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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25553/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19483/2023
tra
Parte_1
ATTRICE opponente
e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Vincenzo D'Auria, in sostituzione dell'avv. Schiavo Barbara giusta delega verbale,
- per parte convenuta l'avv. Giulio Andreotti, in sostituzione dell'avv. Marullo di Condojanni giusta delega verbale, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice opponente, alla luce dell'istanza depositata telematicamente il 16.01.2025, precisa le proprie conclusioni chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere e la condanna di controparte alle spese di lite della presente procedura, dando atto peraltro pagina 1 di 7 che la sentenza del Tribunale di Ivrea emessa il 21.11.2024 (fascicolo RG 3423/2020) è passata in giudicato.
Parte Convenuta opposta, dato atto della cessata materia del contendere per fatti successivi all'instaurazione della presente controversia e non noti al momento del deposito del ricorso monitorio avvenuto in data 11.11.2022, precisa le proprie conclusioni chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, anche tenuto conto che i fatti oggetto dell'altro giudizio sono stati richiamati nella presente causa da controparte in modo generico ed indeterminato, richiama pertanto sul punto le difese già argomentate in atti;
precisa peraltro che l'istanza depositata da controparte il 16.01.2025, non è stata comunicata dalla Cancelleria.
Parte Attrice opponente contesta quest'ultimo assunto, poiché risulta versato in atti l'intero fascicolo del predetto giudizio.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 16,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,28.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,07,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
N. R.G. 25553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Terreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25553/2023 promossa da:
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
ATTRICE opponente contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a D.I. in materia contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 5399/23, emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le è stato ingiunto, su ricorso di , di pagare la somma di € 5.813,64=, gli interessi Controparte_1
pagina 3 di 7 legali come da domanda e le spese di lite della procedura monitoria, a fronte delle fatture emesse nel periodo 28.10.2020-26.02.2022 (docc.
3-9 del fascicolo monitorio):
In sintesi, l'opponente ha dedotto ed eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria e l'inesistenza della prova del credito per omessa fornitura dei servizi oggetto di accordo contrattuale;
ha pertanto concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: accertare l'incompetenza per territorio del giudice adito e dichiarare il Tribunale di Torino quale
Giudice competente.
In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e/o non di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
Nel merito: dichiarare nullo, invalido ed inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto perché infondato in fatto ed in diritto per i fatti esposti in narrativa.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge”.
pagina 4 di 7 Con comparsa del 17.11.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l‟Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- In linea preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 5399/2023 (R.G. n.
42453/2022) opposto per l'intera somma di € 5.813,64, oltre agli interessi legali, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate dal Giudice in € 900,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
- Nel merito: rigettare le eccezioni ex adverso formulate dall'opponente in quanto inammissibili
e/o infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, accertare che il credito, vantato da
[...]
nei confronti della è pari ad € 5.813,64, oltre interessi CP_1 Controparte_2
convenzionali o, in subordine, al tasso legale, maturati dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero alla diversa misura determinata in corso di causa;
- Ancora nel merito: condannare la al pagamento dell'importo di € Controparte_2
5.813,64 oltre interessi convenzionali o, in subordine, al tasso legale, maturati dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero alla diversa misura determinata in corso di causa;
- Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Con istanza depositata telematicamente il 16.01.2025, parte attrice opponente ha dato atto che:
• con sentenza n° 1276/2024, pubblicata il 22.11.2024, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato risolto per inadempimento di il contratto stipulato inter partes e Controparte_1
condannato il gestore al rimborso delle fatture n° AM16063625, n° AM12022045, n°
AM07960951, n° AM03806912, n° AL24615676, n° AL20235254, n° AL15874462 e n°
AL11653747, emesse nel periodo 26.06.2019-26.08.2020, per un totale complessivo di
€ 5.167,01=, oltre interessi (doc. 1),
• la risoluzione contrattuale ha riguardato il medesimo contratto in forza del quale l'odierna convenuta opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto n° 5399/2023,
• dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Ivrea, ha emesso Controparte_1 nota di credito n° ZZ50043741 datata 11.12.2014, per l'importo di € 5.813,64= (doc. 2), rinunciando così alla somma azionata con la procedura monitoria e facendo venir meno la ragione del contendere,
pagina 5 di 7 ha quindi concluso per la dichiarazione della cessata materia del contenere e Parte_1
per la condanna del gestore telefonico alle spese di lite, come da nota spese depositata (doc.
