TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Paola Costantini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fortunato, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza cartolare del 05.07.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei difensori delle parti.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.11.2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Roma il 05.08.2006 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2006
[...] atto n. 499, parte 1, Uff. 2;
- che nel corso dell'anno 2016 i coniugi contraevano matrimonio con rito religioso a seguito di altro rapporto coniugale precedente del da cui erano nati Parte_1 due figli;
- che dall'unione tra le parti non erano nati figli;
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in
Fiumicino, alla Via Cima Palombino n. 13, ove veniva fissata la residenza familiare;
- di essere socio, unitamente al fratello, della ditta Motea snc in Roma e di svolgervi l'attività lavorativa di autotrasportatore e scarichi di materiali e di percepire euro 1700,00 mensili circa e di versare il 100% della rata di mutuo per la casa familiare e per alcuni finanziamenti la somma di euro 847,32 mensili;
- che la moglie era impiegata al Dipartimento sviluppo economico e attività produttive del Comune di Roma e percepiva euro 800,00 mensili avendo deciso di lavorare a tempo part time per potersi prendere cura della cagnolina IL;
- che la è proprietaria di un immobile in Roma in cui risiede il padre quale CP_1 usufruttuario, da cui riceve euro 200,00 mensili;
- che i rapporti coniugali si erano progressivamente deteriorati a partire dall'anno
2016 a causa dei comportamenti ostili della nei confronti dei figli del CP_1 marito e della sua famiglia di origine, delle aggressioni fisiche e verbali nei confronti del marito, delle spese rilevanti che determinavano una perenne crisi di liquidità e dei litigi con colleghi di lavoro e vicini di casa che sfociavano in cause legali, comportando ulteriori costi per la famiglia;
- che dal 2020 il a causa del clima sempre più teso, era costretto a Parte_1 dormire nella casetta degli attrezzi, posta nel giardino di casa, dal momento che la moglie gli impediva l'accesso alla camera da letto, chiudendola a chiave;
- che nel mese di gennaio del 2022 il si rivolgeva ad un legale per Parte_1 addivenire ad una separazione dalla moglie, ma il procedimento veniva interrotto a seguito delle promesse della di modificare le proprie condotte;
CP_1
2 - che nonostante tali promesse l'atteggiamento della moglie non mutava e in data
30.05.2022 la stessa si avvicinava alla casetta in cui dormiva il urlando Parte_1
e inveendo contro il marito e, infine, chiamava la Polizia;
- che gli agenti intervenuti provvedevano a parlare singolarmente con i due coniugi ma, non riuscendo a tranquillizzare la chiamavano la Croce CP_1
Rossa che interveniva inviando sul posto un'ambulanza;
- che gli operatori, avvedendosi della forte agitazione della le consigliavano CP_1 di recarsi con loro in ospedale, ricevendo tuttavia un netto rifiuto;
- che gli agenti, a quel punto, consigliavano al di allontanarsi dalla casa Parte_1 coniugale e lo stesso decideva di andare a vivere dalla sorella;
- che anche a seguito di tale allontanamento la moglie continuava a insultare e inveire contro il marito tramite telefono cellulare e si rifiutava di restituirgli i propri beni personali e i documenti, ancora nell'immobile, richiesti tramite il proprio legale;
- che in data 07.07.2022 il inviava alla moglie, tramite il proprio Parte_1 difensore, una proposta di accordo per la separazione, ma la stessa veniva rifiutata;
- che soltanto in data 26.07.2022 il riusciva a recuperare parte dei propri Parte_1 beni;
- che dall'allontanamento dalla casa coniugale, il ha continuato a pagare Parte_1 interamente le utenze e le spese relative alla casa, le spese relative alle automobili, nonché le rate dei prestiti famigliari per un importo mensile complessivo di euro
1.647,32;
- che dal mese di settembre 2022 era stato costretto a lasciare la casa della sorella e ad andare ad abitare in una casa condotta in locazione e di corrispondere un canone mensile di 500,00 euro al mese oltre spese condominiali per un importo di euro 134,00 mensili;
- che i comportamenti della moglie avevano creato nel stati di ansia e Parte_1 panico, costringendolo a rivolgersi ad una psicoterapeuta.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico della resistente, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi. In via di urgenza, il chiedeva disporsi l'ordine alla di fornire il consenso alla vendita Parte_1 CP_1 della casa coniugale, disporre la restituzione di tutti i beni e di tutta la
3 documentazione di proprietà del ancora in possesso della moglie, ordinare Parte_1 lo scambio delle automobili in uso ai coniugi, ordinare che la provveda al CP_1 cambio delle intestazione delle utenze, il divieto di avvicinamento alla nuova abitazione del con atteggiamenti aggressivi e disporre il pagamento del Parte_1 mutuo al 50% tra le parti.
