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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 24/2025
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PORPORA ANTONIO
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO DOMENICO
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1470/2024 dell'08.07.2024 il Tribunale del lavoro di Trani, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., così provvedeva: “1) accoglie il Parte_1 ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato alla ricorrente in data 10/02/2023;
2) condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_1 reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro ed a pagare in suo favore l'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge n. 300/1970 nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.853,81, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo;
3) condanna, altresì, , in persona Parte_1 del suo legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
4) condanna
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere in favore Parte_1 della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 259,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge”.
2.Avverso tale decisione interponeva appello in data 10.01.2025, Parte_1 chiedendo di riformare la sentenza del Tribunale del lavoro di Trani e rigettare la domanda.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3.Deve prendersi atto che all'udienza del 23.09.2025 i difensori delle parti hanno dichiarato di avere definito la controversia, come da separato verbale di conciliazione contestualmente dagli stessi sottoscritto, con compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
4.Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da
2 accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio
1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
5.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa definendo anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 10.1.2025, avverso la sentenza n. 1470/2024 resa in data 8.7.2024 dal
Tribunale di Trani, giudice del lavoro, fra e l'odierna Controparte_1 appellante, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dalla ricorrente anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 23/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
3
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 24/2025
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PORPORA ANTONIO
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO DOMENICO
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1470/2024 dell'08.07.2024 il Tribunale del lavoro di Trani, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., così provvedeva: “1) accoglie il Parte_1 ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato alla ricorrente in data 10/02/2023;
2) condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_1 reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro ed a pagare in suo favore l'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge n. 300/1970 nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.853,81, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo;
3) condanna, altresì, , in persona Parte_1 del suo legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
4) condanna
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere in favore Parte_1 della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 259,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge”.
2.Avverso tale decisione interponeva appello in data 10.01.2025, Parte_1 chiedendo di riformare la sentenza del Tribunale del lavoro di Trani e rigettare la domanda.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3.Deve prendersi atto che all'udienza del 23.09.2025 i difensori delle parti hanno dichiarato di avere definito la controversia, come da separato verbale di conciliazione contestualmente dagli stessi sottoscritto, con compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
4.Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da
2 accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio
1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
5.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa definendo anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 10.1.2025, avverso la sentenza n. 1470/2024 resa in data 8.7.2024 dal
Tribunale di Trani, giudice del lavoro, fra e l'odierna Controparte_1 appellante, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dalla ricorrente anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 23/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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