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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 663/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
E M iciliato in LARGO DUOMO 15 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. SMAREGLIA ALICE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SERAFINI MARCO e dell'avv. CARELLA GIACOMO ( ) VIA GARIBALDI 97 PIETRASANTA;
elettivamente C.F._3
RIBALDI 97 PIETRASANTA presso il difensore avv. SERAFINI MARCO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Trattasi di un giudizio di famiglia in cui la ricorrente ha chiesto quanto segue:
“il Tribunale di Livorno Voglia disporre l'affidamento dei figli minori nato Persona_1
pagina 1 di 4 a Catania il giorno 8 settembre 2011 e nato a [...] il [...], Persona_2 in via esclusiva alla madre ione presso l'abitazione della stessa, Parte_1 stabilendo altresì le modalit n le quali il padre avrà facoltà di vedere i figli e trattenersi con gli stessi, autorizzando l'affidataria esclusiva a chiedere ed ottenere il rilascio di documenti di identità nell'interesse dei figli, valevoli per l'espatrio. Voglia inoltre dichiarare tenuto nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4 llesalvetti, frazione Vicarello, in via delle Col
[...] domiciliato a Catania presso la sorella in viale Mario Rapisardi 158, al Parte_2 pagamento, in favore della ricorrente di un congruo assegno per il Parte_1 mantenimento dei figli minori stima nella misura di € 500,00 Per_1 Per_2 mensili (in ragione di € 250,0 cu nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, precisandone tempi e modalità di versamento nonché mensilità complessive, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT. Voglia infine dichiararlo tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, didattiche, scolastiche, ricreative e formative) nell'interesse dei figli, purchè previamente concordate e documentate. Voglia inoltre disporre che l'assegno unico per i figli erogato dall' venga percepito, nella sua integralità, dalla signora Con vittoria di spese, CP_2 Pt_1 anc rali, e compensi di causa da disporsi in favore ato stante l'intercorsa ammissione della ricorrente al patrocinio per i non abbienti a spese dello stato.”.
Il resistente nel suo atto di costituzione ha concluso come segue: “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, per le motivazioni addotte nel presente atto, così disporre: 1) affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre e ciò Per_2 Per_1 nell'interesse di entrambi i minori;
2) possibilità del padre di tenere con sé i figli per un week end al mese con le modalità indicate in memoria difensiva e cioè: i figli andranno dal padre in Sicilia a completa spesa dei nonni paterni, sia di viaggio aereo che ovviamente di soggiorno;
in alternativa sarà il padre che, un week end al mese, si recherà a Collesalvetti per passare il fine settimana con i figli, alloggiando in un albergo del luogo;
3) durante le vacanze estive il padre terrà i figli con sé un mese continuato o, qualora la madre lo richieda, per periodi maggiori;
4) vacanze di calendario alternate come da Protocollo del tribunale di Livorno;
5) versamento mensile a titolo di mantenimento dei figli di € 600,00, somma comprensiva degli assegni familiari, cifra che potrà logicamente essere rivista nel momento in cui il padre dovesse trovare un lavoro stabile;
6) versamento del 50% delle spese straordinarie purché previamente concordate e documentate. Vinte le spese di giudizio.”.
La causa è stata istruita con l'ascolto dei minori e l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
2. Nel caso in esame, va accolta la domanda di affidamento esclusivo della prole pagina 2 di 4 alla madre.
Ed infatti, deve darsi atto del fatto che i figli della coppia, del 2011 e Per_1
del 2013, sentiti dal giudice in udienza, hanno ato il loro Per_2 sincero affetto verso il padre e il loro desiderio di trascorrere più tempo con lui;
i minori hanno riferito che il resistente, ormai trasferitosi in Sicilia dai propri genitori, non riesce a venire a Livorno con regolarità, che vorrebbero vederlo con maggiore frequenza, e che quando possono andare in Sicilia a casa dei nonni paterni, dove vive il padre, sono felici e stanno bene.
Tuttavia, dal contegno avuto dal resistente, anche durante il processo, in cui si è reso irreperibile persino al di lui difensore, emerge la necessità che i minori siano affidati alla madre, quale centro decisionale certo e vicino che assuma in modo tempestivo e consapevole le decisioni nell'interesse dei figli.
Il padre vive lontano, ha visto i figli poco e per pochi giorni sul territorio di Livorno, avendo preferito tornare in Sicilia dopo la fine del rapporto di coppia;
ad oggi risulta che sono mesi che non vede i ragazzi, pur essendosi impegnato a venire a Livorno una volta al mese per stare con loro;
anche nel periodo natalizio non li ha portati presso di sé come da accordi;
non paga il mantenimento malgrado abbia capacità lavorativa, e abbia, per sua stessa ammissione, percepito reddito durante il processo e viva nella casa dei genitori, senza spese di alloggio;
infine, lo stesso non ha neppure consegnato alla madre dei minori i denari percepiti a titolo di assegno unico per la prole, che si era impegnato a versare in favore della ricorrente.
