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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 24 marzo 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di conSIlio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1197 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
(già (C.F.: ), in persona del Parte_1 CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, e per esso il procuratore, , giusta Parte_2 procura autenticata dal notaio del 10 aprile 2018, rep. 44650 Persona_1 racc. 12935, registrata a Milano 6 il 13 aprile 2018 al n. 14683, con sede legale a Milano 3 – BaSIlio, Via Ennio Doris snc, Palazzo Meucci, elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Massimo
Mannocchi e Francesca Tucceri, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ) nata a [...] il 30 Controparte_2 C.F._1 settembre 1982, residente a Silvi (TE), in via Filippo Turati, elettivamente domiciliata a Foggia, in via Lustro n. 29, presso e nello studio dell'Avv.
Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso monitorio.
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione ad ingiunzione per consegna di documentazione bancaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo, la SI.ra ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 307/2023 Controparte_2
(nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 10/2023) nei confronti di (d'ora in poi, per comodità, anche solo la Parte_1
“ ”), con il quale è stato intimato a quest'ultima di consegnare, in CP_3 favore della allora ricorrente, copia del contratto di cessione del quinto alla stessa intestato, oltre alla condanna al pagamento delle spese della procedura monitoria, competenze e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 28 febbraio 2023, depositato in data 7 marzo 2023 e notificato in pari data, ha Parte_1 spiegato opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio l'ingiungente ha chiesto Controparte_2 all'intestato Tribunale “1) in via preliminare: qualora reiterata, denegare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 307/2023 (RG n. 10/2023) emesso dal Tribunale di Teramo per le ragioni esposte;
2) in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza e/ o illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla SI.ra
con il decreto ingiuntivo n. 307/2023 (RG n. 10/2023) emesso Controparte_2 dal Tribunale di Teramo, disporre la revoca o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace il provvedimento monitorio opposto, nonché ogni avversa pretesa ed eccezione per le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la SI.ra , CP_2 chiedendo di “a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b)
Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto”.
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza celebrata in data 18 gennaio 2024, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente rinvio
2 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e l'allora titolare l'ha rinviata al 24 ottobre 2024, concedendo alle parti il triplo termine indicato dalla disposizione normativa citata.
Dopo un iniziale differimento della predetta udienza ad opera dello scrivente magistrato - divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo
2024 -, la causa è stata successivamente anticipata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna (25 marzo 2025), celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
(stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), con concessione di termine sino a 5 giorni prima della predetta udienza per l'eventuale deposito di sintetiche note conclusive;
quindi, all'odierna udienza, lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, all'esito della camera di conSIlio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto n. 307/2023 emesso in favore della SI.ra , con il quale il Tribunale di Teramo ha CP_2 ingiunto alla odierna società opponente di consegnare copia del contratto di cessione del quinto intestato alla allora ingiungente, oggi opposta, condannandola al pagamento delle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Nel dettaglio, a supporto della propria opposizione, ha dedotto Parte_1 ed allegato che:
− è anzitutto generica ed inesatta la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso monitorio, all'interno del quale la SI.ra ha semplicemente CP_2 assunto di aver sottoscritto con essa opponente il contratto n. 81102115482 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione mensile e di aver richiesto, mediante comunicazione via p.e.c. del 24 giugno 2022, copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento, richiesta che sarebbe rimasta inevasa, con conseguente necessità di agire in via monitoria per ottenere una ingiunzione di consegna dei documenti nei
3 confronti di essa odierna opponente;
− la corretta ricostruzione dei fatti è invece la seguente: con contratto di finanziamento n. 115482 stipulato in data 6 agosto 2018, la SI.ra CP_2 ha sottoscritto con oggi appunto un prestito CP_1 Parte_1 personale rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione mensile ai sensi della L. n. 80/2005; in data 20 luglio 2022 (e mai prima), essa ha ricevuto, a mezzo p.e.c., Parte_1 dalla società una richiesta, a nome della SI.ra , di CP_4 CP_2 invio del predetto contratto di finanziamento, unitamente al conteggio estintivo ed alla liberatoria di estinzione, comunicazione che è stata invero riscontrata in pari data da essa Finanziaria, la quale ha risposto che “la pratica indicata in oggetto non risulta essere estinta”; successivamente, la SI.ra ha provveduto ad estinguere il contratto di finanziamento, come CP_2 da liberatoria resa il 19 ottobre 2022, dopo di che nessuna ulteriore richiesta di documentazione è stata ricevuta da essa opponente;
− dunque, all'epoca dell'unica richiesta - pervenuta in data 20 luglio 2022 per conto della SI.ra - il contratto di cessione del Controparte_2 quinto sottoscritto con la Finanziaria era in regolare ammortamento, pertanto, quest'ultima ha rappresentato detta evidenza alla SI.ra
, riscontrando la richiesta pervenuta tramite la società , CP_2 CP_4 non essendo invece giunta nessuna altra richiesta, né prima (il 24 giugno
2022, come asserito), né dopo;
− parte opposta non ha neppure adempiuto correttamente all'ordine di integrazione documentale formulato dal Giudice del giudizio monitorio, posto che, dall'esame del relativo fascicolo, emerge che il relativo Giudice ha richiesto tale integrazione per tre volte, evidenziando nell'ultimo provvedimento adottato ex art. 640 c.p.c. il 17 febbraio 2023 che: “richiamati
