Art. 26. (Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali)
Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e che non abbia ottenuto o abbia avuto, revocato dal Ministero: dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 , puo' chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilita' della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , purche' in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Per i rapporti gia' risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento avverra', sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti; in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianita' pregresse.
Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e che non abbia ottenuto o abbia avuto, revocato dal Ministero: dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 , puo' chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilita' della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , purche' in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Per i rapporti gia' risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento avverra', sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti; in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianita' pregresse.