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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1463/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1463/22 R.G. promossa da:
, nata a Verbania (VB) il 09.06.1960 (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in qualità di Parte_2 C.F._2
eredi di elettivamente domiciliati in Borgomanero (NO), via De Persona_1
Amicis n. 11, presso lo studio degli avv.ti Claudio Teruggi e Ignazio Pagani, che li rappresentano e difendono, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via dell'Arsenale n. 21
APPELLATA
e contro con sede in Baveno (VB), SS del Sempione km.87 (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio, rappresentato e difeso dall'avv. in forza di P.IVA_2
procura allegata
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2002/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data
10/05/2022
-Acquisizione aree del Demanio idrico ai sensi dell'art. 5 bis D.L. 143/2003, conv. nella L. n.
212/2003
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza definitiva resa dal Tribunale di Torino in composizione mo-nocratica, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Chiara Comune, n. 2002/2022, del 7.5.2022 e pubblicata il
10.5.2022, Rep. 4905/2022, mai notificata e qui allegata in copia autentica, resa a decisione della causa civile R.G. n.18240/2019, resa inter partes e in epi-grafe meglio descritta, così provvedere:
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario – nella specie del Tribunale civile di
Torino - sulla causa promossa dalla signora nei confronti dell' Persona_1 [...]
Sede di Torino con atto di citazio-ne del 24.6.2019, Controparte_3 notificato il 2.7.2019, e così rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo. Per l'effetto, conseguentemente rimandare, ai sensi dell'art. 353, co. 1°, c.p.c., le parti davanti al primo giudice e quindi al Tribunale civile di Torino per sentire accogliere le conclusioni già formulate in prime cure e qui riproposte.
Nel merito, in via principale: previa, se del caso e ritenuto necessario, rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per testi sui capitoli dedotti nel giudizio di primo grado avanti il Controparte_4
dalla parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 2), C.p.c., del 13.01.2020, coi testi ivi indicati, accertare e dichiarare che nell'istanza del 05.2.2004, depositata il 6.2.2004 e protocollata il 9.2.2004 al n.1938, integrata con l'istanza di riesame del 29.1.2005, presentata dalla sig.ra Persona_1
, proprietaria dell'area e dei fabbricati situati in Baveno (VB), Strada Statale 33 del Sempione,
[...]
identificati in Catasto Terreni al foglio 12 mappali n. 21 – 22 – 32 (ora mappali n. 21 e 32 in quanto il mappale n. 22 è stato fuso con il mappale n. 21), all' Filiale Controparte_1 Controparte_3
Sede di Torino, corrente in Torino Corso Bolzano, n. 30, per l'acquisto ai sensi dell'art. 5 bis
[...]
della Legge n. 212 del 1.8.2003 della porzione di fabbricato ad uso deposito barche con area di pertinenza appartenente al Demanio Pubblico dello Stato sito in Comune di Baveno (VB), Strada
Statale 33 del Sempione, attigua alla sua proprietà, censita a parte del mappale 127, occupata per 170 metri quadrati circa a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili (capannone ad uso deposito barche) dopo il 2.9.1967, con ultimazione in data 22.9.2000 a seguito di concessione edilizia
n.10/1996 rilasciata dal Comune di Baveno il 26.09.1996 e D.I.A. n. 1395 del 03.2.2000 e della porzione di area demaniale censita a parte del mappale 34, attigua alla sua proprietà, occupata per
pagina 2 di 13 9,60 metri quadrati a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili realizzate in data anteriore al 2.9.1967, nonché per l'acquisto sia dell'area pertinenziale alle opere (sulla quale insistono altresì un deposito attrezzi ed una piscina realizzati in assenza di concessione in sanatoria ma che hanno formato oggetto di concessione in sanatoria n. 18/1992 del 07.05.1992) e sia della fascia di metri lineari 3,00 a partire dal confine delle opere di costruzione realizzate in sconfinamento
e, precisamente, nell'insieme i mappali attualmente così numerati n. 92 – 127 – 223 – 224 – 226 – 227 per complessivi me-tri quadrati 3.350, come meglio evidenziato e dettagliato nell'elaborato grafico allegato alla predetta istanza, sussistono tutti gli elementi costitutivi e non sussistono gli elementi impeditivi previsti dall'art. 5 bis della Legge n. 212 del 01.08.2003; conseguentemente condannare l' Filiale Sede di Controparte_1 CP_3 Controparte_3
Torino, corrente in Torino, Corso Bolzano, n. 30, alla vendita diretta a favore dei signori Pt_1
e , quali figli eredi legittimi e successori universali della signora
[...] Parte_2 [...]
, della porzione di fabbricato ad uso deposito barche con area di pertinenza Persona_1
appartenente al dello Stato sito in Comune di Baveno (VB), Strada Statale 33 del Controparte_5
Sempione, attigua alla sua proprietà, censita a parte del mappale 127, occupata per 170 metri quadrati circa a seguito di sconfinamento con porzio-ni di opere inamovibili (capannone ad uso deposito barche) dopo il 2.9.1967, con ultimazio-ne in data 22.9.2000 a seguito di concessione edilizia
n. 18/1996 rilasciata dal Comune di Baveno il 26.9.1996 e D.I.A. n. 1395 del 3.2.2000 e della porzione di area demaniale censi-ta a parte del mappale 34, attigua alla sua proprietà, occupata per 9,60 metri quadrati a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili realizzate in data anteriore al
2.9.1967, nonché per l'acquisto sia dell'area pertinenziale alle opere (sulla quale insistono altresì un deposito attrezzi ed una piscina realizzati in assenza di concessione in sanatoria ma che hanno formato oggetto di concessione in sanatoria n. 18/1992 del 07.05.1992) e sia della fascia di metri lineari 3,00 a partire dal confine delle opere di costruzione realizzate in sconfinamento, e precisamente nell'insieme i mappali attualmente così numerati n. 92 – 127 – 223 – 224 – 226 – 227 per complessivi metri quadrati
3.350, come meglio evidenzia-to e dettagliato nell'elaborato grafico allegato alla predetta istanza
Nel merito, in via subordinata:
In denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare l' CP_1
Filiale Sede di Torino, alla restituzione, in favore degli appellanti
[...] Controparte_3
e , quali figli eredi legittimi e successori universali della signora Parte_1 Parte_2
, della somma di euro 62.100,00, oltre agli interessi maturati dal 5.2.2004 al Persona_1
saldo effettivo.
In ogni caso:
pagina 3 di 13 Rigettare le eccezioni di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza della facoltà di presentare la domanda di acquisto ex art. 5 bis L. n. 212/2003 e quella di difetto di legittimazione ad agire, proposte dal terzo intervenuto in quanto tardive e infondate in Controparte_2
fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
Per parte appellata : Controparte_1
“Respingersi l'avversario appello perché infondato.
