Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del giorno 7/03/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di mandataria di , in persona Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisa Amato e Paolo
Dalla Grana in virtù di procura rilasciata in calce e separata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Tunisi n. 4;
APPELLANTE
E
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto
Luca Lobuono Tajani e dall'avv.to Stabilito Alessia Romano in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Fabio
Massimo n. 107;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 6043/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/04/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato, , in qualità di mandataria di di seguito Pt_1 Parte_2
anche ) conveniva in giudizio (di seguito anche , Pt_1 Controparte_1 CP_1
contestando la prospettazione posta da fondamento del ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo, secondo cui vanta un credito nei confronti della società fornitrice CP_1
di energia, in base alla nota di credito n. 921501486735 attestante un residuo, in favore dell'odierna opposta, per l'importo di € 5.914,33. Parte opponente sostiene che tale ricostruzione non tiene conto dell'intera complessità dei rapporti di debito / credito insorti tra le due società in relazione alla somministrazione e al rilievo della quantità di energia elettrica consumata;
con domanda riconvenzionale, a fronte di nuovi conteggi effettuati dal Distributore Locale in merito all'effettivo consumo registrato dal misuratore in custodia della odierna opposta, chiedeva in via riconvenzionale il Pt_1
pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.797,62. Si costituiva CP_1
esponendo quanto segue: -nel corso del rapporto, la si vedeva
[...] CP_1
recapitare bollette di elevatissimi importi che venivano comunque regolarmente pagate;
- tuttavia, nonostante il pagamento, la inviava numerose CP_1
richieste di chiarimento in merito all'entità degli importi (cfr. allegati D) e E) del doc. n°1del fascicolo monitorio); - a seguito di tali richieste, tutte rimaste senza riscontro,
l'istante, con la speranza di definire la vicenda, il 5 febbraio 2014, si rivolgeva ad un
Ente di Mediazione (cfr. doc. 1del fascicolo monitorio – domanda di mediazione); - il
12 marzo 2014, giorno fissato per l'incontro, l' , non aderendo alla Parte_2
conciliazione, comunicava a mezzo fax di non essere disponibile ed, altresì, precisava che avrebbe provveduto “alle rettifiche di fatturazione sollecitate dal cliente” (cfr. docc. 2 e 3 del fasc. monitorio – verbale di mediazione e fax del 12/03/14); - in Pt_1
ogni caso, la visto il disinteresse del Fornitore nel risolvere la CP_1
questione e gli eccessivi ed ingiustificati costi che le venivano richiesti, il 10 aprile
2014, passava ad altra società di distribuzione di energia;
- successivamente alla cessazione del rapporto – curata automaticamente dal nuovo operatore – la
[...]
, dovendo procedere al conguaglio finale, soprattutto in considerazione Parte_2
delle errate fatturazioni pregresse, emetteva la nota di credito n° 921400602601 del
12/04/14 di importo pari a zero, nella quale dichiarava testualmente: “… le sue bollette precedenti risultano pagate…” e “… nella prossima fattura le saranno accreditati €
11.682,46.” e poi la bolletta n°921400711314 del 15/05/2014, dell'importo di €
489,85; [doc. 7) – nota di credito n°921400602601 del 12/04/14 e 8) - bolletta n°
921400711314 del 15/05/14] - alla luce di quanto sopra ed in base ai conteggi effettuati direttamente da il credito finale vantato dalla risultava Parte_2 CP_1
pari ad € 11.192,61; - l'istante, il 23 giugno 2014, trasmetteva a mezzo fax una richiesta di rimborso per il riaccredito delle somme versate in eccesso così come risultanti dalla nota di credito (cfr. doc. 8); [doc. 9) – fax istanza di rimborso del 23/06/14] - la CP_1
, non ricevendo alcun riscontro, il 12 settembre 2014, ritrasmetteva un'ulteriore
[...]