i provvedimenti del 24.1.23 e 7.2.23 e rilevato che, pur all'esito delle integrazioni documentali: i) Le ricevute di avvenuta consegna continuano a non essere leggibili;
ii) Non risulta allegato il documento indicato (“la pagina internet di
Prexta relativa ai “contatti”, ove è pubblicizzato l'indirizzo pec al quale invitano
a fare riferimento”); iii) Infine, non risulta chiaro cosa intenda la parte per “conto relativo all'estinzione anticipata” e “relativa quietanza di pagamento”, non avendo dedotto di aver estinto anticipatamente il finanziamento”;
4 − infatti, dalla documentazione depositata dalla allora ricorrente con la nota a chiarimento del 27 febbraio 2023, si evince invero che: (a) l'unica richiesta inviata dalla SI.ra è quella a mezzo PEC del 20 luglio 2022 CP_2 tramite la società e regolarmente riscontrata dalla Finanziaria;
CP_4
(b) la SI.ra era, a ben vedere, già in possesso della CP_2 documentazione oggetto di ricorso monitorio, posto che nella predetta nota di deposito del 27 febbraio 2023 ha “DEPOSITA(to) La pec di accettazione e consegna della cessione del quinto;
il documento di evidenza rapporto il conteggio estintivo, motivo per il quale è stata attivata la procedura monitoria per la consegna del CONTRATTO, CONTEGGIO ESTINTIVO E
LIBERATORIA DI ESTINZIONE”; (c) la documentazione fornita ad integrazione dalla SI.ra non è assolutamente leggibile, non CP_2 avendo, dunque, adempiuto all'ordine del Giudice;
− malgrado tutto ciò, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n.
307/2023, che, invece, “deve essere revocato per cessazione della materia del contendere” (cfr. p. 5 citazione), posto che “si allega alla presente citazione la copia del contratto, con conseguente cessazione della materia del contendere.” (cfr.
p. 6 citazione);
− per mero scrupolo, ha aggiunto che l'art. 119 T.U.B. non è applicabile al caso di specie, che infatti prevede il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente soltanto “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, e che quindi non si si estende ai contratti.
L'opponente ha quindi rassegnato le proprie conclusioni come sopra integralmente trascritte.
Si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale ha chiesto l'integrale CP_2 reiezione della domanda dell'opponente, in quanto, “seppur vi è stato un errore nell'indicazione della data della pec avente ad oggetto la richiesta documentale, comunque l'opposto ha inviato in data 20.7.22 la richiesta ex art.119 TUB, alla quale la banca non ha riscontrato con la consegna della documentazione richiesta, restando inadempiente agli obblighi di legge.” ed ha ribadito nel merito la legittimità della propria pretesa, che troverebbe fondamento normativo, oltre che nell' art. 119
T.U.B. - di cui la giurisprudenza ha ampliato l'ambito di applicazione -, anche nel dovere generale di buona fede ex art. 1175 c.c. e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.; ha quindi concluso che “la materia del contendere è
5 cessata, in quanto la ha consegnato la documentazione, ma soltanto nel presente CP_5 giudizio.”, per cui l'opponente dovrà essere condannata alle spese di lite, in quanto è rimasta inadempiente agli obblighi di legge relativi alla consegna dei documenti ed ha costretto l'opposto a ricorrere alla procedura monitoria.
Premessi così i fatti controversi, deve osservarsi quanto segue.
Preliminarmente, non meritevole di pregio giuridico è l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria sollevata dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale (depositata il
24 settembre 2024): infatti, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto (e quindi, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'opponente, che è parte convenuta in senso sostanziale), a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e siccome né l'eccezione di parte, né il rilievo d'ufficio si sono verificati alla prima udienza (tenuta dal precedente titolare in data 18 gennaio 2024),
l'eccezione in parola sollevata in sede di comparsa conclusionale è tardiva.
Ciò premesso, preme al Tribunale anzitutto rammentare che il decreto ingiuntivo opposto, chiarito di dover “limitare la documentazione da consegnare al (n.d.r.: solo) contratto, in quanto “il conto di estinzione” è già in possesso della parte e “la quietanza” è correlata al previo adempimento del contratto, di cui non è stata data prova”, ha ingiunto a i consegnare alla SI.ra Parte_1 CP_2
“la seguente documentazione: copia del contratto di cessione de quinto intestato” alla stessa SI.ra . CP_2
Dunque, a questo punto, preso atto che la Finanziaria opponente, successivamente alla notifica del decreto monitorio, ha consegnato la documentazione oggetto di domanda monitoria, i.e. il contratto di cessione del quinto intestato alla opposta, avendolo infatti prodotto in occasione dell'atto di citazione in opposizione, in particolare come allegato sub doc. 2, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, la cui dichiarazione peraltro è stata richiesta, come visto, da entrambe le parti (in particolare, sia dall'opponente, che invero, a pagina 6 dell'atto di citazione, ha affermato “si allega alla presente citazione la copia del contratto, con conseguente cessazione della materia del contendere”, mentre, in maniera antitetica, a pagina
6 3 della comparsa conclusionale, ha insistito per la dichiarazione della
“cessazione della materia del contendere, avendo , già , Parte_1 CP_1 adempiuto alla richiesta di consegna della documentazione avanzata dalla Sig.ra ancor prima che venisse depositato il ricorso monitorio. Tale circostanza è CP_2 provata per tabulas dalla documentazione in atti e non contestata da parte opposta”, sia dall'opposta, che a pagina 8 della comparsa di costituzione, ha condivisibilmente affermato che “La materia del contendere è cessata, in quanto la ha consegnato la documentazione, ma soltanto nel presente giudizio.”). CP_5
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato: infatti, nel caso in cui si verifichino fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento da parte dell'opponente, il decreto monitorio opposto deve essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo al momento della emissione suddetta.
