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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ); Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Torina che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'Avv. Rosa Galante che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, in persona Controparte_2 dei legali rappresentanti pro tempore (P.I. ); P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n.171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025.
Motivi della decisione
Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4310/2022 pubblicata in data 26/10/2022, all'esito del giudizio n.r.g. 13359/2019 ha: 1) rigettato la domanda di regresso avanzata dalla Parte_1 nei confronti di;
2) dichiarato assorbita la domanda di garanzia
[...] CP_1 proposta da nei riguardi della 3) condannato la CP_1 Controparte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...] parte convenuta, liquidate in complessivi € 6.764,00, di cui € 6.005,00 per compenso professionale ed € 759,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, cpa ed iva come per legge;
4) condannato la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite della terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 6.005,00 CP_2 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, eccependone l'erroneità sotto vari profili.
Hanno resistito al gravame e in persona dei legali CP_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, insistendo per la conferma integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 7/02/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di regresso formulata nei confronti di . Secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, in particolare, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 1228,1298,1299 e 2055 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo relativo alle spese, insistendo per la compensazione delle spese tra le parti.
---
1.Il primo motivo di appello è infondato.
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2019, la conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo di essere tenuta indenne e, quindi, rimborsata di ogni somma CP_1 corrisposta a titolo di risarcimento e di spese processuali sostenute nei confronti di Pt_2
e della in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Palermo n.
[...] Controparte_2
1164/2013 e della Corte d'Appello di Palermo n. 1897/2018.
A fondamento della propria domanda la esponeva infatti che le Parte_1 Parte_1 statuizioni di condanna erano scaturite non già dalla colposa esecuzione dell'intervento chirurgico, bensì unicamente dalla mancata corretta acquisizione del consenso informato all'operazione, avendo il Tribunale ritenuto la falsità della firma apposta al consenso informato solo apparentemente riferibile a in accoglimento della querela di falso Parte_2 proposta in via incidentale da quest'ultimo. Ebbene, in merito al rilievo della che deduce la propria estraneità in ordine al Parte_1 consenso informato, che sarebbe stato onere del medico raccogliere, va osservato che “tale obbligo è a carico della struttura e del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso” (Cass. n. 18283/2021), con la precisazione che la struttura e il medico vengono meno all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omettono del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando (come accertato nel caso di specie) acquisiscono con modalità improprie il consenso dal paziente (Cass. n. 8035/2016).
Ora è noto che “in tema di danni da “malpractice” medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata” (Cass. n. 28987/2019).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi sussistente la corresponsabilità della struttura nella verificazione dei danni subiti da non Parte_2 ricorrendo l'ipotesi di devianza suddetta. In altri termini, essendosi la struttura avvalsa nell'adempimento dell'obbligazione della collaborazione del medico, la stessa deve rispondere dei pregiudizi da costui cagionati, atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa.
Ciò posto, non può neanche condividersi l'assunto in base al quale l'appellante sarebbe legittimata ad agire in via di regresso nei confronti del medico, non sussistendo alcun vincolo contrattuale tra quest'ultimo e la trattandosi di medico non strutturato. Parte_1
A questo proposito, è infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale “la struttura ospedaliera risponde (oltre che in relazione a propri comportamenti di inadempimento), anche per i comportamenti negligenti o erronei dei medici dipendenti, in forza del principio sancito dall'art. 1228 c.c., afferente la responsabilità del debitore che si avvale, per la prestazione, di terzi ancorché non dipendenti da proprie strutture, per i fatti dolosi o colposi di quelli. La responsabilità dei due predetti soggetti (medico e struttura sanitaria) ha carattere solidale, derivando da un fatto unitario (l'atto medico erroneo o negligente della struttura) e ha carattere contrattuale o in forza di formali contratti di prestazione di opera professionale e di spedalità, o in forza del rapporto contrattuale generato dal c.d. contatto sociale” (Cass. n. 589/1999; Cass. n. 13953/2007).
Poiché, dunque, ha operato nel contesto dei servizi resi dall'appellante, su cui CP_1 grava il rischio d'impresa, deve affermarsi la corresponsabilità della in Parte_1 ordine alla mancata corretta acquisizione del consenso informato all'operazione, risultando pacificamente irrilevante la mancanza di un inquadramento aziendale del medico e/o di altra forma di stabile collaborazione.
Peraltro, non essendo stato accertato che la falsificazione della sottoscrizione apposta in calce al modulo di consenso informato, soltanto apparentemente riferibile a fosse Parte_2 stata effettivamente operata in via esclusiva da e non potendo, dunque, escludersi CP_1 un coinvolgimento della struttura nella falsificazione suddetta, quest'ultima deve essere ritenuta responsabile in solido dei danni occorsi al paziente con conseguente rigetto della domanda di regresso formulata. Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
2. Il secondo motivo di appello è fondato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese. Ed invero, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto provvedere alla compensazione delle stesse, essendo tale decisione stata fondata su un orientamento giurisprudenziale formatosi in epoca successiva all'avvio dell'azione ed avendo il giudizio di primo grado avuto una durata anomala.
L'assunto non può essere condiviso. Ed invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 4696/2019).
Nel caso che ci occupa, al momento della decisione (Ottobre 2022), l'orientamento giurisprudenziale applicato dal giudicante era ben consolidato, né lo stesso ha subito successivi mutamenti.
Deve, pertanto, rigettarsi anche il secondo motivo di appello.
----
Al rigetto dell'appello consegue l'assorbimento delle domande ed eccezioni riproposte da
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di questo grado di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 4.997,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_2 spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 24/07/2025.
