, dalla
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
documentazione in atti non risulta affatto che il sia in grado di provvedere Parte_1 con mezzi ordinari a far fronte a tale debitoria o a quella ancora maggiore risultante dalle domande di ammissione al passivo, sicché non può ritenersi che tale inadempimento sia determinato esclusivamente dal convincimento dell'inesistenza del credito bensì dall'impossibilità di farvi fronte.
Anche altri elementi inducono a ritenere sussistente lo stato d'insolvenza. Va innanzi tutto evidenziato che la rateizzazione dei debiti verso l'Erario, alla quale ha fatto riferimento il reclamante, è già indice quanto meno di difficoltà economica, giacché presuppone un inadempimento non irrilevante dei debiti tributari e contributivi (i primi che l'imprenditore in difficoltà comincia ad accumulare) e l'impossibilità di estinguerli senza dilazione. A ciò deve aggiungersi che il neppure ha dimostrato l'entità Parte_1 della debitoria rateizzata (manca infatti il documento indicato nel reclamo come allegato
11), né la regolarità del pagamento delle rate. Dalla certificazione dei debiti contributivi depositata dai creditori risulta che sarebbero oggetto di dilazione crediti già iscritti a ruolo per complessivi € 26.471,86.
In ogni caso, l'Agenzia ha presentato una domanda di Controparte_4 ammissione al passivo per un ammontare ben maggiore (€ 63.001,32) e l'INPS per un ulteriore importo di € 11.332,73.
A ciò deve aggiungersi che, come si evince dalla documentazione contabile depositata dallo stesso reclamante, i ricavi dell'impresa sono andati riducendosi fin quasi ad azzerarsi (da € 73.253,70 al 31/12/2021 ad € 9.243,64 al 31/12/2024); inoltre la stessa ha prodotto utili per € 8.320,38 nel solo anno 2022 mentre nel 2021, 2023 e 2024 è stata sempre in perdita.
In definitiva non risulta che il possa far fronte ai debiti indicati con Parte_1 mezzi ordinari. Né rileva, per escludere l'insolvenza, il fatto che il reclamante abbia dimostrato di essere proprietario di un immobile. A parte la mancanza di informazioni in ordine al valore ed alle caratteristiche dell'immobile (di categoria A4 abitazione di tipo popolare), si riconosce pacificamente che, risolvendosi lo stato d'insolvenza nell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente e tempestivamente le proprie obbligazioni, non è determinante ai fini del relativo accertamento l'esistenza di un patrimonio immobiliare proprio perché si tratta di beni non immediatamente liquidabili.
Per tutto quanto esposto, il reclamo deve essere rigettato.
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
3. Al rigetto del reclamo consegue la condanna del reclamante al pagamento, in favore di e , delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_3 Parte_2 da liquidarsi - in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato, secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto - in complessivi Euro 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase istruttoria, € 1.550 per la fase istruttoria ed € 1.750 per la fase decisoria).
La riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 per il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale e l'aumento previsto dal comma 2 si elidono a vicenda.
In considerazione dell'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato, il reclamante va altresì condannato al pagamento delle spese, liquidate nella stessa misura, che sarebbero dovute a quest'ultima, in favore dello Stato, senza la riduzione di cui all'art. 130 d.P.R. 115/2002, “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134” (Cass. 18223/2020; nello stesso senso 13666/2023;
31717/2023).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale di Napoli il 29-30/1/2025:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_3 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.100 per Pt_2 compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE VI (già Prima sezione civile bis)
3. condanna al pagamento, in favore dello Stato (che ha anticipato Parte_1 quelle dovute dalla curatela), delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 913/2025 r.g.a.c.c. 9