La giurisprudenza di legittimità sostiene infatti che, nell'ipotesi di adempimento integrale da parte dell'opponente e, in particolare, del pagamento integrale della somma o di consegna della res ingiunta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, fermo restando che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, deve essere anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso Tribunale di
Napoli n. 860/2023 del 24 gennaio 2023, che richiama espressamente Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085).
Quindi, alla luce dell'adempimento di – la quale (solo) Parte_1 mediante ed in occasione dell'introduzione dell'odierno giudizio di opposizione ha allegato il contratto di finanziamento oggetto di richiesta ingiuntiva di consegna (e non prima, come invece genericamente sostenuto dall'opponente nella comparsa conclusionale, non essendovi la prova in atti che la consegna del contratto di finanziamento sia avvenuta in data precedente alla citazione in opposizione) – va dichiarata cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tuttavia, come è noto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo
7 granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Nel compiere tale vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, ritiene il Tribunale la verosimile non accoglibilità delle ragioni di e ciò alla luce delle argomentazioni che di seguito si Parte_1 espongono.
Anzitutto, la circostanza che l'odierna opposta fosse “già in possesso, all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, della documentazione oggetto di ingiunzione, come dalla stessa dichiarato nella nota di deposito del 27.02.2023 (cfr. all. 7 opposizione)” (cfr. p. 1 comparsa conclusionale dell'opponente) non risulta dimostrata, giacché, come invece ben evidenziato nel decreto monitorio oggetto di opposizione, soltanto “il conto di estinzione” è già in possesso della parte”, e non anche il contratto di cessione del quinto, che, infatti e condivisibilmente, è stato l'unico documento ad essere oggetto di ingiunzione, né potendosi oltretutto desumere dalla documentazione depositata in fase monitoria il 27 febbraio 2023 che l'allora ricorrente, odierna opposta, fosse già in possesso del contratto di finanziamento, ma potendosi, dalla stessa, al contrario, soltanto inferire che era stata invero avanzata richiesta di consegna documentale alla controparte.
In secondo luogo, l'errore commesso – e da sùbito espressamente riconosciuto – dalla difesa di parte opposta nella indicazione della data di invio della comunicazione via p.e.c. avente ad oggetto la richiesta documentale (24 giugno 2022, in luogo di quella corretta del 20 luglio 2022) non oblitera la circostanza, documentalmente provata, che, a fronte della predetta richiesta elevata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la CP_2
Finanziaria le ha risposto asserendo che “la pratica indicata in oggetto non risulta essere estinta”, senza invece debitamente riscontrare la istanza con la consegna della documentazione richiesta, restando così inadempiente agli obblighi di legge, considerato infatti che, “interpretando la norma alla luce del principio generale di buona fede contrattuale e, in particolare, del dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., la giurisprudenza si è spinta ad affermare che i clienti hanno diritto a ricevere copia del
8 contratto non solo al momento della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale.”, essendo infatti “Il diritto alla consegna del contratto (…) un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta. Oltre che dal tenore letterale della norma, la differenza di disciplina si giustifica in ragione del fatto che, rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni, il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca (ex multis, Corte d'appello di Milano n. 2560/2021; Corte
d'appello di Milano n. 1796/2012; Tribunale di Spoleto n. 569/2021; Tribunale di
Lucca n. 665/2019; Tribunale di Latina n. 2139/2018.” (cfr. in questi esatti termini,
Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 1950/2022 del 26 ottobre
2022; cfr. altresì ABF, Collegio di Roma, 20 ottobre 2021, n. 21872).
In terzo luogo, con riferimento alla inapplicabilità, sostenuta dalla parte opponente, dell'art. 119 T.U.B. al caso di specie, preme al Tribunale specificare quanto segue.
Anzitutto, si rende proficuo premettere il contenuto dell'art. 119 T.U.B.
– rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela” – che: al comma I stabilisce espressamente che le banche e gli intermediari finanziari, nei contratti di durata, “devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR india il contenuto e le modalità di comunicazione”; al comma II prevede, in relazione ai rapporti regolati in conto corrente, l'obbligo per gli istituti bancari e finanziari di inviare al cliente “l'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”; al comma III specifica che, “in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”; infine al comma 4 sancisce il diritto del cliente (nonché del soggetto che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) “di ottenere, a proprie
9 spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Ciò premesso, si intende sin da ora sottolineare, per mera completezza di indagine, come sarebbe persino irrilevante la circostanza che si tratti di documentazione relativa a contratti che, ad esempio, sono stati stipulati oltre
10 anni prima della proposizione dell'istanza di consegna (circostanza che invero non ricorre nel caso di specie, essendo stato il contratto stipulato nell'anno 2018): la documentazione contrattuale, infatti, non soggiace, rectius non può soggiacere al limite decennale previsto dall'ultimo comma del citato art. 119 T.U.B. (e dall'art. 1220 c.c.), dal momento che non si tratta di semplice documentazione contabile, bensì di documenti che contengono l'atto costitutivo del rapporto e per i quali il diverso art. 117 T.U.B. prescrive, a pena di nullità, la forma scritta.
