Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4845/2012 R.G. proposta da in proprio, nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1
Totino e dall'avv. Michele Bompadre (per quest'ultimo, ex art. 85 c.p.c.), domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
- , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Angelo Lanno, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti;
- (già Controparte_3 [...]
) Controparte_4
-parti opposte -
Oggetto: opposizione ex artt. 615, co. 1 e 617, co. 1, c.p.c. avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30/10/2024, che qui si intende integralmente trascritto.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con “ricorso in opposizione avverso cartella di pagamento n.
097201200598576642”, per complessivi €558,51 (di cui €552,63 per capitale ed €5,88
1
per diritti di notifica), depositato in data 23/04/2012 e notificato al Comune di CP_1
e all'Agente il 28-29/05/2012, ha impugnato la detta cartella di Parte_1
pagamento emessa da QU UD spa di (di cui, si anticipa, viene versata CP_3 un'unica pagina), proponendo 16 motivi di opposizione, relativi sia a vizi formali, anche di illegittimità della notifica della cartella, sia sostanziali, connessi alla pretesa insussistenza, nel merito, del presupposto impositivo.
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di prima udienza
(10/07/2012), si è costituito in giudizio il contestando l'avversa prospettazione CP_1
in rito (incompetenza del Tribunale adito, per valore e per territorio, in favore del
Giudice di Pace di quale giudice del luogo dell'esecuzione ai sensi degli artt. 27 CP_3
e 480 c.p.c.; erronea scelta del mezzo di introduzione dell'opposizione, poiché da proporsi con citazione) e nel merito.
I.3.- L'Agente, ritualmente evocato, non si è costituito;
pertanto, ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
I.4.- La causa, istruita con prova documentale (sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., non depositate), dopo plurimi rinvii in altro ruolo, è stata riassegnata in data 04/12/2023 a questo magistrato;
all'ud. 30/10/2024 è stata quindi riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Circa il contraddittorio, le vicende interdittive interessanti nelle more l'Avv. , Pt_1
formalmente comunicate dalla Presidenza di questo Tribunale, non rivestono rilevanza nella fattispecie, a fronte della costituzione di altri difensori.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, non senza sottacere, anche a fronte della modestissima rilevanza economica della lite, che il contraddittorio risulta appesantito da eccezioni e difese scritte (indice di verosimile conflittualità tra le parti) a tratti non lineari e comunque sovrabbondanti e inutili (anche per tardività) per la definizione della controversia (e che anzi l'hanno resa affatto agevole).
II.1.- In primo luogo, al cospetto di 16 motivi, non circostanziati, l'opposizione va qualificata quale opposizione a cartella esattoriale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per i vizi tendenti a contestare il merito della pretesa (motivi 15 e 16) e ai sensi dell'art. 617
c.p.c. per i vizi di forma e notifica incidenti soltanto sulla regolarità formale della pretesa medesima (motivi da 1 a 14).
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Conseguentemente, a conoscere della controversia è competente per valore e per l'intero il Tribunale.
Invero, ai fini dell'individuazione della competenza, viene in considerazione il principio di diritto espresso in Cass., n. 1722/2017, secondo cui “Poiché la norma dell'art. 10
c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che
è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorché siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate» (così Cass. n. 16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n.
9988 del 2011; (ord.) n. 17843 de 2014; (ord.) n. 22782 del 2015)”.
Non coglie perciò nel segno l'eccezione comunale (reiterata in sede di difese finali), comunque - prima ancora che infondata - inammissibile per tardività, poiché sollevata dal convenuto solo in sede di prima udienza (sul punto si tornerà al par. II.4., con riguardo alla modalità introduttiva dell'opposizione e alle effettive conseguenze in rito).
II.2.- Identica conclusione di inammissibilità per tardività va formulata anche in relazione all'eccezione comunale di incompetenza per territorio (reiterata in sede di difese finali), poiché sollevata dal convenuto soltanto in prima udienza e in assenza di tempestivo rilievo d'ufficio in tale sede;
ciò, pur nella fondatezza dell'eccezione.
A riguardo, anche per la migliore disamina della fattispecie sotto il diverso profilo del merito, risulta sin d'ora opportuno chiarire la genesi del credito, traibile dalle complessive risultanze e difese (la parte opponente ha depositato solo la prima pagina della cartella di pagamento).