istanza diffidando l al pagamento di quanto dovuto;
[doc. 10) – fax di Parte_2
sollecito del 12/09/14] - nonostante l'istanza di rimborso ed il relativo sollecito, a quasi un anno dall'emissione della nota di credito la si è trovata costretta a depositare CP_1
un primo decreto ingiuntivo;
[doc. 11) - decreto ing. n°9796/2015] - successivamente, sempre in conseguenza delle errate fatturazioni pregresse, il 24 luglio 2015, l' Pt_1
emetteva la seconda nota di credito n. 921501486735 del 24/08/2015 relativa al conguaglio del mese di luglio 2014 per un importo di € 5.914,33 (cfr. doc. 4) del fasc. mon.); - come si evince dalla nota de qua, tale importo avrebbe dovuto essere rimborsato entro il 18 settembre 2015 (cfr. doc. 4) del fasc. mon.); - a seguito del mancato versamento dell'ammontare dovuto, il 21 settembre 2015, i sottoscritti procuratori trasmettevano a mezzo pec un sollecito di pagamento, anch'esso rimasto senza riscontro (cfr. doc. 5) del fasc. mon.); - il 19 ottobre 2015 veniva emessa un'ulteriore fattura di conguaglio per il periodo 1° marzo 2013 – 31 luglio 2014 di importo pari ad € 9.872,96, per il medesimo periodo già conguagliato con la prima nota di credito n°921400602601 del 12/04/14 e relativa, tra l'altro, a mesi in cui era già avvenuto il passaggio al nuovo fornitore;
[doc. 12) - bolletta n.921591823506 del
19/10/2015] - il 30 ottobre 2015, la chiedeva chiarimenti con lettera CP_1
raccomandata; [doc. 13) - Lettera racc. del 30/10/15] - la su menzionata CP_1
raccomandata veniva riscontrata dall con una generica costituzione in mora del Pt_1
20 novembre 2015 con la quale veniva inspiegabilmente richiesto il pagamento della somma di € 3.958,63; [doc. 14) - Costituzione in mora del 20/11/2015] - il 24 CP_1
novembre 2015 veniva emessa la terza nota di credito di € 113,15, già allegata all'atto di citazione di controparte, sempre relativa al periodo 1° marzo 2013 – 31 luglio 2014
(medesimo periodo già conguagliato con la prima nota di credito n°921400602601 del
12/04/14 e con la bolletta del 19/10/2015); - il 30 novembre 2015 veniva emessa una nuova bolletta per € 193,38, anch'essa già allegata all'atto di citazione, relativa al periodo 1° settembre 2013 – 30 settembre 2013 (medesimo periodo già conguagliato con le due precedenti note di credito); - il 2 dicembre 2015 la si CP_1
premurava di inviare un'ulteriore richiesta di chiarimenti - anch'essa rimasta senza riscontro - in considerazione del caos dipeso dall'impossibilità di comunicare con l'odierna opponente;
[doc. 15) - Lettera racc. del 2/12/15] - in data 11 CP_1
dicembre 2015 l emetteva la quarta nota di credito per un importo di € 1.898,17 Pt_1
in favore della per un conguaglio relativo al periodo 4 marzo 2014 – CP_1 riuscire ad avere alcun tipo di dialogo con l l'odierna opposta inviava Parte_2
un'ulteriore raccomandata di richiesta chiarimenti sia al Fornitore che al Garante per l'Energia Elettrica e Gas, ovviamente anch'essa rimasta priva di sensato riscontro;
[doc. 16) – Fax del 16/12/15] - ed ancora, con lettera del 30 novembre CP_1
2015, ma ricevuta solamente a metà dicembre, l inviava una comunicazione di Pt_1
indecifrabile tenore, nella quale chiedeva il pagamento dell'inspiegabile somma di €
4.860,90 relativa al conguaglio del periodo 1° marzo 2013 – 31 luglio 2014; [doc. 17)
- Comunicazione del 30/11/2015] - infine, oggi, propone Parte_2 Pt_1
opposizione con domanda riconvenzionale con cui richiede il pagamento di una somma di importo pari ad € 2.794,17, ancora una volta diversa da quella precedentemente pretesa. La parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale:
Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'opposizione promossa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) sempre in via principale, accertato il diritto di credito vantato dalla condannare l CP_1 Parte_2
al pagamento della somma che verrà determinata nel corso del presente giudizio;
(iii) in via subordinata, in considerazione del comportamento dell più volte Parte_2
invitata al dialogo al fine di evitare giudizi, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere un credito in favore dell'opponente, compensare le spese di lite del presente giudizio e condannare ai sensi dell'art. 96 cpc, l'opponente al pagamento di una somma che il Signor Giudice riterrà di giustizia;
(iv) in ogni caso, si richiede la trasmissione della sentenza emessa all'Autorità Garante per l'Energia e il Gas e il
Sistema Idrico integrato per tutti gli accertamenti propri dell'Istituto di Vigilanza;
(v)
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio e della precedente fase monitoria da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. Con ordinanza del 25/01/2017 ì stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso come da verbale.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6043/2020 così statuiva: << 1) Rigetta
l'opposizione e per l'effetto: 2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 24994/15 (N.R.G. 66392/2015) depositato il 12 novembre 2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma
a carico di per l'importo di € 5.914,33 oltre interessi e spese, e ne Parte_2
dichiara l'esecutorietà. 3) Rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente.