Insubordine, per la denegata ipotesi di accoglimento del proposto gravame e di ritenuta sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione del Giudice ordinario, rimettere le parti al primo Giudice, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Per il terzo intervenuto Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'appello di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previe le opportune declaratorie di diritto,
In via principale:
a) respingere l'appello confermando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del
Giudice amministrativo;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello:
b) dichiarare inammissibile la domanda della per intervenuta decadenza della facoltà della Per_1
stessa di presentare la domanda di acquisto a norma dell'art. 5 bis d. l. n. 43/2003;
c) dichiarare inammissibile la domanda della per difetto di legittimazione ad agire. Per_1
Nel merito
d) respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di onorari e spese di lite, oltre spese generali 15% a norma dell'art. 15 della tariffa forense, e contributo soggettivo del 4% alla ” Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Torino l' , chiedendo che fosse accertato che nell'istanza da lei Controparte_1
depositata in data 06/02/2004, integrata con l'istanza di riesame del 29/01/2005, sussistevano tutti gli elementi costitutivi e non ricorrevano gli elementi impeditivi, previsti dall'art. 5 bis L. n. 212/2003 e che, conseguentemente, l' , Filiale doveva essere Controparte_1 CP_3 Controparte_3
condannata alla vendita diretta in suo favore della porzione di fabbricato ad uso deposito-barche con area di pertinenza, appartenente al demanio pubblico dello Stato, sita in Baveno, Strada Statale 33 del pagina 4 di 13 Sempione, attigua alla sua proprietà, censita a parte del mappale 127 ed occupata per 450 mq., a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili, realizzate in data anteriore al 02/09/1967; nonché della porzione di area demaniale, censita a parte del mappale 34, attigua alla sua proprietà, occupata per 9,60 mq., a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili realizzate in data anteriore al 02/09/1967; ed infine per l'acquisto sia dell'area pertinenziale alle opere e sia della fascia di metri lineari 3,00, a partire dal confine delle opere di costruzione realizzate in sconfinamento, per mq.
3105, come meglio dettagliato nell'elaborato grafico allegato all'istanza presentata all'Agenzia
[...]
CP_1
Esponeva l'attrice di essere proprietaria dell'area e dei fabbricati siti in Baveno, Strada Statale 33 del
Sempione, identificati al catasto terreni al foglio 12, mappali 21, 22 e 32; di avere richiesto, ai sensi dell'art. 5 bis L. n. 212/2003, l'acquisto delle porzioni di area demaniale confinanti con la sua proprietà, sulle quali erano state realizzate delle opere inamovibili in data anteriore al 02/09/1967, allegando all'istanza il versamento del prezzo di acquisto, per l'importo di euro 62.100,00, determinato a mezzo della Tabella A, allegata alla L. 212/2003; che, con comunicazione del 08/11/2004, l'Agenzia del aveva respinto l'istanza di acquisto, asserendo che l'area non rientrava tra quelle alienabili ai CP_1
sensi della citata norma, perché sottoposta a tutela e perché la non era titolare delle opere e Per_1
della licenza edilizia, in base alla quale le medesime erano state realizzate;
che con istanza del
29/01/2005, inviata il 07/02/2005 all' , aveva chiesto il riesame dell'istanza Controparte_1
d'acquisto, precisando come sull'area sussistesse un vincolo di carattere paesaggistico-ambientale, ma che detto vincolo gravava anche sulle attigue aree di sua proprietà, sulle quali erano state legittimamente realizzate opere edilizie, regolarmente assentite dalle autorità preposte alla tutela del vincolo;
che la non risultava intestataria delle concessioni edilizie solo perché le medesime Per_1
erano state richieste dal conduttore ed affittuario degli immobili di Controparte_2
sua proprietà, in forza di un contratto registrato in data 19/01/1981 e poi prorogato ex lege fino al
31/12/2004; che, nell'istanza di riesame, precisava altresì come le concessioni edilizie fossero state rilasciate solo formalmente a nome della società conduttrice, che aveva in realtà operato quale delegata della proprietaria, realizzando ampliamenti del fabbricato preesistente, risultando quindi la Per_1
titolare delle opere edilizie, la cui realizzazione aveva determinato lo sconfinamento sulle aree demaniali;
che l'ulteriore integrazione dell'istanza veniva inviata con comunicazione del 23/01/2006, evidenziando che lo sconfinamento dell'opera era avvenuta, senza autorizzazione dello Stato proprietario, ma sulla base di regolare concessione edilizia ed autorizzazione ambientale, e precisando come la fosse l'unico soggetto legittimato all'acquisto, nella sua qualità di proprietaria del Per_1
manufatto, poiché proprietaria del sedime su cui era stato realizzato parte del nuovo fabbricato, che pagina 5 di 13 aveva sconfinato nell'area demaniale;
che infine con lettera del 16/07/2018 aveva sollecitato l'
[...]
all'atto di trasferimento entro il 30/09/2018, senza ottenere risposta positiva. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda e Controparte_1
dichiarando la propria disponibilità alla restituzione della somma, che era stata versata dalla Per_1
a titolo di prezzo per l'acquisto delle aree.
L'Amministrazione convenuta contestava la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'acquisto previsti dalla disposizione normativa invocata, mancando il requisito della proprietà dell'opera realizzata in sconfinamento, in considerazione delle contestazioni che erano state presentate dal effettivo realizzatore dei manufatti;
che, peraltro, le opere Controparte_2
insistenti sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Baveno al foglio 12, mappali 92 ed ex 34
(ora 223, 226 e 227) erano state realizzate interamente su area demaniale, a cura e spese del
[...]
in forza di concessioni edilizie al medesimo assentite. Controparte_2
Disposta CTU, interveniva in giudizio il eccependo il difetto di Controparte_2
giurisdizione del G.O., quindi chiedendo, sempre in via pregiudiziale, che fosse dichiarata inammissibile la domanda della per intervenuta decadenza dalla facoltà della stessa di Per_1
presentare la domanda di cui all'art. 5 bis L. 212/2003, in ulteriore subordine, per difetto di legittimazione ad agire, infine chiedendo, nel merito, che la domanda fosse comunque rigettata, in quanto infondata.
Esponeva la società terza intervenuta di esercitare dal 1973 la sua attività di rimessaggio e riparazione barche in Baveno, Strada Statale del Sempione Km 87; che tale attività era stata esercitata sino al
29/10/2018 su un compendio immobiliare, formante un appezzamento unitario, benché suddiviso in più mappali, di cui il mappale 103, concesso in locazione da , e le particelle 227, Persona_1
223 127 e 224, concesse in uso dal che, a seguito di procedura di sfratto per finita locazione, CP_1
a partire dal 29/10/2018 l'attività del Cantiere era stata svolta solo sui terreni demaniali, sui quali nel corso degli anni erano stati realizzati, a proprie spese, numerosi manufatti;
che nel 1997 il Cantiere aveva costruito sulla particella 127, di proprietà del un capannone, in aderenza a quello già CP_1
esistente sul mappale concesso in locazione dalla che in data 11/12/2018 veniva rilasciato al Per_1
Cantiere il permesso di costruire un nuovo capannone sul mappale 92 di proprietà demaniale;
che tutte le licenze edilizie, come pure le fatture relative ai costi di costruzione, erano intestate al
[...]
che il soggetto legittimato a formulare la richiesta d'acquisto ex art. 5 bis L. Controparte_2
212/20023 è il titolare dell'opera, la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento, il quale può anche non coincidere con il proprietario del suolo, sicché nel caso di specie il soggetto legittimato è il che inoltre la era decaduta dal diritto di proporre la Controparte_2 Per_1
pagina 6 di 13 domanda, per non averla presentata nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n.
143/2003; che, comunque, non ricorrevano i presupposti per l'acquisto, visto che lo sconfinamento non si era verificato da un fondo privato verso il terreno demaniale, bensì era stato il capannone, realizzato sul terreno demaniale, dato in concessione ad avere sconfinato sul Controparte_2
terreno di proprietà della Per_1
All'esito del deposito della CTU, il Tribunale di Torino, con sentenza pronunciata in data 10/05/2022, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, compensando tra tutte le parti le spese di giudizio e ponendo le spese di CTU a carico di e Persona_1 dell' nella misura della metà ciascuno. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data
22/11/2022, e nella loro qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 frattanto deceduta, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e riproponendo le domande di merito già svolte in primo grado.