Palermo, 29/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ); Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Torina che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'Avv. Rosa Galante che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, in persona Controparte_2 dei legali rappresentanti pro tempore (P.I. ); P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n.171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025.
Motivi della decisione
Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4310/2022 pubblicata in data 26/10/2022, all'esito del giudizio n.r.g. 13359/2019 ha: 1) rigettato la domanda di regresso avanzata dalla Parte_1 nei confronti di;
2) dichiarato assorbita la domanda di garanzia
[...] CP_1 proposta da nei riguardi della 3) condannato la CP_1 Controparte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...] parte convenuta, liquidate in complessivi € 6.764,00, di cui € 6.005,00 per compenso professionale ed € 759,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, cpa ed iva come per legge;
4) condannato la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite della terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 6.005,00 CP_2 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, eccependone l'erroneità sotto vari profili.
Hanno resistito al gravame e in persona dei legali CP_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, insistendo per la conferma integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 7/02/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di regresso formulata nei confronti di . Secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, in particolare, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 1228,1298,1299 e 2055 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo relativo alle spese, insistendo per la compensazione delle spese tra le parti.
---
1.Il primo motivo di appello è infondato.
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2019, la conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo di essere tenuta indenne e, quindi, rimborsata di ogni somma CP_1 corrisposta a titolo di risarcimento e di spese processuali sostenute nei confronti di Pt_2
e della in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Palermo n.
[...] Controparte_2
1164/2013 e della Corte d'Appello di Palermo n. 1897/2018.
A fondamento della propria domanda la esponeva infatti che le Parte_1 Parte_1 statuizioni di condanna erano scaturite non già dalla colposa esecuzione dell'intervento chirurgico, bensì unicamente dalla mancata corretta acquisizione del consenso informato all'operazione, avendo il Tribunale ritenuto la falsità della firma apposta al consenso informato solo apparentemente riferibile a in accoglimento della querela di falso Parte_2 proposta in via incidentale da quest'ultimo. Ebbene, in merito al rilievo della che deduce la propria estraneità in ordine al Parte_1 consenso informato, che sarebbe stato onere del medico raccogliere, va osservato che “tale obbligo è a carico della struttura e del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso” (Cass. n. 18283/2021), con la precisazione che la struttura e il medico vengono meno all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omettono del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando (come accertato nel caso di specie) acquisiscono con modalità improprie il consenso dal paziente (Cass. n. 8035/2016).
Ora è noto che “in tema di danni da “malpractice” medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata” (Cass. n. 28987/2019).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi sussistente la corresponsabilità della struttura nella verificazione dei danni subiti da non Parte_2 ricorrendo l'ipotesi di devianza suddetta. In altri termini, essendosi la struttura avvalsa nell'adempimento dell'obbligazione della collaborazione del medico, la stessa deve rispondere dei pregiudizi da costui cagionati, atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa.
Ciò posto, non può neanche condividersi l'assunto in base al quale l'appellante sarebbe legittimata ad agire in via di regresso nei confronti del medico, non sussistendo alcun vincolo contrattuale tra quest'ultimo e la trattandosi di medico non strutturato. Parte_1
A questo proposito, è infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale “la struttura ospedaliera risponde (oltre che in relazione a propri comportamenti di inadempimento), anche per i comportamenti negligenti o erronei dei medici dipendenti, in forza del principio sancito dall'art. 1228 c.c., afferente la responsabilità del debitore che si avvale, per la prestazione, di terzi ancorché non dipendenti da proprie strutture, per i fatti dolosi o colposi di quelli. La responsabilità dei due predetti soggetti (medico e struttura sanitaria) ha carattere solidale, derivando da un fatto unitario (l'atto medico erroneo o negligente della struttura) e ha carattere contrattuale o in forza di formali contratti di prestazione di opera professionale e di spedalità, o in forza del rapporto contrattuale generato dal c.d. contatto sociale” (Cass. n. 589/1999; Cass. n. 13953/2007).
Poiché, dunque, ha operato nel contesto dei servizi resi dall'appellante, su cui CP_1 grava il rischio d'impresa, deve affermarsi la corresponsabilità della in Parte_1 ordine alla mancata corretta acquisizione del consenso informato all'operazione, risultando pacificamente irrilevante la mancanza di un inquadramento aziendale del medico e/o di altra forma di stabile collaborazione.
Peraltro, non essendo stato accertato che la falsificazione della sottoscrizione apposta in calce al modulo di consenso informato, soltanto apparentemente riferibile a fosse Parte_2 stata effettivamente operata in via esclusiva da e non potendo, dunque, escludersi CP_1 un coinvolgimento della struttura nella falsificazione suddetta, quest'ultima deve essere ritenuta responsabile in solido dei danni occorsi al paziente con conseguente rigetto della domanda di regresso formulata. Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
2. Il secondo motivo di appello è fondato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese. Ed invero, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto provvedere alla compensazione delle stesse, essendo tale decisione stata fondata su un orientamento giurisprudenziale formatosi in epoca successiva all'avvio dell'azione ed avendo il giudizio di primo grado avuto una durata anomala.
L'assunto non può essere condiviso. Ed invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 4696/2019).
Nel caso che ci occupa, al momento della decisione (Ottobre 2022), l'orientamento giurisprudenziale applicato dal giudicante era ben consolidato, né lo stesso ha subito successivi mutamenti.
Deve, pertanto, rigettarsi anche il secondo motivo di appello.
----
Al rigetto dell'appello consegue l'assorbimento delle domande ed eccezioni riproposte da
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di questo grado di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 4.997,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_2 spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 24/07/2025.
Palermo, 29/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo