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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10662/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di
Giudice Unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 10662/2021
promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del Comandante e legale P.IVA_1
rapp.te p.t., patrocinata ex lege dall'Avvocatura
dello Stato di , presso i cui uffici, in via Pt_1
Vecchia Ognina 149, è domiciliata.
-parte appellante -
CONTRO con sede in , Controparte_2 Pt_1
Zona Industriale IX Strada 2, partita iva
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore Ingegnere nato a [...] CP_3
il 24 maggio 1974, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Andrea Scuderi,
C.F.: , Emiliano Luca C.F.: C.F._2
; e C.F.: C.F._3 Controparte_4
, ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio dei medesimi in , via Pt_1
Vincenzo Giuffrida numero 37, come da procura in atti.
- parte appellata -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1310/21 Pt_1
depositata il 21 luglio 2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello del giorno 6 agosto 2021, la
[...]
, ha chiamato dinanzi a Questo Tribunale Parte_1 [...]
e chiesto di: CP_2
“riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingere l'opposizione
ad ordinanza ingiunzione proposta in primo grado.”
2 Con ricorso in opposizione depositato il 13 luglio 2020, Controparte_2
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 133/20, notificata il 12
[...]
giugno 2020 di € 3.098,00, emessa dalla per Parte_1
commessa violazione dell'art. 45-bis cod. nav.
L'Autorità marittima ha contestato a di avere Controparte_2
subconcesso a terzi in gestione un'area di mq 3.829 circa, ubicata all'interno dell'edificio demaniale denominato nel Porto CP_2
di (a sua volta concesso ad essa società giusta licenza n. Pt_1
), senza avere richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione Num_1
dell'Autorità concedente, sì come prescritto dall'art. 45-bis codice della navigazione,
Costituitasi in giudizio, la ha dedotto della Parte_1
legittimità del proprio operato e della necessità che l'opposizione fosse respinta.
Con sentenza n. 1310/21, il Giudice di pace di , ha accolto il Pt_1
ricorso affermando che:
“L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine dalla circostanza che la
ricorrente ha concesso in locazione a terzi dei locali dell'edificio a lei
concesso per la ristrutturazione senza la preventiva autorizzazione
dell'Autorità Portuale che ritiene il rapporto intercorrente tra le parti di
concessione di bene demaniale.
La ricorrente, invece, ritiene che il giusto inquadramento giuridico nel
rapporto tra le parti sia quello di concessione di lavori pubblici
escludendo, così, qualsiasi violazione del cod. nav.
3 Dalla documentazione in atti e soprattutto dalla Convenzione del
22/3/2007 si evince che il rapporto tra l'Autorità Portuale e la società
ricorrente è quello relativo all'istituto di project financing tramite il quale è
stato realizzato con notevole esborso finanziario un vero e proprio centro
polifunzionale. In virtù di quanto sopra è nella facoltà della ricorrente la
locazione a terzi onde ottenere i ricavi per recuperare le somme sborsate
per l'investimento, il tutto senza dover chiedere alcuna autorizzazione
all'Autorità Portuale di , essendo inapplicabile l'art. 45 bis cod. Pt_1
nav. atteso che non ci troviamo, nel caso di specie, dinanzi ad una
semplice concessione di beni demaniali.
Per quanto sopra esposto l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata
poiché illegittima.”
Nel presente grado di Giudizio, la ha dedotto la Parte_1
legittimità del proprio operato, ritenendo che la convenzione del 22
marzo 2007 intercorrente tra la stessa e l'odierna parte appellata sia da ascriversi alla disciplina della concessione e che per tanto sia soggetta al codice della navigazione.
La parte appellata ha eccepito tale ricostruzione, deducendo che piuttosto la convenzione stipulata con la vada Parte_1
ricondotta allo schema del project financing, con la conseguenza della non applicabilità del codice della navigazione a tale rapporto e conseguentemente dell'illegittimità della sanzione irrogata.
Con provvedimento del 21 settembre 2022, Il Giudice Istruttore Dott.
Mario Accardo, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del dì 12.7.2023 ore 9.00.
