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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10544/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10544/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUIDONE CIRO
- ATTORE
E (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP e Vivi
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attore citava in giudizio il per essere risarcito dei danni alla Controparte_3 persona patiti il giorno 31.01.2018, alle ore 18.15 circa, mentre percorreva a piedi il tratto di marciapiede del Viale T. De Tommaso in Anacapri e rovinava al suolo inciampando in un rialzo del manto;
che sul posto intervenivano i Vigili Urbani e il 118 che provvedeva a trasportare l'attore al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Capilupi” di Capri dove gli veniva diagnosticata una “frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale sinistra”.
Si costituiva l'ente convenuto che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Venivano espletate le prove testimoniali ed una consulenza tecnica medico- legale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
Sul fatto.
Il testimone di parte attrice, della cui attendibilità non v'è motivo Testimone_1 di dubitare, ha riferito che all'ora indicata nella citazione mentre Parte_1 stava camminando sul marciapiede di viale De Tommaso in Anacapri giunto all'altezza del civico 2 in direzione Capri inciampava in una sconnessione del marciapiede dovuta alla presenza di radici di alberi così rovinando al suolo.
L'altra teste, invece non era presente al fatto. Tes_2
Tes Dalle riproduzioni fotografiche allegate e riconosciute dal teste emerge che lungo il marciapiede dove è accaduto l'incidente sono posizionati alberi ad alto fusto ed in particolare ve n'è uno le cui radici hanno determinato un rialzo del calpestio tale da rendere in quel tratto la superficie dissestata.
Inoltre, vi è una descrizione dello stato dei luoghi nella relazione di servizio dei del 03.02.2018 resa dai VV.UU.
La dinamica del sinistro appare compatibile con le lesioni patite dall'istante in conseguenza della caduta e accertate nel referto ospedaliero (frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale sinistra).
Risulta quindi provato il nesso causale tra il dissesto presente sul marciapiede stradale e il danno subito dall'attore per la caduta a terra.
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Emergono, pertanto, adeguati elementi in base ai quali ritenere sufficientemente attendibile la ricostruzione offerta in citazione.
Diritto.
L'attrice intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'ente convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
Tanto premesso si osserva, che il caso di specie, si inquadra nella problematica della responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici.
Appare opportuno ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema (Cass., Sez. III, n.
15383 del 2006 ) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché CP_3 solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
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8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per
l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
La zona dov'è accaduto l'incidente, deve ritenersi rientrante tra i beni rispetto ai quali il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della CP_3 manutenzione. Va ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_3 poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D.
15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando sul primo il compito di provare il caso fortuito.
Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1,
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con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni si confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo:” a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del
10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv.
579857); Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode, oppure al danneggiato. Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art.
2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3,
Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778), conf. Sez. 3, Sentenza n. 17377 del
08/08/2007 (Rv. 598481).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose
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in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002
(Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ..
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Il convenuto non ha in alcun modo provato il fortuito.
Tuttavia, dalle fotografie allegate si evince chiaramente che la parte del marciapiede percorso dal , e dove poi è caduto, era sopraelevata rispetto Pt_1 alla restante e spaccata diagonalmente in un punto: il che avrebbe dovuto indurre l'attore ad aggirare l'insidia e optare per una variazione del percorso, considerando la evidenza del dissesto del tratto di marciapiede posto a ridosso dell'albero nonché la circostanza che risulta risiedere proprio in Anacapri Pt_1
e quindi che fosse a conoscenza dello stato dei luoghi.
L'istante sembra essersi posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo di cui si è detto, per colpa consistita nella mancata prestazione di adeguata attenzione allo stato della pavimentazione e usando maggiore accortezza nel camminare e avrebbe, quindi, potuto evitare l'insidia.
Tale contegno colposo, benché inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integra un concorso colposo
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ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, che si ritiene di quantificare nella misura del 50%.
Si ritiene, pertanto, che unitamente alla responsabilità del per l'omessa CP_3 manutenzione del marciapiede, sussista una concorrente responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento lesivo quantificata nella misura del 50%.
Risarcimento del danno.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_1 le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma
[...] subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 5% per la “Frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale a sinistra;
l'età del danneggiato di anni 61; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 40 al 75%, di gg. 40 al 50% e di gg. 40 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente:
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danno biologico 5% (età 61 anni al tempo del sinistro) 7.620,00; Inabilità parziale al 75% gg. 40 x 115,00 3.450,00; Inabilità parziale al 50% gg. 40 x 115,00
2.300,00; Inabilità parziale al 25% gg. 40 x 115,00 1.150,00; Spese mediche documentate di € 2.160,70, per un TOTALE pari ad €16.680,70.
In conclusione, la somma di cui l'attore deve essere risarcito, per effetto del concorso di colpa del 50% posto a suo carico, è pari complessivamente ad €
8.340,35.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
L'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza di parte convenuta e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
Per le medesime ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria, va posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione di quanto anzi indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno
[...]
- 8 -
in favore di che liquida nella misura di complessivi € 8.340,35 Parte_1 oltre interessi calcolati come in motivazione;
2. condanna l'ente convenuto al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi €2538,00, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute;
3. Spese di CTU poste definitivamente a carico della Controparte_1 ella misura del 50%.
[...]
