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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 199 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Di Stefano presso il cui studio Parte_1 lla Via Campolo n.92 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Di Gloria e dall'Avv.to Giuseppe CP_1 i elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' sita in CP_1
Palermo, nella Via F. Laurana n. 59 appellato all'udienza di discussione del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato in data 3.07.2021 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, chiedeva di accertare l'illegittimità della richiesta formulata dall' Parte_1 CP_1 lla somma di euro 14.406,21 su pensione cat. INVCIV n. 07161
“…quote di accompagnamento non spettante a seguito di revisione…” per il periodo intercorrente dall'01 febbraio 2017 al 31 maggio 2020. Deduceva, a tal fine, di aver percepito le somme chieste in restituzione dall' in buona fede non avendo mai avuto conoscenza dell'esito della visita di CP_1 revisione del 29.12.2017. Instaurato il contraddittorio, il Giudice adito con sentenza n.2900/2022 rigettava il ricorso all'uopo rilevando che l' aveva documentalmente provato il venir meno CP_1 del requisito sanitario in seguito di revisione del 29.12.2017 e che controparte si era limitata ad affermare di non aver ricevuto il relativo verbale. Avverso tale sentenza ha interposto gravame l' hiedendone la riforma. Pt_1
Ha resistito all'appello l' con memoria depositata in data 6.2.2025 CP_1 chiedendone il rigetto. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Parte appellante censura la sentenza di primo grado in quanto, il Tribunale non si sarebbe attenuto ai principi dettati dalla disciplina di settore in materia di indebito previdenziale e assistenziale, che esclude la ripetibilità dell'indebito in presenza di situazioni variamente articolate che hanno quale comune denominatore la non
Pag.1 imputabiulità al beneficiario dell'erogazione indebita e l'affidamento generato in quest'ultimo dal comportamento dell'Ente. In particolare, ribadisce che l' non gli aveva mai notificato l'esito e il CP_1 verbale della visita di revisione de 29.12.2017 da cui avrebbe potuto “desumere la perdita dei requisiti sanitari e dei relativi benefici assistenziali”. Soggiunge che tale circostanza non era stata contestata da controparte e che, anzi, lo stesso Istituto, in memoria, aveva confermato che “i verbali di revisione sanitaria n.61207604000560 del 29/12/17 (doc. 6) e n. 6120837999133 del 5/10/21 (doc. 7) non sono stati notificati al ricorrente perché le raccomandate sono stata inviate al vecchio indirizzo e sono state restituite al mittente …”.
Il motivo è manifestamente fondato. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019). Orbene, nella fattispecie in esame, risulta patente la sussistenza di un più che legittimo affidamento dell' irca il diritto alla percezione del beneficio assistenziale Pt_1 nel periodo oggetto di causa atteso che lo stesso (già dichiarato invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento) non ha mai avuto conoscenza (per come, del resto, ammesso dallo stesso Istituto appellato sia in primo grado che in questa sede) dell'esito della visita di revisione del 29.12.2017 (avendo, al contrario, ricevuto soltanto la comunicazione qui impugnata del 29.5.2020 con la quale l' a distanza di quasi tre CP_1 anni dalla visita medica di revisione, gli ha chiesto la re della somma di euro 14.406,21). Essendo, pertanto, pacifico che l' non era a conoscenza dell'intervenuto Pt_1 venir meno del requisito sanitario, ed escluso che nella vicenda che occupa siano state integrate le ipotesi di “erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o di dolo comprovato dell'accipiens” (non essendovi neanche prova che parte appellante abbia posto in essere condotte dolose volte ad ottenere indebitamente le somme erogate), l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata dichiarando che non è tenuto a restituire all' la somma di €14.406,21 a titolo di Parte_1 CP_1
Pag.2 pensione cat. INVCIV n.07161719 per il periodo dal 01/02/2017 al 31/05/2020 richiesta dal detto con atto del 29.5.2020. CP_2
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo in favore dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2900/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 19.9.2022 dichiara che Pt_1
non è tenuto a restituire all' la somma di €14.406,21 a titolo di p
[...] CP_1 cat. INVCIV n.07161719 per il periodo dal 01/02/2017 al 31/05/2020 richiesta dal detto Istituto con atto del 29.5.2020. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante che liquidano, per il primo, in complessivi euro €1.618,00 e, per il secondo, in complessivi €1.889,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute. Palermo 20 febbraio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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