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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da: nato ad [...] il [...] e residente a [...]
3, con gli avv. Andrea e Salvatore Di Grazia
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_1
con gli avv. Giovanna Gaudenzi e Silvia Andruccioli
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 677/2024 in data 13 giugno – 3 luglio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 677/2024 in data 13 giugno 2024 e pubblicata il 13 luglio
2024, avendo già pronunciato con sentenza parziale n. 993/2021 pubblicata l'11 novembre 2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 [...]
ha posto a carico di a titolo di assegno divorzile in favore CP_1 Parte_1
di , la somma mensile di euro 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 Controparte_1
pagina 1 di 8 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, condannando il ricorrete a rifondere alla i 2/3 delle spese processuali, liquidate per l'intero in CP_1
5.000,00 euro per compenso professionale, oltre ad accessori di legge e compensando il restante 1/3.
A sostegno della propria decisione il Tribunale, nel richiamare l'attuale orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, che ha attribuito natura composita all'assegno divorzile, postulando un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza dei mezzi del coniuge nonchè la ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale, unitamente alle ragioni della decisione, della durata del rapporto di coniugi (nel caso di specie di 28 anni) e sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune, ha individuato una significativa disparità reddituale fra le parti, rilevando, da un lato, la condizione di bisogno della resistente – attualmente sessantaseienne, che non ha occupazione lavorativa stabile e risulta percepire un reddito annuo piuttosto basso, pari a 4.821,00 euro (v. doc. fiscale del 2023), senza che ad oggi possa ragionevolmente confidarsi nell'incremento delle sue entrate, stante l'età avanzata e l'evidente ridotta capacità lavorativa vuoi per le difficoltà psicologiche insorte a seguito della prematura perdita della figlia, vuoi per le patologie insorte con l'incedere dell'età - e dall'altro, la significativa sproporzione con la condizione del marito – pensionato oggi settantaduenne, il quale gode di redditi significativi, aumentati rispetto a quelli presi in considerazione in sede di separazione in ragione della cessazione dell'onere del contributo al mantenimento di entrambe le figlie.
2- Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello proponendo tre Parte_1
ordini di motivi:
1) errata applicazione dell'art. 5 l.
1.10.1970 n.898 e successive modifiche nella parte in cui onera il ricorrente a corrispondere alla convenuta la somma mensile di € 300.
Lamenta l'appellante che le parti vivono separate dal lontano 2005 e che l'accordo in forza del quale il marito era tenuto a pagare un assegno di 500 euro mensili era stato poi ridotto, con successivo provvedimento, a 200 euro mensili e che la moglie aveva provveduto pressochè integralmente, com'era suo dovere, al proprio mantenimento, per di più intrattenendo una relazione more uxorio, mentre il matrimonio non può essere inteso come fonte di ingiustificata rendita;
2) ingiustificato rigetto delle richieste probatorie del ricorrente
Secondo il Tribunale ha ingiustificatamente rigettato le istanze istruttorie del Parte_1
ricorrente e si è limitato a considerare la certificazione prodotta dalla convenuta, mentre quest'ultima aveva confessato di aver svolto un lavoro di rappresentanza per molti anni asserendo che aveva in tal modo concorso all'acquisto della casa coniugale ed era inoltre certo che all'epoca della separazione con lavori stagionali aveva lavorato per diversi alberghi e presso un ristorante all'epoca della pagina 2 di 8 separazione, per cui è strano che non fruisca di adeguata pensione;
l'appellante da parte sua dopo una vita di lavoro fruisce del modesto reddito lordo di 21.000 euro, con il quale, tenuto conto delle voci da detrarre, dispone solo di 1.500 euro mensili, anche per far fronte alle cure necessarie per le proprie patologie, che sarebbero ben più gravi e documentate di quelle della moglie, alla quale soltanto il giudice di prime cure ha fatto riferimento;
3) ingiustificata condanna alle spese legali come contenuta nella sentenza del tribunale di Rimini.
Sostiene l'appellante che l'accoglimento della domanda della in misura assai inferiore a quella CP_1
domandata avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
*
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, invocandone il Controparte_1
rigetto, riepilogando gli eventi caratterizzanti il corso della vita matrimoniale, che l'aveva vista sposarsi giovanissima con nel 1977 dopo sei anni di fidanzamento e occuparsi Parte_1
integralmente della cura della famiglia e delle figlie, non senza contribuire a sua volta con molteplici lavoretti al suo sostentamento per non far mancare nulla alla famiglia e per acquistare la casa, fino a quando, a causa della condotta violenta e di sopruso del marito, aveva trovato il coraggio di separarsi.
