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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1387/2023 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi promossa da:
(C.F./P.I. Parte_1
), già in persona del legale P.IVA_1 Parte_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Veronica Parte_2
Gencarelli che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppa Parte_3
Vecchio che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale e/o ulteriore esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere non dovute;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, dichiarare la nullità
e, in ogni caso, l'illegittimità dell'atto impugnato e, per l'effetto, disporne l'annullamento dell'atto e degli importi iscritti a ruolo, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore della scrivente legale antistataria.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale: rilevato che parte appellante non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal provvedimento del 18 giugno 2024 di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado appellata n. 719/2023 emessa dal Tribunale di Asti;
In via subordinata: dichiarare che sono divenuti definitivi per essere coperti dal giudicato interno i capi della sentenza che dichiarano:
- la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di pagamento oggetto di causa notificate a avendo l' fornito prova dell'avvenuta notificazione sia delle cartelle di pagamento che Pt_4 CP_2
delle successive intimazioni e risultando dagli atti prodotti che le cartelle allegate ai messaggi PEC non erano una mera scansione dell'originale cartaceo, bensì documenti informatici originali;
- l'infondatezza dell'eccezione che il pignoramento presso terzi oggetto di opposizione sia stato posto in essere in assenza della notifica degli atti presupposti;
- l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia del pignoramento per mancato pagamento, da parte del terzo pignorato, del credito entro il termine di 60 giorni,
e rigettare l'appello proposto dalla società Parte_1
confermando la impugnata sentenza n. 719/2023 emessa dal Tribunale di Asti, pubblicata il
[...]
06.10.2023.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, la ha Parte_1
impugnato la sentenza n.719/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata il 6.10.2023, che pronunciando sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla medesima proposta avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 01084202100000006001, notificato dall' in data Controparte_3
16.11.2021 all'opponente e al terzo emesso ai sensi dell'art. 72 bis DPR Controparte_4
602/73, relativo a 52 cartelle di pagamento per un credito complessivo di € 708.515,52 oltre interessi, oneri di riscossione e spese per un totale di € 890.407,69, ha così statuito:
“ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta,
- accerta e dichiara la propria carenza di giurisdizione in relazione ai motivi di opposizione relativi ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento e ai successi atti, anche esecutivi: cartelle nn. 01020110001667108000, 01020110013326977000, 01020120003060366000,
01020120015987366000, 01020120016686886000, 01020130000563505000,
01020130002066966000, 01020140000361413000, 01020140002461185000,
01020140004509920000, 01020150000440240000, 01020150001653381000,
01020150003957054000, 01020160000073071000, 01020160004490874000,
01020170000793707000, 01020170003524566000, 01020180000276930000,
01020180003550429000, 01020190000471910000, 01020190001579923000
01020190002382854000, 01020190002713311000, 01020190003469540000,
01020120016340564000, 01020130007465317000, 01020140001933012000,
01020140003039914000, 01020150000221585000, 01020150001423010000,
01020170001100001000, 01020180000277031000, 01020180002133286000,
01020190000738976000, 01020190004207876000;
- per il resto, ritenuta la propria giurisdizione, rigetta tutte le domande ed eccezioni proposte dalla
per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore Parte_1
della parte attrice , delle spese del giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 15.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso dei costi di iscrizione della causa a ruolo”.
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarando la nullità e l'illegittimità dell'atto impugnato, disponendo l'annullamento dell'atto e degli importi iscritti a ruolo, per i motivi esposti, formulando le conclusioni sopra riportate.