4 All'udienza del 20 settembre 2024, il Giudice Dott.ssa Luisa Intini dato atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni delle parti ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Il project financing è un'operazione economico-finanziaria attraverso la quale un ente pubblico concretizza un'opera o un progetto, con oneri finanziari di progettazione e realizzazione, posti parzialmente o totalmente a carico di società private.
Queste ultime contano di ricuperare il denaro anticipato e gli interessi sullo stesso, introitando il flusso di cassa derivante dai proventi dell'opera.
L'inquadramento normativo dei fatti di causa, a parere di Questo
giudicante, è stato sinora posto erratamente sulla non condivisa dicotomia tra la concessione di lavori ed il project financing;
tuttavia, le due fattispecie possono sussistere contestualmente, come avviene nella più gran parte della progettazione e realizzazione di opere pubbliche,
integrando la prima la modalità di affidamento dell'opera al privato, la seconda la modalità di finanziamento della stessa.
Ciò posto, è pur vero che il contratto tra pubblica amministrazione e privato, si sostanzia in normativa speciale facente stato tra le parti;
tuttavia, per quanto non sia regolato specificamente tra i contraenti, la disciplina da applicarsi torna ad essere quella generale, nel caso di specie, quella concessoria di opere pubbliche.
5 Tanto premesso, bisogna ritenere il concessionario generalmente obbligato a ottenere l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione per
sublocare o cedere l'uso del bene oggetto della concessione.
Questo principio si basa sul fatto che il bene, essendo destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico, rimane sotto il controllo e la vigilanza della PA;
questa deve assicurarsi che un'eventuale sublocazione o cessione del bene non comprometta tale finalità. Il
concessionario non è dunque mai proprietario del bene, vantandone la sola disponibilità in base ai termini della concessione ed ogni modifica nella gestione o nell'utilizzo richiederà pertanto il consenso dell'ente concedente: sarà quindi rimessa alla Pubblica Amministrazione,
eventualmente, la verifica delle qualità del sublocatario in termini di idoneità, competenza e affidabilità.
Per quanto in taluni casi la concessione possa prevedere clausole specifiche che disciplinano la possibilità di sublocare il bene ma, in mancanza delle stesse, il concessionario deve sempre ottenere l'autorizzazione della PA.: dal testo della convenzione in atti, non si evince alcuna previsione circa la non obbligatorietà dell'autorizzazione al fine di sublocare l'area demaniale, anzi in più parti dell'accordo, viene richiamato il codice della navigazione;
emblematico in tal senso il richiamo operato alla pagina 29 della “Convenzione Concessoria” ove si legge, all'art. 28, rubricato: “Revoca per inadempimento del
concessionario”, che l'Autorità Portuale potrà procedere alla revoca della concessione per uno qualunque dei casi previsti dall'art. 47 del Codice
della Navigazione, il quale alla lettera “e” fa esplicito riferimento al caso
6 della “abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione”,
dovendosi per tale ipotesi fare riferimento per l'appunto ad ogni atto con cui il concessionario sostituisca a se altri nel godimento del bene concesso, senza una preventiva autorizzazione ovvero ove questa pur sussistendo sia viziata.
Occorre precisare, che non si vuole escludere con la suddetta interpretazione che il soggetto promotore potesse sublocare le aree demaniali concesse, anche al fine di sfruttare economicamente l'opera,
tale facoltà tuttavia non può integrare implicitamente la non obbligatorietà dell'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, nel silenzio di una clausola in tal senso.
Per tutto quanto sin qui esposto, Il Tribunale, in riforma della sentenza n. 1310/21 emessa dal Giudice di Pace di ed in accoglimento Pt_1
della domanda proposta dalla parte appellante, rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta in primo grado dalla Controparte_2
appellata.
[...]
Secondo soccombenza la deve rifondere parte Controparte_2
appellante delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al
D. M. 147/2022 (valore della causa 3.098,00) per le quattro fasi espletate, in euro 5.537,00 per compensi di difesa, oltre i.v.a. e c p a.
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 10662/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
7 In accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in riforma della sentenza n. 1310/21 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Catania, rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta in primo grado dalla Controparte_2
Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore della , spese liquidate in Euro Parte_1
5.537, 00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c p a.
come per legge.