4) Condanna in qualità di mandataria di , in Pt_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi Controparte_1
euro 4.835,00, spese da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Roberto Luca Lobuono
Tajani e Avv. Francesco Attianese, dichiaratisi antistatari.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< così delineate le relative posizioni delle parti in relazione ai fatti di causa, il giudice osserva che CP_1
ha sempre regolarmente pagato le bollette inoltrate da , e che ha Pt_1
tempestivamente contestato le pretese di , quando esse si presentavano Pt_1
incongruenti e talora incomprensibili. Il comportamento tenuto da non ha Pt_1
consentito alcuna interlocuzione sulle contestazioni mosse dal cliente, nemmeno quando l'opposta ha promosso un procedimento di mediazione dinanzi all'autorità garante, denota negligenza e inefficienza nella gestione del rapporto contrattuale con il cliente. Occorre sottolineare che la nota di credito azionata in via monitoria fu emessa da a seguito di una nota di credito di , n. 921501486735 del CP_1 Pt_1
24/08/2015, relativa al conguaglio del mese di luglio 2014 – poiché frattanto CP_1
era passata ad altro operatore - per un importo di € 5.914,33; che tale importo avrebbe dovuto essere rimborsato entro il 18 settembre 2015; che a seguito del mancato versamento dell'ammontare dovuto, il 21 settembre 2015, i procuratori di CP_1
trasmettevano a mezzo pec un sollecito di pagamento, anch'esso rimasto senza riscontro. Dunque, azionò un credito che era stato indicato e riconosciuto dalla CP_1
stessa debitrice e che invece non fu mai rimborsato. La vicenda denota Pt_1
complessivamente l'esistenza di un marasma contabile, in relazione al quale Pt_1
non ha mai fornito alcuna spiegazione sostanziale, né dinanzi all'autorità garante né nel presente giudizio, limitandosi a ribadire apoditticamente le proprie pretese, pur essendosi più volte contraddetta quanto agli importi che ne costituirebbero l'oggetto, e conguagliando a più riprese gli stessi periodi di consumo. Tutto ciò a fronte di un comportamento diligente della controparte, che ha sempre tempestivamente contestato quanto ritenuto non pertinente, senza mai ricevere alcuna risposta. Anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, non ha fornito alcuna prova della Pt_1
sua pretesa, limitandosi a richiedere una CTU che avrebbe dovuto illegittimamente sopperire al mancato assolvimento del suo onere probatorio. Per tutto quanto premesso, il decreto ingiuntivo legittimamente emesso sulla base della nota di credito n.
921501486735 emessa dalla società opposta, va confermato e ne va dichiarata l'esecutorietà, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale della parte opponente.
L'opponente deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società opposta, che vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e al parametro medio, spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un unico motivo di gravame, di seguito Pt_2
illustrato; rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via preliminare di merito - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo de quo, e per l'effetto revocarlo. Nel merito
- rigettare la domanda avanzata dalla in quanto infondata in fatto Controparte_1
ed in diritto. In via riconvenzionale - condannare la alla Controparte_1
corresponsione in favore di dell'importo di Euro 2.797,62, espressione Parte_3
dell'importo dovuto in ragione delle effettive pendenze sussistenti tra le due società una volta operata la compensazione tra le fatture e le note di credito di cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
difetto di specificità e, in subordine, per rilevarne l'infondatezza in fatto ed in diritto;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via preliminare, dichiarare l'appello proposto dalla inammissibile ex art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello Parte_2
proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra Parte_2
esposti; condannare la ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, primo comma, Parte_2
c.p.c., al risarcimento del danno nei confronti della da liquidarsi Controparte_1
anche in via equitativa, per aver strumentalmente introdotto il presente giudizio oltre che al pagamento di una somma equitativamente determinata con la pronuncia sulle spese in ossequio al disposto del novellato terzo comma del predetto articolo;
il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv.
Roberto Luca Lobuono Tajani che si dichiara antistatario.>>
§ 4.2– All'udienza di prima comparizione del 5 marzo 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del
7 marzo 2025.