pagina 3 di 5 L , costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e Controparte_1 comunque l'infondatezza nel merito dell'appello, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, con ordinanza 18.6.2024 all'esito della prima udienza, ha:
“- rilevato che in caso di opposizione agli atti esecutivi radicata nell'ambito di un pignoramento presso terzi sussiste litisconsorzio necessario anche con il terzo pignorato;
- rilevato che il terzo pignorato è stato parte del giudizio di primo grado Controparte_5
(ove è rimasta contumace);
- rilevato che non è stata citata nel giudizio di appello;
Controparte_4
- ritenuto che prima di poter provvedere in ordine all'istanza di sospensione debba essere ordinata
l'integrazione del contraddittorio e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di impugnazione di sentenza pronunciata all'esito di opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
PQM
Ordina alla parte più diligente di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4 concedendo termine per la notifica dell'atto introduttivo fino al 31.07.24 e fissa udienza per la
[...]
trattazione della causa al 19.11.24 disponendone la trattazione scritta”.
Il contraddittorio nei confronti di non è stato integrato. Controparte_4
L' ha chiesto, in via principale, di dichiarare inammissibile Controparte_6
l'appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., formulando le conclusioni sopra riportate.
Parte appellante non ha svolto difese sul punto, non comparendo alle udienze e non depositando atti successivi all'atto introduttivo.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Questo Collegio richiama e conferma l'ordinanza del Consigliere Istruttore sopra riportata, peraltro non contestata dall'appellante, in ordine alla sussistenza del litisconsorzio necessario con il terzo pignorato e alla necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 comma 1 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
30491/2022).
Nessuna delle parti ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4
nel termine assegnato.
[...]
Ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c. “L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Le spese del giudizio d'appello sostenute da sono poste a carico di Controparte_6
parte appellante, che ha proposto un appello dichiarato inammissibile.
pagina 4 di 5 Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 5.706,00 per fase di studio (valore medio),
€ 3.318,00 per fase introduttiva (valore medio), € 4.744,00 per fase decisionale (valore minimo, non essendo state depositate dalle parti comparse conclusionali e memorie di replica, ma avendo l'appellata depositato le note di precisazione delle conclusioni e le note sostituite di udienza), per totali
€ 13.768,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n.719/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata il 6.10.2023;
[...]
condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata , che liquida in € 13.768,00 per compensi, oltre al Controparte_6
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1387/2023 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi promossa da:
(C.F./P.I. Parte_1
), già in persona del legale P.IVA_1 Parte_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Veronica Parte_2
Gencarelli che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppa Parte_3
Vecchio che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale e/o ulteriore esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere non dovute;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, dichiarare la nullità
e, in ogni caso, l'illegittimità dell'atto impugnato e, per l'effetto, disporne l'annullamento dell'atto e degli importi iscritti a ruolo, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore della scrivente legale antistataria.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale: rilevato che parte appellante non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal provvedimento del 18 giugno 2024 di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado appellata n. 719/2023 emessa dal Tribunale di Asti;
In via subordinata: dichiarare che sono divenuti definitivi per essere coperti dal giudicato interno i capi della sentenza che dichiarano:
- la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di pagamento oggetto di causa notificate a avendo l' fornito prova dell'avvenuta notificazione sia delle cartelle di pagamento che Pt_4 CP_2
delle successive intimazioni e risultando dagli atti prodotti che le cartelle allegate ai messaggi PEC non erano una mera scansione dell'originale cartaceo, bensì documenti informatici originali;
- l'infondatezza dell'eccezione che il pignoramento presso terzi oggetto di opposizione sia stato posto in essere in assenza della notifica degli atti presupposti;
- l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia del pignoramento per mancato pagamento, da parte del terzo pignorato, del credito entro il termine di 60 giorni,
e rigettare l'appello proposto dalla società Parte_1
confermando la impugnata sentenza n. 719/2023 emessa dal Tribunale di Asti, pubblicata il
[...]