Tutti questi elementi, dimostrano che il resistente, seppur se legato affettivamente ai figli, non riesce a svolgere il suo ruolo genitoriale in modo adeguato e serio, e non ha piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui ha lasciato la ricorrente al momento del suo allontanamento: la infatti, svolge lavori Pt_1 saltuari e con reddito modesto, non riesce a pagar ne di locazione di € 500,00 al mese, tanto che è entrata nelle liste per l'emergenza abitativa e rischia di rimanere senza abitazione per la prole.
3. Quanto alla frequentazione padre figli, va, pertanto, previsto che i minori possano stare con il padre anche sei settimane durante il periodo estivo, come avvenuto in passato, e una settimana durante le festività natalizie;
durante il periodo scolastico, invece, i minori potranno stare con il padre una volta al mese se il padre verrà a Livorno, previo preavviso di una settimana.
4. Venendo alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va previsto pagina 3 di 4 che il padre versi la somma di € 250 a figlio entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025; l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre e le spese straordinarie saranno al 50% ciascuno.
Tale importo appare congruo se si tiene conto del fatto che la ricorrente lavora in modo non stabile e, come detto, riesce ad arrivare ad un reddito mensile di € 600 al mese;
la stessa, inoltre, deve sostenere le spese di mantenimento diretto della prole da sola e deve anche pagare le spese di alloggio per sé e per i bambini;
il resistente, invece, vive con i genitori nella casa di loro proprietà, non tiene con sé i figli, se non nel periodo estivo, e, comunque, ha buona capacità reddituale, atteso che in udienza ha dichiarato di aver trovato un lavoro temporaneo con un reddito di € 1300 al mese.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente con pagamento a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida i minori e alla madre, con potere di assumere le Per_1 Per_2 decisioni nell'inter gli mbito sanitario e scolastico e di rilascio documenti;
2. i minori restano collocati dalla madre;
3. i minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
4. il padre verserà entro il 15 di ogni mese nelle mani della ricorrente la somma di
€ 250,00 a figlio, oltre 50% spese straordinarie;
tutto con decorrenza dall'aprile del 2025; 5. l'assegno unico verrà percepito solo dalla ricorrente;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente con pagamento in favore dello Stato le spese di lite, che si liquidano in €
2890,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Livorno, 5 aprile 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 663/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
E M iciliato in LARGO DUOMO 15 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. SMAREGLIA ALICE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SERAFINI MARCO e dell'avv. CARELLA GIACOMO ( ) VIA GARIBALDI 97 PIETRASANTA;
elettivamente C.F._3
RIBALDI 97 PIETRASANTA presso il difensore avv. SERAFINI MARCO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Trattasi di un giudizio di famiglia in cui la ricorrente ha chiesto quanto segue:
“il Tribunale di Livorno Voglia disporre l'affidamento dei figli minori nato Persona_1
pagina 1 di 4 a Catania il giorno 8 settembre 2011 e nato a [...] il [...], Persona_2 in via esclusiva alla madre ione presso l'abitazione della stessa, Parte_1 stabilendo altresì le modalit n le quali il padre avrà facoltà di vedere i figli e trattenersi con gli stessi, autorizzando l'affidataria esclusiva a chiedere ed ottenere il rilascio di documenti di identità nell'interesse dei figli, valevoli per l'espatrio. Voglia inoltre dichiarare tenuto nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4 llesalvetti, frazione Vicarello, in via delle Col
[...] domiciliato a Catania presso la sorella in viale Mario Rapisardi 158, al Parte_2 pagamento, in favore della ricorrente di un congruo assegno per il Parte_1 mantenimento dei figli minori stima nella misura di € 500,00 Per_1 Per_2 mensili (in ragione di € 250,0 cu nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, precisandone tempi e modalità di versamento nonché mensilità complessive, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT. Voglia infine dichiararlo tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, didattiche, scolastiche, ricreative e formative) nell'interesse dei figli, purchè previamente concordate e documentate. Voglia inoltre disporre che l'assegno unico per i figli erogato dall' venga percepito, nella sua integralità, dalla signora Con vittoria di spese, CP_2 Pt_1 anc rali, e compensi di causa da disporsi in favore ato stante l'intercorsa ammissione della ricorrente al patrocinio per i non abbienti a spese dello stato.”.