Con decreto presidenziale del 23 gennaio 205 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – il motivo di gravame
L'appello contiene un unico motivo titolato: << difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, anche per evidente travisamento dei fatti >>. Con esso l'appellante censura il passo motivazionale in cui il primo Giudice ha basato il suo convincimento sui soli consumi riportati nella nota di credito n. 921501486735 (per euro 5.914,33), senza considerare che essi erano parziali e oggetto di successiva rettifica. rappresenta che il Tribunale, così operando, ha fondato il proprio Pt_1
convincimento su un dato relativo ai consumi di energia elettrica ritenuto inattendibile dallo stesso soggetto che lo aveva elaborato, stante la successiva rettifica. Sostiene che nella motivazione è insita l'incongruenza rappresentata dall'elemento obiettivo posto a base della decisione in quanto o vengono considerate tutte le tabelle di misurazione effettuate dal distributore locale come non corrette, oppure se esse vengono Parte_4
considerate corrette, lo devono essere tutte e quindi anche i consumi in rettifica come rivisti e ciò perché non risultava essere mai stato contestato che vi fosse un malfunzionamento del misuratore. ensura altresì il passo motivazionale in cui il primo Giudice ha affermato: Parte_1
<< la vicenda denota complessivamente l'esistenza di un marasma contabile, in relazione al quale non ha mai fornito alcuna spiegazione sostanziale, né dinanzi Pt_1
all'autorità garante né nel presente giudizio, limitandosi a ribadire apoditticamente le proprie pretese, pur essendosi più volte contraddetta quanto agli importi che ne costituirebbero l'oggetto, e conguagliando a più riprese gli stessi periodi di consumo.
Tutto ciò a fronte di un comportamento diligente della controparte, che ha sempre tempestivamente contestato quanto ritenuto non pertinente, senza mai ricevere alcuna risposta >>. Sostiene, al riguardo, la mancanza di motivazione e l'erroneità di siffatte considerazioni. Afferma che, se effettivamente vi fosse stata incertezza quanto ai dati contabili, il Tribunale avrebbe discrezionalmente attribuito validità al dato più favorevole all'appellata, senza che vi fosse un'effettiva certezza e sebbene lo stesso
Distributore Locale avesse dichiarato inattendibile il dato in questione.
L'appellante contesta anche il: << generico richiamo in sentenza ad una contabilità confusa >> sostenendo, al contrario, che le fatture emesse da essa appellante erano sempre state riferite a consumi corrispondenti alla misura rilevata dal contatore, prima in stimato e poi in definitivo. Osserva che essa appellante non è debitrice dell'appellata ma creditrice della somma di euro 2.797, 62 come può evincersi dalla compensazione dell'importo di €: 2.797,62 così risultante (euro 9.872,96 + euro 819,27 + euro 18,02 + euro 4,59 + euro 4,98 - Euro 5.914,33 - Euro 113,15 - Euro 1.898,17 = euro 2.797,62)
e, segnatamente:
1. dalla nota di credito n. 921501486735 del 24 agosto 2015 per Euro -5.914,33;
2. dalla fattura n. 921500052757 di euro 18,02;
3. dalla fattura n. 9215000312673 di euro 4,59;
4. dalla fattura n. 921500412464 di euro 4,98;
5. dalla fattura n. 921401244152 di euro 822,72;
6. nonché da fattura in rettifica n. 921501823506 emessa il 19 ottobre 2015 per euro
9.872,96; 7. dalla fattura n. 921502050364 di conto finale per Euro -113,15 emessa in data 24 novembre 2015;
8. della nota di credito n. 921502119700 emessa in data 11 dicembre 2015 per Euro
-1.898,17;
Ribadisce che il tribunale ha omesso di considerare che le misurazioni in rettifica
( seconda misurazione) avevano come base le letture effettive ed andavano a sostituire la precedente, parziale ed erronea lettura stimata, chiarendo che: << Per di più, mentre la prima misurazione, che ha poi ingenerato l'erronea nota di credito, aveva a proprio fondamento letture parziali, oltre che errate, la seconda, ed oggetto poi di domanda riconvenzionale di non solo ha come base quelle effettive - come Parte_2
rilevabile dallo stesso esame del documento prodotto che riporta nella prima tabella
(“utenza POD IT002E5138439A – Letture di rettifica di dati di misura precedentemente pubblicati”) sia le date di riferimento (“05.12.2014; 31.07.2014;
29.07.2013; 30.06.2013”) che i codici di tali letture (“545282; 541580; 530925;
529913”) -, ma viene per di più espressamente precisato che queste sostituiscono “la stima precedente”. >>
Sostiene di aver integralmente assolto al proprio onere probatorio avendo prodotto le letture effettive rese dal distributore, l'entità dei consumi non era mai stata contestata dalla controparte.
