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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti R. Sarra e G. Soliani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Forte giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5404/2022, pubblicata il 12 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di essere dipendente di Parte_1 con inquadramento nel 3° livello del CCNL di categoria e di aver svolto dal 2016 mansioni CP_1 più qualificate e proprie del superiore livello 4°B, chiedeva:
“1. accertare e dichiarare che il Ricorrente ha prestato e tutt'ora presta, su disposizione della
Società mansioni superiori a quelle per cui è stata assunto e, specificamente, Parte_2 di addetto alla pesa ed alla registrazione carico/scarico dei rifiuti, inquadrabili al livello
4B, del CCNL di categoria, con assegnazione, nell'Area Impianti e Laboratori e, per l'effetto, disporre che il Sig. sia inquadrato nel Livello Professionale 4B, Parte_1 [...]
ai sensi del combinato disposto dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 15 del Parte_3
CCNL del 30.06.2008, a far data dal 29.07.2016 (ovvero dal 90° giorno di prestazione di tali mansioni) o dalla data ritenuta di giustizia e che lo stesso sia mantenuto, ovvero sia riassegnato, alle mansioni propri del Livello Professionale 4, area Impianti e Laboratori, ovvero a mansioni equivalenti;
2. condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
a corrispondere al Ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le differenze di retribuzione corrispondenti al trattamento economico stabilito per i dipendenti impiegati al livello 4B rispetto a quello stabilito per i dipendenti inquadrati nel livello 3°, a decorrere dal mese di luglio 2016, o dalla data ritenuta di giustizia, pari ad € 10.259,28 (sino al mese di gennaio 2020 compreso), oltre alle somme via via maturate, come da conteggio allegato e che costituisce parte integrante del presente ricorso, o a quelle somme minori e maggiori che saranno accertate in corso di causa, ovvero ritenute di giustizia, anche in via equitativa.
Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari di causa”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande, sul CP_1 rilievo che le prove raccolte non avevano dimostrato il fatto costitutivo della domanda.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 29 marzo 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 lamentava con articolare censure la pregiudizievole e parziale valutazione delle prove da parte del
Tribunale e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
2 7. In specie, osserva la Corte che con la sentenza n. 3521 del 7 febbraio 2024 la Suprema Corte è intervenuta su una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, osservando quanto segue: “…Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 15 del CCNL Federambiente del 17.6.2011, degli artt. 1362,
1363 e 1368 c.c. nonché degli artt. 190, 193 e 258 del d.lgs. 152 del 2006.
7. La società ricorrente censura la sentenza d'appello per aver ritenuto che la compilazione dei FIR, moduli precompilati su cui il lavoratore “annotava data, orario e pesatura del mezzo -quest'ultima indicata dal sistema informatico-, integrasse proprio quell'attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, prevista dalla normativa di settore, che la declaratoria del contratto collettivo individua come attività peculiare delle mansioni svolte da un lavoratore addetto alla pesa, inquadrato nel quarto livello, rispetto a quelle proprie dei dipendenti inquadrati nel livello inferiore.
Sostiene che la declaratoria del terzo livello prevede che l'operaio addetto alla pesa, non solo debba verificare la corrispondenza del rifiuto a quello destinato all'impianto, ma debba anche compiere
“operazioni connesse”; che tale espressione è riferita alle attività compilative elementari, relative a dati non rilevanti ai fini della normativa sui rifiuti;
che la compilazione dei formulari è operazione qualitativamente diversa rispetto a quella di “registrazione” che, in quanto presuppone una
“professionalità adeguata” e “specifiche conoscenze teorico-pratiche” nonché autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali, si intende riferita all'intera operazione di smaltimento dei rifiuti, implicando responsabilità in riferimento ai dati rilevanti in materia di tutela dell'ambiente; che la declaratoria di quarto livello non può riferirsi alle mere annotazioni sul FIR precompilato;
che 5
l'interpretazione data dai giudici di appello si pone in contrasto con la “normativa di settore”, richiamata dalla declaratoria di quarto livello, allorché fa riferimento all'attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti;
che l'asserita responsabilità del lavoratore nella sottoscrizione del modulo precompilato non trova fondamento in alcuna disposizione di legge.
8. Il motivo non è fondato.
9. Il CCNL Federambiente del 17.6.2011 include nel terzo livello dell'Area Impianti e laboratori “gli operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”. Tra i profili esemplificativi di tale livello è compreso “l'operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla
3 tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore”.
10. Rientrano nel quarto livello “gli operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore”. Tra i profili esemplificativi di tale livello sono compresi “l'operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”.