La stessa deduce che dopo la separazione il padre si era completamente disinteressato delle figlie;
che purtroppo la figlia era morta giovanissima;
che per la severa artrosi radiocarpica bilaterale Per_1
cioè ad entrambe le mani, con rizoartrosi alla mano destra non è più in grado di svolgere attività lavorativa di alcun genere ed era inserita nella famiglia della figlia , ma di aver sostenere in Per_2
proprio spese personali e farmaceutiche per almeno trecento euro mensili.
Quanto all'impugnazione, l'appellata ha eccepito nel merito l'infondatezza di qualsiasi doglianza sull'applicazione dell'art. 5 l. div. ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della ex moglie, essendo la sentenza sul punto motivata in modo puntuale con completo richiamo ai principi espressi della Suprema Corte nell'an ; nel quantum ha invece spiegato appello incidentale, ritenendo l'importo di 300,00 euro insufficiente e chiedendo il riconoscimento del maggiore importo di 600 euro mensili, in considerazione del contributo dato dalla moglie al ménage familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno dei coniugi, stante la lunghissima durata del rapporto.
In punto di spese processuali ha parimenti rilevato l'infondatezza dell'appello e la correttezza della decisine.
Il PROCURATORE GENERALE, pur regolarmente notiziato del procedimento, è intervenuto senza formulare richieste.
All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparsi i difensori delle parti riportandosi alle rispettive difese pagina 3 di 8 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3- L'appello di è infondato e va respinto. Parte_1
Anche in questa sede trovano piena conferma le circostanze evidenziate nella sentenza impugnata e vanno condivise le argomentazioni del giudice di prime cure.
4- Quanto alla natura e ai presupposti astratti per il riconoscimento dell'assegno divorzile non possono ormai esservi dubbi, dopo che la Suprema Corte, a Sezioni Unite (n. 18287/2018), discostandosi dal precedente consolidato orientamento ancorato all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante l'assegno divorzile, da intendersi quale insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come pure dal diverso orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017 (che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno), ha sottolineato di voler nuovamente prendere le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Come già il Tribunale di Rimini ha evidenziato, all'assegno divorzile va attribuita quindi natura composita, assistenziale, compensativa e risarcitoria, attribuendo particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali e future e all'età dell'avente diritto.
Mira, dunque, il nuovo orientamento a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del ménage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi costituzionale di pari dignità
e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio, fermo restando che non perde il suo carattere assistenziale allorquando un coniuge sia addirittura privo di redditi adeguati.
Presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno è costituito dalla disparità delle condizioni economico-reddituali dei coniugi, che nel caso di specie indubbiamente sussiste.
Correttamente il Tribunale ha in primo luogo valutato le condizioni delle parti anche alla luce della documentazione reddituale depositata dalle parti e di quella acquisita a seguito di informative presso l'INAIL e sulla base della sola comparazione effettuata ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della ex coniuge.
pagina 4 di 8 Premesso che non ha neppure depositato le dichiarazioni fiscali, ma soltanto le certificazioni Parte_1
uniche degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 (relative alle retribuzioni degli anni 2019,2020, 2021 e
2022), e osservato che com'è noto la certificazione unica non descrive la situazione fiscale complessiva del soggetto, ma soltanto quanto percepito da un unico datore di lavoro, si osserva che risulta che da tale documentazione (in particolare dalla più recente, del 2023 benchè aggiornata) risulta che per il 2022 l'appellante ha ricevuto quale pensione (da attività lavorativa) dall'INPS l'importo complessivo di 21.870, che (detratta l'imposta netta di circa 4.070,00 euro e le addizionali regionali e comunali di 297,75 e 123,86) gli assicura un reddito netto di circa 17.378,39, effettivamente corrispondente a circa 1.500 euro netti mensili (1.448,19), come affermato dall'appellante. A tale importo va peraltro aggiunto quello di 1.091,64 euro mensili goduto da quale rendita diretta Parte_1
da malattia professionale, come attestato dall'INAIL nell'informativa depositata il 18 maggio a seguito dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 3 maggio 2022. Com'è noto tale rendita non costituisce fiscalmente reddito in senso stretto (e non è assoggettata all'obbligo di denuncia fiscale, non essendo state peraltro, come si è detto, depositati i Mod 730 e comunque le denunce dei redditi dell'appellante, neppure in primo grado) , ma costituisce certamente una significativa entrata per il suo titolare, che con essa è in grado di far fronte a molteplici esigenze personali e comunque a tutte quelle di salute e cura per le patologie da cui afferma di essere affetto.