La cartella ha origine dalla pronuncia di condanna del Tribunale di Bari, giusta sentenza
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n. 2752/2010 (non gravata), in atti, che aveva condannato l'opponente alla rifusione, in favore del della metà delle spese del giudizio di opposizione all'esecuzione n. CP_1
8949/2007 R.G., liquidate per l'intero in €820,00 (“in difetto di nota in euro 820,00 (di cui 400,00 onorario)”); somma complessivamente pari a €922,50 per effetto del rimborso forfettario, all'epoca pari al 12,5%, per spese generali previsto dall'art. 15 della Tariffa Forense approvata con D.M. 05/10/1994 n. 585.
In forza di tale pronuncia, l'Ente ha riferito (senza avversa smentita) di aver operato la giusta compensazione tra detta posta e il corrispondente credito escusso dall'opponente, ammontante, tra capitale e diritti di precetto, a €478,43, e di essersi avvalso, stante l'inutile richiesta di pagamento in via bonaria, della facoltà, di cui al combinato disposto degli artt. 21ter, co. 2, L. n. 241/1990 e 52, co. 6, D. Lgs. n. 446/1997, di affidare alla società concessionaria di (operante nel territorio di residenza del CP_4 CP_3 debitore) l'esazione di quanto ancora dovutogli, pari a €444,07 in linea capitale
(€922,50 - €478,43). Dunque, trattasi di cartella esattoriale relativa a spese di giustizia.
In siffatti casi, l'opposizione preventiva va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui è stata notificata.
La cartella di pagamento di cui all'art. 25 DPR 602/1973 assolve invero, nell'ambito dell'esecuzione esattoriale, la stessa funzione del precetto;
sicchè, ai sensi dell'art. 480, co. 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata (cfr. Cass., n. 8402/2018).
Nel caso di specie, erroneamente l'opposizione è stata proposta dinanzi al Tribunale di
Bari, essendo territorialmente competente il Tribunale di Roma, quale giudice del luogo in cui, secondo le incontestate allegazioni del convenuto eccipiente, la cartella è stata notificata, dovendosi escludere che la cartella esattoriale contenga la dichiarazione di residenza o domicilio della parte istante.
Tuttavia, come detto, la tardività dell'eccezione, neppure coperta dal tempestivo rilievo d'ufficio, rende non più contestabile la competenza dell'adito Tribunale di Bari.
II.3.- La ormai radicata competenza dell'adito Tribunale, discendente anche dall'omesso rilievo d'ufficio entro le preclusioni di legge, non è scalfita dall'ultratardiva
“adesione” alla duplice eccezione di incompetenza, con istanza di compensazione delle spese di lite, prestata dall'opponente nelle memorie finali. Siffatta, ormai inammissibile, posizione difensiva può peraltro dirsi connotata da plausibili fini dilatori, essendo decorsi oltre 12 anni dall'avvio del contenzioso, al cospetto di un atteggiamento di
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contrario tenore assunto dall'opponente nelle precedenti difese (nel verbale di prima udienza del 10/07/2012, l'opponente ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni, a fronte della costituzione della parte opposta solamente in sede di prima udienza).
II.4.- Ancora proseguendo nell'esame delle eccezioni comunali, l'opposizione, benchè introdotta con ricorso (e non con citazione, come invece prescritto dagli artt. 615
e 617 c.p.c.), non si appalesa improcedibile, in applicazione del principio pretorio della c.d. “presa di contatto” (Cass., SS. UU., n. 28575/2018): nell'equipollenza sostanziale della forma di proposizione dell'opposizione, l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'opposizione medesima sotto il profilo del contenuto-forma riverbera nella specie i suoi effetti, al più, in punto di inammissibilità per tardività dei motivi di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (su cui, v. infra), per essersi realizzata la presa di contatto con l'Ufficio (avutasi non con il deposito del ricorso, ma con la sua notifica) successivamente al termine decadenziale.
