Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7538/2018 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Collegio considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 28.4.2025 per la discussione e la decisione;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 275 bis cpc e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16843/2022 R.G. dell'anno 2022, cui è riunito il n°17392/2022, avente ad oggetto: divisione - azione di riduzione, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara Di Tonto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...] ciardi n°8 , giusta mandato conferito in calce al ricorso introdut- CodiceFiscale_1 tivo con documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. così co- me modificato dall'art. 45 L. 18/06/2009 n°69, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Landolfi, c.f. P.IVA e con lo stesso elettivamente C.F._2 P.IVA_1 domiciliata, ai fini della controversia, in Caserta al Viale Lincoln n°233, (il quale, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 D.P.R. dell'11 Febbraio 2005 n. 68, chiede di ricevere le
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[...]
; Email_1
ATTORI
E nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_1
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Maurizio Parlato, C. F. C.F._3
(Fax: 0817614871; PEC: C.F._4 [...]
, presso il quale elett.te domicilia Napoli alla via France- Email_2 sco Giordani n. 42, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 28.4.2025 le parti concludevano come da memorie di tratta- zione in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comun- que, sintetizzando lo svolgimento del processo).
, con ricorso sommario ex art. 702 bis cpc, ha convenuto in giudizio Parte_1
lamentando che quest'ultima, dopo la morte del suo coniuge separato (non CP_1 divorziato) avvenuta il 2 marzo 2022, avesse sottratto indebitamente Persona_1 somme di denaro da un conto corrente cointestato con il defunto, a danno della massa ereditaria. La ricorrente, che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, sostiene che sul conto bancario erano presenti € 16.163,69 al momento del decesso. Di tale somma, € 12.500,00 sarebbero stati distratti dalla convenuta tramite operazioni banca- rie (giroconti e prelievi) effettuate nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alla morte del dott. Dopo aver detratto le spese funebri (pari a € 2.250,00), l'importo Per_1 residuo di € 12.500,00 è stato, a suo dire, indebitamente sottratto e dovrebbe essere restituito nella misura della metà, cioè € 6.250,00, trattandosi di conto cointestato e quindi, per la ricorrente, da ritenersi in comunione. A fondamento della propria posizio- ne, la ricorrente fa valere la sua qualità di coniuge separata senza addebito e non divor- ziata, dunque ancora titolare di diritti successori, e chiede al Tribunale di accertare e condannare la convenuta alla restituzione della somma indebitamente prelevata, con interessi e spese.
La convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, respingendo in toto le accuse della ricorrente e chiedendo il rigetto integrale della domanda;
in via preliminare ha eccepito che: la aveva avviato un secondo giudizio parallelo (R.G. 17392/2022) davanti Pt_1 allo stesso Tribunale, sempre relativo alla successione del dott. ad ogget- Persona_1 to la riduzione di un legato e reintegra della quota legittima lesa;
il giudizio era impro- cedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
il rito era inappro- priato, in considerazione della complessità della causa (con necessità di approfondita istruttoria, conteggi e prova testimoniale). Nel merito ha proposto domanda riconven-
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zionale, chiedendo la compensazione tra le somme eventualmente dovute alla ricorren- te e il suo credito di € 5.750,00 per spese anticipate n favore del de cuius.
Mutato il rito da sommario ad ordinario, riunito al presente il fascicolo rgn°17392/22, trattato il giudizio, le parti alla udienza del 28.4.2025, raggiunto tra loro un accordo, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ed ordine al conservatore di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 22.7.2022, rep. 25535/2022 (nota di trascrizione registro generale 22510, registro particolare 16998 del 22.7.2022, protocollo di richiesta NA314223/1 del 2022), sul bene sito in Napoli alla via Leone Marsicano 6 (identificato catastalmente alla via Bartolomeo Facio 3, sez. AVV., foglio 9, p.lla 280, sub.
7. Z.c. 7B, piani S1, 3, 4, cat. A/2, cl. 2, vani 8, sup. 172 mq., r.c. 970,94).
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto le parti hanno esplicitamente e concordemente dichiarato di aver trovato un accordo sull'oggetto dei due giudizi riu- niti;
in tema va ribadito che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulan- do che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'inte- resse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive po- sizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazio- ne delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spe- se” (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30251). Orbene, nel caso in esame, per stessa ammissione congiunta di ambo le parti, che hanno raggiunto un accordo, non c'è più necessità di una pronuncia dell'intestato Tribunale.
Anche sulle spese le parti hanno invocato una pronuncia di compensazione come da raggiunti accordi.
Va, in conseguenza, ordinato al conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con esonero di responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione collegiale, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite;
1) ordina al conservatore competente per territorio, esonerandolo da responsabili- tà, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 22.7.2022, rep. 25535/2022 (nota di trascrizione registro generale 22510, registro partico- lare 16998 del 22.7.2022, protocollo di richiesta NA314223/1 del 2022), sul be- ne sito in Napoli alla via Leone Marsicano 6.
Così deciso in Napoli il 12.5.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
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