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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATELLI Parte_1 C.F._1
MICHELE presso il cui studio in PESARO VIA A. PONCHIELLI 77 elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ARRABITO ANDREA e dell'avv. CALOGERA CUSUMANO OPPOSTA
E, , , SUCCESSORE A Controparte_2 CP_1 Controparte_3 Cont TITOLO PARTIC. DI REVALEA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA P.IVA_2
CALOGERO e GIARRATANA MATTEO presso il cui studio in VIA SAN MARTINO 19 20112
MILANO elegge domicilio
CONVENUTO IN SURROGA EX ART.111 CPC
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, --- in via preliminare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 547/2023 emesso in data 12/09/2023 dal Tribunale di Pesaro per carenza di legittimazione attiva in capo alla controparte per le ragioni espresse in narrativa, con declaratoria che nulla è dovuto dal sig. in favore della controparte per il titolo azionato;
--- Parte_1 nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 547/2023 emesso in data
12/09/2023 dal Tribunale di Pesaro per il difetto della prova del credito vantato dalla controparte nei termini meglio espressi in narrativa, con declaratoria che nulla è dovuto dal sig. in favore Parte_1 della controparte per il titolo azionato;
--- ancora nel merito, previo l'accertamento nel caso di specie dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito di pratiche anatocistiche ed usurarie in danno del sig.
verificare il quantum delle somme illegittimamente addebitate a quest'ultimo nel corso degli Parte_1 anni di durata del rapporto de quo e rideterminare per l'effetto il debito, previa sottrazione dallo
pagina 1 di 6 stesso delle somme illegittimamente frutto di anatocismo e/o usura, dichiarandone l'eventuale compensazione. --- in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Parte opposta a cui è subentrata la Società incorporante CP_1 Controparte_2
e per essa la mandataria con rappresentanza
[...] Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - In via preliminare, ricorrendone i presupposti, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione difetta dei relativi requisiti di legge;
- Sempre in via preliminare, rigettare tutte le eccezioni sollevate da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nr. 547/2023; - Nel merito ritenere e dichiarare dovuto il credito vantato da , così Controparte_1 come specificato nel decreto ingiuntivo opposto e nei documenti allegati, e conseguentemente condannare il Sig. al pagamento della somma di € 21.754,27, oltre interessi Parte_1 convenzionali maturandi, per le sopra esposte motivazioni. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 547\2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 12.09.2023, con il quale l'adito
Tribunale ingiungeva all'odierno opponente di pagare a favore di la somma di € 21.754,27 CP_1
oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
A fondamento della propria opposizione, l'opponente eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
la carenza di legittimazione attiva in capo a nonché, nel merito, il difetto di prova del credito azionato e CP_1
l'applicazione di prassi anatocistica ed usuraria.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le domane ex adverso propose in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo n.
547\2023.
In data 19.12.2024 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. , quale successore a Controparte_2
titolo particolare di CP_1
La causa istruita con produzioni documentali veniva posta in decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Preliminarmente, si dà atto che la procedura di mediazione è stata esperita con esito negativo come da verbale del 7.4.2025 in atti allegato dalla parte intervenuta in surroga ex art.111 cpc
[...]
e che quest'ultima subentrava in corso di causa, quale successore a titolo particolare CP_2 di ed in sostituzione della stessa, sul presupposto dell'intervenuta fusione per CP_1
incorporazione di in come da atto a rogito della dott.ssa CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 Notaio in Milano rep. N. 88912, racc. n. 19863 (cfr. allegato 4 alla comparsa di Persona_1
costituzione in surroga ex art.111 cpc).
Destituita di fondamento l'eccezione avanzata da parte opponente circa la carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
È documentato, e dunque provato, che il credito oggetto del presente giudizio è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130\1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n.
385\1993, conclusasi in data 16.06.2021 tra e la . CP_4 Controparte_5
Di detta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, seconda parte, n. 78 del 03.07.2021 (cfr. doc. 5 fascicolo opposta).