Per contro ha depositato le denunce reddituali. Controparte_1
Risulta da tali documenti che negli anni 2019 e 2018 ella aveva percepito e denunciato redditi da lavoro, sia pure modesti (nel Mod 730/2019 si legge che oltre all'importo ricevuto quale assegno del coniuge di complessivi euro 4.751,00 la ha denunciato un reddito da lavoro di 6.663,00, il tutto CP_1
al lordo delle imposte;
nel Mod 730/2020 sono dichiarato 4.798,00 euro a titolo di assegno coniuge e
2.500 euro da redditi di lavoro, v doc. allegati alla costituzione di primo grado), mentre nel Mod
730/2023 ha dichiarato di aver percepito unicamente, per l'anno 2022 l'assegno del coniuge (per un totale annuo di euro 4.821).
Tali dichiarazioni fiscali risultano coerenti e giustificate dall'aggravamento dello stato di salute della signora, come ampiamente documentato in atti, che attestano, fra l'altro, una “severa artrosi radiocarpica bilaterale in esiti fratturativi e rizoartrosi mano destra” (docc 3 e 4 di parte resistente in primo grado), patologia certamente idonea a precludere lo svolgimento di attività lavorative (quali quelle svolte dall'appellata), specie ad una donna ormai di sessantasette anni.
Le generiche contestazioni dell'appellante in ordine all'autosufficienza della ex moglie nei precedenti anni (e al fatto che la stessa dovrebbe ora godere di un'adeguata pensione) sono smentite sia dalla pagina 5 di 8 documentazione fiscale prodotta (appunto i Mod 730 nei quali la pensione INPS sarebbe stata in caso di sussistenza inserita), sia dall'esiguità dei redditi indicati nelle precedenti denunce sopra richiamate, sia dallo stesso decreto in data 4 dicembre 2009 (allegato 5 al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado e posto a sostegno delle odierne doglianze dell' , con il quale, pur accogliendo Parte_1
la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento di 500 euro mensili concordato dalle parti in sede di separazione consensuale a 200 euro, il Tribunale di Taranto ha evidenziato la natura stagionale dei redditi della e la loro inidoneità a renderla autosufficiente (anche tenuto conto del CP_1
reddito di il quale già allora godeva, oltre che di un reddito mensile di circa 1.800 euro, Parte_1
anche della rendita INAIL di 800 euro).
In sostanza, risulta che , la quale in costanza di matrimonio (contratto a soli 19 anni Controparte_1
e durato ben 28 anni) si è sempre dedicata alla famiglia e occupata delle figlie ( di queste anche all'epoca della separazione), sacrificando la propria prospettiva lavorativa e avvantaggiando quella del marito, tuttavia sempre apprezzabilmente attivandosi per provvedere a se stessa con lavori stagionali e occasionali, dai quali ha potuto trarre redditi modesti. Attualmente le sue condizioni di salute (sopra descritte) e di età (quasi 67 anni) non le consentono di esercitare neppure tali ridotte attività ed ella è in grado di vivere grazie al supporto della famiglia della figlia presso la quale vive (circostanza non contestata dall'appellante). Premesso che le considerazioni sopra riportate varrebbero comunque a supportare il diritto dell'appellata all'assegno divorzile sotto un profilo compensativo e perequativo, si configurano senz'altro i presupposti per il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, tenuto conto del fatto che l'obbligo dell'ex coniuge – che è in condizione di assolverlo - non viene meno per via del supporto della figlia. Del tutto sfornita di prova è poi l'affermazione - rimasta tale – secondo la quale la moglie “aveva instaurato una relazione more uxorio”.
5- La doglianza dell'appellante relativa all'ingiustificato rigetto delle richieste probatorie del ricorrente non è comprensibile e va comunque respinta, in quanto da un lato non si dice neppure quali richieste siano state respinte e per quale ragione le stesse sarebbero state fondamentali ai fini della decisione;
d'altra parte non sono reiterate, cosicchè nulla può essere disposto in questa sede.
