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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell' udienza di trattazione scritta del 17/2/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 12691 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( avv. M. Armelisasso ) Parte_1
ricorrente e
resistente contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva in fatto : aveva prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 19.4.2021 al 27.3.2024 alle dipendenze della convenuta con sede legale in Roma;
per l'intero periodo, aveva svolto mansioni di operaio qualificato addetto alla posa della guaina impermeabilizzante, rasatura, posa dell'intonaco, tinteggiatura di superfici, alla realizzazione del massetto, all'apertura e chiusura di tracce murario per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici, alle operazioni di carico e scarico di materiali edili alla pulizia del cantiere mediante rimozione del materiale di risulta;
le predette mansioni appartengono al livello II C.c.n.l.
Metalmeccanici – Industria, applicato dalla convenuta;
aveva lavorato con orario 7.30 – 16.00 con riposo tra le 12.00 e le 12.30 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì; era stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del sig. Parte_2 dall'assunzione all'11.12.2022, e del sig. dal 12.12.2022 alle dimissioni;
i sigg.ri Parte_3
e nel periodo per cui è causa, hanno rivestito la carica di Parte_2 Parte_3 amministratore unico della convenuta, il primo dall'assunzione all'11.12.2022 e il secondo dal 12.12.2022 alle dimissioni;
dal 19.4.2021 al 31.1.2023 il ricorrente ha percepito gli importi indicati nelle buste paga allegate per i titoli (lavoro ordinario, ferie, festività, 13ma mensilità ecc.) ivi indicati;
per il periodo 1.2.2023 – 30.9.2023 il ricorrente ha percepito €.2.040,00 in unica soluzione a mezzo bonifico del 25.10.2023; per la prestazione di lavoro resa nel medesimo periodo, ha altresì percepito l'ulteriore somma di €.200,00 a mezzo bonifico del 15.12.2023. Concludeva chiedendo cha il Tribunale adito volesse “ condannare nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento della somma di €.24.805,78 per differenze retributive, mensilità aggiuntiva, ratei ferie e indennità di ferie non godute, permessi, T.F.R. e indennità di mancato preavviso, meglio indicata nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati o per quelle maggiori
o minori somme ritenute più giuste ed eque;
b) ) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Marina Armelisasso che se ne dichiara antistatari” Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta restava contumace. Ammesse ed espletate prove testimonili, autorizzato il deposito di conteggi subordinati , disposta la trattazione scritta ,la causa veniva decisa con sentenza.
La domanda è fondata. La sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes nel periodo19.4.2021 al 27.3.2024 risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente ( all da 3 a 6 al ricorso ) : nulla di specifico ha potuto riferire il teste che si è limitato a Testimone_1 riferire di aver accompagnato il ricorrente , suo cugino , nel 2022 0 2023 qa protestare sotto casa del principale perché non veniva pagato . Il teste escusso indifferente ha riferito : “ Testimone_2
Ho lavorato per la convenuta dal 12/1/2022 al 14/9/2023 con mansione di operaio comune Conosco il ricorrente che ha lavorato con me e già lavorava lì quando io ho iniziato con mansioni di operaio addetto alle tracce murarie , pittura , rasatura , impermeabilizzazione tetto, montaggio e smontaggio ponteggi . Lavoravamo dalle 7.30 alle 16. 00 con mezz'ora di pausa pranzo . A quel che mi risulta godevamo dei permessi , io ne godevo “
Tali dichiarazioni confermano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al II liv. CCNL di settore applicato dalla convenuta nonché degli orari allegati .Pertanto , alla stregua dei conteggi subordinati effettuati secondo corretti parametri con espunzione della voce permessi e festività , la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di €
23.009,39 ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.Le spese di lite , liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede : condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 23.009,39 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo;
condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
3500,00 oltre rimb forf iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente
Roma, 17/2/2025
Il giudice
Elisabetta Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell' udienza di trattazione scritta del 17/2/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 12691 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( avv. M. Armelisasso ) Parte_1
ricorrente e
resistente contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva in fatto : aveva prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 19.4.2021 al 27.3.2024 alle dipendenze della convenuta con sede legale in Roma;
per l'intero periodo, aveva svolto mansioni di operaio qualificato addetto alla posa della guaina impermeabilizzante, rasatura, posa dell'intonaco, tinteggiatura di superfici, alla realizzazione del massetto, all'apertura e chiusura di tracce murario per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici, alle operazioni di carico e scarico di materiali edili alla pulizia del cantiere mediante rimozione del materiale di risulta;
le predette mansioni appartengono al livello II C.c.n.l.
Metalmeccanici – Industria, applicato dalla convenuta;
aveva lavorato con orario 7.30 – 16.00 con riposo tra le 12.00 e le 12.30 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì; era stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del sig. Parte_2 dall'assunzione all'11.12.2022, e del sig. dal 12.12.2022 alle dimissioni;
i sigg.ri Parte_3
e nel periodo per cui è causa, hanno rivestito la carica di Parte_2 Parte_3 amministratore unico della convenuta, il primo dall'assunzione all'11.12.2022 e il secondo dal 12.12.2022 alle dimissioni;
dal 19.4.2021 al 31.1.2023 il ricorrente ha percepito gli importi indicati nelle buste paga allegate per i titoli (lavoro ordinario, ferie, festività, 13ma mensilità ecc.) ivi indicati;
per il periodo 1.2.2023 – 30.9.2023 il ricorrente ha percepito €.2.040,00 in unica soluzione a mezzo bonifico del 25.10.2023; per la prestazione di lavoro resa nel medesimo periodo, ha altresì percepito l'ulteriore somma di €.200,00 a mezzo bonifico del 15.12.2023. Concludeva chiedendo cha il Tribunale adito volesse “ condannare nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento della somma di €.24.805,78 per differenze retributive, mensilità aggiuntiva, ratei ferie e indennità di ferie non godute, permessi, T.F.R. e indennità di mancato preavviso, meglio indicata nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati o per quelle maggiori
o minori somme ritenute più giuste ed eque;
b) ) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Marina Armelisasso che se ne dichiara antistatari” Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta restava contumace. Ammesse ed espletate prove testimonili, autorizzato il deposito di conteggi subordinati , disposta la trattazione scritta ,la causa veniva decisa con sentenza.
La domanda è fondata. La sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes nel periodo19.4.2021 al 27.3.2024 risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente ( all da 3 a 6 al ricorso ) : nulla di specifico ha potuto riferire il teste che si è limitato a Testimone_1 riferire di aver accompagnato il ricorrente , suo cugino , nel 2022 0 2023 qa protestare sotto casa del principale perché non veniva pagato . Il teste escusso indifferente ha riferito : “ Testimone_2
Ho lavorato per la convenuta dal 12/1/2022 al 14/9/2023 con mansione di operaio comune Conosco il ricorrente che ha lavorato con me e già lavorava lì quando io ho iniziato con mansioni di operaio addetto alle tracce murarie , pittura , rasatura , impermeabilizzazione tetto, montaggio e smontaggio ponteggi . Lavoravamo dalle 7.30 alle 16. 00 con mezz'ora di pausa pranzo . A quel che mi risulta godevamo dei permessi , io ne godevo “
Tali dichiarazioni confermano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al II liv. CCNL di settore applicato dalla convenuta nonché degli orari allegati .Pertanto , alla stregua dei conteggi subordinati effettuati secondo corretti parametri con espunzione della voce permessi e festività , la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di €
23.009,39 ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.Le spese di lite , liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede : condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 23.009,39 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo;
condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
3500,00 oltre rimb forf iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente
Roma, 17/2/2025
Il giudice
Elisabetta Capaccioli