Infatti, nonostante la chiarezza del tenore testuale del comma IV dell'art. 119
T.U.B., deve darsi atto di come il panorama giurisprudenziale formatosi sulla sua interpretazione sia piuttosto frastagliato.
In particolare, secondo un primo orientamento, avallato anche dalla odierna parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, il raggio di applicazione dell'art. 119 T.U.B. sarebbe così esteso da ricomprendere anche la documentazione contrattuale (ad esempio, in seno alla giurisprudenza di merito, si segnala il Tribunale di Milano, che, in accoglimento di un ricorso monitorio, ha emesso decreto ingiuntivo per la consegna di documenti, affermando espressamente “che l'art. 119 d. lgs. n. 385/1993 si applichi a tutte le tipologie di documenti richiesti (compresi documenti contrattuali)” - cfr. decreto ingiuntivo emesso dal giudice del Tribunale di Milano, dott. Tranquillo, nel giudizio contraddistinto dal R.G. n. 12463/2021).
Secondo un più recente filone giurisprudenziale – (solo) in apparenza – più rigoroso, cui questo Giudice ritiene di aderire, invece, l'oggetto dell'obbligo di consegna (e quindi di conservazione) gravante sugli istituti bancari e finanziari previsto dal comma IV dell'art. 119 T.U.B. sarebbe circoscritto esclusivamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” stricto sensu intesa ed oltretutto
“poste in essere negli ultimi dieci anni”: è evidente, infatti, che la disposizione citata non disponga nulla in merito alla copia dei contratti bancari istitutivi del
10 rapporto.
Di conseguenza, se l'art. 119 T.U.B. specifica che la richiesta di documentazione da parte del correntista può essere riferita esclusivamente a
“singole operazioni”, deriva inevitabilmente che il diritto del cliente a ricevere copia dei contratti – ossia di quei documenti che danno origine al rapporto contrattuale e nell'ambito del quale le predette operazioni sono effettuate – è ben più ampio rispetto a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni”.
Come sopra rilevato, infatti, i contratti non integrano mera documentazione contabile ex art. 119, co. IV T.U.B., bensì costituiscono, ai sensi del (diverso) art. 117 commi I e III T.U.B., la dimostrazione scritta, richiesta ad substantiam actus
e dunque a pena di nullità, dell'esistenza del rapporto, con il logico e condivisibile corollario secondo cui il diritto alla copia dei contratti costituisce un diritto del cliente più esteso rispetto a quello di cui alla disciplina speciale del T.U.B. e che gode di una propria dignità autonoma, in quanto sorge dall'obbligo, gravante sulla banca, di eseguire il contratto secondo buona fede ex art. 1175 c.c. (cfr. ex multis Cass. sent. n. 11004/2996) e, come tale, prescinde dal dovere di informazione che incombe sulla banca, al quale si riferisce l'art. 119 T.U.B..
Più precisamente, la fonte dell'obbligo di consegna del documento contrattuale scaturisce dall'art. 117 T.U.B., ossia dalla disposizione normativa che prevede, oltre alla forma scritta ad substantiam dei contratti bancari, anche il conseguente obbligo di consegna di una copia degli stessi (sottoscritti dal cliente) e ciò, si badi, non soltanto in sede di stipulazione, ma, secondo un'interpretazione della norma ispirata all'esecuzione ex bona fide del contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., anche nel corso del rapporto e finanche allorquando quest'ultimo si sia estinto, salvo ovviamente il limite della prescrizione.
In altri termini, l'art. 119 T.U.B. non può reputarsi applicabile anche ai contratti bancari, rispetto ai quali il diritto del cliente di riceverne copia è molto più esteso e non è soggetto ad alcuna limitazione temporale e, per questa ragione, permane anche dopo lo scioglimento del rapporto tra le parti, con l'unica limitazione della prescrizione decennale dalla data di estinzione del rapporto ex art. 2946 c.c. (cfr. inter alia Corte di Appello di Milano, n. 1796/2012, peraltro richiamata anche dalla stessa parte opponente); nello specifico, la citata
11 pronuncia della Corte d'Appello milanese ha affermato espressamente che “Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”.
Quindi è possibile affermare che gli istituti bancari e finanziari sono obbligati alla conservazione senza alcun limite temporale del contratto, non essendo applicabile a questi ultimi la disciplina di cui all'art. 119 T.U.B., prevista esclusivamente per la documentazione contabile (cfr. in questo senso anche la sentenza del Tribunale di Sassari n. 269/2017, che, dopo aver ribadito che “la pretesa alla documentazione bancaria costituisce diritto autonomo nascente dall'obbligo di correttezza”, ha affermato che “il limite decennale sia riferito solo all'obbligo di tenuta delle scritture contabili e che, per l'effetto, nel caso in cui la banca sia al possesso dei documenti anche più risalenti sia tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede”).