6- In ordine al quantum, anche la contestazione svolta con riguardo al riconoscimento dell'importo di
300,00 euro (mentre in sede di modifica delle condizioni di separazione l'assegno di mantenimento era stato nel 2009 ridotto a 200 euro) è agevole osservare che tale importo ad oggi rivalutato supera i 250 euro. In ogni caso vanno considerate le diverse condizioni di età e di salute della , la quale oggi CP_1
non si può ritenere in grado di svolgere attività lavorativa, non potendosi neppure ignorare l'incidenza sulle condizioni complessive della stessa del doloroso evento della morte della figlia Per_1
pagina 6 di 8 Tenuto conto delle pensioni godute dall' per complessivi 2.500 euro circa, l'importo di Parte_1
300,00 euro appare invero, anzi, insufficiente a garantire un supporto decoroso all'appellata: si ritiene pertanto congruo, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riconoscere alla stessa – con la medesima decorrenza stabilita dalla sentenza di primo grado – il maggiore importo di 400,00 euro mensili, tenuto conto delle condizioni delle parti e della durata del matrimonio.
7- La riforma –anche se parziale – della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Tanto assorbe il motivo d'impugnazione relativo alle spese.
Nel caso di specie l'accoglimento – sia pur parziale - dell'appello incidentale in punto di quantificazione dell'assegno divorzile e la piena conferma del riconoscimento del diritto all'assegno, induce a ritenere prevalentemente soccombente , il quale fin dal principio ha Parte_1
insistito per la totale insussistenza di tale diritto e si ritiene conforme al principio della soccombenza la condanna dello stesso alla rifusione per intero delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio, liquidate ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del
20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da;
Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale di determina Controparte_1
l'assegno divorzile spettante a quest'ultima a carico di in misura Parte_1
di euro 400,00 mensili, con la decorrenza stabilita in primo grado;
3) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, che liquida
- per il primo grado come da sentenza impugnata (e così in complessivi euro 5.000,00 per compenso), oltre a spese forfettarie al 15% dei compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - per il presente grado di appello in complessivi euro 3.800,00 per compenso, oltre ad accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 maggio 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da: nato ad [...] il [...] e residente a [...]
3, con gli avv. Andrea e Salvatore Di Grazia
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_1
con gli avv. Giovanna Gaudenzi e Silvia Andruccioli
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 677/2024 in data 13 giugno – 3 luglio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 677/2024 in data 13 giugno 2024 e pubblicata il 13 luglio
2024, avendo già pronunciato con sentenza parziale n. 993/2021 pubblicata l'11 novembre 2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 [...]
ha posto a carico di a titolo di assegno divorzile in favore CP_1 Parte_1
di , la somma mensile di euro 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 Controparte_1
pagina 1 di 8 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, condannando il ricorrete a rifondere alla i 2/3 delle spese processuali, liquidate per l'intero in CP_1
5.000,00 euro per compenso professionale, oltre ad accessori di legge e compensando il restante 1/3.
A sostegno della propria decisione il Tribunale, nel richiamare l'attuale orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, che ha attribuito natura composita all'assegno divorzile, postulando un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza dei mezzi del coniuge nonchè la ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale, unitamente alle ragioni della decisione, della durata del rapporto di coniugi (nel caso di specie di 28 anni) e sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune, ha individuato una significativa disparità reddituale fra le parti, rilevando, da un lato, la condizione di bisogno della resistente – attualmente sessantaseienne, che non ha occupazione lavorativa stabile e risulta percepire un reddito annuo piuttosto basso, pari a 4.821,00 euro (v. doc. fiscale del 2023), senza che ad oggi possa ragionevolmente confidarsi nell'incremento delle sue entrate, stante l'età avanzata e l'evidente ridotta capacità lavorativa vuoi per le difficoltà psicologiche insorte a seguito della prematura perdita della figlia, vuoi per le patologie insorte con l'incedere dell'età - e dall'altro, la significativa sproporzione con la condizione del marito – pensionato oggi settantaduenne, il quale gode di redditi significativi, aumentati rispetto a quelli presi in considerazione in sede di separazione in ragione della cessazione dell'onere del contributo al mantenimento di entrambe le figlie.
2- Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello proponendo tre Parte_1
ordini di motivi:
1) errata applicazione dell'art. 5 l.
1.10.1970 n.898 e successive modifiche nella parte in cui onera il ricorrente a corrispondere alla convenuta la somma mensile di € 300.
Lamenta l'appellante che le parti vivono separate dal lontano 2005 e che l'accordo in forza del quale il marito era tenuto a pagare un assegno di 500 euro mensili era stato poi ridotto, con successivo provvedimento, a 200 euro mensili e che la moglie aveva provveduto pressochè integralmente, com'era suo dovere, al proprio mantenimento, per di più intrattenendo una relazione more uxorio, mentre il matrimonio non può essere inteso come fonte di ingiustificata rendita;
2) ingiustificato rigetto delle richieste probatorie del ricorrente
Secondo il Tribunale ha ingiustificatamente rigettato le istanze istruttorie del Parte_1
ricorrente e si è limitato a considerare la certificazione prodotta dalla convenuta, mentre quest'ultima aveva confessato di aver svolto un lavoro di rappresentanza per molti anni asserendo che aveva in tal modo concorso all'acquisto della casa coniugale ed era inoltre certo che all'epoca della separazione con lavori stagionali aveva lavorato per diversi alberghi e presso un ristorante all'epoca della pagina 2 di 8 separazione, per cui è strano che non fruisca di adeguata pensione;
l'appellante da parte sua dopo una vita di lavoro fruisce del modesto reddito lordo di 21.000 euro, con il quale, tenuto conto delle voci da detrarre, dispone solo di 1.500 euro mensili, anche per far fronte alle cure necessarie per le proprie patologie, che sarebbero ben più gravi e documentate di quelle della moglie, alla quale soltanto il giudice di prime cure ha fatto riferimento;
3) ingiustificata condanna alle spese legali come contenuta nella sentenza del tribunale di Rimini.
Sostiene l'appellante che l'accoglimento della domanda della in misura assai inferiore a quella CP_1
domandata avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
*
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, invocandone il Controparte_1
rigetto, riepilogando gli eventi caratterizzanti il corso della vita matrimoniale, che l'aveva vista sposarsi giovanissima con nel 1977 dopo sei anni di fidanzamento e occuparsi Parte_1
integralmente della cura della famiglia e delle figlie, non senza contribuire a sua volta con molteplici lavoretti al suo sostentamento per non far mancare nulla alla famiglia e per acquistare la casa, fino a quando, a causa della condotta violenta e di sopruso del marito, aveva trovato il coraggio di separarsi.
La stessa deduce che dopo la separazione il padre si era completamente disinteressato delle figlie;
che purtroppo la figlia era morta giovanissima;
che per la severa artrosi radiocarpica bilaterale Per_1
cioè ad entrambe le mani, con rizoartrosi alla mano destra non è più in grado di svolgere attività lavorativa di alcun genere ed era inserita nella famiglia della figlia , ma di aver sostenere in Per_2
proprio spese personali e farmaceutiche per almeno trecento euro mensili.
Quanto all'impugnazione, l'appellata ha eccepito nel merito l'infondatezza di qualsiasi doglianza sull'applicazione dell'art. 5 l. div. ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della ex moglie, essendo la sentenza sul punto motivata in modo puntuale con completo richiamo ai principi espressi della Suprema Corte nell'an ; nel quantum ha invece spiegato appello incidentale, ritenendo l'importo di 300,00 euro insufficiente e chiedendo il riconoscimento del maggiore importo di 600 euro mensili, in considerazione del contributo dato dalla moglie al ménage familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno dei coniugi, stante la lunghissima durata del rapporto.
In punto di spese processuali ha parimenti rilevato l'infondatezza dell'appello e la correttezza della decisine.
Il PROCURATORE GENERALE, pur regolarmente notiziato del procedimento, è intervenuto senza formulare richieste.
All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparsi i difensori delle parti riportandosi alle rispettive difese pagina 3 di 8 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3- L'appello di è infondato e va respinto. Parte_1
Anche in questa sede trovano piena conferma le circostanze evidenziate nella sentenza impugnata e vanno condivise le argomentazioni del giudice di prime cure.
4- Quanto alla natura e ai presupposti astratti per il riconoscimento dell'assegno divorzile non possono ormai esservi dubbi, dopo che la Suprema Corte, a Sezioni Unite (n. 18287/2018), discostandosi dal precedente consolidato orientamento ancorato all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante l'assegno divorzile, da intendersi quale insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come pure dal diverso orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017 (che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno), ha sottolineato di voler nuovamente prendere le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Come già il Tribunale di Rimini ha evidenziato, all'assegno divorzile va attribuita quindi natura composita, assistenziale, compensativa e risarcitoria, attribuendo particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali e future e all'età dell'avente diritto.
Mira, dunque, il nuovo orientamento a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del ménage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi costituzionale di pari dignità
e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio, fermo restando che non perde il suo carattere assistenziale allorquando un coniuge sia addirittura privo di redditi adeguati.
Presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno è costituito dalla disparità delle condizioni economico-reddituali dei coniugi, che nel caso di specie indubbiamente sussiste.
Correttamente il Tribunale ha in primo luogo valutato le condizioni delle parti anche alla luce della documentazione reddituale depositata dalle parti e di quella acquisita a seguito di informative presso l'INAIL e sulla base della sola comparazione effettuata ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della ex coniuge.
pagina 4 di 8 Premesso che non ha neppure depositato le dichiarazioni fiscali, ma soltanto le certificazioni Parte_1
uniche degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 (relative alle retribuzioni degli anni 2019,2020, 2021 e
2022), e osservato che com'è noto la certificazione unica non descrive la situazione fiscale complessiva del soggetto, ma soltanto quanto percepito da un unico datore di lavoro, si osserva che risulta che da tale documentazione (in particolare dalla più recente, del 2023 benchè aggiornata) risulta che per il 2022 l'appellante ha ricevuto quale pensione (da attività lavorativa) dall'INPS l'importo complessivo di 21.870, che (detratta l'imposta netta di circa 4.070,00 euro e le addizionali regionali e comunali di 297,75 e 123,86) gli assicura un reddito netto di circa 17.378,39, effettivamente corrispondente a circa 1.500 euro netti mensili (1.448,19), come affermato dall'appellante. A tale importo va peraltro aggiunto quello di 1.091,64 euro mensili goduto da quale rendita diretta Parte_1
da malattia professionale, come attestato dall'INAIL nell'informativa depositata il 18 maggio a seguito dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 3 maggio 2022. Com'è noto tale rendita non costituisce fiscalmente reddito in senso stretto (e non è assoggettata all'obbligo di denuncia fiscale, non essendo state peraltro, come si è detto, depositati i Mod 730 e comunque le denunce dei redditi dell'appellante, neppure in primo grado) , ma costituisce certamente una significativa entrata per il suo titolare, che con essa è in grado di far fronte a molteplici esigenze personali e comunque a tutte quelle di salute e cura per le patologie da cui afferma di essere affetto.
Per contro ha depositato le denunce reddituali. Controparte_1
Risulta da tali documenti che negli anni 2019 e 2018 ella aveva percepito e denunciato redditi da lavoro, sia pure modesti (nel Mod 730/2019 si legge che oltre all'importo ricevuto quale assegno del coniuge di complessivi euro 4.751,00 la ha denunciato un reddito da lavoro di 6.663,00, il tutto CP_1
al lordo delle imposte;
nel Mod 730/2020 sono dichiarato 4.798,00 euro a titolo di assegno coniuge e
2.500 euro da redditi di lavoro, v doc. allegati alla costituzione di primo grado), mentre nel Mod
730/2023 ha dichiarato di aver percepito unicamente, per l'anno 2022 l'assegno del coniuge (per un totale annuo di euro 4.821).
Tali dichiarazioni fiscali risultano coerenti e giustificate dall'aggravamento dello stato di salute della signora, come ampiamente documentato in atti, che attestano, fra l'altro, una “severa artrosi radiocarpica bilaterale in esiti fratturativi e rizoartrosi mano destra” (docc 3 e 4 di parte resistente in primo grado), patologia certamente idonea a precludere lo svolgimento di attività lavorative (quali quelle svolte dall'appellata), specie ad una donna ormai di sessantasette anni.