Al cospetto di ricorso (notificato nel termine assegnato dal magistrato), volendo invocare, come prefigurato dal convenuto in correlazione all'impossibilità di rispettare il termine di cui all'art. 167 c.p.c. (in tali termini intendendosi la difesa;
v. p. 3 comparsa di costituzione), l'applicabilità delle disposizioni del rito lavoristico o dell'allora vigente procedimento ex artt. 702 bis ss. c.p.c., in ogni caso la costituzione del difensore del Comune è tardivamente avvenuta direttamente in prima udienza;
né la difesa ha formulato specifiche richieste di rimessione in termini o altre idonee istanze valutabili dall'allora magistrato, limitandosi a insistere, infondatamente, per la nullità insanabile e tout court dell'atto introduttivo.
Non si pongono ulteriori profili di tutela del contraddittorio.
II.5.- Ciò posto, deve dunque scrutinarsi il merito dell'opposizione, qualificata come innanzi.
II.5.1.- Con riguardo ai vizi di cui all'art. 617 c.p.c., va osservato che la parte opponente ha depositato solo la prima pagina della cartella di pagamento (che pertanto può dirsi conosciuta nell'esistenza); l'omissione non è stata sanata dal CP_1
In ogni caso, va rilevata l'inammissibilità dei motivi per plurime ragioni (singolarmente sufficienti):
a) i vizi risultano tardivamente sollevati.
La tardività dell'opposizione è attestata in primo luogo dall'errore nella scelta del mezzo di opposizione (ricorso e non citazione), che ha determinato una ritardata presa
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di contatto con l'Ufficio (v. par. II.4.): infatti, anche a voler far coincidere, per assurdo e al più tardi, il momento di conoscenza dei vizi con la stessa data di deposito del ricorso
(23/04/2012), la notifica dello stesso (idonea a radicare la presa di contatto con l'Ufficio utile a sbarrare il decorso del termine decadenziale di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.) risulta intervenuta in data in cui il termine di legge era già spirato (28-29/05/2012).
In secondo luogo, difetta l'allegazione, da parte dell'opponente, del dies a quo di conoscenza dell'atto viziato;
allegazione necessaria per consentire al Tribunale il vaglio del rispetto, o meno, del termine di proposizione del motivo di opposizione (“colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”: Cass., nn. 7051/2012 e
18723/2017). L'onere di allegazione nella specie non risulta assolto dall'eccipiente, determinando, per ciò solo, l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi ex art. 617
c.p.c..
L'esposto profilo, oggetto di rilievo d'ufficio, non necessita della sollecitazione del contraddittorio (tra le molte Cass., n. 3432/2016), a fronte di una questione di puro diritto fondata su elementi documentali: la questione ex officio va sollevata dal giudice, sollecitando di conseguenza l'instaurazione del contraddittorio (art. 101 cpv. c.p.c.), solo ove “comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” e non dunque ove sia “di mero diritto e, quindi, di natura processuale”;
b) l'opponente non ha specificato se i pretesi vizi (peraltro, nell'incontestata esistenza della cartella, la carenza del documento determina evidentemente l'impossibilità di esame del contenuto dell'atto, al fine di ravvisarne i pretesi vizi, applicandosi l'art. 2697, co, 2, c.c.) abbiano effettivamente inciso sulla possibilità di adempiere spontaneamente all'obbligazione, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui
(svolgendo la cartella di pagamento, come detto, la medesima funzione del precetto, sono invero applicabili i medesimi principi pretori di cui a Cass., n. 24291/2017);
c) i motivi di opposizione agli atti esecutivi si prospettano generici, confusionari, apodittici e plausibilmente seriali (come testimoniato dalla modalità di redazione, del tutto aspecifica, e da riferimenti del tutto avulsi dalla fattispecie, come traibile dall'esame del motivo 1, in cui vi è menzione persino di un'ordinanza-ingiunzione),
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tanto da radicarne l'inammissibilità per incomprensibilità, sulla scorta dei consolidati criteri pretori dettati in tema di specificità dei mezzi di impugnazione e applicabili, nei principi sottesi, anche alla presente vicenda (in cui comunque è in gioco l'impugnazione di un atto: da ultimo, Cass., n. 748/2023, ha ricordato che un atto di gravame non risulta rispettoso del canone della specificità del motivo allorquando - come nella specie -
“nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010,
n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013)”).
