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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1031 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. DENARO ANTONINO
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. CURRADO NICOLA avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
Il sig. impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca CP_1
03076202200000193000 limitatamente alla cartella di pagamento
03020150002839425000 dell'importo complessivo di euro 541,67 relativa a sanzioni amministrative. Il sig. eccepiva l'estinzione della sanzione per CP_1 intervenuta prescrizione e l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti “in primo
1 luogo il verbale di accertamento e contestazione della presunta infrazione e in secondo luogo la cartella sottesa alla comunicazione impugnata”
Le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi tra quelli indicato dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto di cui all'art. 345 comma 2 c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di tempestiva attività assertiva.
Quanto alla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato la suprema Corte ha precisato che essa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Ne consegue che il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare le prove documentali prodotte da , da cui emerge che la prescrizione CP_2 invocata dall'attore era stata regolarmente interrotta e non era, quindi maturata.
L'odierna appellante ha dimostrato in primo grado gli atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente alla cartella. La produzione delle copie delle relate in luogo degli originali ha valore probatorio in mancanza di disconoscimento effettuato dal contribuente delle copie con indicazione delle specifiche difformità presenti nelle copie semplici prodotte da idonee a CP_2 fare dubitare della serietà e concretezza di tali copie con l'originale (c.d. prova di resistenza)
Avendo dimostrato la regolare notifica della cartella, la stessa è divenuta CP_2 inoppugnabile a seguito della mancata impugnazione del contribuente. Non spettava, quindi, ad dimostrare anche la notifica del verbale di CP_2 contestazione da parte dell'ente impositore, ma solo fornire la prova degli atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente alla cartella.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
2
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 390\2023 del Giudice di pace di Filadelfia depositata in data
19.04.2023 dichiara inammissibile l'opposizione proposta da CP_1 condanna a rimborsare all'avvocato distrattario Antonino Denaro CP_1
le spese di lite che liquida, per Controparte_3 entrambi i gradi del giudizio, in euro 980,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1031 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. DENARO ANTONINO
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. CURRADO NICOLA avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
Il sig. impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca CP_1
03076202200000193000 limitatamente alla cartella di pagamento
03020150002839425000 dell'importo complessivo di euro 541,67 relativa a sanzioni amministrative. Il sig. eccepiva l'estinzione della sanzione per CP_1 intervenuta prescrizione e l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti “in primo
1 luogo il verbale di accertamento e contestazione della presunta infrazione e in secondo luogo la cartella sottesa alla comunicazione impugnata”
Le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi tra quelli indicato dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto di cui all'art. 345 comma 2 c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di tempestiva attività assertiva.
Quanto alla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato la suprema Corte ha precisato che essa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Ne consegue che il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare le prove documentali prodotte da , da cui emerge che la prescrizione CP_2 invocata dall'attore era stata regolarmente interrotta e non era, quindi maturata.
L'odierna appellante ha dimostrato in primo grado gli atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente alla cartella. La produzione delle copie delle relate in luogo degli originali ha valore probatorio in mancanza di disconoscimento effettuato dal contribuente delle copie con indicazione delle specifiche difformità presenti nelle copie semplici prodotte da idonee a CP_2 fare dubitare della serietà e concretezza di tali copie con l'originale (c.d. prova di resistenza)
Avendo dimostrato la regolare notifica della cartella, la stessa è divenuta CP_2 inoppugnabile a seguito della mancata impugnazione del contribuente. Non spettava, quindi, ad dimostrare anche la notifica del verbale di CP_2 contestazione da parte dell'ente impositore, ma solo fornire la prova degli atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente alla cartella.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
2
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 390\2023 del Giudice di pace di Filadelfia depositata in data
19.04.2023 dichiara inammissibile l'opposizione proposta da CP_1 condanna a rimborsare all'avvocato distrattario Antonino Denaro CP_1
le spese di lite che liquida, per Controparte_3 entrambi i gradi del giudizio, in euro 980,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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