Successivamente, a seguito della scissione parziale di a favore di Controparte_5 CP_1
avvenuta in data 21.12.2022 mediante atto n. 14657 repertorio\n. 7926, parte opposta ha assunto senza
Cont soluzione di continuità e a pieno titolo, tutti i diritti e gli obblighi di inerenti al ramo CP_5
A conferma della legittima intervenuta cessione del credito e, di conseguenza, dell'attuale titolarità dello stesso in capo a rileva l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del CP_1
17\01\2023 (cfr. pag. 22 doc. 2 fascicolo opposta).
È unanime, sul punto, la Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017).
La produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale presuppone che lo stesso, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. Civ. n. 21821\2023)
Nel caso di specie, la stringa autenticata è estratta dall'elenco delle posizioni cedute, come si evince, tra l'altro, anche dall'attestazione del Notaio Dr. che ne ha certificato la conformità CP_6 all'originale e la regolare tenuta ai sensi dell'art. 2215 c.c. Tale documento fornisce piena prova della titolarità del credito in capo all'odierna opposta. Esso infatti, riporta, dettagliatamente il nominativo del debitore ceduto e l'importo nominale del credito oggetto di cessione, in maniera tale da identificare univocamente la posizione ceduta (cfr. doc. 10 fascicolo opposta).
pagina 3 di 6 Risulta, pertanto, pacifica la titolarità del credito in esame in capo a CP_1
Parimenti infondata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata prova scritta del credito reclamato dall' . CP_7
Il credito vantato da è provato e legittimo. CP_1
La Banca opposta ha, infatti, prodotto, a riprova della propria pretesa, esaustiva documentazione contabile, ovvero il contratto di finanziamento del 25.07.2012 (cfr. doc. 3 fascicolo opposta); gli estratti conto relativi ai rapporti garantiti da cui si evince che in data 17.08.2012 è stato accreditato in favore del Sig. l'importo di € 14.809,67, relativo all'erogazione del finanziamento n. 12960883 di Parte_1 cui all'odierno giudizio (cfr. doc.11-12-13 fascicolo opposta), nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. 4 fascicolo opposta). È noto, infatti, che “la certificazione di cui all'art. 50 TUB, versata in sede monitoria da un istituto bancario, costituisce piena prova del credito ingiunto anche nell'eventuale giudizio di opposizione, potendo lo stesso essere disatteso solo in presenza di circostanziate contestazioni” (cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 28222\2013). Contestazioni che, nel caso in esame, risultano alquanto generiche e non adeguatamente documentate.
In merito alle altre eccezioni di parte opponente si ritiene quanto segue.
Parte opponente eccepisce la illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari da parte della
Banca opposta.
Tale eccezione, oltre ad essere del tutto generica e priva di qualsiasi concreto riferimento al contratto in esame, è infondata.
È evidente, infatti, che il contratto depositato in atti risulta adeguatamente compilato in ogni sua parte e, in particolare, nella sezione “Informazioni Europee di Base sul Credito Consumatori”, all'art. 3 Costi del Credito, risultano specificamente riportate le condizioni di finanziamento, gli importi erogati ed il costo dell'operazione creditizia. Nello specifico, risultano essere dettagliatamente indicati gli importi della singola rata e delle rate successive, gli importi dovuti e risultano indicate, in base al numero delle rate, le percentuali per il TAN e TAEG, perfettamente in linea con i tassi soglia di cui ai decreti del
Ministero del Tesoro relativi al periodo in cui è stato stipulato il contratto (cfr. doc. 3 fascicolo opposta).
Del pari, le condizioni contrattuali, ovvero le modalità di rimborso e l'eventuale ritardo nei pagamenti, sono state espressamente conosciute ed approvate per espressa sottoscrizione dal Sig. Parte_1
, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. doc. 3 fascicolo opposta). Tali previsioni
[...]
contrattuali risultano, pertanto, del tutto legittime e nessuna nullità può esservi ascritta.
Tanto basta.
pagina 4 di 6 L'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente per tutte le ragioni anzi esposte, comporta l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo nei valori media in aderenza al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2138\2023 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 547\2023 che dichiara definitivo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e per essa che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre CP_2 Controparte_3
Iva cpa e rimb. forf. come per legge.