Il resistente nel suo atto di costituzione ha concluso come segue: “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, per le motivazioni addotte nel presente atto, così disporre: 1) affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre e ciò Per_2 Per_1 nell'interesse di entrambi i minori;
2) possibilità del padre di tenere con sé i figli per un week end al mese con le modalità indicate in memoria difensiva e cioè: i figli andranno dal padre in Sicilia a completa spesa dei nonni paterni, sia di viaggio aereo che ovviamente di soggiorno;
in alternativa sarà il padre che, un week end al mese, si recherà a Collesalvetti per passare il fine settimana con i figli, alloggiando in un albergo del luogo;
3) durante le vacanze estive il padre terrà i figli con sé un mese continuato o, qualora la madre lo richieda, per periodi maggiori;
4) vacanze di calendario alternate come da Protocollo del tribunale di Livorno;
5) versamento mensile a titolo di mantenimento dei figli di € 600,00, somma comprensiva degli assegni familiari, cifra che potrà logicamente essere rivista nel momento in cui il padre dovesse trovare un lavoro stabile;
6) versamento del 50% delle spese straordinarie purché previamente concordate e documentate. Vinte le spese di giudizio.”.
La causa è stata istruita con l'ascolto dei minori e l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
2. Nel caso in esame, va accolta la domanda di affidamento esclusivo della prole pagina 2 di 4 alla madre.
Ed infatti, deve darsi atto del fatto che i figli della coppia, del 2011 e Per_1
del 2013, sentiti dal giudice in udienza, hanno ato il loro Per_2 sincero affetto verso il padre e il loro desiderio di trascorrere più tempo con lui;
i minori hanno riferito che il resistente, ormai trasferitosi in Sicilia dai propri genitori, non riesce a venire a Livorno con regolarità, che vorrebbero vederlo con maggiore frequenza, e che quando possono andare in Sicilia a casa dei nonni paterni, dove vive il padre, sono felici e stanno bene.
Tuttavia, dal contegno avuto dal resistente, anche durante il processo, in cui si è reso irreperibile persino al di lui difensore, emerge la necessità che i minori siano affidati alla madre, quale centro decisionale certo e vicino che assuma in modo tempestivo e consapevole le decisioni nell'interesse dei figli.
Il padre vive lontano, ha visto i figli poco e per pochi giorni sul territorio di Livorno, avendo preferito tornare in Sicilia dopo la fine del rapporto di coppia;
ad oggi risulta che sono mesi che non vede i ragazzi, pur essendosi impegnato a venire a Livorno una volta al mese per stare con loro;
anche nel periodo natalizio non li ha portati presso di sé come da accordi;
non paga il mantenimento malgrado abbia capacità lavorativa, e abbia, per sua stessa ammissione, percepito reddito durante il processo e viva nella casa dei genitori, senza spese di alloggio;
infine, lo stesso non ha neppure consegnato alla madre dei minori i denari percepiti a titolo di assegno unico per la prole, che si era impegnato a versare in favore della ricorrente.
Tutti questi elementi, dimostrano che il resistente, seppur se legato affettivamente ai figli, non riesce a svolgere il suo ruolo genitoriale in modo adeguato e serio, e non ha piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui ha lasciato la ricorrente al momento del suo allontanamento: la infatti, svolge lavori Pt_1 saltuari e con reddito modesto, non riesce a pagar ne di locazione di € 500,00 al mese, tanto che è entrata nelle liste per l'emergenza abitativa e rischia di rimanere senza abitazione per la prole.
3. Quanto alla frequentazione padre figli, va, pertanto, previsto che i minori possano stare con il padre anche sei settimane durante il periodo estivo, come avvenuto in passato, e una settimana durante le festività natalizie;
durante il periodo scolastico, invece, i minori potranno stare con il padre una volta al mese se il padre verrà a Livorno, previo preavviso di una settimana.
4. Venendo alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va previsto pagina 3 di 4 che il padre versi la somma di € 250 a figlio entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025; l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre e le spese straordinarie saranno al 50% ciascuno.
Tale importo appare congruo se si tiene conto del fatto che la ricorrente lavora in modo non stabile e, come detto, riesce ad arrivare ad un reddito mensile di € 600 al mese;
la stessa, inoltre, deve sostenere le spese di mantenimento diretto della prole da sola e deve anche pagare le spese di alloggio per sé e per i bambini;
il resistente, invece, vive con i genitori nella casa di loro proprietà, non tiene con sé i figli, se non nel periodo estivo, e, comunque, ha buona capacità reddituale, atteso che in udienza ha dichiarato di aver trovato un lavoro temporaneo con un reddito di € 1300 al mese.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente con pagamento a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida i minori e alla madre, con potere di assumere le Per_1 Per_2 decisioni nell'inter gli mbito sanitario e scolastico e di rilascio documenti;
2. i minori restano collocati dalla madre;
3. i minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
4. il padre verserà entro il 15 di ogni mese nelle mani della ricorrente la somma di
€ 250,00 a figlio, oltre 50% spese straordinarie;
tutto con decorrenza dall'aprile del 2025; 5. l'assegno unico verrà percepito solo dalla ricorrente;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente con pagamento in favore dello Stato le spese di lite, che si liquidano in €
2890,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Livorno, 5 aprile 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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