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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2024, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3523/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3523/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 4.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. sino al
18.11.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti AMELIDE
FRANCIA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Isola del C.F._3
Gran Sasso d'Italia (TE) alla via Borgo Pagliara Vecchia n. 18 presso lo studio del primo difensore indicato, pec: - Email_1
Email_2
-ATTORE-
E
1 R.G. N. 3523/2022
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._4
ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE CIOLA (C.F.: , giusta procura in C.F._5
atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Bonaventura n. 33 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-CONVENUTO-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per iPubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha domandato dichiararsi giudizialmente che Parte_1 Parte_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...], è il di lui padre. C.F._4
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto:
1. di essere nato a [...] il [...] e che fu registrato all'Ufficio anagrafe del
Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) dalla propria madre Persona_1
2. che quest'ultima, nel 2000, intrattenne una relazione more uxorio con il convenuto,
«inconsapevole che egli, in realtà, fosse già coniugato e che avesse due figlie»;
3. che il convenuto, «sebbene notiziato della gravidanza prima e della nascita poi, non intese provvedere al formale riconoscimento»;
4. che, «solo al compimento del suo sesto mese di vita, il sig. manifestò, per Pt_3
la prima volta, alla madre la volontà di conoscerlo»; Persona_1
5. che, «in seguito al primo incontro […], il fu presente solo sporadicamente Pt_3
nella sua vita e, molte volte, anche ponendo in essere condotte aggressive e violente verso la madre». Sicché quest'ultima, «spaventata dal comportamento (del convenuto), decise di farsi da parte e di non cercarlo più»;
6. che il convenuto alternò momenti di presenza a momenti di assenza, disinteressandosi delle attoree esigenze di vita e di salute. Tanto vero che soltanto nel
2016, «in occasione dell'evento sismico che colpì il Comune di residenza (dell'istante), riprese i contatti con la madre chiedendo notizie e recandosi altresì Persona_1 presso l'abitazione di residenza unitamente alle altre due figlie avute in costanza di
2 R.G. N. 3523/2022 matrimonio; periodo in seguito al quale vi fu il primo avvicinamento (padre-figlio) tanto che il all'epoca, chiese di chiamarlo “papà”. Tuttavia, dopo il detto Pt_3
episodio il si ripresentò nella sua vita solo nel mese di giugno 2017 poiché Pt_3
notiziato, per il tramite della figlia maggiore del (poiché questi non Pt_3
rispondeva al telefono), del suo ricovero in rianimazione a causa di un arresto cardiaco respiratorio (doc. 3). Il appresa la notizia, si recò in ospedale Pt_3
assieme alle figlie per fargli visita e, successivamente, nonostante le sue nuove crisi cardiache, intervenute nel giugno 2018 e nel settembre 2018, la situazione nuovamente mutò e ciò a causa del comportamento tenuto dal il quale, nei vari incontri e Pt_3
nel comunicare, non mancò occasione di denigrare sua madre ed i nonni materni»;
7. che il convenuto era stato più volte invitato a procedere al riconoscimento di paternità, dapprima in via informale e, da ultimo, con nota racc. a.r. del 20.1.2020 a firma degli Avvocati Amelide Francia e non riscontrata. Parte_2
Sussistevano, pertanto, i presupposti per ottenere l'invocata tutela.
In ragione di ciò, l'attore ha formulato anche domanda di risarcimento del danno endofamiliare ai sensi dell'art. 2059 c.c. «quale conseguenza diretta del comportamento omissivo mantenuto dal genitore naturale». Invero, «La responsabilità genitoriale - questo è un dato noto - sorge al momento della nascita del figlio poiché discende dal mero fatto della procreazione, indubbiamente conosciuta dal e Pt_3
l'abbandono consapevole di questi, evidentemente doloso e reiterato, era stato posto in violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione, quindi risarcibile a titolo di danno non patrimoniale poiché lesivo dello status di figlio, costituzionalmente garantito».
