Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
947 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 947 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in GATTEO in data 17/05/2008 tra i coniugi:
1. , nato a [...]_1 in data 16/04/1980, - ; C.F._1
2. , nata a TORRE ANNUNZIATA (NA) in [...] [...], - ; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BIANCHI LORIS;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 29/04/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 04/10/2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- CHE IL Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
1
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in GATTEO in data 17/05/2008 tra i coniugi:
1. , nato a [...]_1 in data 16/04/1980, - ; C.F._1
2. , nata a TORRE ANNUNZIATA (NA) in [...] [...], - ; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GATTEO (atto N. 5 P. 1 anno 2008); dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
29/04/2024, che integralmente si riportano:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi entrambi di fissare la propria residenza ovunque lo desiderino;
in particolare, la casa coniugale di via Forlì n. 13
a Gatteo Mare (FC), oggetto di contratto di locazione ad uso abitativo, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , mentre il sig. Parte_1 Controparte_1 fisserà la propria residenza in Via Cerbiano n. 1157, Bertinoro (FC).
2) Affidare congiuntamente i figli ai genitori, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, che saranno invece individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
la figlia minore Persona_1
e la figlia , maggiorenne dal 26.04.2024 ma non
[...] Persona_2 completamente autosufficiente, risiederanno prevalentemente con la madre
, ciò alla luce della chiara volontà manifestata dai figli e dal conseguente Parte_1 accordo raggiunto in ambito familiare. Ciascun genitore potrà visitare quando vorrà
i figli affidati prevalentemente all'altro genitore secondo le necessità dei minori, previo congruo preavviso, e lo potrà tenere con sé almeno due pomeriggi la settimana e a fine settimana alternati dalla mattina del sabato all'uscita da scuola alla sera della domenica dopo cena nonché due settimane nel periodo estivo, una settimana nel periodo natalizio 3 giorni durante le vacanze pasquali (con il giorno di
Natale e Pasqua alternato ogni anno). Il tutto nella massima disponibilità e nel rispetto delle esigenze dei figli, sentito sempre il loro parere, anche alla luce dell'età ormai raggiunta.
3) Considerato l'affidamento prevalente disgiunto, ciascun genitore si farà integralmente carico delle spese ordinarie del figlio a lui affidato e così non si rende 2 necessaria nessuna disposizione per il mantenimento dell'altro, salvi ovviamente gli obblighi di legge. Le spese straordinarie per entrambi i figli, da concordare preventivamente, saranno a carico dei genitori al 50% come specificate dal
Protocollo adottato presso il Tribunale di Forlì e riportato di seguito.
“In base al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
3 d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spesa entro € 100,00 l'anno;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.”.
4) Per il resto, essendo entrambi i ricorrenti indipendenti dal punto di vista economico non si rende necessario alcun contributo al mantenimento in capo a nessuno dei due a favore dell'altro; solo in caso di eventuale comprovata necessità di ciascuno, l'altro si impegna a versargli €. 400,00 mensili fino al perdurare dello stato di necessità e comunque fino al termine dello stato di separazione personale per intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio come di seguito.
Nessuna ulteriore disposizione di ordine economico si rende necessaria tra i coniugi, avendo già regolato consensualmente ogni diverso rapporto di natura patrimoniale.
5) Stabilire che ciascun genitore curi, per i figli, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con obbligo per entrambi i genitori di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei figli, da considerazioni negative sulla figura dell'altro genitore anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio.
…omissis… I divorziandi, considerate le loro condizioni economiche, la regolazione economica come in separazione, il contributo dato alla conduzione familiare e la durata del matrimonio rinunciano infine reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti e non ricorrendone i presupposti.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della domanda.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GATTEO per quanto di competenza.
Forlì, 30/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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