11. In via preliminare, occorre ricordare che la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n. 6335 del 2014).
12. In riferimento al contratto collettivo applicato al rapporto per cui è causa, deve rilevarsi che, dal punto di vista letterale, le declaratorie contrattuali individuano un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello: l'assenza nel primo caso e la presenza nel secondo caso di una attività
“di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”. La netta ed esplicita cesura posta dal contratto collettivo in termini di esclusione dei compiti di “registrazione su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore” dall'ambito delle mansioni di terzo livello, non può che riflettersi sul significato e sulla portata dell'espressione “operazioni connesse”, contenuta nella relativa declaratoria. È evidente, dal punto di vista letterale, sistematico e logico, come tali “operazioni” debbano essere “connesse” ai compiti di “pesatura dei mezzi conferenti” e di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia
4 ammessa nell'impianto” propri dei lavoratori di terzo livello ma non possono coinvolgere l'attività di registrazione, che è riservata ai dipendenti di quarto livello.
13. D'altra parte, la locuzione adoperata nella declaratoria di quarto livello (“attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”) non consente di limitare il riferimento, come preteso dalla società ricorrente, alla sola compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore;
ed è indubbio che la normativa invocata dalla stessa società ricorrente, il d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche, contempli anche il cd. FIR, formulario di identificazione dei rifiuti, che l'attuale controricorrente pacificamente compilava e sottoscriveva.
14. L'art. 190, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, prevede che i registri di carico e scarico sono
“integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193, comma 1”. Come osservato da questa
S.C. “in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti” (Cass. pen. 28836 del 2008).
15. L'art. 193 del d.lgs. 152 del 2006 detta una disciplina dettagliata sul formulario di identificazione e rinvia al modello di formulario di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 1° aprile 1998, n.
145, ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa. Tale modello si articola in cinque sezioni contenenti undici caselle. La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta.
È previsto che il destinatario debba indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l'ora del ricevimento (v. Cass. n. 28569 del 2020).
16. Dalla regolamentazione sinteticamente riportata si ricava agevolmente come la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivalga ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presupponga le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore.
17. La sentenza impugnata ha correttamente interpretato le previsioni del contratto collettivo ed ha bene individuato il discrimine tra le declaratorie di terzo e quarto livello di inquadramento, includendo l'attività di compilazione e sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti in quella propria del livello superiore.
5 18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto…”.
8. Esaminando, allora, i fatti di causa nel solco di questo arresto del Giudice di legittimità, cui la Corte intende dar seguito, è allora palese la fondatezza delle ragioni dell'appellante.
9. Invero, è pacifico in giudizio che il sia inquadrato formalmente nel livello 3° del CCNL Parte_1
Federambiente, mentre il Tribunale ha accertato che egli, nel periodo oggetto di causa, presso lo Contro stabilimento di Ponte Malnome, cui era addetto, era stato adibito alla pesatura dei mezzi conferenti i rifiuti, provvedendo altresì alla compilazione del Modello FIR o della Bolletta di
Trasporto.
10. Come chiarito dalla Suprema Corte, tale attività di registrazione non equivale a una attività meramente riempitiva di formulari precompilati, ma presuppone le verifiche, i controlli e le connesse responsabilità specificamente previsti dalla normativa di settore, sì da essere ascrivibile a pieno titolo nella declaratoria contrattuale del livello professionale 4B (il più basso del livello 4°, come richiesto).
11. Dunque, è fondato il diritto del lavoratore all'inquadramento nel predetto superiore livello a far data dal 29 luglio 2016 -ovverosia, dal novantesimo giorno di prestazione di mansioni superiori, come previsto dall'art. 2103 cc e dall'art. 15 del CCNL di settore).
12. È altresì fondato il diritto del lavoratore alla retribuzione corrispettiva alle mansioni di fatto espletate fin dall'inizio del loro espletamento (art. 2909 cc) e, di conseguenza, alle differenze maturate a tal titolo.
13. Dette differenze sono state concordemente quantificate dalle parti in € 4.462,02 in relazione al periodo aprile 2016 – gennaio 2020 e vanno maggiorate ex art. 429 cpc della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
14. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato il diritto di all'inquadramento nel livello 4B del CCNL Parte_1
Federambiente dal 29 luglio 2016;
- va condannata a pagare all'appellante la somma complessiva di € 4.462,02 per il CP_1 titolo di cui all'originario ricorso in relazione al periodo aprile 2016 – gennaio 2020, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
15. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dell'appellante per dichiarazione di antistatarietà (artt. 91 e
93 cpc). Le spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (stabilito secondo il principio del decisum);
6 - in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il giudizio di primo grado va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta, mentre per il giudizio di secondo grado va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado -v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di apprezzabile criticità nella questione decisa e tenuto conto dell'impegno procuratorio profuso.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello 4 b del CCNL Federambiente dal Parte_1
29 luglio 2016.