§ 6 – Le questioni preliminari
La Corte non ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'unico motivo dedotto dall'appellante a sostegno della impugnazione è sufficientemente specifico e chiaro e consente di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342
c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate
§ 7 – L'analisi del motivo
Il motivo è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati.
Giova premettere che il rapporto di fornitura risulta cessato il 10 aprile 2014 per passaggio di ad altro operatore. Controparte_1
emetteva nota di credito n. 921400602601 del 12/04/2014 di importo pari a zero, Pt_1
nella quale dichiarava testualmente: “… le sue bollette precedenti risultano pagate …”
e “… nella prossima fattura le saranno accreditati € 11.682,46”.
Veniva emessa la bolletta n. 921400711314 del 15/05/2014 importo da pagare € 489,85
e veniva contestualmente emessa la nota di credito di € 11.192,61.
In sintesi, dall'originario credito di € 11.682,46 veniva detratto il consumo stimato del mese di aprile 2014 e ridotto il credito in avere ad €11.192,61. Successivamente emetteva una seconda nota di credito- oggetto del ricorso Pt_1
monitorio qui in esame- 921501486735 del 24/08/2015 relativa al conguaglio del mese di luglio 2014 per un importo di € 5.914,33 che, come si evince dalla medesima nota, avrebbe dovuto essere rimborsato entro il 18/09/2015.
evidenzia che detti importi risultano calcolati sull'importo stimato. Pt_1
Evidenzia altresì che sulla base delle rettifiche comunicate dal distributore locale
[...]
procedeva, dapprima, a contabilizzare in effettivo i consumi per il periodo Pt_4
01.03.2013 al 31.07.2014 per un totale rilevato di kwh 2021 e restituzione di quanto precedentemente fatturato (in stimato e quindi in acconto) nel medesimo periodo (pari a 33.780 kwh) e, successivamente, sulla base dei dati di effettivo consumo comunicati, in rettifica, per il medesimo periodo 01.03.2013 – 31.07.2014 andava ad emettere la fattura n. 921501823506 di € 9.872,92.
Va quindi tratta la prima conclusione che la fattura n. 921501823506 di € 9.872,92 contabilizzava consumi per il periodo 01.03.2013 – 31.07.2014, in effettivo con correzione per un rilevato pari a 49.745 kwh e restituzione di quanto già fatturato in acconto sull'effettivo (ossia – 2.021 kwh).
Successivamente, in data 24 novembre 2015 , emetteva la fattura di conto finale Pt_1
n. 921502050364 per Euro -113,15 per un totale rilevato di 49.061 kwh in luogo di kwh 49.745 rilevati con la precedente fattura. 921501823506.
Quindi emetteva la nota di credito n. 921502119700 di € 1898,17 che andava a correggere il costo dei consumi in effettivo dal 4.03.2014 al 31.07.2014 dell'utenza pari a 10.185 kwh e restituzione (pari ad € 1898,17) di quanto fatturato in acconto per il medesimo periodo (17.840 kwh.). per fornire spiegazioni circa la pluralità di fatturazioni in rettifica del consumo Pt_1
stimato e di quello effettivo ha evidenziato di aver proceduto in data 6 dicembre 2014 alla sostituzione del precedente gruppo di misura con uno più moderno di tipo elettronico con letture iniziali pari a zero ( allegato 4); che le letture di rimozione del primo misuratore, pari a 30.516 kwh per un'anomalia di tipo tecnico-informatico non venivano regolarmente acquisite in tempo reale dal sistema operativo sicché i Pt_1 consumi registrati dal misuratore per il periodo 1° marzo/ 31 luglio 2014 venivano registrati in maniera del tutto anomala. Che successivamente, registrati gli ultimi e definitivi dati forniti dal distributore locale (all.13), veniva emessa la nota Parte_4
di credito finale di € 1.898,17 (all. 12).
Tanto premesso, si osserva che, in effetti, come sostenuto dall'appellante, la nota di credito azionata con il monitorio afferisce a consumi stimati;
essa rappresenta quindi il conguaglio del periodo 1° marzo 2013- 31 luglio 2014 sulla base delle letture stimate. ha provveduto, essendo cessata la fornitura dal 10 aprile 2014, ad effettuare i Pt_1
conguagli sul consumo effettivo correggendo, in rettifica, il rapporto dare avere e, come sopra illustrato, ha emesso bollette di conguaglio e note di credito in momenti distinti a causa non solo del ritardo con cui il distributore locale aveva provveduto ad inviare i dati effettivi, ma anche per avere esso inviato i consumi effettivi in periodi successivi.