Si costituiva in giudizio in data 02.02.2023 la quale contestava la Controparte_1 ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e deduceva:
- che a partire dall'anno 2016 aveva subito continui attacchi personali, insulti, umiliazioni e violenze psicologiche e fisiche da parte del Parte_1
- che il si adirava per ogni spesa effettuata dalla moglie, anche se Parte_1 sostenuta con il proprio reddito;
- che in quattro distinte occasioni il aveva aggredito fisicamente la Parte_1 moglie causandole una frattura della base dorsale p3 con trauma diretto del quinto dito mano destra, trauma distorsivo secondo dito mano dx, un distacco parcellare f1 del primo dito mano destra e, in data 15.05.2022, una contusione dell'indice destro con prognosi di 15 giorni;
- che il controllava costantemente la moglie, la quale doveva Parte_1 comunicare al marito i propri spostamenti quotidiani;
- che le violenze fisiche e psicologiche perpetrate ai danni della moglie avevano condotto la a sporgere più volte querela ma, a seguito delle promesse di CP_1 cambiamento del marito, provvedeva a ritirarle;
- che a partire dall'anno 2016 il manifestava un crollo psicologico Parte_1 dovuto ad un ricovero per TSO dei due figli avuti dal precedente matrimonio, nonché la perdita del padre;
- che in molteplici occasioni il scusandosi con la moglie, rappresentava Parte_1 di essere depresso, di sfogare la propria rabbia sulla moglie e di non riuscire a gestire i rapporti con i figli ed il bilancio famigliare;
- che nel corso della vita coniugale la aveva sempre cercato di aiutare il CP_1 marito, recandosi con lui presso diversi psicologi e medici per dei consulti e, da ultimo, iniziando un percorso di terapia di coppia, interamente pagato dalla stessa;
- che a seguito dei consulti medici, al erano stati prescritte alcune Parte_1 terapie farmacologiche;
4 - che dopo gli scatti d'ira, il si ritirava nella dépendance in legno posta Parte_1 nel giardino di casa;
- di svolgere l'attività lavorativa di impiegata presso l'Ufficio Osservatorio sul
Lavoro di Roma Capitale con contratto part time e di percepire euro 1.100,00 mensili circa e di provvedere al pagamento di diversi finanziamenti richiesti per far fronte alle necessità della vita quotidiana a seguito dell'allontanamento del
Parte_1
- di non potere modificare il proprio orario di lavoro perché tenuta ad accudire il padre di 92 anni affetto da numerose patologie;
- che il marito percepiva euro 2.600 mensili circa dalla propria attività nella società di famiglia, oltre ulteriori introiti e ricavi percepiti in qualità di socio della Motea
s.n.c.;
- che il marito aveva acceso dei finanziamenti per far fronte alle continue spese voluttuarie per giocare ai c.d. gratta e vinci e al superenalotto, per i quali spendeva mensilmente circa 500,00 euro e per continui esborsi di denaro ai due figli.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale l'assegnazione della casa coniugale sino alla vendita dell'immobile, un contributo economico per il suo mantenimento a carico del marito di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 14.02.2023 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, assegnava la casa coniugale alla resistente, essendosene il marito già allontanato, e rinviava la causa per il prosieguo.
In data 28.04.2023 parte ricorrente depositava istanza urgente con la quale richiedeva di potere accedere all'abitazione familiare per poter prelevare alcuni beni personali e, con decreto del 02.05.2023, il Giudice autorizzava il Parte_1 ad accedere presso l'abitazione familiare per poter prelevare i propri beni personali, esclusivamente alla presenza dei difensori delle parti, entro e non oltre il 30 maggio 2023.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 15.06.2023 il Giudice rinviava l'udienza prevista al
27.10.2023 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
5 In data 15.09.2023 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore e rappresentava che, dopo l'udienza presidenziale, le parti si erano accordate per la vendita della casa coniugale sottoscrivendo un preliminare di compravendita e stabilendo che il ricavato della vendita (euro 250.000,00) sarà diviso in egual misura tra i coniugi e che il ricorrente aveva ripreso possesso dei propri beni personali e dell'automobile.
