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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa OB ON PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1649/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GAMBINO PATRIZIA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CASTIGLIONE Controparte_1 C.F._2
ANDREA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1 “Le parti sono d'accordo per aggiungere, oltre al regime di visita già previsto, un weekend ogni due mesi di pernotto della minore, , presso il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica Persona_1 pomeriggio (ore 18:30 circa). Spese di lite integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, proponeva domanda di modifica di Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore , nata in [...] il [...], dalla relazione more uxorio con Persona_1 [...]
richiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore a modifica di quanto Controparte_1 stabilito dal Tribunale di Asti, con Ordinanza n. 8744/2020 emessa in data 13 ottobre 2020 ed allegata all'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 6 novembre 2024, si costituiva in giudizio . Controparte_1
Le parti non provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.-.
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti instavano per la concessione di un breve rinvio al fine di tentare la conciliazione della presente controversia e formulare conclusioni condivise.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti davano atto di voler definire la presente vertenza e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore , nata in [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_1 conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
FERMO il resto;
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Dott.ssa Chiara Martello Il Presidente Dott.ssa OB ON
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa OB ON PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1649/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GAMBINO PATRIZIA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CASTIGLIONE Controparte_1 C.F._2
ANDREA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1 “Le parti sono d'accordo per aggiungere, oltre al regime di visita già previsto, un weekend ogni due mesi di pernotto della minore, , presso il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica Persona_1 pomeriggio (ore 18:30 circa). Spese di lite integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, proponeva domanda di modifica di Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore , nata in [...] il [...], dalla relazione more uxorio con Persona_1 [...]
richiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore a modifica di quanto Controparte_1 stabilito dal Tribunale di Asti, con Ordinanza n. 8744/2020 emessa in data 13 ottobre 2020 ed allegata all'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 6 novembre 2024, si costituiva in giudizio . Controparte_1
Le parti non provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.-.
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti instavano per la concessione di un breve rinvio al fine di tentare la conciliazione della presente controversia e formulare conclusioni condivise.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti davano atto di voler definire la presente vertenza e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore , nata in [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_1 conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
FERMO il resto;
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Dott.ssa Chiara Martello Il Presidente Dott.ssa OB ON
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