Riprendendo le parole di Cass., n. 6546/2021, il gravame oggi in esame “appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, sì da poter dire senza tema di smentita che esso contenga mare verborum, gutta rerum: e, come già affermato da questa Corte
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020), coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perchè un ricorso possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti "in maniera chiara e sintetica"; il 5 14, lett. "A", della "Guida per gli avvocati" approvata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che "una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto"; o la Rule 8, lett. (a), n. 2, delle Federal
Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente "una breve e semplice esposizione della domanda" (regola applicata così rigorosamente, in quell'ordinamento, che nei caso AR v. , 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte Per_1
d'appello del VIII Circuito ritenne inammissibile per lack of punctuation un CP_5
ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto "troppo confuso per stabilire i fatti allegati" dal ricorrente)”.
Oggi, il principio di “chiarezza e sinteticità”, pur già immanente nel sistema, è stato riportato a tutti gli atti del processo, con cristallizzazione nel novellato art. 121 c.p.c., da intendersi pertanto espressione di un principio che va oltre la perimetrazione temporale della norma.
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E dunque, ancora con l'ausilio di Cass., n. 32525/2018, l'opposizione al vaglio “si distingue per la sua irresolubile farraginosità nell'esposizione dei fatti processuali e delle censure. Esso, in particolare: a) tace circostanze rilevanti, e cioè le ragioni poste
a fondamento della domanda principale, della chiamata in causa, dei motivi di ricorso per cassazione;
b) contiene riferimenti a fatti o circostanze processuali inesplicati;
c) affastella in unico motivo plurime censure”.
Va da sé che il Tribunale può conoscere solo dei vizi correttamente censurati, ma non può pretendersi che intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica giuridica e scrittoria oscura (cfr. in termini, a comprova dell'orientamento dell'Ufficio, anche l'ordinanza collegiale emessa da questo Tribunale ex art. 669 terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al n.
14020/2022 R.G., decisa il 03/03/2023).
Infine, risultano incongrue, oltre che generiche, la spiegata querela di falso e/o le istanze di cui agli artt. 214 c.p.c. e 2712 c.c., di cui alle difese finali, in quanto avverso documenti in giudizio non prodotti.
II.5.2.- Risultano invece di formulazione intellegibile i vizi, sia pure laconici, di cui all'art. 615 c.p.c. (motivi 15 e 16, relativi al merito della pretesa, nella specie insussistenza anche sulla scorta di un preteso controcredito a fini compensativi), epperò infondati.
Il nelle proprie difese ha esposto quanto segue (cfr. memorie finali, in linea con CP_1
le prospettazioni introduttive e i documenti versati):
“…C) Come ammesso dallo stesso ricorrente, il titolo esecutivo che giusti-fica
l'iscrizione a ruolo del credito portato dalla cartella di pagamento oggi impugnata è rappresentato dalla sentenza (non appellata) n. 2752/2010 di codesto On.le Tribunale, in virtù della quale l'odierno ricorrente fu condannato alla rifusione, in favore del
della metà delle spese di giudizio, “liquidata in difetto di nota in Controparte_1 euro 820,00 (di cui 400,00 onorario)”.
Ebbene, in forza di tale pronuncia l'ente, dopo aver correttamente operato la giusta compensazione tra tale somma, ascesa ad € 922,50 per effetto del rimborso forfettario, pari al 12,5%, per spese generali previsto dall'art. 15 della Tariffa Forense approvata con D.M.
5.10.1994 n. 585, col corrispondente credito escusso dall'opponente, ammontante, tra capitale e diritti di precetto, ad € 478,43, ed averne inutilmente richiesto il pagamento in via bonaria, si avvalse della facoltà, di cui al combinato
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disposto degli artt. 21ter, co.2, L.
7.8.1990 n. 241 e 52, co. 6, D. Lgs. N. 446/1997, di affidare alla società concessionaria di (operante nel territorio CP_4 CP_3 di residenza del debitore) l'esazione di quanto ancora dovutole, pari ad € 444,07 in linea capitale (€ 922,50 - € 478,43). Laddove, in effetti, controparte, al di là di alcune flebili eccezioni di pura forma (nessuna delle quali, peraltro, addebitabili al , CP_1
non trova di meglio che contestare, appunto, una supposta maggiorazione del sopra indicato credito residuo (al netto, cioè, della suddetta compensazione) per I.V.A, C.A.P.
e spese forfettarie. Fingendo, però, di dimenticare che -come più volte spiegatogli dall'Ufficio Legale dell'ente- l'unico incremento fu dovuto (oltre ai soliti diritti di esazione del concessionario) al famoso 12,5% di cui al citato art. 15 T.F., la cui debenza è, per Giurisprudenza oramai pacifica, senz'altro dovuta (in via automatica, in quanto da ritenersi implicita nella stessa domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali: cfr., ex multis, CASS., SEZ. V, 6.9.2004 N. 17936 e 20.10.2005 N.
203219), non soltanto in favore dei difensori liberi professionisti, bensì anche degli avvocati degli enti pubblici.
Secondo l'orientamento dei Giudici Amministrativi (che si sono più volte occupati, per ovvie ragioni di giurisdizione, della materia), infatti, “il rimborso forfettario delle spese generali, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, spetta anche agli avvocati degli enti pubblici, in quanto trova titolo nella particolare posizione funzionale, caratterizzata dalla duplice qualità di pubblico impiegato e professionista iscritto all'albo degli avvocati, in quanto tale obbligo ha la propria matrice direttamente nella legge forense (R.D. 27/11/1933 n. 1578) la quale non stabilisce alcuna distinzione tra professionista del libero foro e coloro che iscritti all'elenco speciale annesso a tale
Albo” (TAR VENETO 14.9.1989 N. 1123); cosicché “non può essere negata la corresponsione di un compenso che rispondendo al carattere di prestazione ne riconosce la natura professionale e non viola il principio della onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 31 del DPR 25/6/1983 n. 347 (CONS. STATO, SEZ. IV,
31.3.1989 N. 202), in quanto tenuti al rispetto di tutti i doveri propri di coloro che esercitano la professione forense, per l'un verso, e dei pubblici dipendenti, con tutti i doveri e diritti che ne derivano, per l'altro verso (CONS. STATO, SEZ. IV, 27.4.1987 N.
252).omissis;
D) Stessa sorte tocca altresì all'avversa eccezione di compensazione, in quanto il ricorrente confonde ad arte la somma di € 900,00, che secondo il Tribunale
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rappresenta il limite massimo del pignoramento da lui eseguito ex artt. 492 e 543 c.p.c., con l'ammontare effettivo della debitoria dell'ente, pari -come già detto- a complessivi
€ 478,43 (€ 226,44 in linea capitale + € 251,99 precetto) già compensati a monte dal in occasione dell'iscrizione a ruolo del suo credito residuo, quale posto a base CP_1 della cartella di pagamento per cui oggi è causa”.
Dinanzi a tali ragionevoli argomentazioni difensive, corredate anche da puntuali riferimenti pretori, la parte opponente non ha replicato alcunchè, men che meno rendendo prospettazioni giuridiche alternative e più convincenti.
Invero, al fine di conculcare la pretesa comunale, la parte opponente, come cennato senza confutare l'avverso impianto difensivo, ha dedotto e documentato, in corso di causa (v. in particolare le note di trattazione scritta del 22/10/2024, riprese nelle difese finali), in merito a una confusa serie di istanze di rateizzazioni e di provvedimenti giurisdizionali di “sgravio” (sic)1; eventi però, menzionati in blocco, non corredati di allegazione puntuale specifica e non meglio circostanziati nell'effettiva incidenza rispetto alla vicenda di causa - anche a fronte dell'invocazione di istituti, per come prospettati, avulsi dall'ordinamento -.
A ogni modo, come (anche qui incontestatamente) dedotto dalla controparte, i provvedimenti di “sgravio” invocati dall'opponente nelle note risultano relativi ad altre debitorie tributarie dallo stesso maturate con altre amministrazioni pubbliche e conclusivamente estranei al credito di causa.
Per altro verso, il ha dedotto che “privo di pregio è l'avverso tentativo di CP_1 compensare il credito oggetto di opposizione con gli € 7.585,89, oltre accessori, risultanti dall'ordinanza di codesto On.le Tribunale resa nel giudizio n.