Pesaro, 17.4.2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 6 Pesaro, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATELLI Parte_1 C.F._1
MICHELE presso il cui studio in PESARO VIA A. PONCHIELLI 77 elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ARRABITO ANDREA e dell'avv. CALOGERA CUSUMANO OPPOSTA
E, , , SUCCESSORE A Controparte_2 CP_1 Controparte_3 Cont TITOLO PARTIC. DI REVALEA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA P.IVA_2
CALOGERO e GIARRATANA MATTEO presso il cui studio in VIA SAN MARTINO 19 20112
MILANO elegge domicilio
CONVENUTO IN SURROGA EX ART.111 CPC
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, --- in via preliminare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 547/2023 emesso in data 12/09/2023 dal Tribunale di Pesaro per carenza di legittimazione attiva in capo alla controparte per le ragioni espresse in narrativa, con declaratoria che nulla è dovuto dal sig. in favore della controparte per il titolo azionato;
--- Parte_1 nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 547/2023 emesso in data
12/09/2023 dal Tribunale di Pesaro per il difetto della prova del credito vantato dalla controparte nei termini meglio espressi in narrativa, con declaratoria che nulla è dovuto dal sig. in favore Parte_1 della controparte per il titolo azionato;
--- ancora nel merito, previo l'accertamento nel caso di specie dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito di pratiche anatocistiche ed usurarie in danno del sig.
verificare il quantum delle somme illegittimamente addebitate a quest'ultimo nel corso degli Parte_1 anni di durata del rapporto de quo e rideterminare per l'effetto il debito, previa sottrazione dallo
pagina 1 di 6 stesso delle somme illegittimamente frutto di anatocismo e/o usura, dichiarandone l'eventuale compensazione. --- in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Parte opposta a cui è subentrata la Società incorporante CP_1 Controparte_2
e per essa la mandataria con rappresentanza
[...] Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - In via preliminare, ricorrendone i presupposti, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione difetta dei relativi requisiti di legge;
- Sempre in via preliminare, rigettare tutte le eccezioni sollevate da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nr. 547/2023; - Nel merito ritenere e dichiarare dovuto il credito vantato da , così Controparte_1 come specificato nel decreto ingiuntivo opposto e nei documenti allegati, e conseguentemente condannare il Sig. al pagamento della somma di € 21.754,27, oltre interessi Parte_1 convenzionali maturandi, per le sopra esposte motivazioni. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 547\2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 12.09.2023, con il quale l'adito
Tribunale ingiungeva all'odierno opponente di pagare a favore di la somma di € 21.754,27 CP_1
oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
A fondamento della propria opposizione, l'opponente eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
la carenza di legittimazione attiva in capo a nonché, nel merito, il difetto di prova del credito azionato e CP_1
l'applicazione di prassi anatocistica ed usuraria.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le domane ex adverso propose in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo n.
547\2023.
In data 19.12.2024 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. , quale successore a Controparte_2
titolo particolare di CP_1
La causa istruita con produzioni documentali veniva posta in decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Preliminarmente, si dà atto che la procedura di mediazione è stata esperita con esito negativo come da verbale del 7.4.2025 in atti allegato dalla parte intervenuta in surroga ex art.111 cpc
[...]
e che quest'ultima subentrava in corso di causa, quale successore a titolo particolare CP_2 di ed in sostituzione della stessa, sul presupposto dell'intervenuta fusione per CP_1
incorporazione di in come da atto a rogito della dott.ssa CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 Notaio in Milano rep. N. 88912, racc. n. 19863 (cfr. allegato 4 alla comparsa di Persona_1
costituzione in surroga ex art.111 cpc).
Destituita di fondamento l'eccezione avanzata da parte opponente circa la carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
È documentato, e dunque provato, che il credito oggetto del presente giudizio è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130\1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n.
385\1993, conclusasi in data 16.06.2021 tra e la . CP_4 Controparte_5
Di detta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, seconda parte, n. 78 del 03.07.2021 (cfr. doc. 5 fascicolo opposta).