Napoli, 09 settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10544/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUIDONE CIRO
- ATTORE
E (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP e Vivi
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attore citava in giudizio il per essere risarcito dei danni alla Controparte_3 persona patiti il giorno 31.01.2018, alle ore 18.15 circa, mentre percorreva a piedi il tratto di marciapiede del Viale T. De Tommaso in Anacapri e rovinava al suolo inciampando in un rialzo del manto;
che sul posto intervenivano i Vigili Urbani e il 118 che provvedeva a trasportare l'attore al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Capilupi” di Capri dove gli veniva diagnosticata una “frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale sinistra”.
Si costituiva l'ente convenuto che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Venivano espletate le prove testimoniali ed una consulenza tecnica medico- legale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
Sul fatto.
Il testimone di parte attrice, della cui attendibilità non v'è motivo Testimone_1 di dubitare, ha riferito che all'ora indicata nella citazione mentre Parte_1 stava camminando sul marciapiede di viale De Tommaso in Anacapri giunto all'altezza del civico 2 in direzione Capri inciampava in una sconnessione del marciapiede dovuta alla presenza di radici di alberi così rovinando al suolo.
L'altra teste, invece non era presente al fatto. Tes_2
Tes Dalle riproduzioni fotografiche allegate e riconosciute dal teste emerge che lungo il marciapiede dove è accaduto l'incidente sono posizionati alberi ad alto fusto ed in particolare ve n'è uno le cui radici hanno determinato un rialzo del calpestio tale da rendere in quel tratto la superficie dissestata.
Inoltre, vi è una descrizione dello stato dei luoghi nella relazione di servizio dei del 03.02.2018 resa dai VV.UU.
La dinamica del sinistro appare compatibile con le lesioni patite dall'istante in conseguenza della caduta e accertate nel referto ospedaliero (frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale sinistra).
Risulta quindi provato il nesso causale tra il dissesto presente sul marciapiede stradale e il danno subito dall'attore per la caduta a terra.
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Emergono, pertanto, adeguati elementi in base ai quali ritenere sufficientemente attendibile la ricostruzione offerta in citazione.
Diritto.
L'attrice intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'ente convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
Tanto premesso si osserva, che il caso di specie, si inquadra nella problematica della responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici.
Appare opportuno ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema (Cass., Sez. III, n.
15383 del 2006 ) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché CP_3 solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
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8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per
l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
La zona dov'è accaduto l'incidente, deve ritenersi rientrante tra i beni rispetto ai quali il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della CP_3 manutenzione. Va ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_3 poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D.
15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando sul primo il compito di provare il caso fortuito.
Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1,
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con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni si confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo:” a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del
10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv.
579857); Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode, oppure al danneggiato. Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art.
2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3,
Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778), conf. Sez. 3, Sentenza n. 17377 del
08/08/2007 (Rv. 598481).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose
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in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002
(Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ..
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Il convenuto non ha in alcun modo provato il fortuito.
Tuttavia, dalle fotografie allegate si evince chiaramente che la parte del marciapiede percorso dal , e dove poi è caduto, era sopraelevata rispetto Pt_1 alla restante e spaccata diagonalmente in un punto: il che avrebbe dovuto indurre l'attore ad aggirare l'insidia e optare per una variazione del percorso, considerando la evidenza del dissesto del tratto di marciapiede posto a ridosso dell'albero nonché la circostanza che risulta risiedere proprio in Anacapri Pt_1
e quindi che fosse a conoscenza dello stato dei luoghi.
L'istante sembra essersi posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo di cui si è detto, per colpa consistita nella mancata prestazione di adeguata attenzione allo stato della pavimentazione e usando maggiore accortezza nel camminare e avrebbe, quindi, potuto evitare l'insidia.
Tale contegno colposo, benché inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integra un concorso colposo
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ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, che si ritiene di quantificare nella misura del 50%.
Si ritiene, pertanto, che unitamente alla responsabilità del per l'omessa CP_3 manutenzione del marciapiede, sussista una concorrente responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento lesivo quantificata nella misura del 50%.
Risarcimento del danno.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_1 le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma
[...] subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 5% per la “Frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale a sinistra;
l'età del danneggiato di anni 61; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 40 al 75%, di gg. 40 al 50% e di gg. 40 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente:
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danno biologico 5% (età 61 anni al tempo del sinistro) 7.620,00; Inabilità parziale al 75% gg. 40 x 115,00 3.450,00; Inabilità parziale al 50% gg. 40 x 115,00
2.300,00; Inabilità parziale al 25% gg. 40 x 115,00 1.150,00; Spese mediche documentate di € 2.160,70, per un TOTALE pari ad €16.680,70.
In conclusione, la somma di cui l'attore deve essere risarcito, per effetto del concorso di colpa del 50% posto a suo carico, è pari complessivamente ad €
8.340,35.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
L'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza di parte convenuta e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
Per le medesime ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria, va posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione di quanto anzi indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno
[...]
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in favore di che liquida nella misura di complessivi € 8.340,35 Parte_1 oltre interessi calcolati come in motivazione;
2. condanna l'ente convenuto al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi €2538,00, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute;
3. Spese di CTU poste definitivamente a carico della Controparte_1 ella misura del 50%.
[...]
Napoli, 09 settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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