A ciò doveva aggiungersi che «Violati altresì risultavano i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del - padre di altri due figli Pt_3
dei quali si era occupato (o presuntivamente) - e ciò integrava gli estremi dell'illecito civile, poiché aveva cagionato una lesione di diritti costituzionalmente protetti e […] la predetta lesione si presentava denotata da un maggiore disvalore (il suo) stante lo stato di salute - documentato - e di cui il era sempre stato ben consapevole». Pt_3
Per l'effetto, l'attore ha domandato di:
«- accertare e dichiarare che il convenuto sig. è padre naturale Parte_3 dell'istante nato a [...] il [...] e, quindi, pronunciare Parte_1
dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. con attribuzione del cognome
3 R.G. N. 3523/2022 paterno posponendolo al cognome materno nel modo che segue: Parte_4
[...]
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia
(TE) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- per l'effetto accertare e dichiarare il dovere in capo al sig. di Pt_3 corresponsione a titolo di mantenimento in favore del di € 400,00 Parte_1
mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, o in quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che il ha subito un danno da deprivazione Parte_1
della figura genitoriale, per tutte le causali in atti e, conseguentemente, condannare il
Sig. al risarcimento del danno endofamiliare in favore di esso attore, nella Pt_3 somma ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante.
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio».
, costituendosi in giudizio il 1.3.2023, ha contestato le Parte_5
avverse deduzioni offrendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rappresentando
-tra l'altro- di non aver mai ricevuto la nota del 20.1.2020 a firma degli Avvocati
Amelide Francia e Parte_2
In punto di diritto, il convenuto ha sostenuto che, alla luce dell'art. 269, comma
4, c.c., «la consumata relazione, se pure in termini di occasionalità, non legittimava alcuna presunzione». Invero, «era stato oggetto e destinatario di comportamenti ondivaghi e contraddittori da parte della IGa unico soggetto, Per_1 all'apparenza, capace di conoscere, sia pure nei limiti determinati dai suoi comportamenti relazionali, se effettivamente fosse figlio di o Pt_1 Parte_3 meno. Se l'accertamento odierno rimuoveva ogni equivoco per il passato, aveva subito comportamenti contraddittori ed era stato destinatario di dichiarazioni contrastanti circa lo stato di filiazione naturale di Dette dichiarazioni, contrastanti tra Pt_1
l'altro, ben si conciliavano con le relazioni “aperte” intrattenute dalla IGa nel periodo del presunto concepimento». Per_1
Concludendo, il convenuto ha domandato procedersi all'accertamento medico- legale in ordine alla paternità e, in caso di esito positivo, accogliersi la principale domanda attorea, con rigetto del chiesto risarcimento del danno endofamiliare, atteso
4 R.G. N. 3523/2022 che «l'atteggiamento ondivago, contraddittorio e ostativo a qualsiasi contatto della
IGa nei suoi confronti non gli aveva consentito in nessun momento di Per_1
avere consapevolezza del concepimento per suo intervento».
Segnatamente, il convenuto -nella comparsa di costituzione e risposta- ha domandato di:
«A. in caso di esito negativo dell'accertamento medico legale, rigettare la proposta domanda con ogni conseguenza di legge;
B. in caso di esito positivo dell'accertamento medico legale:
I. pronunciare in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta da nei confronti di , sulla base degli eseguiti Parte_1 Parte_3
accertamenti medico legali, richiesti dalla difesa dell'attore e accettati dalla difesa del convenuto;
II. contenere, subordinatamente all'accertamento di cui al punto 1), la quantificazione delle somme a titolo di mantenimento da disporsi a carico di ed a favore Parte_3 del IG , considerando i limiti di reddito e salute del e le Parte_1 Pt_3 condizioni di età del Parte_1
III. rigettare la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a carico di Parte_3
in favore di ».