3).
All'udienza odierna, ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del Controparte_1
contendere ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
* * * * *
Occorre premettere che è documentale e non contestato che ha emesso, in Controparte_1 corso di causa ovvero in data 11.12.2024, la nota di credito n° ZZ50043741 per l'importo azionato di € 5.813,64=.
Alla luce della concorde richiesta delle parti deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n° 5399/23, emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di € 5.813,64=.
Questa pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, da applicarsi nelle more del giudizio ogni qual volta sopravvengano eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Qualora la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenga nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica la caducazione del decreto medesimo, poiché la sentenza è destinata a sostituirsi al provvedimento emesso all'esito della fase monitoria (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. 2, n° 15378/2000).
La sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea è passata in giudicato e la presente opposizione è risultata così sostanzialmente fondata.
Sul punto deve peraltro tenersi conto del fatto che la causa innanzi al Tribunale di Ivrea è stata radicata da con atto di citazione del 10.11.2020 e che, ciononostante, parte Parte_1
opposta ha comunque deciso di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo in data 11.11.2022. per il recupero forzoso delle somme esposte nelle fatture successivamente emesse.
Le spese di lite della presente controversia seguono la soccombenza e vanno liquidate ai minimi tabellari stante il valore della controversia (€ 5.813,64=) e tenendo conto dell'attività processuale esposta nella nota spese depositata da parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
pagina 6 di 7 revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 5399/23, emesso dal Tribunale di Milano, condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite che liquida in € 1.700,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Milano,11 marzo 2025
Il giudice
dott. Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19483/2023
tra
Parte_1
ATTRICE opponente
e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Vincenzo D'Auria, in sostituzione dell'avv. Schiavo Barbara giusta delega verbale,
- per parte convenuta l'avv. Giulio Andreotti, in sostituzione dell'avv. Marullo di Condojanni giusta delega verbale, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice opponente, alla luce dell'istanza depositata telematicamente il 16.01.2025, precisa le proprie conclusioni chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere e la condanna di controparte alle spese di lite della presente procedura, dando atto peraltro pagina 1 di 7 che la sentenza del Tribunale di Ivrea emessa il 21.11.2024 (fascicolo RG 3423/2020) è passata in giudicato.
Parte Convenuta opposta, dato atto della cessata materia del contendere per fatti successivi all'instaurazione della presente controversia e non noti al momento del deposito del ricorso monitorio avvenuto in data 11.11.2022, precisa le proprie conclusioni chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, anche tenuto conto che i fatti oggetto dell'altro giudizio sono stati richiamati nella presente causa da controparte in modo generico ed indeterminato, richiama pertanto sul punto le difese già argomentate in atti;
precisa peraltro che l'istanza depositata da controparte il 16.01.2025, non è stata comunicata dalla Cancelleria.
Parte Attrice opponente contesta quest'ultimo assunto, poiché risulta versato in atti l'intero fascicolo del predetto giudizio.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 16,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,28.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,07,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
N. R.G. 25553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Terreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25553/2023 promossa da:
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
ATTRICE opponente contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a D.I. in materia contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 5399/23, emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le è stato ingiunto, su ricorso di , di pagare la somma di € 5.813,64=, gli interessi Controparte_1
pagina 3 di 7 legali come da domanda e le spese di lite della procedura monitoria, a fronte delle fatture emesse nel periodo 28.10.2020-26.02.2022 (docc.
