Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2167 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. MELONI PAOLA e dall'avv.
MALTONI LISA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 30/08/2014 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa paritaria presso i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori verranno assunte di comune accordo dai genitori che, invece, eserciteranno la potestà separatamente su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
1
i periodi festivi e di vacanza, laddove possibile in considerazione dei turni lavorativi ed eccezionali in caso di emergenza, saranno organizzati come segue: durante le vacanze natalizie ed trascorreranno 7 giorni consecutivi con Per_1 Per_2 ciascun genitore con la premura di alternare il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro genitore ad anni alterni;
Durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua alternato di anno in anno con il Lunedì dell'Angelo e ciascun genitore potrà tenere le figlie per giorni 3 consecutivi da concordare con giorni 15 di anticipo;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive da pianificare entro il mese di
Aprile.
3) In considerazione del collocamento paritario delle minori non è previsto alcun contributo al loro mantenimento. Entrambi i genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie per le figlie, previamente concordate.
Precisamente, saranno divise in ragione del 50% le spese mediche tutte
(farmaceutiche comprese), scolastiche tutte (saranno divise le spese per gite, cancelleria, ripetizioni ove necessarie, trasporti, viaggi studio, ecc.), sportive (una attività, compreso attrezzature e abbigliamento), ludico-ricreative, educative – didattiche (corsi di musica, di recitazione, di pittura, ecc.) e straordinarie in genere;
per tutto quanto non espressamente sopra riportato si applica il Protocollo del
Tribunale di Forlì.
4) l'assegno mensile percepito per la figlia continuerà ad essere utilizzato dai Per_1 genitori esclusivamente per le spese di fisioterapia ed ogni altra spesa necessaria per cure ed ausilii in relazione alla specifica patologia di;
Per_1
5) L'assegno unico (o successivo nuovo strumento a sostegno delle famiglie) verrà percepito nella misura del 100% da , a prescindere da chi lo Controparte_1 richiede e consegue;
6) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti Parte_1 CP_1
e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica per il proprio mantenimento;
7) potrà abitare presso l'abitazione sita al piano primo di Via Parte_1
Marini n. 24 fino al reperimento di altra abitazione e comunque entro e non oltre il mese di Agosto 2026, salvo ritardi nella consegna, in caso di acquisto di immobile di 2 nuova costruzione, a lui non imputabili. In tale caso dovrà rilasciare l'immobile sito al piano primo di Via Marini n. 24 entro e non oltre il 31.12.2026. Le parti concordano che si farà carico delle spese per le utenze Parte_1 dell'abitazione provvisoria. potrà inoltre lasciare la propria Parte_1 attrezzatura sportiva in deposito presso il pergolato sito nel giardino dell'immobile di proprietà della signora entro i termini sopra stabiliti;
Controparte_1
8) le parti si concedono reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento idoneo per l'espatrio per sè e per le figlie minori, impegnandosi ad adempiere tempestivamente alle formalità necessarie a semplice richiesta dell'altra parte;
9) si farà carico al 100% delle spese legali del presente Controparte_1 procedimento;
10) I ricorrenti con il presente atto dichiarano di essere soddisfatti degli accordi presi, di aver regolato definitivamente ogni rapporto e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro a nessun titolo;
11) I ricorrenti rinunciano espressamente a ogni impugnativa relativa al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano soddisfatti entrambi dei predetti patti e condizioni che accettano e sottoscrivono. Ciascun ricorrente esonera l'altro dal deposito allegazione della documentazione di cui all'art. 473 bis n. 12 c.p.c. ulteriore rispetto alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
12) L'efficacia del presente accordo decorre dalla sottoscrizione;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto N. 102 P. I
Anno 2014).
Forlì, 05/02/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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