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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 128/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI FRANCESCO Parte_1
PARTE OPPONENTE
contro
in proprio nonché quale mandatario della con il patrocinio CP_1 CP_2 dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, elettivamente domiciliato in Via M. E
G. Savare', n. 1 Milano, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di
Milano
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1/3
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1)sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.
335000822884000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i motivi di cui in narrativa;
2)nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 335000822884000 per i motivi esposti nel presente ricorso”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di articolata memoria, con cui CP_1
contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano adito a favore del Tribunale di Crema, alla luce della residenza di parte opponente.
Nel merito
Preso atto degli sgravi effettuati dichiarare cessata la materia del contendere”.
All'udienza odierna di discussione, i procuratori, discussa la causa, hanno concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Con riferimento alla sollevata eccezione di carenza di giurisdizione relativamente ad una delle tre cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento in quanto relativa a crediti tributari e non previdenziali, la soluzione interpretativa che precede è per il principio della soluzione maggiormente liquida, assorbente rispetto ad ogni altra questione. In proposito deve infatti essere richiamato quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -
2/3 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione Sez. U,
Sentenza n. 9936 dell'8/05/2014).
Alla luce di quanto precede, e, in particolare, della congiunta richiesta dei procuratori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti del presente giudizio, considerati gli sgravi di cui in memoria.
Con riguardo al pagamento delle spese processuali, deve essere dichiarata la compensazione integrale delle stesse alla luce della congiunta richiesta di cui al verbale di udienza.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione dichiara la cessazione della materia del contendere. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 18/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
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