Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3254 del 2022, proposto da Società Ital-Engineering, Maria Tacconi, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Palma e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del Comune di Crispano prot. n. 4592/2021 del 26 aprile 2022, successivamente notificata, con la quale è stata annullata la CILA SUPERBONUS per interventi di cui all'art. 119 d.l. n. 34 del 2000 alle unità immobiliari facenti parte del fabbricato a prevalente uso residenziale sito alla Strada Vicinale Limitone della Misericordia n. 31, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (impianti fotovoltaici); avvio del procedimento di annullamento prot. 1459 del 9.2.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crispano;
Vista la dichiarazione del 6.5.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo.
Rilevato che i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso l’annullamento della CILA SUPERBONUS per interventi di cui all'art. 119 d.l. n. 34 del 2000 alle unità immobiliari facenti parte del fabbricato a prevalente uso residenziale sito alla Strada Vicinale Limitone della Misericordia n. 31;
Considerato che nella memoria depositata il 6.5.2025 in vista della trattazione nel merito, la difesa della parte ha comunicato che il provvedimento è stato rilasciato e di non avere più interesse alla decisione;
Ritenuto che, stante la dichiarazione di parte, il ricorso va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della ridotta attività processuale e della sentenza in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO