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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 330 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege.
appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Domenico Naso per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello. appellata
Oggetto: Retribuzione - pubblico impiego
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 18.3.2025
Per l'appellato: come da note depositate in data 19.3.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia, in data 25.2.2024, CP_2
premesso che con precedente sentenza di condanna n. 220 del 2023 il
[...] era stato condannato a pagarle, a Controparte_1
titolo di differenze retributive, la somma di euro 13.759,54, oltre ratei di 13ª mensilità ed oltre accessori di legge sul capitale depurato da ritenute previdenziali, assistenziali, erariali, ha lamentato che il le aveva CP_1
corrisposto la minore somma di euro 12.225,39 operando una trattenuta di euro 1.534,19 a titolo di contributi previdenziali a carico della lavoratrice.
Ha quindi chiesto l'accertamento del diritto al pagamento di dette trattenute, che a mente dell'art. 23 l. 218/1952 erano illegittime in quanto aventi ad oggetto contributi pagati dopo la scadenza, nonché la condanna del a corrisponderle il relativo importo. CP_1
Il , costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1
pretesa.
Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente alla domanda di accertamento dell'illegittimità della trattenuta.
Il propone appello e l'appellata resiste. CP_1
La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato telematicamente note conclusive nel termine perentorio fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, sottoposta alle parti la questione di una possibile duplicazione del titolo per una somma già portata dalla precedente sentenza, ha ritenuto in primo luogo inammissibile la domanda di condanna del al pagamento dell'importo delle trattenute previdenziali già CP_1
contenuto nella precedente sentenza, per essere preclusa al giudice della cognizione ogni questione relativa all'interpretazione del titolo esecutivo e potendo la lavoratrice promuovere l'azione esecutiva per la differenza, onerando così il di eccepire l'integrale adempimento in sede di CP_1 opposizione all'esecuzione.
Il giudice di primo grado ha invece accolto la domanda di accertamento del diritto a percepire tale differenza, ritenendo di non ravvisare “un motivo
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per cui non possa avere un interesse qualificato a sottoporre la questione al giudice in prevenzione, a maggior ragione laddove si consideri che il
dimostra con le proprie difese di considerare che il pagamento CP_1
eseguito sia integralmente satisfattivo” e rilevando, inoltre, che nel precedente procedimento “Non vi era motivo per dedurre la questione nel giudizio di primo grado, in cui il giudice, in conformità ai principi generali, ha pronunciato la condanna al lordo di ritenute, e tanto meno vi era motivo per impugnare la sentenza, che non contiene affatto un comando giudiziale di trattenere i contributi previdenziali a carico del lavoratore”.
2. Preliminarmente va rilevato che è passato in giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione, il capo della sentenza concernente l'inammissibilità della domanda di condanna del al pagamento CP_1
della quota della contribuzione trattenuta dall'Amministrazione.
3. Con il primo motivo di appello il lamenta la nullità ed CP_1
erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento del diritto al pagamento della trattenuta. Ad avviso dell'appellante, se si ritenesse oggetto della causa de qua l'interpretazione del titolo esecutivo la questione sarebbe di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione; dove invece si ritenesse oggetto della domanda di accertamento l'interpretazione delle norme di legge, la stessa sarebbe inammissibile per violazione del principio di ne bis in idem e dell'art. 2909 c.c. atteso che sulla identica controversia vi è già il giudicato della precedente sentenza n. 220/2023 del Tribunale di La Spezia.
3.1 Il motivo è fondato per le ragioni di seguito specificate.
Questa Corte si è già pronunciata in analoga fattispecie con la sentenza n.
85/2025 - che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – affermando : “in caso di spontaneo adempimento parziale di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, il creditore non può instaurare un nuovo giudizio di cognizione per ottenere la differenza, in quanto ciò creerebbe - in via potenziale - una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito (seppur parziale), con evidente
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pregiudizio del debitore che potrebbe essere chiamato a pagare due volte in forza dei due diversi titoli.
La sig.ra … – in presenza di una sentenza esecutiva a sé favorevole - avrebbe dovuto agire in sede esecutiva per ottenere la differenza residuata dal pagamento spontaneo, intimando al debitore - mediante precetto -
l'ulteriore pagamento dell'importo di €. 520,80 oltre gli accessori di legge e le successive spese.
A fronte di tale intimazione, il avrebbe potuto proporre CP_1
opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., sostenendo di aver estinto integralmente la propria obbligazione con il pagamento della minor somma di €. 4.148,73, pari alle retribuzioni al netto degli oneri contributivi a carico della lavoratrice. E la creditrice opposta avrebbe potuto resistere in quel giudizio, facendo valere le sue legittime ragioni in applicazione della disciplina di cui ex art. 19 della L. n. 2018/1952 sopra citato, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza dalla stessa richiamata (Cass.
n. 18044/2015 e altre conformi)”.
Tali considerazioni - espressamente riferite alla proposizione di una nuova domanda di condanna per il pagamento di un importo già pacificamente ricompreso nel titolo esecutivo costituito dalla precedente sentenza e trattenuto dal debitore al momento dello spontaneo adempimento del comando giudiziale - valgono anche in relazione alla domanda logicamente pregiudiziale di accertamento del diritto al pagamento del predetto importo portato dal medesimo titolo.
Trattandosi di una condanna in forma specifica, che già individua l'esatto ammontare delle spettanze dovute, l'accertamento della illegittimità dell'adempimento parziale dell'obbligo accertato nella sentenza non può costituire oggetto di un nuovo autonomo giudizio di cognizione, per il quale il creditore non ha un interesse attuale e concreto potendo già agire in esecutivis per conseguire il pagamento, ed è suscettibile di venire in rilievo nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione eventualmente proposto dal debitore ai sensi dall'art. 615 c.p.c. per contestare tale diritto.
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4. Discende dalle ragioni esposte l'inammissibilità delle domande di accertamento proposte dall'appellata con il ricorso introduttivo e l'assorbimento degli ulteriori due motivi di appello riguardanti il merito della legittimità della trattenuta effettuata dal . CP_1
5. In punto spese, la natura processuale delle questioni trattate e l'atteggiarsi del complessivo rapporto obbligatorio tra le parti, nel quale le stesse si inseriscono, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello, dichiara l'inammissibilità delle domande di accertamento proposte dall'appellata con il ricorso introduttivo;
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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