Si è costituita l' , chiedendo la reiezione dell'appello e, in subordine, in caso di Controparte_1
suo accoglimento, e quindi di ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, la remissione delle parti dinanzi al primo Giudice, ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
Si è costituiti altresì il contestando la fondatezza del gravame e Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con riproposizione delle eccezioni e domande già formulate in primo grado.
A seguito della prima udienza, venivano dalle parti precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, per l'udienza 20/12/2023, svoltasi con le forme della trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza appellata, dopo avere premesso che l'art. 5 bis L. 212/2003 “disciplina un'eccezionale possibilità di acquisizione da parte dei privati di porzioni limitate di beni demaniali a seguito di una specifica procedura”, ha osservato come la giurisprudenza si sia divisa sulla questione relativa alla giurisdizione a conoscere delle relative controversie, dando conto di come, a fronte di un non univoco orientamento del Consiglio di Stato, vi fossero state numerose pronunce dei TAR a favore della giurisdizione del giudice ordinario. Tale orientamento trovava la sua ragione nel fatto l'istituto in oggetto prevede una condotta dell' interamente vincolata nell'an e nel quid, con Controparte_1
la conseguenza che deve inquadrarsi nello schema tipico di un diritto soggettivo perfetto in capo al pagina 7 di 13 privato.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato come in tempi più recenti, con la sentenza n. 1514/2020, il Consiglio di Stato si sia nuovamente pronunciato, con argomentazioni ritenute condivisibili, in favore della giurisdizione amministrativa, in tal modo facendo propria la valutazione espressa dalla Corte
Costituzionale sul punto, laddove con la sentenza n. 31/2006 ha fatto riferimento alla necessaria valutazione ponderata degli interessi pubblici coinvolti, la quale esclude che possa procedersi alla sdemanializzazione ope legis di aree individuate solo per la loro contiguità ad opere eseguite con sconfinamento su terreni demaniali.
Ha quindi ritenuto la sentenza impugnata che la fattispecie oggetto d'esame riveli “…pienamente i caratteri in forza dei quali la materia è sottoposta alla giurisdizione amministrativa, dovendo essere esaminata la legittimità delle valutazioni dell'amministrazione in ordine alla ricorrenza di una serie di elementi di fatto e presupposti di diritto, nel caso di specie oggetto di approfondite discussioni, nonché in ordine all'assenza di pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale che è oggetto di specifica contestazione;
tanto che proprio la sottoposizione della zona a tutela ambientale ha motivato, unitamente alla carenza di legittimazione sostanziale dell'attrice, il rigetto della domanda da parte del
” (v. pag. 6 sentenza impugnata). CP_1
I motivi d'impugnazione
Gli appellanti, e eredi di , articolano tre Parte_1 Parte_2 Persona_1
motivi gravame, oltre a riproporre, ex art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni già formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale per effetto dell'emessa pronuncia declinatoria della giurisdizione.
Con il primo motivo viene censurata la statuizione con cui è stata declinata la giurisdizione, sostenendo che nel caso di specie il legislatore non ha attribuito alla P.A. un “potere”, avendo predeterminato i presupposti di fatto e diritto, in presenza dei quali deve essere accordata la vendita di aree demaniali interessate da sconfinamento, cui corrisponde uno speculare diritto del privato, per cui all CP_1
compete esclusivamente un'attività materiale, consistente nella verifica della sussistenza dei
[...]
presupposti normativamente previsti, senza alcuno spazio discrezionale.
Il Tribunale avrebbe, dunque, contraddittoriamente, prima, riconosciuto che compito del è CP_1
solo quello di verificare la ricorrenza di tali presupposti, e per verificare ciò avrebbe anche disposto una
CTU, salvo, poi, travisare questa attività di mero accertamento, considerandola come esercizio di potere.
Gli appellanti richiamano quindi giurisprudenza della Suprema Corte e dei TAR, che affermano la giurisdizione del G.O.
Gli appellanti assumono essere del pari errate le argomentazioni svolte riguardo alle valutazioni, che pagina 8 di 13 dovrebbero essere espresse in ordine alla tutela ambientale, dal momento che quelle competono non al ma ad altre autorità, e nel caso di specie la Regione già si era espressa, ai sensi dell'art. 146 CP_1
D.Lgs. n. 42/2004.
Con il secondo motivo d'impugnazione lamentano gli appellanti che il Tribunale abbia omesso di pronunciare sulla domanda subordinata - rispetto alla quale sussisteva certamente la giurisdizione del giudice ordinario - con la quale aveva chiesto la condanna dell' Persona_1 CP_1
alla restituzione della somma di euro 62.100,00, versata ai sensi dell'art. 5 bis L. 212/2003, al
[...]
fine di ottenere l'acquisizione dell'area, domanda inquadrabile nell'ambito dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.
Infine, con il terzo motivo d'impugnazione viene censurata la statuizione sulle spese di lite, rilevando come, dall'auspicato accoglimento dell'impugnazione, debba conseguire la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo d'appello risulta fondato.
Giova anzitutto riportare il tenore della disposizione di legge, e cioè l'art. 5 bis L. 212/2003, sulla base della quale gli odierni appellanti affermano sussistere il loro diritto all'acquisto di determinate aree demaniali, previo, già intervenuto, versamento del prezzo, il quale così recita: “ Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell' del demanio CP_1
territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre quella oggetto di sconfinamento per
l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre 3 metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, numero 490, e successive modificazioni."
La norma prevede quindi - con riferimento al tema della sottoposizione a vincolo ambientale delle aree interessate da sconfinamento, cui fa riferimento la sentenza impugnata nel passaggio sopra riportato - che l'assoggettamento ad un siffatto vincolo sia ostativo all'esercizio del diritto del privato ad acquistare le porzioni di terreno demaniale interessato dallo sconfinamento, senza che sia ravvisabile a pagina 9 di 13 tale riguardo alcun potere discrezionale di valutazione da parte dell' o da parte di Controparte_1
altre autorità amministrative.
Per il resto la disposizione di legge individua dei presupposti di fatto ben precisi, i quali debbono essere unicamente riscontrati in ordine alla loro effettiva sussistenza, e cioè: le opere, che hanno dato origine allo sconfinamento, devono essere state eseguite entro il 31/12/2002 su fondi attigui a quelli del la realizzazione di tali opere deve essere avvenuta in forza di licenze, o concessioni edilizie o CP_1
altri titoli, che le abbiano legittimate;
l'estensione dell'area oggetto d'acquisto può riguardare, oltre a quella su cui è stata realizzata l'opera sconfinante, anche l'area ad essa pertinenziale, la cui estensione deve essere contenuta entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera.
In maniera del tutto convincente quindi, in una controversia analoga alla presente, in cui era stato affermato il diritto all'acquisto di un terreno, in forza dell'art. 5 bis della L. n. 212 del 2003, la Suprema
Corte ha osservato come dovesse essere esclusa la supposta natura discrezionale della determinazione a contrarre, poiché “…smentita dal tenore della norma in esame, che, in costanza dei presupposti, dispone che i beni "sono alienati", senza lasciare margini di opinabilità per ricusare la cessione.” (v.
Cass. 14/11/2018 n. 29356).