[...] Parte_1
III All'esito della prima udienza è stata disposta C.T.U., nominando -da ultimo- la dott.ssa quale ausiliario, al fine di accertare l'esistenza o meno del Persona_2 rapporto di filiazione tra l'attore e il convenuto . Parte_1 Parte_3
Conferito l'incarico peritale ed esaminata la relazione tecnica, dalla quale è emerso che l'attore è figlio biologico del convenuto al Parte_1 Parte_3
99,99992887%, il Giudice ha invitato il convenuto a provvedere al riconoscimento dell'attore quale figlio presso le competenti autorità di stato civile, con il consenso di quest'ultimo, e ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ovvero ha proposto «che il convenuto corrispondesse a parte attrice la somma di euro 18.000,00 (diciottomila,00), in moneta attuale, a titolo risarcitorio;
nonché euro 150,00 al mese a titolo di mantenimento per il futuro a decorrere dal dì della domanda (somma soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo gli
5 R.G. N. 3523/2022 indici ISTAT), con compensazione integrale delle spese di lite e pagamento delle spese di C.T.U. a carico del convenuto come […] liquidate con separato decreto». È stata poi fissata l'udienza del 12.7.2024 per verificare ogni esito in ordine alla formulata proposta.
Al fine di acquisire l'atto di nascita integrale dell'attore dal quale risultasse il riconoscimento medio tempore effettuato e l'ordinanza del 20.3.2024, contenente la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata, sottoscritta dalle parti, è stato disposto un rinvio della causa all'udienza del 4.10.2024. All'udienza da ultima indicata, avendo le parti prodotto quanto richiesto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda principale oggetto di causa concernente la dichiarazione giudiziale di paternità e alla domanda relativa all'assunzione del cognome paterno, atteso che:
a) l'attore (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
a seguito delle risultanze delle indagini ematogenetiche all'esito dell'espletata C.T.U.
(risultanze della cui genuinità non vi è ragione alcuna di dubitare), è stato riconosciuto come figlio dal convenuto (C.F.: ), nato a [...] Parte_3 C.F._4
(PZ) il 14.10.1964, con dichiarazione resa innanzi al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia del 15.4.2024 (atto di riconoscimento paterno n. 2, parte II, serie B, anno 2024, annotato a margine dell'atto di nascita n. 4, parte I, serie A, anno 2002);
b) l'attore (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
a seguito e contestualmente all'operato riconoscimento ha assunto anche il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, talché attualmente si chiama
[...]
come risulta dall'atto di riconoscimento paterno n. 2, parte II, serie Parte_4
B, anno 2024, annotato a margine dell'atto di nascita n. 4, parte I, serie A, anno 2002
(registro di stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia).
Avuto riguardo alle altre domande appartenenti al patrimonio processuale, deve darsi atto che l'attore (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.2.2002, e il convenuto (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 C.F._4
14.10.1964, hanno sottoscritto per accettazione la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata
6 R.G. N. 3523/2022 dal giudicante e concernente la domanda di mantenimento spettante al figlio da parte del padre per il futuro, la domanda risarcitoria, le spese della C.T.U. (come già liquidate con decreto collegiale depositato nel fascicolo telematico il 7.5.2024) e le spese di lite (cfr. allegati alle note scritte depositate dall'attore il 3.10.2024 e dal convenuto il 30.9.2024).
La detta proposta è stata altresì accettata dai procuratori costituiti delle parti, muniti a tal fine di valide procure.