Con decreto del 13.10.2023 il Giudice rinviava l'udienza prevista al
08.11.2023 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 08.11.23, lette le note d'udienza con cui le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 07.03.2024 le parti depositavano conclusioni congiunte e ne chiedevano l'accoglimento.
All'udienza cartolare del 05.07.24, lette le note di udienza depositate telematicamente con cui le parti depositavano conclusioni congiunte richiedendone l'accoglimento, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui alle condizioni Parte_1 Controparte_1 sottoscritte dalle parti depositate telematicamente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3693/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
6 dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Roma il 12.04.1963 e nata a [...] il [...] alle seguenti Controparte_1 condizioni:
1) la casa coniugale di via Cima Palombino n. 13 sita in Fiumicino (Roma), acquistata in comunione dei beni tra i coniugi. è stata messa in vendita con rogito al 30 aprile 2024 (rectius, in data da definirsi) e il ricavato, come per legge, sarà suddiviso al 50% tra le parti;
2) tutto quanto contenuto nella casa coniugale resterà in proprietà della signora avendo il signor rinunciato a ogni pretesa Controparte_1 Parte_1
(quadri, mobilio e accessori, ecc.);
3) in merito al mantenimento, i coniugi dichiarano di essere entrambi occupati e di avere propri redditi di sussistenza, motivo per cui non viene stabilito un contributo al mantenimento mensile in favore della signora CP_1
4) il signor riconosce alla signora la somma di euro Parte_1 CP_1
3.500,00 quale importo, unico e a stralcio, in considerazione di ulteriore supporto alle esigenze economiche della moglie, da versare alla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente intestato alla medesima IBAN
[...];
5) il signor verserà la somma mensile di curo 50,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento della cagnolina IL, la quale in considerazione dell'età e della patologia cardiaca di cui è affetta necessita di cure e terapie costanti e tale contributo sarà versato entro il 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...]; CP_1
6) il suddetto contributo sarà dovuto fino a che la cagnolina vivrà e la signora si impegna direttamente a comunicare al signor senza ritardo, Parte_1
l'evento avverso;
7) la signora si impegna, alla sottoscrizione del presente accordo, a CP_1 intestare il microchip della cagnolina a proprio nome, atteso che la stessa vivrà con lei;
8) il signor rinuncia al diritto di visita e a qualsiasi altro diritto sulla Parte_1 cagnolina;
9) il signor continuerà a pagare tutti i prestiti a lui intestati;
Parte_1
10) il signor si impegna a estinguere, immediatamente e alla firma Parte_1 del seguente accordo, l'importo residue di circa 1.800,00 euro inerente il prestito contratto nel 2020 a nome della signora presso DI (per CP_1
7 un totale di 84 rate pari a 3.775,8 euro e con importo mensile di 44, 95 euro). ma stipulato a suo favore come sottoscritto nella dichiarazione di riconoscimento di debito;
11) fin da ora le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato e a recarsi in banca per tale incombenza;
12) si dà atto che la signora ha rimesso gran parte delle querele o CP_1 esposti effettuati nei confronti del marito nonché che è stato archiviato dalla
Procura di Civitavecchia, in data l 6.05.2023, il procedimento penale con NR
2710/2022;
13) con il presente accordo, la signora dichiara di rimettere la querela CP_1 nei confronti del signor di cui al procedimento penale NR Parte_1
38310/2022, presso la Procura di Roma e attualmente pendente dinanzi alla competente Procura di Civitavecchia con NR 837/2022 nonché assegnata alla
PM dott.ssa e in fase istruttoria (comunicazione del 13/6/2023) e il Per_1 signor accetta. Parte_1
14) immediatamente alla sottoscrizione del presente accordo e a onere dei rispettivi legali, la suddetta rimessione di querela da parte della signora CP_1 verrà depositata presso la Procura del Tribunale di Civitavecchia al fine di chiederne e ottenere l'archiviazione:
15) la signora dichiara di rinunciare ad ogni richiesta e azione civile di CP_1 risarcimento del danno nei confronti del signor per qualsiasi fatto Parte_1
o evento avvenuto nel corso della vita matrimoniale e successivamente e, in particolare, quello relativo alla mano di cui al certificato medico del 15 maggio
2022;
16) le parti addiverranno a un divorzio congiunto, senza ulteriori pretese o richieste.