06.10.2023.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, la ha Parte_1
impugnato la sentenza n.719/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata il 6.10.2023, che pronunciando sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla medesima proposta avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 01084202100000006001, notificato dall' in data Controparte_3
16.11.2021 all'opponente e al terzo emesso ai sensi dell'art. 72 bis DPR Controparte_4
602/73, relativo a 52 cartelle di pagamento per un credito complessivo di € 708.515,52 oltre interessi, oneri di riscossione e spese per un totale di € 890.407,69, ha così statuito:
“ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta,
- accerta e dichiara la propria carenza di giurisdizione in relazione ai motivi di opposizione relativi ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento e ai successi atti, anche esecutivi: cartelle nn. 01020110001667108000, 01020110013326977000, 01020120003060366000,
01020120015987366000, 01020120016686886000, 01020130000563505000,
01020130002066966000, 01020140000361413000, 01020140002461185000,
01020140004509920000, 01020150000440240000, 01020150001653381000,
01020150003957054000, 01020160000073071000, 01020160004490874000,
01020170000793707000, 01020170003524566000, 01020180000276930000,
01020180003550429000, 01020190000471910000, 01020190001579923000
01020190002382854000, 01020190002713311000, 01020190003469540000,
01020120016340564000, 01020130007465317000, 01020140001933012000,
01020140003039914000, 01020150000221585000, 01020150001423010000,
01020170001100001000, 01020180000277031000, 01020180002133286000,
01020190000738976000, 01020190004207876000;
- per il resto, ritenuta la propria giurisdizione, rigetta tutte le domande ed eccezioni proposte dalla
per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore Parte_1
della parte attrice , delle spese del giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 15.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso dei costi di iscrizione della causa a ruolo”.
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarando la nullità e l'illegittimità dell'atto impugnato, disponendo l'annullamento dell'atto e degli importi iscritti a ruolo, per i motivi esposti, formulando le conclusioni sopra riportate.
pagina 3 di 5 L , costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e Controparte_1 comunque l'infondatezza nel merito dell'appello, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, con ordinanza 18.6.2024 all'esito della prima udienza, ha:
“- rilevato che in caso di opposizione agli atti esecutivi radicata nell'ambito di un pignoramento presso terzi sussiste litisconsorzio necessario anche con il terzo pignorato;
- rilevato che il terzo pignorato è stato parte del giudizio di primo grado Controparte_5
(ove è rimasta contumace);
- rilevato che non è stata citata nel giudizio di appello;
Controparte_4
- ritenuto che prima di poter provvedere in ordine all'istanza di sospensione debba essere ordinata
l'integrazione del contraddittorio e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di impugnazione di sentenza pronunciata all'esito di opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
PQM
Ordina alla parte più diligente di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4 concedendo termine per la notifica dell'atto introduttivo fino al 31.07.24 e fissa udienza per la
[...]
trattazione della causa al 19.11.24 disponendone la trattazione scritta”.
Il contraddittorio nei confronti di non è stato integrato. Controparte_4
L' ha chiesto, in via principale, di dichiarare inammissibile Controparte_6
l'appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., formulando le conclusioni sopra riportate.
Parte appellante non ha svolto difese sul punto, non comparendo alle udienze e non depositando atti successivi all'atto introduttivo.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Questo Collegio richiama e conferma l'ordinanza del Consigliere Istruttore sopra riportata, peraltro non contestata dall'appellante, in ordine alla sussistenza del litisconsorzio necessario con il terzo pignorato e alla necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 comma 1 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
30491/2022).
Nessuna delle parti ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4
nel termine assegnato.
[...]
Ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c. “L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Le spese del giudizio d'appello sostenute da sono poste a carico di Controparte_6
parte appellante, che ha proposto un appello dichiarato inammissibile.
pagina 4 di 5 Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 5.706,00 per fase di studio (valore medio),
€ 3.318,00 per fase introduttiva (valore medio), € 4.744,00 per fase decisionale (valore minimo, non essendo state depositate dalle parti comparse conclusionali e memorie di replica, ma avendo l'appellata depositato le note di precisazione delle conclusioni e le note sostituite di udienza), per totali
€ 13.768,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n.719/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata il 6.10.2023;
[...]
condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata , che liquida in € 13.768,00 per compensi, oltre al Controparte_6
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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