Deciso in Catania il 28.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di
Giudice Unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 10662/2021
promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del Comandante e legale P.IVA_1
rapp.te p.t., patrocinata ex lege dall'Avvocatura
dello Stato di , presso i cui uffici, in via Pt_1
Vecchia Ognina 149, è domiciliata.
-parte appellante -
CONTRO con sede in , Controparte_2 Pt_1
Zona Industriale IX Strada 2, partita iva
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore Ingegnere nato a [...] CP_3
il 24 maggio 1974, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Andrea Scuderi,
C.F.: , Emiliano Luca C.F.: C.F._2
; e C.F.: C.F._3 Controparte_4
, ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio dei medesimi in , via Pt_1
Vincenzo Giuffrida numero 37, come da procura in atti.
- parte appellata -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1310/21 Pt_1
depositata il 21 luglio 2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello del giorno 6 agosto 2021, la
[...]
, ha chiamato dinanzi a Questo Tribunale Parte_1 [...]
e chiesto di: CP_2
“riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingere l'opposizione
ad ordinanza ingiunzione proposta in primo grado.”
2 Con ricorso in opposizione depositato il 13 luglio 2020, Controparte_2
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 133/20, notificata il 12
[...]
giugno 2020 di € 3.098,00, emessa dalla per Parte_1
commessa violazione dell'art. 45-bis cod. nav.
L'Autorità marittima ha contestato a di avere Controparte_2
subconcesso a terzi in gestione un'area di mq 3.829 circa, ubicata all'interno dell'edificio demaniale denominato nel Porto CP_2
di (a sua volta concesso ad essa società giusta licenza n. Pt_1
), senza avere richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione Num_1
dell'Autorità concedente, sì come prescritto dall'art. 45-bis codice della navigazione,
Costituitasi in giudizio, la ha dedotto della Parte_1
legittimità del proprio operato e della necessità che l'opposizione fosse respinta.
Con sentenza n. 1310/21, il Giudice di pace di , ha accolto il Pt_1
ricorso affermando che:
“L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine dalla circostanza che la
ricorrente ha concesso in locazione a terzi dei locali dell'edificio a lei
concesso per la ristrutturazione senza la preventiva autorizzazione
dell'Autorità Portuale che ritiene il rapporto intercorrente tra le parti di
concessione di bene demaniale.
La ricorrente, invece, ritiene che il giusto inquadramento giuridico nel
rapporto tra le parti sia quello di concessione di lavori pubblici
escludendo, così, qualsiasi violazione del cod. nav.
3 Dalla documentazione in atti e soprattutto dalla Convenzione del
22/3/2007 si evince che il rapporto tra l'Autorità Portuale e la società
ricorrente è quello relativo all'istituto di project financing tramite il quale è
stato realizzato con notevole esborso finanziario un vero e proprio centro
polifunzionale. In virtù di quanto sopra è nella facoltà della ricorrente la
locazione a terzi onde ottenere i ricavi per recuperare le somme sborsate
per l'investimento, il tutto senza dover chiedere alcuna autorizzazione
all'Autorità Portuale di , essendo inapplicabile l'art. 45 bis cod. Pt_1
nav. atteso che non ci troviamo, nel caso di specie, dinanzi ad una
semplice concessione di beni demaniali.
Per quanto sopra esposto l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata
poiché illegittima.”
Nel presente grado di Giudizio, la ha dedotto la Parte_1
legittimità del proprio operato, ritenendo che la convenzione del 22
marzo 2007 intercorrente tra la stessa e l'odierna parte appellata sia da ascriversi alla disciplina della concessione e che per tanto sia soggetta al codice della navigazione.
La parte appellata ha eccepito tale ricostruzione, deducendo che piuttosto la convenzione stipulata con la vada Parte_1
ricondotta allo schema del project financing, con la conseguenza della non applicabilità del codice della navigazione a tale rapporto e conseguentemente dell'illegittimità della sanzione irrogata.
Con provvedimento del 21 settembre 2022, Il Giudice Istruttore Dott.
Mario Accardo, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del dì 12.7.2023 ore 9.00.