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 17 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Paola Costantini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fortunato, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza cartolare del 05.07.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei difensori delle parti.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.11.2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Roma il 05.08.2006 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2006
[...] atto n. 499, parte 1, Uff. 2;
- che nel corso dell'anno 2016 i coniugi contraevano matrimonio con rito religioso a seguito di altro rapporto coniugale precedente del da cui erano nati Parte_1 due figli;
- che dall'unione tra le parti non erano nati figli;
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in
Fiumicino, alla Via Cima Palombino n. 13, ove veniva fissata la residenza familiare;
- di essere socio, unitamente al fratello, della ditta Motea snc in Roma e di svolgervi l'attività lavorativa di autotrasportatore e scarichi di materiali e di percepire euro 1700,00 mensili circa e di versare il 100% della rata di mutuo per la casa familiare e per alcuni finanziamenti la somma di euro 847,32 mensili;
- che la moglie era impiegata al Dipartimento sviluppo economico e attività produttive del Comune di Roma e percepiva euro 800,00 mensili avendo deciso di lavorare a tempo part time per potersi prendere cura della cagnolina IL;
- che la è proprietaria di un immobile in Roma in cui risiede il padre quale CP_1 usufruttuario, da cui riceve euro 200,00 mensili;
- che i rapporti coniugali si erano progressivamente deteriorati a partire dall'anno
2016 a causa dei comportamenti ostili della nei confronti dei figli del CP_1 marito e della sua famiglia di origine, delle aggressioni fisiche e verbali nei confronti del marito, delle spese rilevanti che determinavano una perenne crisi di liquidità e dei litigi con colleghi di lavoro e vicini di casa che sfociavano in cause legali, comportando ulteriori costi per la famiglia;
- che dal 2020 il a causa del clima sempre più teso, era costretto a Parte_1 dormire nella casetta degli attrezzi, posta nel giardino di casa, dal momento che la moglie gli impediva l'accesso alla camera da letto, chiudendola a chiave;
- che nel mese di gennaio del 2022 il si rivolgeva ad un legale per Parte_1 addivenire ad una separazione dalla moglie, ma il procedimento veniva interrotto a seguito delle promesse della di modificare le proprie condotte;
CP_1
2 - che nonostante tali promesse l'atteggiamento della moglie non mutava e in data
30.05.2022 la stessa si avvicinava alla casetta in cui dormiva il urlando Parte_1
e inveendo contro il marito e, infine, chiamava la Polizia;
- che gli agenti intervenuti provvedevano a parlare singolarmente con i due coniugi ma, non riuscendo a tranquillizzare la chiamavano la Croce CP_1
Rossa che interveniva inviando sul posto un'ambulanza;
- che gli operatori, avvedendosi della forte agitazione della le consigliavano CP_1 di recarsi con loro in ospedale, ricevendo tuttavia un netto rifiuto;
- che gli agenti, a quel punto, consigliavano al di allontanarsi dalla casa Parte_1 coniugale e lo stesso decideva di andare a vivere dalla sorella;
- che anche a seguito di tale allontanamento la moglie continuava a insultare e inveire contro il marito tramite telefono cellulare e si rifiutava di restituirgli i propri beni personali e i documenti, ancora nell'immobile, richiesti tramite il proprio legale;
- che in data 07.07.2022 il inviava alla moglie, tramite il proprio Parte_1 difensore, una proposta di accordo per la separazione, ma la stessa veniva rifiutata;
- che soltanto in data 26.07.2022 il riusciva a recuperare parte dei propri Parte_1 beni;
- che dall'allontanamento dalla casa coniugale, il ha continuato a pagare Parte_1 interamente le utenze e le spese relative alla casa, le spese relative alle automobili, nonché le rate dei prestiti famigliari per un importo mensile complessivo di euro
1.647,32;
- che dal mese di settembre 2022 era stato costretto a lasciare la casa della sorella e ad andare ad abitare in una casa condotta in locazione e di corrispondere un canone mensile di 500,00 euro al mese oltre spese condominiali per un importo di euro 134,00 mensili;
- che i comportamenti della moglie avevano creato nel stati di ansia e Parte_1 panico, costringendolo a rivolgersi ad una psicoterapeuta.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico della resistente, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi. In via di urgenza, il chiedeva disporsi l'ordine alla di fornire il consenso alla vendita Parte_1 CP_1 della casa coniugale, disporre la restituzione di tutti i beni e di tutta la
3 documentazione di proprietà del ancora in possesso della moglie, ordinare Parte_1 lo scambio delle automobili in uso ai coniugi, ordinare che la provveda al CP_1 cambio delle intestazione delle utenze, il divieto di avvicinamento alla nuova abitazione del con atteggiamenti aggressivi e disporre il pagamento del Parte_1 mutuo al 50% tra le parti.