Per le esposte ragioni deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda principale attorea di dichiarazione giudiziale di paternità e di assunzione del cognome e deve darsi atto, con riguardo alle altre domande proposte, dell'avvenuta conciliazione tra le parti in causa attesa l'accettazione della proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3523 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_4 Parte_3
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. e alla domanda di assunzione del cognome paterno ex art. 262 c.c.;
2) dà atto dell'avvenuta conciliazione tra le parti con riguardo alla domanda di mantenimento per il futuro, alla domanda risarcitoria, alle spese di lite e alle spese dell'espletata C.T.U.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3523/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 4.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. sino al
18.11.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti AMELIDE
FRANCIA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Isola del C.F._3
Gran Sasso d'Italia (TE) alla via Borgo Pagliara Vecchia n. 18 presso lo studio del primo difensore indicato, pec: - Email_1
Email_2
-ATTORE-
E
1 R.G. N. 3523/2022
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._4
ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE CIOLA (C.F.: , giusta procura in C.F._5
atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Bonaventura n. 33 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-CONVENUTO-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per iPubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha domandato dichiararsi giudizialmente che Parte_1 Parte_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...], è il di lui padre. C.F._4
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto:
1. di essere nato a [...] il [...] e che fu registrato all'Ufficio anagrafe del
Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) dalla propria madre Persona_1
2. che quest'ultima, nel 2000, intrattenne una relazione more uxorio con il convenuto,
«inconsapevole che egli, in realtà, fosse già coniugato e che avesse due figlie»;
3. che il convenuto, «sebbene notiziato della gravidanza prima e della nascita poi, non intese provvedere al formale riconoscimento»;
4. che, «solo al compimento del suo sesto mese di vita, il sig. manifestò, per Pt_3
la prima volta, alla madre la volontà di conoscerlo»; Persona_1
5. che, «in seguito al primo incontro […], il fu presente solo sporadicamente Pt_3
nella sua vita e, molte volte, anche ponendo in essere condotte aggressive e violente verso la madre». Sicché quest'ultima, «spaventata dal comportamento (del convenuto), decise di farsi da parte e di non cercarlo più»;
6. che il convenuto alternò momenti di presenza a momenti di assenza, disinteressandosi delle attoree esigenze di vita e di salute. Tanto vero che soltanto nel
2016, «in occasione dell'evento sismico che colpì il Comune di residenza (dell'istante), riprese i contatti con la madre chiedendo notizie e recandosi altresì Persona_1 presso l'abitazione di residenza unitamente alle altre due figlie avute in costanza di
2 R.G. N. 3523/2022 matrimonio; periodo in seguito al quale vi fu il primo avvicinamento (padre-figlio) tanto che il all'epoca, chiese di chiamarlo “papà”. Tuttavia, dopo il detto Pt_3
episodio il si ripresentò nella sua vita solo nel mese di giugno 2017 poiché Pt_3
notiziato, per il tramite della figlia maggiore del (poiché questi non Pt_3
rispondeva al telefono), del suo ricovero in rianimazione a causa di un arresto cardiaco respiratorio (doc. 3). Il appresa la notizia, si recò in ospedale Pt_3
assieme alle figlie per fargli visita e, successivamente, nonostante le sue nuove crisi cardiache, intervenute nel giugno 2018 e nel settembre 2018, la situazione nuovamente mutò e ciò a causa del comportamento tenuto dal il quale, nei vari incontri e Pt_3
nel comunicare, non mancò occasione di denigrare sua madre ed i nonni materni»;
7. che il convenuto era stato più volte invitato a procedere al riconoscimento di paternità, dapprima in via informale e, da ultimo, con nota racc. a.r. del 20.1.2020 a firma degli Avvocati Amelide Francia e non riscontrata. Parte_2
Sussistevano, pertanto, i presupposti per ottenere l'invocata tutela.
In ragione di ciò, l'attore ha formulato anche domanda di risarcimento del danno endofamiliare ai sensi dell'art. 2059 c.c. «quale conseguenza diretta del comportamento omissivo mantenuto dal genitore naturale». Invero, «La responsabilità genitoriale - questo è un dato noto - sorge al momento della nascita del figlio poiché discende dal mero fatto della procreazione, indubbiamente conosciuta dal e Pt_3
l'abbandono consapevole di questi, evidentemente doloso e reiterato, era stato posto in violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione, quindi risarcibile a titolo di danno non patrimoniale poiché lesivo dello status di figlio, costituzionalmente garantito».