Successivamente, a seguito della scissione parziale di a favore di Controparte_5 CP_1
avvenuta in data 21.12.2022 mediante atto n. 14657 repertorio\n. 7926, parte opposta ha assunto senza
Cont soluzione di continuità e a pieno titolo, tutti i diritti e gli obblighi di inerenti al ramo CP_5
A conferma della legittima intervenuta cessione del credito e, di conseguenza, dell'attuale titolarità dello stesso in capo a rileva l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del CP_1
17\01\2023 (cfr. pag. 22 doc. 2 fascicolo opposta).
È unanime, sul punto, la Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017).
La produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale presuppone che lo stesso, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. Civ. n. 21821\2023)
Nel caso di specie, la stringa autenticata è estratta dall'elenco delle posizioni cedute, come si evince, tra l'altro, anche dall'attestazione del Notaio Dr. che ne ha certificato la conformità CP_6 all'originale e la regolare tenuta ai sensi dell'art. 2215 c.c. Tale documento fornisce piena prova della titolarità del credito in capo all'odierna opposta. Esso infatti, riporta, dettagliatamente il nominativo del debitore ceduto e l'importo nominale del credito oggetto di cessione, in maniera tale da identificare univocamente la posizione ceduta (cfr. doc. 10 fascicolo opposta).
pagina 3 di 6 Risulta, pertanto, pacifica la titolarità del credito in esame in capo a CP_1
Parimenti infondata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata prova scritta del credito reclamato dall' . CP_7
Il credito vantato da è provato e legittimo. CP_1
La Banca opposta ha, infatti, prodotto, a riprova della propria pretesa, esaustiva documentazione contabile, ovvero il contratto di finanziamento del 25.07.2012 (cfr. doc. 3 fascicolo opposta); gli estratti conto relativi ai rapporti garantiti da cui si evince che in data 17.08.2012 è stato accreditato in favore del Sig. l'importo di € 14.809,67, relativo all'erogazione del finanziamento n. 12960883 di Parte_1 cui all'odierno giudizio (cfr. doc.11-12-13 fascicolo opposta), nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. 4 fascicolo opposta). È noto, infatti, che “la certificazione di cui all'art. 50 TUB, versata in sede monitoria da un istituto bancario, costituisce piena prova del credito ingiunto anche nell'eventuale giudizio di opposizione, potendo lo stesso essere disatteso solo in presenza di circostanziate contestazioni” (cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 28222\2013). Contestazioni che, nel caso in esame, risultano alquanto generiche e non adeguatamente documentate.
In merito alle altre eccezioni di parte opponente si ritiene quanto segue.
Parte opponente eccepisce la illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari da parte della
Banca opposta.
Tale eccezione, oltre ad essere del tutto generica e priva di qualsiasi concreto riferimento al contratto in esame, è infondata.
È evidente, infatti, che il contratto depositato in atti risulta adeguatamente compilato in ogni sua parte e, in particolare, nella sezione “Informazioni Europee di Base sul Credito Consumatori”, all'art. 3 Costi del Credito, risultano specificamente riportate le condizioni di finanziamento, gli importi erogati ed il costo dell'operazione creditizia. Nello specifico, risultano essere dettagliatamente indicati gli importi della singola rata e delle rate successive, gli importi dovuti e risultano indicate, in base al numero delle rate, le percentuali per il TAN e TAEG, perfettamente in linea con i tassi soglia di cui ai decreti del
Ministero del Tesoro relativi al periodo in cui è stato stipulato il contratto (cfr. doc. 3 fascicolo opposta).
Del pari, le condizioni contrattuali, ovvero le modalità di rimborso e l'eventuale ritardo nei pagamenti, sono state espressamente conosciute ed approvate per espressa sottoscrizione dal Sig. Parte_1
, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. doc. 3 fascicolo opposta). Tali previsioni
[...]
contrattuali risultano, pertanto, del tutto legittime e nessuna nullità può esservi ascritta.
Tanto basta.
pagina 4 di 6 L'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente per tutte le ragioni anzi esposte, comporta l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo nei valori media in aderenza al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2138\2023 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 547\2023 che dichiara definitivo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e per essa che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre CP_2 Controparte_3
Iva cpa e rimb. forf. come per legge.
Pesaro, 17.4.2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 6 Pesaro, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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