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui illustrato, il fondamento normativo della pretesa avanzata dalla SI.ra nel caso di specie deve CP_2 essere rinvenuto, a ben vedere, nell'art. 117 (e non 119) T.U.B. e nel dovere generale di buona fede ex art. 1175 c.c. e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c..
Infine, con riguardo alla censura di parte opposta secondo cui controparte non avrebbe adempiuto correttamente all'ordine di integrazione documentale formulato dal Giudice del giudizio monitorio, posto che, dall'esame del fascicolo monitorio, “è emerso che il relativo Giudice ha richiesto tale integrazione per tre volte”, invero non può farsi a meno di rilevare come il triplice intervento svolto dal Tribunale ai sensi dell'art. 640 c.p.c., rispettivamente, in data 5 gennaio 2023, 31 gennaio 2023 e 28 febbraio 2023, si è reso necessario, in verità, per profili non concernenti il merito del ricorso monitorio, bensì attinenti alla leggibilità del file contenente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio p.e.c. inviato alla controparte ed alla riconducibilità a quest'ultima del predetto indirizzo presso il quale è stata effettuata la richiesta di consegna di documentazione.
In definitiva, nel compiere - sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale che governa, come anticipato, la dichiarazione di cessata materia del
12 contendere - il vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, reputa il Giudicante, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui sviluppate, la verosimile non accoglibilità dell'opposizione spiegata da che Parte_1 sarà pertanto condannata, per il criterio della soccombenza virtuale, alla refusione delle spese di lite dell'odierno procedimento, calcolate ex D.M.
55/2014 e succ. mod. con valore della causa indeterminabile, complessità bassa ed applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi (stante la limitatissima attività espletata dalle parti, la dichiarata cessazione della materia del contendere, nonché il modulo decisionale adottato, che esonera infatti le difese delle parti dal depositare il triplice scritto difensivo previsto dal novellato art. 189 c.p.c.), con relativa distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre, il criterio della soccombenza - pur sempre virtuale - governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente, sia pur virtualmente, soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, già liquidate in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
(sempre da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario sin dalla comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1197/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere fra le parti e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 307/2023 emesso nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 10/2023 in data 7 marzo 2023 ed oggetto della presente opposizione;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio di opposizione, che sono liquidate nell'importo di € 3.809,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e
13 C.P.A. al 4% sui compensi, da liquidarsi in favore del procuratore di parte opposta, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 1.300,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, sempre da liquidarsi in favore del procuratore di parte opposta, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, ex art. 281-sexies c.p.c., in Teramo, all'esito della camera di conSIlio del 24 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 24 marzo 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di conSIlio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1197 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
(già (C.F.: ), in persona del Parte_1 CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, e per esso il procuratore, , giusta Parte_2 procura autenticata dal notaio del 10 aprile 2018, rep. 44650 Persona_1 racc. 12935, registrata a Milano 6 il 13 aprile 2018 al n. 14683, con sede legale a Milano 3 – BaSIlio, Via Ennio Doris snc, Palazzo Meucci, elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Massimo
Mannocchi e Francesca Tucceri, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ) nata a [...] il 30 Controparte_2 C.F._1 settembre 1982, residente a Silvi (TE), in via Filippo Turati, elettivamente domiciliata a Foggia, in via Lustro n. 29, presso e nello studio dell'Avv.
Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso monitorio.
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione ad ingiunzione per consegna di documentazione bancaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo, la SI.ra ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 307/2023 Controparte_2
(nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 10/2023) nei confronti di (d'ora in poi, per comodità, anche solo la Parte_1
“ ”), con il quale è stato intimato a quest'ultima di consegnare, in CP_3 favore della allora ricorrente, copia del contratto di cessione del quinto alla stessa intestato, oltre alla condanna al pagamento delle spese della procedura monitoria, competenze e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 28 febbraio 2023, depositato in data 7 marzo 2023 e notificato in pari data, ha Parte_1 spiegato opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio l'ingiungente ha chiesto Controparte_2 all'intestato Tribunale “1) in via preliminare: qualora reiterata, denegare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 307/2023 (RG n. 10/2023) emesso dal Tribunale di Teramo per le ragioni esposte;
2) in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza e/ o illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla SI.ra
con il decreto ingiuntivo n. 307/2023 (RG n. 10/2023) emesso Controparte_2 dal Tribunale di Teramo, disporre la revoca o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace il provvedimento monitorio opposto, nonché ogni avversa pretesa ed eccezione per le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la SI.ra , CP_2 chiedendo di “a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b)
Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto”.
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza celebrata in data 18 gennaio 2024, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente rinvio
2 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e l'allora titolare l'ha rinviata al 24 ottobre 2024, concedendo alle parti il triplo termine indicato dalla disposizione normativa citata.