A ciò doveva aggiungersi che «Violati altresì risultavano i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del - padre di altri due figli Pt_3
dei quali si era occupato (o presuntivamente) - e ciò integrava gli estremi dell'illecito civile, poiché aveva cagionato una lesione di diritti costituzionalmente protetti e […] la predetta lesione si presentava denotata da un maggiore disvalore (il suo) stante lo stato di salute - documentato - e di cui il era sempre stato ben consapevole». Pt_3
Per l'effetto, l'attore ha domandato di:
«- accertare e dichiarare che il convenuto sig. è padre naturale Parte_3 dell'istante nato a [...] il [...] e, quindi, pronunciare Parte_1
dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. con attribuzione del cognome
3 R.G. N. 3523/2022 paterno posponendolo al cognome materno nel modo che segue: Parte_4
[...]
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia
(TE) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- per l'effetto accertare e dichiarare il dovere in capo al sig. di Pt_3 corresponsione a titolo di mantenimento in favore del di € 400,00 Parte_1
mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, o in quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che il ha subito un danno da deprivazione Parte_1
della figura genitoriale, per tutte le causali in atti e, conseguentemente, condannare il
Sig. al risarcimento del danno endofamiliare in favore di esso attore, nella Pt_3 somma ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante.
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio».
, costituendosi in giudizio il 1.3.2023, ha contestato le Parte_5
avverse deduzioni offrendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rappresentando
-tra l'altro- di non aver mai ricevuto la nota del 20.1.2020 a firma degli Avvocati
Amelide Francia e Parte_2
In punto di diritto, il convenuto ha sostenuto che, alla luce dell'art. 269, comma
4, c.c., «la consumata relazione, se pure in termini di occasionalità, non legittimava alcuna presunzione». Invero, «era stato oggetto e destinatario di comportamenti ondivaghi e contraddittori da parte della IGa unico soggetto, Per_1 all'apparenza, capace di conoscere, sia pure nei limiti determinati dai suoi comportamenti relazionali, se effettivamente fosse figlio di o Pt_1 Parte_3 meno. Se l'accertamento odierno rimuoveva ogni equivoco per il passato, aveva subito comportamenti contraddittori ed era stato destinatario di dichiarazioni contrastanti circa lo stato di filiazione naturale di Dette dichiarazioni, contrastanti tra Pt_1
l'altro, ben si conciliavano con le relazioni “aperte” intrattenute dalla IGa nel periodo del presunto concepimento». Per_1
Concludendo, il convenuto ha domandato procedersi all'accertamento medico- legale in ordine alla paternità e, in caso di esito positivo, accogliersi la principale domanda attorea, con rigetto del chiesto risarcimento del danno endofamiliare, atteso
4 R.G. N. 3523/2022 che «l'atteggiamento ondivago, contraddittorio e ostativo a qualsiasi contatto della
IGa nei suoi confronti non gli aveva consentito in nessun momento di Per_1
avere consapevolezza del concepimento per suo intervento».
Segnatamente, il convenuto -nella comparsa di costituzione e risposta- ha domandato di:
«A. in caso di esito negativo dell'accertamento medico legale, rigettare la proposta domanda con ogni conseguenza di legge;
B. in caso di esito positivo dell'accertamento medico legale:
I. pronunciare in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta da nei confronti di , sulla base degli eseguiti Parte_1 Parte_3
accertamenti medico legali, richiesti dalla difesa dell'attore e accettati dalla difesa del convenuto;
II. contenere, subordinatamente all'accertamento di cui al punto 1), la quantificazione delle somme a titolo di mantenimento da disporsi a carico di ed a favore Parte_3 del IG , considerando i limiti di reddito e salute del e le Parte_1 Pt_3 condizioni di età del Parte_1
III. rigettare la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a carico di Parte_3
in favore di ».