Condanna a pagare all'appellante la somma complessiva di € 4.462,02 per il titolo di cui CP_1 all'originario ricorso in relazione al periodo aprile 2016 – gennaio 2020, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.800,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti R. Sarra e G. Soliani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Forte giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5404/2022, pubblicata il 12 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di essere dipendente di Parte_1 con inquadramento nel 3° livello del CCNL di categoria e di aver svolto dal 2016 mansioni CP_1 più qualificate e proprie del superiore livello 4°B, chiedeva:
“1. accertare e dichiarare che il Ricorrente ha prestato e tutt'ora presta, su disposizione della
Società mansioni superiori a quelle per cui è stata assunto e, specificamente, Parte_2 di addetto alla pesa ed alla registrazione carico/scarico dei rifiuti, inquadrabili al livello
4B, del CCNL di categoria, con assegnazione, nell'Area Impianti e Laboratori e, per l'effetto, disporre che il Sig. sia inquadrato nel Livello Professionale 4B, Parte_1 [...]
ai sensi del combinato disposto dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 15 del Parte_3
CCNL del 30.06.2008, a far data dal 29.07.2016 (ovvero dal 90° giorno di prestazione di tali mansioni) o dalla data ritenuta di giustizia e che lo stesso sia mantenuto, ovvero sia riassegnato, alle mansioni propri del Livello Professionale 4, area Impianti e Laboratori, ovvero a mansioni equivalenti;
2. condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
a corrispondere al Ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le differenze di retribuzione corrispondenti al trattamento economico stabilito per i dipendenti impiegati al livello 4B rispetto a quello stabilito per i dipendenti inquadrati nel livello 3°, a decorrere dal mese di luglio 2016, o dalla data ritenuta di giustizia, pari ad € 10.259,28 (sino al mese di gennaio 2020 compreso), oltre alle somme via via maturate, come da conteggio allegato e che costituisce parte integrante del presente ricorso, o a quelle somme minori e maggiori che saranno accertate in corso di causa, ovvero ritenute di giustizia, anche in via equitativa.
Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari di causa”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande, sul CP_1 rilievo che le prove raccolte non avevano dimostrato il fatto costitutivo della domanda.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 29 marzo 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 lamentava con articolare censure la pregiudizievole e parziale valutazione delle prove da parte del
Tribunale e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
2 7. In specie, osserva la Corte che con la sentenza n. 3521 del 7 febbraio 2024 la Suprema Corte è intervenuta su una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, osservando quanto segue: “…Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 15 del CCNL Federambiente del 17.6.2011, degli artt. 1362,
1363 e 1368 c.c. nonché degli artt. 190, 193 e 258 del d.lgs. 152 del 2006.
7. La società ricorrente censura la sentenza d'appello per aver ritenuto che la compilazione dei FIR, moduli precompilati su cui il lavoratore “annotava data, orario e pesatura del mezzo -quest'ultima indicata dal sistema informatico-, integrasse proprio quell'attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, prevista dalla normativa di settore, che la declaratoria del contratto collettivo individua come attività peculiare delle mansioni svolte da un lavoratore addetto alla pesa, inquadrato nel quarto livello, rispetto a quelle proprie dei dipendenti inquadrati nel livello inferiore.
Sostiene che la declaratoria del terzo livello prevede che l'operaio addetto alla pesa, non solo debba verificare la corrispondenza del rifiuto a quello destinato all'impianto, ma debba anche compiere
“operazioni connesse”; che tale espressione è riferita alle attività compilative elementari, relative a dati non rilevanti ai fini della normativa sui rifiuti;
che la compilazione dei formulari è operazione qualitativamente diversa rispetto a quella di “registrazione” che, in quanto presuppone una
“professionalità adeguata” e “specifiche conoscenze teorico-pratiche” nonché autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali, si intende riferita all'intera operazione di smaltimento dei rifiuti, implicando responsabilità in riferimento ai dati rilevanti in materia di tutela dell'ambiente; che la declaratoria di quarto livello non può riferirsi alle mere annotazioni sul FIR precompilato;
che 5
l'interpretazione data dai giudici di appello si pone in contrasto con la “normativa di settore”, richiamata dalla declaratoria di quarto livello, allorché fa riferimento all'attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti;
che l'asserita responsabilità del lavoratore nella sottoscrizione del modulo precompilato non trova fondamento in alcuna disposizione di legge.
8. Il motivo non è fondato.
9. Il CCNL Federambiente del 17.6.2011 include nel terzo livello dell'Area Impianti e laboratori “gli operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”. Tra i profili esemplificativi di tale livello è compreso “l'operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla
3 tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore”.
10. Rientrano nel quarto livello “gli operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore”. Tra i profili esemplificativi di tale livello sono compresi “l'operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”.