Occorre a questo punto considerare come il quadro sopra delineato, che inequivocabilmente depone per la sussistenza della giurisdizione ordinaria, possa essere sovvertito, o posto in seria discussione, dalla pronuncia del Consiglio di Stato citata dalla sentenza impugnata, la quale farebbe asseritamente proprie le valutazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 31/2006.
Giova anzitutto precisare come la pronuncia della Corte Costituzionale sia stata resa in un giudizio per conflitto di attribuzioni, sollevato dalla con riferimento ad una Circolare Controparte_7 dell' del 23.09.2003, lamentando la Regione ricorrente che la Circolare, nel Controparte_1
descrivere il procedimento di cessione delle aree appartenenti al Demanio dello Stato, previsto dall'art. 5 bis D.L. 143 2003, poi convertito nella L. 212/2003, escludesse qualunque coinvolgimento dell'ente regionale, sebbene la gestione del demanio lacuale ed idroviario, al di là del profilo dominicale, spetti in misura preponderante proprio alle Regioni.
Con quella pronuncia la Corte Costituzionale ha rilevato come la Circolare impugnata, nel prevedere che, qualora il vincolo gravante sull'area statale interessi anche l'area del privato e su questa sia stata legittimamente realizzata l'opera, il rilascio del relativo titolo edilizio, presupponendo l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e i pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela ambientale, estenda la sua efficacia anche alle porzioni di aree di proprietà statale, che quindi possono essere acquisite dal privato, aggirerebbe il disposto dell'art. 146 D.Lgs. n. 490/1999, il quale presume l'interesse paesaggistico delle sponde dei laghi e delle rive dei fiumi, oltre a violare l'art. 27 del D.L. n. 269/2003, per il quale i beni pagina 10 di 13 di rilievo culturale e ambientale sono assoggettati ai relativi vincoli fino a quando non sia stata effettuata, dalle competenti sopraintendenze, la concreta verifica di sussistenza del relativo interesse.
La Corte Costituzionale, argomentando quindi con specifico riferimento al tema del demanio idrico, ha ritenuto che l'Accordo sottoscritto in materia di demanio idrico in sede di Conferenza unificata Stato -
Regioni in data 20/06/2002 fosse rilevante e quindi l'art. 5 bis del D.L. 143/2003, intervenuto ad un anno di distanza dal citato Accordo, senza che ci fossero state altre forme di interlocuzione fra Stato e
Regioni, dovesse essere letto all'interno del quadro di leale collaborazione, che deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni. Pertanto, in base ad un'interpretazione sistematica, in assenza di una chiara ed inequivocabile volontà legislativa contraria, e considerato che l'Accordo del giugno 2002 si pone in funzione attuativa dell'art. 86 D.Lgs. n. 112/1998, deve concludersi che perduri l'attualità del ruolo della Regione nell'apprezzare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla cessione a terzi di beni del demanio idrico.
In questo senso la Corte ha ritenuto che non spetti allo Stato e per essa all' , che ha Controparte_1
emesso quella circolare impugnata in sede di conflitto di attribuzioni, di escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel territorio della Regione stessa e appartenenti al demanio idrico, essendo la Regione portatrice di interessi costituzionalmente protetti delle collettività locali.
In questo senso, ed entro questi limiti, deve quindi essere letta ed interpretata l'affermazione secondo cui il procedimento di cui all'art. 5 bis richiede una valutazione ponderata degli interessi pubblici coinvolti, rendendo necessaria la partecipazione della Regione, cui sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi dello Stato, in forza del D.Lgs. n. 112/1998, concernente la gestione dei beni del demanio idrico.
Significativamente la Corte Costituzionale ha precisato come: “Appare evidente che l'esistenza o meno di un potere consultivo della Regione nella materia specifica del demanio idrico, nei sensi precisati dal citato accordo del 20 giugno 2002, non incide sui presupposti che legittimano il proprietario dell'area che abbia sconfinato in terreno demaniale a chiedere la cessione in proprietà dell'area occupata, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione di legge. Si tratta di due profili distinti, che finiscono per essere sovrapposti dalla trasformazione di un procedimento accelerato di vendita a privati di porzioni di terreno demaniale in una generalizzata sdemanializzazione ope legis, che annulla ogni potere di apprezzamento da parte della Regione sulla sottrazione all'uso pubblico di beni affidati dalla legge alla sua gestione."
Ne consegue, dunque, che, una volta assicurata alla Regione la partecipazione al procedimento che porta all'atto finale di cessione del bene demaniale, attraverso l'esercizio del suo potere consultivo nella pagina 11 di 13 specifica materia del demanio idrico, rimane fermo che la posizione soggettiva del proprietario dell'area, che abbia sconfinato in terreno demaniale, si atteggi a diritto, poiché si tratta unicamente di verificare, da parte del i presupposti previsti dal comma 1 della disposizione, il rispetto del CP_1
termine, stabilito a pena di decadenza dal comma 2, e la condizione di ammissibilità della domanda indicata dal comma 3.
Peraltro, nel caso di specie la Regione Piemonte con la Determinazione n. 2762 del 28/10/2011, della
Direzione Opere Pubbliche difesa del suolo (v. doc. 12 ), si è già espressa Controparte_2
con parere favorevole sulla domanda presentata da , così esprimendo le Persona_1
proprie valutazioni riguardo alle esigenze di tutela del demanio idrico, nei termini indicati nel dispositivo della Determina stessa, che richiama il parere espresso dal Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania.
Ciò comporta che sia già stata esercitata la partecipazione con funzione consultiva da parte della
Regione nel procedimento promosso da , finalizzato all'acquisto di aree Persona_1
demaniali, sicché l'accoglimento della domanda non è in concreto condizionato all'esercizio di alcun potere discrezionale di valutazione da parte della pubblica amministrazione.
Diverse considerazioni riguardano l'eventuale asserita esistenza di un vincolo ambientale preclusivo della cessione, poiché in tal caso si tratta di accertare l'esistenza della condizione ostativa prevista dal comma 1 dell'art. 5 bis, e dunque di un elemento, che sia pure con valenza impeditiva, concerne il riscontro degli elementi della fattispecie descritta.
Non può del resto trascurarsi di considerare come, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base a “…due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice»; tale principio si pone nel solco della pronuncia Sez. U. 16/5/2008 n. 12378, che molto chiaramente ha affermato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.” (v. Cass. SS.UU. 31/07/2018 n. 20350).
In accoglimento del primo motivo gravame deve quindi essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Torino, dovendo trovare applicazione ratione temporis il disposto dell'art. 353 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma operata dal
D.L.vo 149/2022.
pagina 12 di 13 Per effetto di tale pronuncia, rimane assorbito l'esame del secondo motivo d'impugnazione, a mezzo del quale gli appellanti si dolgono del mancato esame della domanda subordinata, dovendo, a seguito della rimessione, il Giudice di primo grado essere reinvestito dell'esame di tutte le domande e dunque, in primis, della domanda principale.
Infine, quello rubricato come terzo motivo d'appello, non consiste di una reale censura della sentenza, nella parte in cui ha regolato le spese di giudizio, bensì nella richiesta, ex art. 336 c.p.c., di modifica della statuizione in punto spese, quale effetto dell'accoglimento dell'impugnazione.
Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'effettiva esistenza, nella materia, di mutamenti giurisprudenziali più volte intervenuti in punto giurisdizione, si ravvisano invero le ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , avverso la sentenza n. 2002/2022 emessa dal Tribunale di Persona_1
Torino in data 10/05/2022, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la giurisdizione del giudice ordinario a decidere della controversia;
visto l'art. 353 c.p.c., rimette le parti dinanzi al Tribunale di Torino, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1463/22 R.G. promossa da:
, nata a Verbania (VB) il 09.06.1960 (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in qualità di Parte_2 C.F._2
eredi di elettivamente domiciliati in Borgomanero (NO), via De Persona_1
Amicis n. 11, presso lo studio degli avv.ti Claudio Teruggi e Ignazio Pagani, che li rappresentano e difendono, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via dell'Arsenale n. 21
APPELLATA
e contro con sede in Baveno (VB), SS del Sempione km.87 (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio, rappresentato e difeso dall'avv. in forza di P.IVA_2
procura allegata
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2002/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data
10/05/2022
-Acquisizione aree del Demanio idrico ai sensi dell'art. 5 bis D.L. 143/2003, conv. nella L. n.
212/2003
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza definitiva resa dal Tribunale di Torino in composizione mo-nocratica, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Chiara Comune, n. 2002/2022, del 7.5.2022 e pubblicata il
10.5.2022, Rep. 4905/2022, mai notificata e qui allegata in copia autentica, resa a decisione della causa civile R.G. n.18240/2019, resa inter partes e in epi-grafe meglio descritta, così provvedere:
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario – nella specie del Tribunale civile di
Torino - sulla causa promossa dalla signora nei confronti dell' Persona_1 [...]
Sede di Torino con atto di citazio-ne del 24.6.2019, Controparte_3 notificato il 2.7.2019, e così rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo. Per l'effetto, conseguentemente rimandare, ai sensi dell'art. 353, co. 1°, c.p.c., le parti davanti al primo giudice e quindi al Tribunale civile di Torino per sentire accogliere le conclusioni già formulate in prime cure e qui riproposte.
Nel merito, in via principale: previa, se del caso e ritenuto necessario, rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per testi sui capitoli dedotti nel giudizio di primo grado avanti il Controparte_4
dalla parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 2), C.p.c., del 13.01.2020, coi testi ivi indicati, accertare e dichiarare che nell'istanza del 05.2.2004, depositata il 6.2.2004 e protocollata il 9.2.2004 al n.1938, integrata con l'istanza di riesame del 29.1.2005, presentata dalla sig.ra Persona_1
, proprietaria dell'area e dei fabbricati situati in Baveno (VB), Strada Statale 33 del Sempione,
[...]
identificati in Catasto Terreni al foglio 12 mappali n. 21 – 22 – 32 (ora mappali n. 21 e 32 in quanto il mappale n. 22 è stato fuso con il mappale n. 21), all' Filiale Controparte_1 Controparte_3
Sede di Torino, corrente in Torino Corso Bolzano, n. 30, per l'acquisto ai sensi dell'art. 5 bis
[...]
della Legge n. 212 del 1.8.2003 della porzione di fabbricato ad uso deposito barche con area di pertinenza appartenente al Demanio Pubblico dello Stato sito in Comune di Baveno (VB), Strada
Statale 33 del Sempione, attigua alla sua proprietà, censita a parte del mappale 127, occupata per 170 metri quadrati circa a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili (capannone ad uso deposito barche) dopo il 2.9.1967, con ultimazione in data 22.9.2000 a seguito di concessione edilizia
n.10/1996 rilasciata dal Comune di Baveno il 26.09.1996 e D.I.A. n. 1395 del 03.2.2000 e della porzione di area demaniale censita a parte del mappale 34, attigua alla sua proprietà, occupata per
pagina 2 di 13 9,60 metri quadrati a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili realizzate in data anteriore al 2.9.1967, nonché per l'acquisto sia dell'area pertinenziale alle opere (sulla quale insistono altresì un deposito attrezzi ed una piscina realizzati in assenza di concessione in sanatoria ma che hanno formato oggetto di concessione in sanatoria n. 18/1992 del 07.05.1992) e sia della fascia di metri lineari 3,00 a partire dal confine delle opere di costruzione realizzate in sconfinamento
e, precisamente, nell'insieme i mappali attualmente così numerati n. 92 – 127 – 223 – 224 – 226 – 227 per complessivi me-tri quadrati 3.350, come meglio evidenziato e dettagliato nell'elaborato grafico allegato alla predetta istanza, sussistono tutti gli elementi costitutivi e non sussistono gli elementi impeditivi previsti dall'art. 5 bis della Legge n. 212 del 01.08.2003; conseguentemente condannare l' Filiale Sede di Controparte_1 CP_3 Controparte_3
Torino, corrente in Torino, Corso Bolzano, n. 30, alla vendita diretta a favore dei signori Pt_1
e , quali figli eredi legittimi e successori universali della signora
[...] Parte_2 [...]
, della porzione di fabbricato ad uso deposito barche con area di pertinenza Persona_1
appartenente al dello Stato sito in Comune di Baveno (VB), Strada Statale 33 del Controparte_5
Sempione, attigua alla sua proprietà, censita a parte del mappale 127, occupata per 170 metri quadrati circa a seguito di sconfinamento con porzio-ni di opere inamovibili (capannone ad uso deposito barche) dopo il 2.9.1967, con ultimazio-ne in data 22.9.2000 a seguito di concessione edilizia
n. 18/1996 rilasciata dal Comune di Baveno il 26.9.1996 e D.I.A. n. 1395 del 3.2.2000 e della porzione di area demaniale censi-ta a parte del mappale 34, attigua alla sua proprietà, occupata per 9,60 metri quadrati a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili realizzate in data anteriore al
2.9.1967, nonché per l'acquisto sia dell'area pertinenziale alle opere (sulla quale insistono altresì un deposito attrezzi ed una piscina realizzati in assenza di concessione in sanatoria ma che hanno formato oggetto di concessione in sanatoria n. 18/1992 del 07.05.1992) e sia della fascia di metri lineari 3,00 a partire dal confine delle opere di costruzione realizzate in sconfinamento, e precisamente nell'insieme i mappali attualmente così numerati n. 92 – 127 – 223 – 224 – 226 – 227 per complessivi metri quadrati
3.350, come meglio evidenzia-to e dettagliato nell'elaborato grafico allegato alla predetta istanza
Nel merito, in via subordinata:
In denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare l' CP_1
Filiale Sede di Torino, alla restituzione, in favore degli appellanti
[...] Controparte_3
e , quali figli eredi legittimi e successori universali della signora Parte_1 Parte_2
, della somma di euro 62.100,00, oltre agli interessi maturati dal 5.2.2004 al Persona_1
saldo effettivo.
In ogni caso:
pagina 3 di 13 Rigettare le eccezioni di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza della facoltà di presentare la domanda di acquisto ex art. 5 bis L. n. 212/2003 e quella di difetto di legittimazione ad agire, proposte dal terzo intervenuto in quanto tardive e infondate in Controparte_2
fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
Per parte appellata : Controparte_1
“Respingersi l'avversario appello perché infondato.
Insubordine, per la denegata ipotesi di accoglimento del proposto gravame e di ritenuta sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione del Giudice ordinario, rimettere le parti al primo Giudice, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Per il terzo intervenuto Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'appello di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previe le opportune declaratorie di diritto,
In via principale:
a) respingere l'appello confermando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del
Giudice amministrativo;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello:
b) dichiarare inammissibile la domanda della per intervenuta decadenza della facoltà della Per_1
stessa di presentare la domanda di acquisto a norma dell'art. 5 bis d. l. n. 43/2003;
c) dichiarare inammissibile la domanda della per difetto di legittimazione ad agire. Per_1
Nel merito
d) respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di onorari e spese di lite, oltre spese generali 15% a norma dell'art. 15 della tariffa forense, e contributo soggettivo del 4% alla ” Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Torino l' , chiedendo che fosse accertato che nell'istanza da lei Controparte_1
depositata in data 06/02/2004, integrata con l'istanza di riesame del 29/01/2005, sussistevano tutti gli elementi costitutivi e non ricorrevano gli elementi impeditivi, previsti dall'art. 5 bis L. n. 212/2003 e che, conseguentemente, l' , Filiale doveva essere Controparte_1 CP_3 Controparte_3
condannata alla vendita diretta in suo favore della porzione di fabbricato ad uso deposito-barche con area di pertinenza, appartenente al demanio pubblico dello Stato, sita in Baveno, Strada Statale 33 del pagina 4 di 13 Sempione, attigua alla sua proprietà, censita a parte del mappale 127 ed occupata per 450 mq., a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili, realizzate in data anteriore al 02/09/1967; nonché della porzione di area demaniale, censita a parte del mappale 34, attigua alla sua proprietà, occupata per 9,60 mq., a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili realizzate in data anteriore al 02/09/1967; ed infine per l'acquisto sia dell'area pertinenziale alle opere e sia della fascia di metri lineari 3,00, a partire dal confine delle opere di costruzione realizzate in sconfinamento, per mq.
3105, come meglio dettagliato nell'elaborato grafico allegato all'istanza presentata all'Agenzia
[...]
CP_1
Esponeva l'attrice di essere proprietaria dell'area e dei fabbricati siti in Baveno, Strada Statale 33 del
Sempione, identificati al catasto terreni al foglio 12, mappali 21, 22 e 32; di avere richiesto, ai sensi dell'art. 5 bis L. n. 212/2003, l'acquisto delle porzioni di area demaniale confinanti con la sua proprietà, sulle quali erano state realizzate delle opere inamovibili in data anteriore al 02/09/1967, allegando all'istanza il versamento del prezzo di acquisto, per l'importo di euro 62.100,00, determinato a mezzo della Tabella A, allegata alla L. 212/2003; che, con comunicazione del 08/11/2004, l'Agenzia del aveva respinto l'istanza di acquisto, asserendo che l'area non rientrava tra quelle alienabili ai CP_1
sensi della citata norma, perché sottoposta a tutela e perché la non era titolare delle opere e Per_1
della licenza edilizia, in base alla quale le medesime erano state realizzate;
che con istanza del
29/01/2005, inviata il 07/02/2005 all' , aveva chiesto il riesame dell'istanza Controparte_1
d'acquisto, precisando come sull'area sussistesse un vincolo di carattere paesaggistico-ambientale, ma che detto vincolo gravava anche sulle attigue aree di sua proprietà, sulle quali erano state legittimamente realizzate opere edilizie, regolarmente assentite dalle autorità preposte alla tutela del vincolo;
che la non risultava intestataria delle concessioni edilizie solo perché le medesime Per_1
erano state richieste dal conduttore ed affittuario degli immobili di Controparte_2
sua proprietà, in forza di un contratto registrato in data 19/01/1981 e poi prorogato ex lege fino al
31/12/2004; che, nell'istanza di riesame, precisava altresì come le concessioni edilizie fossero state rilasciate solo formalmente a nome della società conduttrice, che aveva in realtà operato quale delegata della proprietaria, realizzando ampliamenti del fabbricato preesistente, risultando quindi la Per_1
titolare delle opere edilizie, la cui realizzazione aveva determinato lo sconfinamento sulle aree demaniali;
che l'ulteriore integrazione dell'istanza veniva inviata con comunicazione del 23/01/2006, evidenziando che lo sconfinamento dell'opera era avvenuta, senza autorizzazione dello Stato proprietario, ma sulla base di regolare concessione edilizia ed autorizzazione ambientale, e precisando come la fosse l'unico soggetto legittimato all'acquisto, nella sua qualità di proprietaria del Per_1
manufatto, poiché proprietaria del sedime su cui era stato realizzato parte del nuovo fabbricato, che pagina 5 di 13 aveva sconfinato nell'area demaniale;
che infine con lettera del 16/07/2018 aveva sollecitato l'
[...]
all'atto di trasferimento entro il 30/09/2018, senza ottenere risposta positiva. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda e Controparte_1
dichiarando la propria disponibilità alla restituzione della somma, che era stata versata dalla Per_1
a titolo di prezzo per l'acquisto delle aree.
L'Amministrazione convenuta contestava la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'acquisto previsti dalla disposizione normativa invocata, mancando il requisito della proprietà dell'opera realizzata in sconfinamento, in considerazione delle contestazioni che erano state presentate dal effettivo realizzatore dei manufatti;
che, peraltro, le opere Controparte_2
insistenti sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Baveno al foglio 12, mappali 92 ed ex 34
(ora 223, 226 e 227) erano state realizzate interamente su area demaniale, a cura e spese del
[...]
in forza di concessioni edilizie al medesimo assentite. Controparte_2
Disposta CTU, interveniva in giudizio il eccependo il difetto di Controparte_2
giurisdizione del G.O., quindi chiedendo, sempre in via pregiudiziale, che fosse dichiarata inammissibile la domanda della per intervenuta decadenza dalla facoltà della stessa di Per_1
presentare la domanda di cui all'art. 5 bis L. 212/2003, in ulteriore subordine, per difetto di legittimazione ad agire, infine chiedendo, nel merito, che la domanda fosse comunque rigettata, in quanto infondata.
Esponeva la società terza intervenuta di esercitare dal 1973 la sua attività di rimessaggio e riparazione barche in Baveno, Strada Statale del Sempione Km 87; che tale attività era stata esercitata sino al
29/10/2018 su un compendio immobiliare, formante un appezzamento unitario, benché suddiviso in più mappali, di cui il mappale 103, concesso in locazione da , e le particelle 227, Persona_1
223 127 e 224, concesse in uso dal che, a seguito di procedura di sfratto per finita locazione, CP_1
a partire dal 29/10/2018 l'attività del Cantiere era stata svolta solo sui terreni demaniali, sui quali nel corso degli anni erano stati realizzati, a proprie spese, numerosi manufatti;
che nel 1997 il Cantiere aveva costruito sulla particella 127, di proprietà del un capannone, in aderenza a quello già CP_1
esistente sul mappale concesso in locazione dalla che in data 11/12/2018 veniva rilasciato al Per_1
Cantiere il permesso di costruire un nuovo capannone sul mappale 92 di proprietà demaniale;
che tutte le licenze edilizie, come pure le fatture relative ai costi di costruzione, erano intestate al
[...]
che il soggetto legittimato a formulare la richiesta d'acquisto ex art. 5 bis L. Controparte_2
212/20023 è il titolare dell'opera, la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento, il quale può anche non coincidere con il proprietario del suolo, sicché nel caso di specie il soggetto legittimato è il che inoltre la era decaduta dal diritto di proporre la Controparte_2 Per_1
pagina 6 di 13 domanda, per non averla presentata nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n.
143/2003; che, comunque, non ricorrevano i presupposti per l'acquisto, visto che lo sconfinamento non si era verificato da un fondo privato verso il terreno demaniale, bensì era stato il capannone, realizzato sul terreno demaniale, dato in concessione ad avere sconfinato sul Controparte_2
terreno di proprietà della Per_1
All'esito del deposito della CTU, il Tribunale di Torino, con sentenza pronunciata in data 10/05/2022, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, compensando tra tutte le parti le spese di giudizio e ponendo le spese di CTU a carico di e Persona_1 dell' nella misura della metà ciascuno. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data
22/11/2022, e nella loro qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 frattanto deceduta, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e riproponendo le domande di merito già svolte in primo grado.