Osserva la Corte che sulla base della prospettazione di contenuta nell'atto di Pt_1
appello, del tutto conforme alle difese sviluppate in primo grado, è possibile ricostruire il saldo della fornitura.
Non risulta posto in dubbio il regolare funzionamento del misuratore e, su tale premessa, deve concludersi che ha assolto al proprio onere probatorio avendo Pt_1
fornito la prova, con il doc. 13 allegato, dei consumi rettificati dal distributore, soggetto terzo, estraneo al contratto ed a cui compete, per legge, l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica e gas (art. 14 del D. Lgs n. 164/2000) ed oltre a gestire la rete di distribuzione e che, per quel che qui rileva, è chiamato a svolgere l'attività di misura ovvero la rilevazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già denominata Autorità per l'energia elettrica e il gas, autorità amministrativa indipendente alla quale la legge istitutiva (L. n. 481/1995) attribuisce poteri normativi regolamentari vincolanti per gli operatori del settore dell'elettricità e del gas. Va pertanto presa in considerazione la fattura di rettifica in data 19 ottobre 2015 di conguaglio dell'intero periodo 1° marzo 2013 – 31 luglio 2014 che riporta il saldo debitorio a carico di ad € 9.872,96 (all. 10) per un totale consumo fatturato di CP_1
kwh 47.724. Essa è resa sulla base del consumo reale calcolato dal distributore. Tale fattura veniva corretta con la nota di credito n. 921502119700 emessa in data 11 dicembre 2015 di € 1.898,17 (allegato 12) che ricalcola i consumi dal 4 marzo 2014 al
31 luglio 2014 sempre sulla base dei consumi effettivi partecipati dal distributore.
Risulta, da ultimo, emessa la fattura di calcolo finale n. 921502050364 del 24 novembre 2015 che corregge la fattura 921501823506 di € 9.872,96 in quanto il consumo finale effettivo non era kwh 49.745 ma 49.061 kwh e quindi vanno espunti €
113,15 a favore di CP_1
Procedendo al calcolo del conguaglio secondo le indicazioni fornite da nel Pt_1
paragrafo 9 dell'atto di appello – in cui procede alla compensazione degli importi riportati nelle fatture sopra elencate e detrae gli importi di cui alle note di credito - occorre detrarre dall'importo di € 9.872,96 l'importo complessivo delle note di credito emesse e pari ad € 7.925,65 (della nota di credito di € 113,15 e della nota di credito di
€ 1.898,17 e della nota di credito di € 5.914,33) e risultano € 1.947,31. In detto importo va calcolato il saldo finale della fornitura a debito di per i consumi effettivi CP_1
misurati dal fornitore. Vanno, invece, espunti gli ulteriori importi a debito riportati dalle restanti fatture essendo le stesse già saldate;
invero esse figurano nello storico delle fatture emesse da , ma non costituiscono oggetto di rettifica, né risultano Pt_1
impagate.
L'appello va perciò accolto ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza va accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 24994/15 - emesso Pt_1
dal tribunale di Roma su ricorso di – che va revocato con rigetto Controparte_1
dalla domanda introdotta con il ricorso monitorio e va accolta parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e va condannata al pagamento Pt_1 Controparte_1
in favore di in qualità di mandataria di al pagamento Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 1.947,31 quale saldo della fornitura utenza POD IT002E5138439A, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo.
§ 8. – La riforma della sentenza comporta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio che seguono la soccombenza di esse vengono Controparte_1
liquidate in favore dell'appellante, in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione, nel presente grado per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità Pt_2
di mandataria di nei confronti di contro la Parte_2 Controparte_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 6043/2020 pubblicata in data
10/04/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 24994/2015 e rigetta la domanda proposta da con il ricorso monitorio;
Controparte_1
2. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale svolta da Parte_2
nella qualità di mandataria di e condanna Parte_2 CP_1
[... al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 1.947,31 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi moratori come indicati in motivazione;
3. condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in €
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 7/03/2025. Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 luglio 2014 (medesimo periodo già conguagliato con le tre precedenti note di credito) anch'essa già allegata all'atto di citazione;
- a dir poco affaticata dal non