Si costituiva in giudizio in data 02.02.2023 la quale contestava la Controparte_1 ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e deduceva:
- che a partire dall'anno 2016 aveva subito continui attacchi personali, insulti, umiliazioni e violenze psicologiche e fisiche da parte del Parte_1
- che il si adirava per ogni spesa effettuata dalla moglie, anche se Parte_1 sostenuta con il proprio reddito;
- che in quattro distinte occasioni il aveva aggredito fisicamente la Parte_1 moglie causandole una frattura della base dorsale p3 con trauma diretto del quinto dito mano destra, trauma distorsivo secondo dito mano dx, un distacco parcellare f1 del primo dito mano destra e, in data 15.05.2022, una contusione dell'indice destro con prognosi di 15 giorni;
- che il controllava costantemente la moglie, la quale doveva Parte_1 comunicare al marito i propri spostamenti quotidiani;
- che le violenze fisiche e psicologiche perpetrate ai danni della moglie avevano condotto la a sporgere più volte querela ma, a seguito delle promesse di CP_1 cambiamento del marito, provvedeva a ritirarle;
- che a partire dall'anno 2016 il manifestava un crollo psicologico Parte_1 dovuto ad un ricovero per TSO dei due figli avuti dal precedente matrimonio, nonché la perdita del padre;
- che in molteplici occasioni il scusandosi con la moglie, rappresentava Parte_1 di essere depresso, di sfogare la propria rabbia sulla moglie e di non riuscire a gestire i rapporti con i figli ed il bilancio famigliare;
- che nel corso della vita coniugale la aveva sempre cercato di aiutare il CP_1 marito, recandosi con lui presso diversi psicologi e medici per dei consulti e, da ultimo, iniziando un percorso di terapia di coppia, interamente pagato dalla stessa;
- che a seguito dei consulti medici, al erano stati prescritte alcune Parte_1 terapie farmacologiche;
4 - che dopo gli scatti d'ira, il si ritirava nella dépendance in legno posta Parte_1 nel giardino di casa;
- di svolgere l'attività lavorativa di impiegata presso l'Ufficio Osservatorio sul
Lavoro di Roma Capitale con contratto part time e di percepire euro 1.100,00 mensili circa e di provvedere al pagamento di diversi finanziamenti richiesti per far fronte alle necessità della vita quotidiana a seguito dell'allontanamento del
Parte_1
- di non potere modificare il proprio orario di lavoro perché tenuta ad accudire il padre di 92 anni affetto da numerose patologie;
- che il marito percepiva euro 2.600 mensili circa dalla propria attività nella società di famiglia, oltre ulteriori introiti e ricavi percepiti in qualità di socio della Motea
s.n.c.;
- che il marito aveva acceso dei finanziamenti per far fronte alle continue spese voluttuarie per giocare ai c.d. gratta e vinci e al superenalotto, per i quali spendeva mensilmente circa 500,00 euro e per continui esborsi di denaro ai due figli.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale l'assegnazione della casa coniugale sino alla vendita dell'immobile, un contributo economico per il suo mantenimento a carico del marito di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 14.02.2023 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, assegnava la casa coniugale alla resistente, essendosene il marito già allontanato, e rinviava la causa per il prosieguo.
In data 28.04.2023 parte ricorrente depositava istanza urgente con la quale richiedeva di potere accedere all'abitazione familiare per poter prelevare alcuni beni personali e, con decreto del 02.05.2023, il Giudice autorizzava il Parte_1 ad accedere presso l'abitazione familiare per poter prelevare i propri beni personali, esclusivamente alla presenza dei difensori delle parti, entro e non oltre il 30 maggio 2023.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 15.06.2023 il Giudice rinviava l'udienza prevista al
27.10.2023 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
5 In data 15.09.2023 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore e rappresentava che, dopo l'udienza presidenziale, le parti si erano accordate per la vendita della casa coniugale sottoscrivendo un preliminare di compravendita e stabilendo che il ricavato della vendita (euro 250.000,00) sarà diviso in egual misura tra i coniugi e che il ricorrente aveva ripreso possesso dei propri beni personali e dell'automobile.
