Sentenza 28 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2004, n. 14230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14230 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARIO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato -Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ND & C SNC, in persona del suo legale rappresentante sig.ra AN PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAN BATTISTA BOSCAINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI FR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 110/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione seconda civile emessa il 7/2/2001;
depositata il 27/02/01; RG. 460/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La snc PE AN e C, conduttrice di un immobile ad uso commerciale, sito in Moniga del Garda, di proprietà per 1/3 di RI IA, conveniva quest'ultimo in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, per sentirlo condannare al pagamento della somma di;
lire 10.895.556, a titolo di rimborso pro-quota della spese affrontate per il concordato adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile in locazione. Il convenuto si costituiva affermando di non essere tenuto a concorrere alle spese sostenute dalla società conduttrice e di aver prestato il suo consenso soltanto per l'esecuzione delle opere indicate nel preventivo redatto dalla ditta NN. Spiegava domanda riconvenzionale per la condanna della società attrice al pagamento della somma dovuta a titolo di adeguamento Istat del canone di locazione, da determinarsi in corso di causa. Il Tribunale, con sentenza 23.2.2000, condannava il RI al pagamento della somma di lire 7.506.594, oltre interessi legali dalla domanda e rigettava la domanda riconvenzionale perché infondata. Il RI preponeva appello chiedendo dichiararsi che nulla egli doveva per i lavori in questione o, in subordine, che non era tenuto al pagamento di una somma eccedente lire 6 milioni. Chiedeva inoltre la condanna della soc. PE al pagamento, in suo favore, della somma di lire 1.012.553, a titolo di adeguamento Istat. La soc. PE chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal RI e proponeva appello incidentale per l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio. La Corte distrettuale di Brescia, con sentenza 27.2.2001, in parziale accoglimento dei due appelli, ed operata la compensazione tra gli opposti crediti, determinava in lire 4.298.267 la somma dovuta dal RI alla soc. PE. La soc. PE propone ricorso per Cassazione con quattro mezzi di gravame. L'intimato non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1362 del codice civile, nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell'obbligazione assunta dal RI. Afferma che la Corte di Brescia ha correttamente ritenuto che l'unica fonte di tale obbligazione risiedesse nell'accordo documentato dalla lettera 10 5.5.1996 sottoscritta dal RI, ma lamenta l'erronea interpretazione di tale accordo, compiuta sulla base dell'assunto, contrario al vero, secondo cui la promessa di rimborso è riferibile al preventivo della ditta NN. Osserva che la suddetta lettera è stata considerata come anteriore al compimento dei lavori, mentre era invece posteriore ad esso e conteneva pretestuose giustificazioni formulate allo scopo di corrispondere una somma inferiore a quella richiesta. La censura non merita accoglimento in quanto incidente sulla discrezionale valutazione di accordi negoziali e, quindi, su un punto della motivazione che è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato, come nel caso di specie. Infatti la Corte del merito ha reso adeguatamente conto della sua decisione, ne' la stessa ditta ricorrente ha specificamete indicato gli elementi di irrazionalità da essa genericamente lamentati. Con il secondo mezzo di gravame la società PE deduce la violazione dell'art. 1362 del codice civile la contraddittorietà della motivazione, per avere Corte del merito interpretato l'impegno del RI quale atto di mera liberalità. Osserva che tra essa e il RI sarebbe stato stipulato un contratto mandato avente ad oggetto il compimento di un incarico consistente nella esecuzione delle opere de quibus. La censura risulta essere inammissibile per difetto di autosufficienza;
non avendo la ditta ricorrente riprodotto il testo della lettera contenente la dichiarazione negoziale del RI. Inoltre essa incide sulle valutazioni di merito espresse dal giudice a quo in ordine alla qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta dal RI.
Con la successiva doglianza la società ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al capo decisionale concernente la domanda riconvenzionale. Afferma che dalla documentazione in atti risulta dimostrato il pagamento non soltanto dei canoni scaduti, ma anche dell'adeguamento Istat. La censura non merita accoglimento, sia perché non autosufficiente, sia perché incidente sulla valutazione di atti asseritamente prodotti in giudizio. Infatti la soc. ricorrente cita genericamente gli atti del processo senza ulteriori specificazioni e senza quindi riprodurne il contenuto e contesta l'apprezzamento di fatto espresso dalla Corte del merito sulla base di ben individuati atti di causa e con motivazione indenne da contraddittorietà.
Infine, con l'ultima censura viene lamentata violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al regolamento delle spese adottato dal giudice a quo, che ha disposto la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio sulla base della reciproca soccombenza e sul rilievo secondo cui la soc. PE ha beneficiato di un atto di liberalità da parte del RI. La soc. ricorrente si riporta a quanto esposto in precedenza, negando la liberalità ed osservando di essere stata costretta al giudizio in conseguenza del mancato adempimento, da parte del RI , degli impegni da lui assunti. La censura non merita accoglimento. Come più volte affermato da questa Corte, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa , cosicché la compensazione delle spese, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra nei poderi discrezionali del giudice del merito (vedi Cass. 2^, 23.4.2001 n. 5988 ; Cass. 1^, 11.11.1996 n. 9840). Il ricorso deve essere quindi rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004