11. In via preliminare, occorre ricordare che la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n. 6335 del 2014).
12. In riferimento al contratto collettivo applicato al rapporto per cui è causa, deve rilevarsi che, dal punto di vista letterale, le declaratorie contrattuali individuano un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello: l'assenza nel primo caso e la presenza nel secondo caso di una attività
“di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”. La netta ed esplicita cesura posta dal contratto collettivo in termini di esclusione dei compiti di “registrazione su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore” dall'ambito delle mansioni di terzo livello, non può che riflettersi sul significato e sulla portata dell'espressione “operazioni connesse”, contenuta nella relativa declaratoria. È evidente, dal punto di vista letterale, sistematico e logico, come tali “operazioni” debbano essere “connesse” ai compiti di “pesatura dei mezzi conferenti” e di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia
4 ammessa nell'impianto” propri dei lavoratori di terzo livello ma non possono coinvolgere l'attività di registrazione, che è riservata ai dipendenti di quarto livello.
13. D'altra parte, la locuzione adoperata nella declaratoria di quarto livello (“attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”) non consente di limitare il riferimento, come preteso dalla società ricorrente, alla sola compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore;
ed è indubbio che la normativa invocata dalla stessa società ricorrente, il d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche, contempli anche il cd. FIR, formulario di identificazione dei rifiuti, che l'attuale controricorrente pacificamente compilava e sottoscriveva.
14. L'art. 190, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, prevede che i registri di carico e scarico sono
“integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193, comma 1”. Come osservato da questa
S.C. “in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti” (Cass. pen. 28836 del 2008).
15. L'art. 193 del d.lgs. 152 del 2006 detta una disciplina dettagliata sul formulario di identificazione e rinvia al modello di formulario di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 1° aprile 1998, n.
145, ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa. Tale modello si articola in cinque sezioni contenenti undici caselle. La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta.
È previsto che il destinatario debba indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l'ora del ricevimento (v. Cass. n. 28569 del 2020).
16. Dalla regolamentazione sinteticamente riportata si ricava agevolmente come la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivalga ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presupponga le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore.
17. La sentenza impugnata ha correttamente interpretato le previsioni del contratto collettivo ed ha bene individuato il discrimine tra le declaratorie di terzo e quarto livello di inquadramento, includendo l'attività di compilazione e sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti in quella propria del livello superiore.
5 18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto…”.
8. Esaminando, allora, i fatti di causa nel solco di questo arresto del Giudice di legittimità, cui la Corte intende dar seguito, è allora palese la fondatezza delle ragioni dell'appellante.
9. Invero, è pacifico in giudizio che il sia inquadrato formalmente nel livello 3° del CCNL Parte_1
Federambiente, mentre il Tribunale ha accertato che egli, nel periodo oggetto di causa, presso lo Contro stabilimento di Ponte Malnome, cui era addetto, era stato adibito alla pesatura dei mezzi conferenti i rifiuti, provvedendo altresì alla compilazione del Modello FIR o della Bolletta di
Trasporto.
10. Come chiarito dalla Suprema Corte, tale attività di registrazione non equivale a una attività meramente riempitiva di formulari precompilati, ma presuppone le verifiche, i controlli e le connesse responsabilità specificamente previsti dalla normativa di settore, sì da essere ascrivibile a pieno titolo nella declaratoria contrattuale del livello professionale 4B (il più basso del livello 4°, come richiesto).
11. Dunque, è fondato il diritto del lavoratore all'inquadramento nel predetto superiore livello a far data dal 29 luglio 2016 -ovverosia, dal novantesimo giorno di prestazione di mansioni superiori, come previsto dall'art. 2103 cc e dall'art. 15 del CCNL di settore).
12. È altresì fondato il diritto del lavoratore alla retribuzione corrispettiva alle mansioni di fatto espletate fin dall'inizio del loro espletamento (art. 2909 cc) e, di conseguenza, alle differenze maturate a tal titolo.
13. Dette differenze sono state concordemente quantificate dalle parti in € 4.462,02 in relazione al periodo aprile 2016 – gennaio 2020 e vanno maggiorate ex art. 429 cpc della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
14. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato il diritto di all'inquadramento nel livello 4B del CCNL Parte_1
Federambiente dal 29 luglio 2016;
- va condannata a pagare all'appellante la somma complessiva di € 4.462,02 per il CP_1 titolo di cui all'originario ricorso in relazione al periodo aprile 2016 – gennaio 2020, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
15. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dell'appellante per dichiarazione di antistatarietà (artt. 91 e
93 cpc). Le spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (stabilito secondo il principio del decisum);
6 - in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il giudizio di primo grado va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta, mentre per il giudizio di secondo grado va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado -v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di apprezzabile criticità nella questione decisa e tenuto conto dell'impegno procuratorio profuso.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello 4 b del CCNL Federambiente dal Parte_1
29 luglio 2016.
Condanna a pagare all'appellante la somma complessiva di € 4.462,02 per il titolo di cui CP_1 all'originario ricorso in relazione al periodo aprile 2016 – gennaio 2020, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.800,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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