Dopo un iniziale differimento della predetta udienza ad opera dello scrivente magistrato - divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo
2024 -, la causa è stata successivamente anticipata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna (25 marzo 2025), celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
(stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), con concessione di termine sino a 5 giorni prima della predetta udienza per l'eventuale deposito di sintetiche note conclusive;
quindi, all'odierna udienza, lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, all'esito della camera di conSIlio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto n. 307/2023 emesso in favore della SI.ra , con il quale il Tribunale di Teramo ha CP_2 ingiunto alla odierna società opponente di consegnare copia del contratto di cessione del quinto intestato alla allora ingiungente, oggi opposta, condannandola al pagamento delle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Nel dettaglio, a supporto della propria opposizione, ha dedotto Parte_1 ed allegato che:
− è anzitutto generica ed inesatta la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso monitorio, all'interno del quale la SI.ra ha semplicemente CP_2 assunto di aver sottoscritto con essa opponente il contratto n. 81102115482 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione mensile e di aver richiesto, mediante comunicazione via p.e.c. del 24 giugno 2022, copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento, richiesta che sarebbe rimasta inevasa, con conseguente necessità di agire in via monitoria per ottenere una ingiunzione di consegna dei documenti nei
3 confronti di essa odierna opponente;
− la corretta ricostruzione dei fatti è invece la seguente: con contratto di finanziamento n. 115482 stipulato in data 6 agosto 2018, la SI.ra CP_2 ha sottoscritto con oggi appunto un prestito CP_1 Parte_1 personale rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione mensile ai sensi della L. n. 80/2005; in data 20 luglio 2022 (e mai prima), essa ha ricevuto, a mezzo p.e.c., Parte_1 dalla società una richiesta, a nome della SI.ra , di CP_4 CP_2 invio del predetto contratto di finanziamento, unitamente al conteggio estintivo ed alla liberatoria di estinzione, comunicazione che è stata invero riscontrata in pari data da essa Finanziaria, la quale ha risposto che “la pratica indicata in oggetto non risulta essere estinta”; successivamente, la SI.ra ha provveduto ad estinguere il contratto di finanziamento, come CP_2 da liberatoria resa il 19 ottobre 2022, dopo di che nessuna ulteriore richiesta di documentazione è stata ricevuta da essa opponente;
− dunque, all'epoca dell'unica richiesta - pervenuta in data 20 luglio 2022 per conto della SI.ra - il contratto di cessione del Controparte_2 quinto sottoscritto con la Finanziaria era in regolare ammortamento, pertanto, quest'ultima ha rappresentato detta evidenza alla SI.ra
, riscontrando la richiesta pervenuta tramite la società , CP_2 CP_4 non essendo invece giunta nessuna altra richiesta, né prima (il 24 giugno
2022, come asserito), né dopo;
− parte opposta non ha neppure adempiuto correttamente all'ordine di integrazione documentale formulato dal Giudice del giudizio monitorio, posto che, dall'esame del relativo fascicolo, emerge che il relativo Giudice ha richiesto tale integrazione per tre volte, evidenziando nell'ultimo provvedimento adottato ex art. 640 c.p.c. il 17 febbraio 2023 che: “richiamati
i provvedimenti del 24.1.23 e 7.2.23 e rilevato che, pur all'esito delle integrazioni documentali: i) Le ricevute di avvenuta consegna continuano a non essere leggibili;
ii) Non risulta allegato il documento indicato (“la pagina internet di
Prexta relativa ai “contatti”, ove è pubblicizzato l'indirizzo pec al quale invitano
a fare riferimento”); iii) Infine, non risulta chiaro cosa intenda la parte per “conto relativo all'estinzione anticipata” e “relativa quietanza di pagamento”, non avendo dedotto di aver estinto anticipatamente il finanziamento”;
4 − infatti, dalla documentazione depositata dalla allora ricorrente con la nota a chiarimento del 27 febbraio 2023, si evince invero che: (a) l'unica richiesta inviata dalla SI.ra è quella a mezzo PEC del 20 luglio 2022 CP_2 tramite la società e regolarmente riscontrata dalla Finanziaria;
CP_4
(b) la SI.ra era, a ben vedere, già in possesso della CP_2 documentazione oggetto di ricorso monitorio, posto che nella predetta nota di deposito del 27 febbraio 2023 ha “DEPOSITA(to) La pec di accettazione e consegna della cessione del quinto;
il documento di evidenza rapporto il conteggio estintivo, motivo per il quale è stata attivata la procedura monitoria per la consegna del CONTRATTO, CONTEGGIO ESTINTIVO E
LIBERATORIA DI ESTINZIONE”; (c) la documentazione fornita ad integrazione dalla SI.ra non è assolutamente leggibile, non CP_2 avendo, dunque, adempiuto all'ordine del Giudice;
− malgrado tutto ciò, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n.
307/2023, che, invece, “deve essere revocato per cessazione della materia del contendere” (cfr. p. 5 citazione), posto che “si allega alla presente citazione la copia del contratto, con conseguente cessazione della materia del contendere.” (cfr.
p. 6 citazione);
− per mero scrupolo, ha aggiunto che l'art. 119 T.U.B. non è applicabile al caso di specie, che infatti prevede il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente soltanto “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, e che quindi non si si estende ai contratti.
L'opponente ha quindi rassegnato le proprie conclusioni come sopra integralmente trascritte.
