Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5340/2024 promosso da:
( , nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Bartolomeo;
e
, nata l'[...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Giacomelli;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: Per_
“1) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) Il minore continuerà ad avere la propria residenza presso la madre nell'abitazione sita in Angeli di Rosora (AN), via G. Verdi n. 14/C, qualora quest'ultima per esigenze della Sig.ra dovesse essere cambiata, restando comunque all'interno dei Comuni di Rosora, CP_1
Castelplanio o Maiolati Spontini Eros continuerà ad avere la sua residenza presso la madre. La Sig.ra Per_ si impegna ed obbliga a garantire che termini il ciclo di studi primario e secondario CP_1
a Castelplanio, anche nel caso di suo eventuale trasferimento nei comuni sopra indicati, salvo diverso accordo tra i genitori.
- 1 -
se invece tali cicli di studio fossero terminati i ge Per_
- tenendo conto dell'età che avrà al momento, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici oltre che della sua volontà - dovr valutare l'eventuale trasferimento della residenza del figlio o con la madre o presso il padre.
3) Il Sig. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, corrisponderà Parte_1 alla Sig.ra somma di € 200,00 (duecento/00) al mese che verrà corrisposta Controparte_1 mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima, avente IBAN [...], oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ancona, sottoscritto in sede di distretto di Corte di Appello di Ancona in data 10.07.2024.
La somma sostenuta a titolo di contributo per il mantenimento dei figli sarà annualmente soggetta a revisione in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nell'anno precedente;
4) Le spese straordinarie per il figlio, individuate in ossequio al Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale ordinario di Ancona, saranno divise al 50% tra i genitori e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa loro documentazione e, ove richiesto, previo consenso dell'altro genitore, entro 30 giorni dall'esborso.
Si specifica che, quando è richiesto il preventivo accordo delle spese straordinarie, il genitore dovrà formulare la richiesta di spesa all'altro genitore in forma scritta (a mezzo mail, whatsapp o messenger) e l'altro, tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso in forma scritta e motivata, con le medesime suesposte modalità, così come previsto nel richiamato Protocollo del tribunale di Ancona. Il silenzio dell'altro genitore, trascorsi 10 giorni dalla consegna della richiesta di spesa, sarà comunque considerato assenso.
Qualora la spesa straordinaria per la sua tipologia e/o urgenza dovessero richiedere tempi inferiori a quelli previsti, il genitore richiedente dovrà motivare per iscritto la deroga al predetto termine e l'altro è tenuto a rispondere nei tempi richiesti. La mancanza di risposta sarà considerata assenso;
5) L'assegno Unico per il figlio verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
;
[...]
6) Le detrazioni IRPEF spettanti per il figlio verranno utilizzate al 50% tra i genitori;
Per_
7) starà con il padre secondo il seguente calendario alternando la settimana A) con la settimana B):
SETTIMANA A: dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
Per_ il venerdì alle ore 17.00 sarà preso dal padre presso la casa materna dove verrà riportato da quest'ultimo il sabato mattina alle ore 10.00.
- 2 - SETTIMANA B: dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a Per_ scuola;
dal venerdì alle ore 17.00 sarà preso dal padre presso la casa materna e resterà con lui fino al lunedì mattina quando da quest'ultimo verrà accompagnato a scuola.
Questo calendario di visita inizierà ad essere applicato sin dalla settimana in cui verrà sottoscritto il presente ricorso.
Il sopra indicato calendario di visita potrà essere eventualmente modificato, previo necessario accordo scritto tra i genitori.
8) Per quanto riguarda le festività natalizie e di fine anno il figlio, trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro, con alternanza di essi di anno in anno.
Entrambi i genitori concordano che qualora gli stessi durante le festività dovessero rimanere nelle rispettive residenze, il figlio trascorrerà il pranzo di Natale con uno e la cena di Natale con l'altro, come già sperimentato da dopo la separazione.
Le festività pasquali, con alternanza di anno in anno, verranno trascorse dal figlio il giovedì, venerdì e Lunedì dell'Angelo con un genitore ed il sabato, domenica di Pasqua e martedì con l'altro. I genitori, entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ogni anno, potranno comunque accordarsi tra loro stabilendo una eventuale diversa regolamentazione dei giorni in cui il figlio starà con loro
Per_ durante le festività pasquali. Quanto alle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle ferie estive di ciascun genitore;
Per_ 9) I genitori considerato il percorso psicologico effettuato con la dott.ssa anche quale
Per_ ausilio per si impegnano, ognuno per proprio conto a continuare un per di supporto
Per_ psicologico che li aiuti nel far sì che comprenda il cambiamento della sua realtà di vita quotidiana e le nuove dinamiche familiari;
10) I Sig.ri e si concedono, sin d'ora, reciproca Parte_1 Controparte_1 autorizzazione al rilascio del passaporto. Si precisa che per eventuali viaggi all'estero del figlio minore entrambi i genitori dovranno concordare ed essere autorizzati per scritto dall'altro. In caso di diniego, con valida motivazione, il figlio non potrà uscire dall'Italia; Per_
11) Tutte le scelte scolastiche ed extrascolastiche riguardanti il figlio minore dovranno essere necessariamente concordate e/o autorizzate da entrambi i genitori;
12) I Sig.ri e con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 Controparte_1 dichiarano di voler sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
13) I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51, 3 comma c.p.c.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio minore
[...]
(n. Jesi, 08/10/2016), che, con precedente provvedimento di questo Tribunale, n. Per_3
1651 del 15/02/2023, erano state già disciplinate le modalità di affidamento, visita e mantenimento del minore, hanno chiesto la modifica di siffatte modalità, essendo mutati i
- 3 - bisogni di vita e le esigenze del figlio, anche in considerazione delle rilevanti novità che hanno interessato la figura materna.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 18/03/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore, in favore del quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre di € 200,00 mensili, adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la analitica regolamentazione del diritto di visita quale genitore non collocatario); il clima tra le parti appare, inoltre, Persona_4 collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del procedimento sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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