Si è costituita l' , chiedendo la reiezione dell'appello e, in subordine, in caso di Controparte_1
suo accoglimento, e quindi di ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, la remissione delle parti dinanzi al primo Giudice, ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
Si è costituiti altresì il contestando la fondatezza del gravame e Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con riproposizione delle eccezioni e domande già formulate in primo grado.
A seguito della prima udienza, venivano dalle parti precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, per l'udienza 20/12/2023, svoltasi con le forme della trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza appellata, dopo avere premesso che l'art. 5 bis L. 212/2003 “disciplina un'eccezionale possibilità di acquisizione da parte dei privati di porzioni limitate di beni demaniali a seguito di una specifica procedura”, ha osservato come la giurisprudenza si sia divisa sulla questione relativa alla giurisdizione a conoscere delle relative controversie, dando conto di come, a fronte di un non univoco orientamento del Consiglio di Stato, vi fossero state numerose pronunce dei TAR a favore della giurisdizione del giudice ordinario. Tale orientamento trovava la sua ragione nel fatto l'istituto in oggetto prevede una condotta dell' interamente vincolata nell'an e nel quid, con Controparte_1
la conseguenza che deve inquadrarsi nello schema tipico di un diritto soggettivo perfetto in capo al pagina 7 di 13 privato.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato come in tempi più recenti, con la sentenza n. 1514/2020, il Consiglio di Stato si sia nuovamente pronunciato, con argomentazioni ritenute condivisibili, in favore della giurisdizione amministrativa, in tal modo facendo propria la valutazione espressa dalla Corte
Costituzionale sul punto, laddove con la sentenza n. 31/2006 ha fatto riferimento alla necessaria valutazione ponderata degli interessi pubblici coinvolti, la quale esclude che possa procedersi alla sdemanializzazione ope legis di aree individuate solo per la loro contiguità ad opere eseguite con sconfinamento su terreni demaniali.
Ha quindi ritenuto la sentenza impugnata che la fattispecie oggetto d'esame riveli “…pienamente i caratteri in forza dei quali la materia è sottoposta alla giurisdizione amministrativa, dovendo essere esaminata la legittimità delle valutazioni dell'amministrazione in ordine alla ricorrenza di una serie di elementi di fatto e presupposti di diritto, nel caso di specie oggetto di approfondite discussioni, nonché in ordine all'assenza di pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale che è oggetto di specifica contestazione;
tanto che proprio la sottoposizione della zona a tutela ambientale ha motivato, unitamente alla carenza di legittimazione sostanziale dell'attrice, il rigetto della domanda da parte del
” (v. pag. 6 sentenza impugnata). CP_1
I motivi d'impugnazione
Gli appellanti, e eredi di , articolano tre Parte_1 Parte_2 Persona_1
motivi gravame, oltre a riproporre, ex art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni già formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale per effetto dell'emessa pronuncia declinatoria della giurisdizione.
Con il primo motivo viene censurata la statuizione con cui è stata declinata la giurisdizione, sostenendo che nel caso di specie il legislatore non ha attribuito alla P.A. un “potere”, avendo predeterminato i presupposti di fatto e diritto, in presenza dei quali deve essere accordata la vendita di aree demaniali interessate da sconfinamento, cui corrisponde uno speculare diritto del privato, per cui all CP_1
compete esclusivamente un'attività materiale, consistente nella verifica della sussistenza dei
[...]
presupposti normativamente previsti, senza alcuno spazio discrezionale.
Il Tribunale avrebbe, dunque, contraddittoriamente, prima, riconosciuto che compito del è CP_1
solo quello di verificare la ricorrenza di tali presupposti, e per verificare ciò avrebbe anche disposto una
CTU, salvo, poi, travisare questa attività di mero accertamento, considerandola come esercizio di potere.
Gli appellanti richiamano quindi giurisprudenza della Suprema Corte e dei TAR, che affermano la giurisdizione del G.O.
Gli appellanti assumono essere del pari errate le argomentazioni svolte riguardo alle valutazioni, che pagina 8 di 13 dovrebbero essere espresse in ordine alla tutela ambientale, dal momento che quelle competono non al ma ad altre autorità, e nel caso di specie la Regione già si era espressa, ai sensi dell'art. 146 CP_1
D.Lgs. n. 42/2004.
Con il secondo motivo d'impugnazione lamentano gli appellanti che il Tribunale abbia omesso di pronunciare sulla domanda subordinata - rispetto alla quale sussisteva certamente la giurisdizione del giudice ordinario - con la quale aveva chiesto la condanna dell' Persona_1 CP_1
alla restituzione della somma di euro 62.100,00, versata ai sensi dell'art. 5 bis L. 212/2003, al
[...]
fine di ottenere l'acquisizione dell'area, domanda inquadrabile nell'ambito dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.
Infine, con il terzo motivo d'impugnazione viene censurata la statuizione sulle spese di lite, rilevando come, dall'auspicato accoglimento dell'impugnazione, debba conseguire la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo d'appello risulta fondato.
Giova anzitutto riportare il tenore della disposizione di legge, e cioè l'art. 5 bis L. 212/2003, sulla base della quale gli odierni appellanti affermano sussistere il loro diritto all'acquisto di determinate aree demaniali, previo, già intervenuto, versamento del prezzo, il quale così recita: “ Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell' del demanio CP_1
territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre quella oggetto di sconfinamento per
l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre 3 metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, numero 490, e successive modificazioni."
La norma prevede quindi - con riferimento al tema della sottoposizione a vincolo ambientale delle aree interessate da sconfinamento, cui fa riferimento la sentenza impugnata nel passaggio sopra riportato - che l'assoggettamento ad un siffatto vincolo sia ostativo all'esercizio del diritto del privato ad acquistare le porzioni di terreno demaniale interessato dallo sconfinamento, senza che sia ravvisabile a pagina 9 di 13 tale riguardo alcun potere discrezionale di valutazione da parte dell' o da parte di Controparte_1
altre autorità amministrative.
Per il resto la disposizione di legge individua dei presupposti di fatto ben precisi, i quali debbono essere unicamente riscontrati in ordine alla loro effettiva sussistenza, e cioè: le opere, che hanno dato origine allo sconfinamento, devono essere state eseguite entro il 31/12/2002 su fondi attigui a quelli del la realizzazione di tali opere deve essere avvenuta in forza di licenze, o concessioni edilizie o CP_1
altri titoli, che le abbiano legittimate;
l'estensione dell'area oggetto d'acquisto può riguardare, oltre a quella su cui è stata realizzata l'opera sconfinante, anche l'area ad essa pertinenziale, la cui estensione deve essere contenuta entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera.
In maniera del tutto convincente quindi, in una controversia analoga alla presente, in cui era stato affermato il diritto all'acquisto di un terreno, in forza dell'art. 5 bis della L. n. 212 del 2003, la Suprema
Corte ha osservato come dovesse essere esclusa la supposta natura discrezionale della determinazione a contrarre, poiché “…smentita dal tenore della norma in esame, che, in costanza dei presupposti, dispone che i beni "sono alienati", senza lasciare margini di opinabilità per ricusare la cessione.” (v.
Cass. 14/11/2018 n. 29356).
Occorre a questo punto considerare come il quadro sopra delineato, che inequivocabilmente depone per la sussistenza della giurisdizione ordinaria, possa essere sovvertito, o posto in seria discussione, dalla pronuncia del Consiglio di Stato citata dalla sentenza impugnata, la quale farebbe asseritamente proprie le valutazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 31/2006.