Si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale ha chiesto l'integrale CP_2 reiezione della domanda dell'opponente, in quanto, “seppur vi è stato un errore nell'indicazione della data della pec avente ad oggetto la richiesta documentale, comunque l'opposto ha inviato in data 20.7.22 la richiesta ex art.119 TUB, alla quale la banca non ha riscontrato con la consegna della documentazione richiesta, restando inadempiente agli obblighi di legge.” ed ha ribadito nel merito la legittimità della propria pretesa, che troverebbe fondamento normativo, oltre che nell' art. 119
T.U.B. - di cui la giurisprudenza ha ampliato l'ambito di applicazione -, anche nel dovere generale di buona fede ex art. 1175 c.c. e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.; ha quindi concluso che “la materia del contendere è
5 cessata, in quanto la ha consegnato la documentazione, ma soltanto nel presente CP_5 giudizio.”, per cui l'opponente dovrà essere condannata alle spese di lite, in quanto è rimasta inadempiente agli obblighi di legge relativi alla consegna dei documenti ed ha costretto l'opposto a ricorrere alla procedura monitoria.
Premessi così i fatti controversi, deve osservarsi quanto segue.
Preliminarmente, non meritevole di pregio giuridico è l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria sollevata dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale (depositata il
24 settembre 2024): infatti, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto (e quindi, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'opponente, che è parte convenuta in senso sostanziale), a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e siccome né l'eccezione di parte, né il rilievo d'ufficio si sono verificati alla prima udienza (tenuta dal precedente titolare in data 18 gennaio 2024),
l'eccezione in parola sollevata in sede di comparsa conclusionale è tardiva.
Ciò premesso, preme al Tribunale anzitutto rammentare che il decreto ingiuntivo opposto, chiarito di dover “limitare la documentazione da consegnare al (n.d.r.: solo) contratto, in quanto “il conto di estinzione” è già in possesso della parte e “la quietanza” è correlata al previo adempimento del contratto, di cui non è stata data prova”, ha ingiunto a i consegnare alla SI.ra Parte_1 CP_2
“la seguente documentazione: copia del contratto di cessione de quinto intestato” alla stessa SI.ra . CP_2
Dunque, a questo punto, preso atto che la Finanziaria opponente, successivamente alla notifica del decreto monitorio, ha consegnato la documentazione oggetto di domanda monitoria, i.e. il contratto di cessione del quinto intestato alla opposta, avendolo infatti prodotto in occasione dell'atto di citazione in opposizione, in particolare come allegato sub doc. 2, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, la cui dichiarazione peraltro è stata richiesta, come visto, da entrambe le parti (in particolare, sia dall'opponente, che invero, a pagina 6 dell'atto di citazione, ha affermato “si allega alla presente citazione la copia del contratto, con conseguente cessazione della materia del contendere”, mentre, in maniera antitetica, a pagina
6 3 della comparsa conclusionale, ha insistito per la dichiarazione della
“cessazione della materia del contendere, avendo , già , Parte_1 CP_1 adempiuto alla richiesta di consegna della documentazione avanzata dalla Sig.ra ancor prima che venisse depositato il ricorso monitorio. Tale circostanza è CP_2 provata per tabulas dalla documentazione in atti e non contestata da parte opposta”, sia dall'opposta, che a pagina 8 della comparsa di costituzione, ha condivisibilmente affermato che “La materia del contendere è cessata, in quanto la ha consegnato la documentazione, ma soltanto nel presente giudizio.”). CP_5
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato: infatti, nel caso in cui si verifichino fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento da parte dell'opponente, il decreto monitorio opposto deve essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo al momento della emissione suddetta.
La giurisprudenza di legittimità sostiene infatti che, nell'ipotesi di adempimento integrale da parte dell'opponente e, in particolare, del pagamento integrale della somma o di consegna della res ingiunta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, fermo restando che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, deve essere anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso Tribunale di
Napoli n. 860/2023 del 24 gennaio 2023, che richiama espressamente Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085).
Quindi, alla luce dell'adempimento di – la quale (solo) Parte_1 mediante ed in occasione dell'introduzione dell'odierno giudizio di opposizione ha allegato il contratto di finanziamento oggetto di richiesta ingiuntiva di consegna (e non prima, come invece genericamente sostenuto dall'opponente nella comparsa conclusionale, non essendovi la prova in atti che la consegna del contratto di finanziamento sia avvenuta in data precedente alla citazione in opposizione) – va dichiarata cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tuttavia, come è noto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo
7 granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Nel compiere tale vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, ritiene il Tribunale la verosimile non accoglibilità delle ragioni di e ciò alla luce delle argomentazioni che di seguito si Parte_1 espongono.
Anzitutto, la circostanza che l'odierna opposta fosse “già in possesso, all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, della documentazione oggetto di ingiunzione, come dalla stessa dichiarato nella nota di deposito del 27.02.2023 (cfr. all. 7 opposizione)” (cfr. p. 1 comparsa conclusionale dell'opponente) non risulta dimostrata, giacché, come invece ben evidenziato nel decreto monitorio oggetto di opposizione, soltanto “il conto di estinzione” è già in possesso della parte”, e non anche il contratto di cessione del quinto, che, infatti e condivisibilmente, è stato l'unico documento ad essere oggetto di ingiunzione, né potendosi oltretutto desumere dalla documentazione depositata in fase monitoria il 27 febbraio 2023 che l'allora ricorrente, odierna opposta, fosse già in possesso del contratto di finanziamento, ma potendosi, dalla stessa, al contrario, soltanto inferire che era stata invero avanzata richiesta di consegna documentale alla controparte.