3-9 del fascicolo monitorio):
In sintesi, l'opponente ha dedotto ed eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria e l'inesistenza della prova del credito per omessa fornitura dei servizi oggetto di accordo contrattuale;
ha pertanto concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: accertare l'incompetenza per territorio del giudice adito e dichiarare il Tribunale di Torino quale
Giudice competente.
In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e/o non di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
Nel merito: dichiarare nullo, invalido ed inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto perché infondato in fatto ed in diritto per i fatti esposti in narrativa.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge”.
pagina 4 di 7 Con comparsa del 17.11.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l‟Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- In linea preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 5399/2023 (R.G. n.
42453/2022) opposto per l'intera somma di € 5.813,64, oltre agli interessi legali, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate dal Giudice in € 900,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
- Nel merito: rigettare le eccezioni ex adverso formulate dall'opponente in quanto inammissibili
e/o infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, accertare che il credito, vantato da
[...]
nei confronti della è pari ad € 5.813,64, oltre interessi CP_1 Controparte_2
convenzionali o, in subordine, al tasso legale, maturati dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero alla diversa misura determinata in corso di causa;
- Ancora nel merito: condannare la al pagamento dell'importo di € Controparte_2
5.813,64 oltre interessi convenzionali o, in subordine, al tasso legale, maturati dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero alla diversa misura determinata in corso di causa;
- Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Con istanza depositata telematicamente il 16.01.2025, parte attrice opponente ha dato atto che:
• con sentenza n° 1276/2024, pubblicata il 22.11.2024, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato risolto per inadempimento di il contratto stipulato inter partes e Controparte_1
condannato il gestore al rimborso delle fatture n° AM16063625, n° AM12022045, n°
AM07960951, n° AM03806912, n° AL24615676, n° AL20235254, n° AL15874462 e n°
AL11653747, emesse nel periodo 26.06.2019-26.08.2020, per un totale complessivo di
€ 5.167,01=, oltre interessi (doc. 1),
• la risoluzione contrattuale ha riguardato il medesimo contratto in forza del quale l'odierna convenuta opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto n° 5399/2023,
• dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Ivrea, ha emesso Controparte_1 nota di credito n° ZZ50043741 datata 11.12.2014, per l'importo di € 5.813,64= (doc. 2), rinunciando così alla somma azionata con la procedura monitoria e facendo venir meno la ragione del contendere,
pagina 5 di 7 ha quindi concluso per la dichiarazione della cessata materia del contenere e Parte_1
per la condanna del gestore telefonico alle spese di lite, come da nota spese depositata (doc.
3).
All'udienza odierna, ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del Controparte_1
contendere ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Occorre premettere che è documentale e non contestato che ha emesso, in Controparte_1 corso di causa ovvero in data 11.12.2024, la nota di credito n° ZZ50043741 per l'importo azionato di € 5.813,64=.
Alla luce della concorde richiesta delle parti deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n° 5399/23, emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di € 5.813,64=.
Questa pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, da applicarsi nelle more del giudizio ogni qual volta sopravvengano eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Qualora la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenga nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica la caducazione del decreto medesimo, poiché la sentenza è destinata a sostituirsi al provvedimento emesso all'esito della fase monitoria (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. 2, n° 15378/2000).
La sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea è passata in giudicato e la presente opposizione è risultata così sostanzialmente fondata.
Sul punto deve peraltro tenersi conto del fatto che la causa innanzi al Tribunale di Ivrea è stata radicata da con atto di citazione del 10.11.2020 e che, ciononostante, parte Parte_1
opposta ha comunque deciso di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo in data 11.11.2022. per il recupero forzoso delle somme esposte nelle fatture successivamente emesse.
Le spese di lite della presente controversia seguono la soccombenza e vanno liquidate ai minimi tabellari stante il valore della controversia (€ 5.813,64=) e tenendo conto dell'attività processuale esposta nella nota spese depositata da parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
pagina 6 di 7 revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 5399/23, emesso dal Tribunale di Milano, condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite che liquida in € 1.700,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Milano,11 marzo 2025
Il giudice
dott. Alessandra Terreri
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