Le generiche contestazioni dell'appellante in ordine all'autosufficienza della ex moglie nei precedenti anni (e al fatto che la stessa dovrebbe ora godere di un'adeguata pensione) sono smentite sia dalla pagina 5 di 8 documentazione fiscale prodotta (appunto i Mod 730 nei quali la pensione INPS sarebbe stata in caso di sussistenza inserita), sia dall'esiguità dei redditi indicati nelle precedenti denunce sopra richiamate, sia dallo stesso decreto in data 4 dicembre 2009 (allegato 5 al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado e posto a sostegno delle odierne doglianze dell' , con il quale, pur accogliendo Parte_1
la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento di 500 euro mensili concordato dalle parti in sede di separazione consensuale a 200 euro, il Tribunale di Taranto ha evidenziato la natura stagionale dei redditi della e la loro inidoneità a renderla autosufficiente (anche tenuto conto del CP_1
reddito di il quale già allora godeva, oltre che di un reddito mensile di circa 1.800 euro, Parte_1
anche della rendita INAIL di 800 euro).
In sostanza, risulta che , la quale in costanza di matrimonio (contratto a soli 19 anni Controparte_1
e durato ben 28 anni) si è sempre dedicata alla famiglia e occupata delle figlie ( di queste anche all'epoca della separazione), sacrificando la propria prospettiva lavorativa e avvantaggiando quella del marito, tuttavia sempre apprezzabilmente attivandosi per provvedere a se stessa con lavori stagionali e occasionali, dai quali ha potuto trarre redditi modesti. Attualmente le sue condizioni di salute (sopra descritte) e di età (quasi 67 anni) non le consentono di esercitare neppure tali ridotte attività ed ella è in grado di vivere grazie al supporto della famiglia della figlia presso la quale vive (circostanza non contestata dall'appellante). Premesso che le considerazioni sopra riportate varrebbero comunque a supportare il diritto dell'appellata all'assegno divorzile sotto un profilo compensativo e perequativo, si configurano senz'altro i presupposti per il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, tenuto conto del fatto che l'obbligo dell'ex coniuge – che è in condizione di assolverlo - non viene meno per via del supporto della figlia. Del tutto sfornita di prova è poi l'affermazione - rimasta tale – secondo la quale la moglie “aveva instaurato una relazione more uxorio”.
5- La doglianza dell'appellante relativa all'ingiustificato rigetto delle richieste probatorie del ricorrente non è comprensibile e va comunque respinta, in quanto da un lato non si dice neppure quali richieste siano state respinte e per quale ragione le stesse sarebbero state fondamentali ai fini della decisione;
d'altra parte non sono reiterate, cosicchè nulla può essere disposto in questa sede.
6- In ordine al quantum, anche la contestazione svolta con riguardo al riconoscimento dell'importo di
300,00 euro (mentre in sede di modifica delle condizioni di separazione l'assegno di mantenimento era stato nel 2009 ridotto a 200 euro) è agevole osservare che tale importo ad oggi rivalutato supera i 250 euro. In ogni caso vanno considerate le diverse condizioni di età e di salute della , la quale oggi CP_1
non si può ritenere in grado di svolgere attività lavorativa, non potendosi neppure ignorare l'incidenza sulle condizioni complessive della stessa del doloroso evento della morte della figlia Per_1
pagina 6 di 8 Tenuto conto delle pensioni godute dall' per complessivi 2.500 euro circa, l'importo di Parte_1
300,00 euro appare invero, anzi, insufficiente a garantire un supporto decoroso all'appellata: si ritiene pertanto congruo, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riconoscere alla stessa – con la medesima decorrenza stabilita dalla sentenza di primo grado – il maggiore importo di 400,00 euro mensili, tenuto conto delle condizioni delle parti e della durata del matrimonio.
7- La riforma –anche se parziale – della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Tanto assorbe il motivo d'impugnazione relativo alle spese.
Nel caso di specie l'accoglimento – sia pur parziale - dell'appello incidentale in punto di quantificazione dell'assegno divorzile e la piena conferma del riconoscimento del diritto all'assegno, induce a ritenere prevalentemente soccombente , il quale fin dal principio ha Parte_1
insistito per la totale insussistenza di tale diritto e si ritiene conforme al principio della soccombenza la condanna dello stesso alla rifusione per intero delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio, liquidate ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del
20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da;
Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale di determina Controparte_1
l'assegno divorzile spettante a quest'ultima a carico di in misura Parte_1
di euro 400,00 mensili, con la decorrenza stabilita in primo grado;
3) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, che liquida
- per il primo grado come da sentenza impugnata (e così in complessivi euro 5.000,00 per compenso), oltre a spese forfettarie al 15% dei compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - per il presente grado di appello in complessivi euro 3.800,00 per compenso, oltre ad accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 maggio 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
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