[...] Parte_1
III All'esito della prima udienza è stata disposta C.T.U., nominando -da ultimo- la dott.ssa quale ausiliario, al fine di accertare l'esistenza o meno del Persona_2 rapporto di filiazione tra l'attore e il convenuto . Parte_1 Parte_3
Conferito l'incarico peritale ed esaminata la relazione tecnica, dalla quale è emerso che l'attore è figlio biologico del convenuto al Parte_1 Parte_3
99,99992887%, il Giudice ha invitato il convenuto a provvedere al riconoscimento dell'attore quale figlio presso le competenti autorità di stato civile, con il consenso di quest'ultimo, e ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ovvero ha proposto «che il convenuto corrispondesse a parte attrice la somma di euro 18.000,00 (diciottomila,00), in moneta attuale, a titolo risarcitorio;
nonché euro 150,00 al mese a titolo di mantenimento per il futuro a decorrere dal dì della domanda (somma soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo gli
5 R.G. N. 3523/2022 indici ISTAT), con compensazione integrale delle spese di lite e pagamento delle spese di C.T.U. a carico del convenuto come […] liquidate con separato decreto». È stata poi fissata l'udienza del 12.7.2024 per verificare ogni esito in ordine alla formulata proposta.
Al fine di acquisire l'atto di nascita integrale dell'attore dal quale risultasse il riconoscimento medio tempore effettuato e l'ordinanza del 20.3.2024, contenente la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata, sottoscritta dalle parti, è stato disposto un rinvio della causa all'udienza del 4.10.2024. All'udienza da ultima indicata, avendo le parti prodotto quanto richiesto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda principale oggetto di causa concernente la dichiarazione giudiziale di paternità e alla domanda relativa all'assunzione del cognome paterno, atteso che:
a) l'attore (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
a seguito delle risultanze delle indagini ematogenetiche all'esito dell'espletata C.T.U.
(risultanze della cui genuinità non vi è ragione alcuna di dubitare), è stato riconosciuto come figlio dal convenuto (C.F.: ), nato a [...] Parte_3 C.F._4
(PZ) il 14.10.1964, con dichiarazione resa innanzi al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia del 15.4.2024 (atto di riconoscimento paterno n. 2, parte II, serie B, anno 2024, annotato a margine dell'atto di nascita n. 4, parte I, serie A, anno 2002);
b) l'attore (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
a seguito e contestualmente all'operato riconoscimento ha assunto anche il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, talché attualmente si chiama
[...]
come risulta dall'atto di riconoscimento paterno n. 2, parte II, serie Parte_4
B, anno 2024, annotato a margine dell'atto di nascita n. 4, parte I, serie A, anno 2002
(registro di stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia).
Avuto riguardo alle altre domande appartenenti al patrimonio processuale, deve darsi atto che l'attore (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.2.2002, e il convenuto (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 C.F._4
14.10.1964, hanno sottoscritto per accettazione la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata
6 R.G. N. 3523/2022 dal giudicante e concernente la domanda di mantenimento spettante al figlio da parte del padre per il futuro, la domanda risarcitoria, le spese della C.T.U. (come già liquidate con decreto collegiale depositato nel fascicolo telematico il 7.5.2024) e le spese di lite (cfr. allegati alle note scritte depositate dall'attore il 3.10.2024 e dal convenuto il 30.9.2024).
La detta proposta è stata altresì accettata dai procuratori costituiti delle parti, muniti a tal fine di valide procure.
Per le esposte ragioni deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda principale attorea di dichiarazione giudiziale di paternità e di assunzione del cognome e deve darsi atto, con riguardo alle altre domande proposte, dell'avvenuta conciliazione tra le parti in causa attesa l'accettazione della proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3523 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_4 Parte_3
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. e alla domanda di assunzione del cognome paterno ex art. 262 c.c.;
2) dà atto dell'avvenuta conciliazione tra le parti con riguardo alla domanda di mantenimento per il futuro, alla domanda risarcitoria, alle spese di lite e alle spese dell'espletata C.T.U.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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