Con decreto del 13.10.2023 il Giudice rinviava l'udienza prevista al
08.11.2023 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 08.11.23, lette le note d'udienza con cui le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 07.03.2024 le parti depositavano conclusioni congiunte e ne chiedevano l'accoglimento.
All'udienza cartolare del 05.07.24, lette le note di udienza depositate telematicamente con cui le parti depositavano conclusioni congiunte richiedendone l'accoglimento, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui alle condizioni Parte_1 Controparte_1 sottoscritte dalle parti depositate telematicamente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3693/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
6 dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Roma il 12.04.1963 e nata a [...] il [...] alle seguenti Controparte_1 condizioni:
1) la casa coniugale di via Cima Palombino n. 13 sita in Fiumicino (Roma), acquistata in comunione dei beni tra i coniugi. è stata messa in vendita con rogito al 30 aprile 2024 (rectius, in data da definirsi) e il ricavato, come per legge, sarà suddiviso al 50% tra le parti;
2) tutto quanto contenuto nella casa coniugale resterà in proprietà della signora avendo il signor rinunciato a ogni pretesa Controparte_1 Parte_1
(quadri, mobilio e accessori, ecc.);
3) in merito al mantenimento, i coniugi dichiarano di essere entrambi occupati e di avere propri redditi di sussistenza, motivo per cui non viene stabilito un contributo al mantenimento mensile in favore della signora CP_1
4) il signor riconosce alla signora la somma di euro Parte_1 CP_1
3.500,00 quale importo, unico e a stralcio, in considerazione di ulteriore supporto alle esigenze economiche della moglie, da versare alla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente intestato alla medesima IBAN
[...];
5) il signor verserà la somma mensile di curo 50,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento della cagnolina IL, la quale in considerazione dell'età e della patologia cardiaca di cui è affetta necessita di cure e terapie costanti e tale contributo sarà versato entro il 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...]; CP_1
6) il suddetto contributo sarà dovuto fino a che la cagnolina vivrà e la signora si impegna direttamente a comunicare al signor senza ritardo, Parte_1
l'evento avverso;
7) la signora si impegna, alla sottoscrizione del presente accordo, a CP_1 intestare il microchip della cagnolina a proprio nome, atteso che la stessa vivrà con lei;
8) il signor rinuncia al diritto di visita e a qualsiasi altro diritto sulla Parte_1 cagnolina;
9) il signor continuerà a pagare tutti i prestiti a lui intestati;
Parte_1
10) il signor si impegna a estinguere, immediatamente e alla firma Parte_1 del seguente accordo, l'importo residue di circa 1.800,00 euro inerente il prestito contratto nel 2020 a nome della signora presso DI (per CP_1
7 un totale di 84 rate pari a 3.775,8 euro e con importo mensile di 44, 95 euro). ma stipulato a suo favore come sottoscritto nella dichiarazione di riconoscimento di debito;
11) fin da ora le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato e a recarsi in banca per tale incombenza;
12) si dà atto che la signora ha rimesso gran parte delle querele o CP_1 esposti effettuati nei confronti del marito nonché che è stato archiviato dalla
Procura di Civitavecchia, in data l 6.05.2023, il procedimento penale con NR
2710/2022;
13) con il presente accordo, la signora dichiara di rimettere la querela CP_1 nei confronti del signor di cui al procedimento penale NR Parte_1
38310/2022, presso la Procura di Roma e attualmente pendente dinanzi alla competente Procura di Civitavecchia con NR 837/2022 nonché assegnata alla
PM dott.ssa e in fase istruttoria (comunicazione del 13/6/2023) e il Per_1 signor accetta. Parte_1
14) immediatamente alla sottoscrizione del presente accordo e a onere dei rispettivi legali, la suddetta rimessione di querela da parte della signora CP_1 verrà depositata presso la Procura del Tribunale di Civitavecchia al fine di chiederne e ottenere l'archiviazione:
15) la signora dichiara di rinunciare ad ogni richiesta e azione civile di CP_1 risarcimento del danno nei confronti del signor per qualsiasi fatto Parte_1
o evento avvenuto nel corso della vita matrimoniale e successivamente e, in particolare, quello relativo alla mano di cui al certificato medico del 15 maggio
2022;
16) le parti addiverranno a un divorzio congiunto, senza ulteriori pretese o richieste.
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 17 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
8