94000311/2013, in quanto detto supposto credito è stato, nelle more dell'odierno giudizio, estinto dalla sentenza 26.1.2023 n. 285 del medesimo Tribunale (versata con 1 Così le difese di cui alle memorie ex art. 190 c.p.c.: “Si intende rilevare come gli asseriti crediti azionati attraverso le cartelle esattoriali oggetto della presente impugnativa sono stati già oggetto di Pt_2
giusta relativi provvedimenti che si allegano (all.) nonché precedentemente sospesi con
[...] ordinanza resa nel giudizio n.r.g. 80680/2016 (all.) dinanzi al Tribunale di Roma, G.E. dott.ssa
Lauropoli, nonché annullati a seguito della sentenza del Giudice di Pace di n. 5915/2016 (all.) e CP_3 della sentenza della Commissione Tributaria n. 12440/2016 sezione 65 del 19.04.2016 depositata il
24.05.2016 (all.) e della sentenza n. 35579/2013 del Giudice di Pace di (all.) nonche' del CP_3 versamento di imposte a titolo di ravvedimento conseguente alla presentazione di integrativo dell'Unico
(all) e della compensazione operata (all) e dello sgravio operato (all.) della rateizzazione operata e della rottamazione operata (all.) e delle sentenze del Tribunale di Roma della dott.ssa Liverani di annullamento delle cartelle Sentenza n. 8552/2019 pubbl. il 17/04/2019 RG n. 33204/2017 (all.) e Sentenza n. 2671/2020 pubbl. il 06/02/2020 RG n. 21640/2018(all.) ordinanza resa dal Tribunale civile di Bari nei confronti del procedimento rg 94000311/2013(all.)”. Controparte_1
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le note di precisazione conclusioni 25.10.2024), che lo ha a sua volta compensato col pregresso maggior contro credito (di oltre € 14.000,00) dell'Ente. E detta pronuncia è stata, per di più, confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza 2.10.2024 n.
1247 (del pari prodotta con le stesse note), ponendo così definitivamente fine a qualunque pretesa creditoria del . In particolare con tale ultima decisione Pt_1
Giudici dell'impugnazione hanno respinto tutte le censure dell'odierno opponente, condannandolo severamente alle spese del giudizio impugnatorio. Onde, anche alla luce dell'insegnamento di CASS., SEZ. UN., 15.11.2916, N. 23225, l'avversa pretesa compensativa non può essere presa nella benché minima considerazione, dacché “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35
c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale…. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del
contro
-credito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta (altresì) esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art.
295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., co. 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.
Anche in questo caso, dinanzi a tali ragionevoli argomentazioni difensive, corredate anche da puntuali riferimenti pretori, la parte opponente non ha replicato alcunchè, men che meno rendendo prospettazioni giuridiche alternative e più convincenti.
III.- Per quanto esposto, assorbita ogni ulteriore questione anche in quanto non ritualmente veicolata nel procedimento, l'opposizione risulta inammissibile per i motivi ex art. 617 c.p.c. e infondata per i motivi ex art. 615 c.p.c..
IV.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di parte opponente.
Alla liquidazione del compenso tra le parti costituite deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex
Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle
11 TRIBUNALE DI BARI
questioni trattate, al netto dell'insussistente fase istruttoria (in assenza anche del deposito delle memorie di legge), e pertanto ai parametri massimi in ragione della già riferita conduzione delle difese e delle plurime questioni, di non bassa complessità, scrutinate da questo giudice a fronte di una causa di valore irrisorio in rapporto al tenore delle argomentazioni.
A ogni modo sussistono gli estremi per disporne compensazione in misura di 1/4, per la tardività, oltre che parziale infondatezza, delle plurime eccezioni comunali, peraltro discendendo l'inammissibilità per tardività dei motivi di cui all'art. 617 c.p.c. dall'esclusivo rilievo d'ufficio.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 28-29/05/2012 da AVV. nei confronti di Parte_1 CP_1
e altro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) DICHIARA la contumacia dell'Agente;
2) DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e RIGETTA i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
3) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta costituita ( , delle spese processuali in misura di 3/4, parte che Controparte_1 liquida in €520,50, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 01/03/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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