Giova anzitutto precisare come la pronuncia della Corte Costituzionale sia stata resa in un giudizio per conflitto di attribuzioni, sollevato dalla con riferimento ad una Circolare Controparte_7 dell' del 23.09.2003, lamentando la Regione ricorrente che la Circolare, nel Controparte_1
descrivere il procedimento di cessione delle aree appartenenti al Demanio dello Stato, previsto dall'art. 5 bis D.L. 143 2003, poi convertito nella L. 212/2003, escludesse qualunque coinvolgimento dell'ente regionale, sebbene la gestione del demanio lacuale ed idroviario, al di là del profilo dominicale, spetti in misura preponderante proprio alle Regioni.
Con quella pronuncia la Corte Costituzionale ha rilevato come la Circolare impugnata, nel prevedere che, qualora il vincolo gravante sull'area statale interessi anche l'area del privato e su questa sia stata legittimamente realizzata l'opera, il rilascio del relativo titolo edilizio, presupponendo l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e i pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela ambientale, estenda la sua efficacia anche alle porzioni di aree di proprietà statale, che quindi possono essere acquisite dal privato, aggirerebbe il disposto dell'art. 146 D.Lgs. n. 490/1999, il quale presume l'interesse paesaggistico delle sponde dei laghi e delle rive dei fiumi, oltre a violare l'art. 27 del D.L. n. 269/2003, per il quale i beni pagina 10 di 13 di rilievo culturale e ambientale sono assoggettati ai relativi vincoli fino a quando non sia stata effettuata, dalle competenti sopraintendenze, la concreta verifica di sussistenza del relativo interesse.
La Corte Costituzionale, argomentando quindi con specifico riferimento al tema del demanio idrico, ha ritenuto che l'Accordo sottoscritto in materia di demanio idrico in sede di Conferenza unificata Stato -
Regioni in data 20/06/2002 fosse rilevante e quindi l'art. 5 bis del D.L. 143/2003, intervenuto ad un anno di distanza dal citato Accordo, senza che ci fossero state altre forme di interlocuzione fra Stato e
Regioni, dovesse essere letto all'interno del quadro di leale collaborazione, che deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni. Pertanto, in base ad un'interpretazione sistematica, in assenza di una chiara ed inequivocabile volontà legislativa contraria, e considerato che l'Accordo del giugno 2002 si pone in funzione attuativa dell'art. 86 D.Lgs. n. 112/1998, deve concludersi che perduri l'attualità del ruolo della Regione nell'apprezzare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla cessione a terzi di beni del demanio idrico.
In questo senso la Corte ha ritenuto che non spetti allo Stato e per essa all' , che ha Controparte_1
emesso quella circolare impugnata in sede di conflitto di attribuzioni, di escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel territorio della Regione stessa e appartenenti al demanio idrico, essendo la Regione portatrice di interessi costituzionalmente protetti delle collettività locali.
In questo senso, ed entro questi limiti, deve quindi essere letta ed interpretata l'affermazione secondo cui il procedimento di cui all'art. 5 bis richiede una valutazione ponderata degli interessi pubblici coinvolti, rendendo necessaria la partecipazione della Regione, cui sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi dello Stato, in forza del D.Lgs. n. 112/1998, concernente la gestione dei beni del demanio idrico.
Significativamente la Corte Costituzionale ha precisato come: “Appare evidente che l'esistenza o meno di un potere consultivo della Regione nella materia specifica del demanio idrico, nei sensi precisati dal citato accordo del 20 giugno 2002, non incide sui presupposti che legittimano il proprietario dell'area che abbia sconfinato in terreno demaniale a chiedere la cessione in proprietà dell'area occupata, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione di legge. Si tratta di due profili distinti, che finiscono per essere sovrapposti dalla trasformazione di un procedimento accelerato di vendita a privati di porzioni di terreno demaniale in una generalizzata sdemanializzazione ope legis, che annulla ogni potere di apprezzamento da parte della Regione sulla sottrazione all'uso pubblico di beni affidati dalla legge alla sua gestione."
Ne consegue, dunque, che, una volta assicurata alla Regione la partecipazione al procedimento che porta all'atto finale di cessione del bene demaniale, attraverso l'esercizio del suo potere consultivo nella pagina 11 di 13 specifica materia del demanio idrico, rimane fermo che la posizione soggettiva del proprietario dell'area, che abbia sconfinato in terreno demaniale, si atteggi a diritto, poiché si tratta unicamente di verificare, da parte del i presupposti previsti dal comma 1 della disposizione, il rispetto del CP_1
termine, stabilito a pena di decadenza dal comma 2, e la condizione di ammissibilità della domanda indicata dal comma 3.
Peraltro, nel caso di specie la Regione Piemonte con la Determinazione n. 2762 del 28/10/2011, della
Direzione Opere Pubbliche difesa del suolo (v. doc. 12 ), si è già espressa Controparte_2
con parere favorevole sulla domanda presentata da , così esprimendo le Persona_1
proprie valutazioni riguardo alle esigenze di tutela del demanio idrico, nei termini indicati nel dispositivo della Determina stessa, che richiama il parere espresso dal Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania.
Ciò comporta che sia già stata esercitata la partecipazione con funzione consultiva da parte della
Regione nel procedimento promosso da , finalizzato all'acquisto di aree Persona_1
demaniali, sicché l'accoglimento della domanda non è in concreto condizionato all'esercizio di alcun potere discrezionale di valutazione da parte della pubblica amministrazione.
Diverse considerazioni riguardano l'eventuale asserita esistenza di un vincolo ambientale preclusivo della cessione, poiché in tal caso si tratta di accertare l'esistenza della condizione ostativa prevista dal comma 1 dell'art. 5 bis, e dunque di un elemento, che sia pure con valenza impeditiva, concerne il riscontro degli elementi della fattispecie descritta.
Non può del resto trascurarsi di considerare come, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base a “…due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice»; tale principio si pone nel solco della pronuncia Sez. U. 16/5/2008 n. 12378, che molto chiaramente ha affermato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.” (v. Cass. SS.UU. 31/07/2018 n. 20350).
In accoglimento del primo motivo gravame deve quindi essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Torino, dovendo trovare applicazione ratione temporis il disposto dell'art. 353 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma operata dal
D.L.vo 149/2022.
pagina 12 di 13 Per effetto di tale pronuncia, rimane assorbito l'esame del secondo motivo d'impugnazione, a mezzo del quale gli appellanti si dolgono del mancato esame della domanda subordinata, dovendo, a seguito della rimessione, il Giudice di primo grado essere reinvestito dell'esame di tutte le domande e dunque, in primis, della domanda principale.
Infine, quello rubricato come terzo motivo d'appello, non consiste di una reale censura della sentenza, nella parte in cui ha regolato le spese di giudizio, bensì nella richiesta, ex art. 336 c.p.c., di modifica della statuizione in punto spese, quale effetto dell'accoglimento dell'impugnazione.
Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'effettiva esistenza, nella materia, di mutamenti giurisprudenziali più volte intervenuti in punto giurisdizione, si ravvisano invero le ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , avverso la sentenza n. 2002/2022 emessa dal Tribunale di Persona_1
Torino in data 10/05/2022, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la giurisdizione del giudice ordinario a decidere della controversia;
visto l'art. 353 c.p.c., rimette le parti dinanzi al Tribunale di Torino, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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