4 All'udienza del 20 settembre 2024, il Giudice Dott.ssa Luisa Intini dato atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni delle parti ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Il project financing è un'operazione economico-finanziaria attraverso la quale un ente pubblico concretizza un'opera o un progetto, con oneri finanziari di progettazione e realizzazione, posti parzialmente o totalmente a carico di società private.
Queste ultime contano di ricuperare il denaro anticipato e gli interessi sullo stesso, introitando il flusso di cassa derivante dai proventi dell'opera.
L'inquadramento normativo dei fatti di causa, a parere di Questo
giudicante, è stato sinora posto erratamente sulla non condivisa dicotomia tra la concessione di lavori ed il project financing;
tuttavia, le due fattispecie possono sussistere contestualmente, come avviene nella più gran parte della progettazione e realizzazione di opere pubbliche,
integrando la prima la modalità di affidamento dell'opera al privato, la seconda la modalità di finanziamento della stessa.
Ciò posto, è pur vero che il contratto tra pubblica amministrazione e privato, si sostanzia in normativa speciale facente stato tra le parti;
tuttavia, per quanto non sia regolato specificamente tra i contraenti, la disciplina da applicarsi torna ad essere quella generale, nel caso di specie, quella concessoria di opere pubbliche.
5 Tanto premesso, bisogna ritenere il concessionario generalmente obbligato a ottenere l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione per
sublocare o cedere l'uso del bene oggetto della concessione.
Questo principio si basa sul fatto che il bene, essendo destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico, rimane sotto il controllo e la vigilanza della PA;
questa deve assicurarsi che un'eventuale sublocazione o cessione del bene non comprometta tale finalità. Il
concessionario non è dunque mai proprietario del bene, vantandone la sola disponibilità in base ai termini della concessione ed ogni modifica nella gestione o nell'utilizzo richiederà pertanto il consenso dell'ente concedente: sarà quindi rimessa alla Pubblica Amministrazione,
eventualmente, la verifica delle qualità del sublocatario in termini di idoneità, competenza e affidabilità.
Per quanto in taluni casi la concessione possa prevedere clausole specifiche che disciplinano la possibilità di sublocare il bene ma, in mancanza delle stesse, il concessionario deve sempre ottenere l'autorizzazione della PA.: dal testo della convenzione in atti, non si evince alcuna previsione circa la non obbligatorietà dell'autorizzazione al fine di sublocare l'area demaniale, anzi in più parti dell'accordo, viene richiamato il codice della navigazione;
emblematico in tal senso il richiamo operato alla pagina 29 della “Convenzione Concessoria” ove si legge, all'art. 28, rubricato: “Revoca per inadempimento del
concessionario”, che l'Autorità Portuale potrà procedere alla revoca della concessione per uno qualunque dei casi previsti dall'art. 47 del Codice
della Navigazione, il quale alla lettera “e” fa esplicito riferimento al caso
6 della “abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione”,
dovendosi per tale ipotesi fare riferimento per l'appunto ad ogni atto con cui il concessionario sostituisca a se altri nel godimento del bene concesso, senza una preventiva autorizzazione ovvero ove questa pur sussistendo sia viziata.
Occorre precisare, che non si vuole escludere con la suddetta interpretazione che il soggetto promotore potesse sublocare le aree demaniali concesse, anche al fine di sfruttare economicamente l'opera,
tale facoltà tuttavia non può integrare implicitamente la non obbligatorietà dell'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, nel silenzio di una clausola in tal senso.
Per tutto quanto sin qui esposto, Il Tribunale, in riforma della sentenza n. 1310/21 emessa dal Giudice di Pace di ed in accoglimento Pt_1
della domanda proposta dalla parte appellante, rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta in primo grado dalla Controparte_2
appellata.
[...]
Secondo soccombenza la deve rifondere parte Controparte_2
appellante delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al
D. M. 147/2022 (valore della causa 3.098,00) per le quattro fasi espletate, in euro 5.537,00 per compensi di difesa, oltre i.v.a. e c p a.
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 10662/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
7 In accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in riforma della sentenza n. 1310/21 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Catania, rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta in primo grado dalla Controparte_2
Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore della , spese liquidate in Euro Parte_1
5.537, 00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c p a.
come per legge.
Deciso in Catania il 28.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_1