In secondo luogo, l'errore commesso – e da sùbito espressamente riconosciuto – dalla difesa di parte opposta nella indicazione della data di invio della comunicazione via p.e.c. avente ad oggetto la richiesta documentale (24 giugno 2022, in luogo di quella corretta del 20 luglio 2022) non oblitera la circostanza, documentalmente provata, che, a fronte della predetta richiesta elevata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la CP_2
Finanziaria le ha risposto asserendo che “la pratica indicata in oggetto non risulta essere estinta”, senza invece debitamente riscontrare la istanza con la consegna della documentazione richiesta, restando così inadempiente agli obblighi di legge, considerato infatti che, “interpretando la norma alla luce del principio generale di buona fede contrattuale e, in particolare, del dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., la giurisprudenza si è spinta ad affermare che i clienti hanno diritto a ricevere copia del
8 contratto non solo al momento della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale.”, essendo infatti “Il diritto alla consegna del contratto (…) un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta. Oltre che dal tenore letterale della norma, la differenza di disciplina si giustifica in ragione del fatto che, rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni, il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca (ex multis, Corte d'appello di Milano n. 2560/2021; Corte
d'appello di Milano n. 1796/2012; Tribunale di Spoleto n. 569/2021; Tribunale di
Lucca n. 665/2019; Tribunale di Latina n. 2139/2018.” (cfr. in questi esatti termini,
Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 1950/2022 del 26 ottobre
2022; cfr. altresì ABF, Collegio di Roma, 20 ottobre 2021, n. 21872).
In terzo luogo, con riferimento alla inapplicabilità, sostenuta dalla parte opponente, dell'art. 119 T.U.B. al caso di specie, preme al Tribunale specificare quanto segue.
Anzitutto, si rende proficuo premettere il contenuto dell'art. 119 T.U.B.
– rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela” – che: al comma I stabilisce espressamente che le banche e gli intermediari finanziari, nei contratti di durata, “devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR india il contenuto e le modalità di comunicazione”; al comma II prevede, in relazione ai rapporti regolati in conto corrente, l'obbligo per gli istituti bancari e finanziari di inviare al cliente “l'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”; al comma III specifica che, “in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”; infine al comma 4 sancisce il diritto del cliente (nonché del soggetto che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) “di ottenere, a proprie
9 spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Ciò premesso, si intende sin da ora sottolineare, per mera completezza di indagine, come sarebbe persino irrilevante la circostanza che si tratti di documentazione relativa a contratti che, ad esempio, sono stati stipulati oltre
10 anni prima della proposizione dell'istanza di consegna (circostanza che invero non ricorre nel caso di specie, essendo stato il contratto stipulato nell'anno 2018): la documentazione contrattuale, infatti, non soggiace, rectius non può soggiacere al limite decennale previsto dall'ultimo comma del citato art. 119 T.U.B. (e dall'art. 1220 c.c.), dal momento che non si tratta di semplice documentazione contabile, bensì di documenti che contengono l'atto costitutivo del rapporto e per i quali il diverso art. 117 T.U.B. prescrive, a pena di nullità, la forma scritta.
Infatti, nonostante la chiarezza del tenore testuale del comma IV dell'art. 119
T.U.B., deve darsi atto di come il panorama giurisprudenziale formatosi sulla sua interpretazione sia piuttosto frastagliato.
In particolare, secondo un primo orientamento, avallato anche dalla odierna parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, il raggio di applicazione dell'art. 119 T.U.B. sarebbe così esteso da ricomprendere anche la documentazione contrattuale (ad esempio, in seno alla giurisprudenza di merito, si segnala il Tribunale di Milano, che, in accoglimento di un ricorso monitorio, ha emesso decreto ingiuntivo per la consegna di documenti, affermando espressamente “che l'art. 119 d. lgs. n. 385/1993 si applichi a tutte le tipologie di documenti richiesti (compresi documenti contrattuali)” - cfr. decreto ingiuntivo emesso dal giudice del Tribunale di Milano, dott. Tranquillo, nel giudizio contraddistinto dal R.G. n. 12463/2021).
Secondo un più recente filone giurisprudenziale – (solo) in apparenza – più rigoroso, cui questo Giudice ritiene di aderire, invece, l'oggetto dell'obbligo di consegna (e quindi di conservazione) gravante sugli istituti bancari e finanziari previsto dal comma IV dell'art. 119 T.U.B. sarebbe circoscritto esclusivamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” stricto sensu intesa ed oltretutto
“poste in essere negli ultimi dieci anni”: è evidente, infatti, che la disposizione citata non disponga nulla in merito alla copia dei contratti bancari istitutivi del
10 rapporto.
Di conseguenza, se l'art. 119 T.U.B. specifica che la richiesta di documentazione da parte del correntista può essere riferita esclusivamente a
“singole operazioni”, deriva inevitabilmente che il diritto del cliente a ricevere copia dei contratti – ossia di quei documenti che danno origine al rapporto contrattuale e nell'ambito del quale le predette operazioni sono effettuate – è ben più ampio rispetto a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni”.
Come sopra rilevato, infatti, i contratti non integrano mera documentazione contabile ex art. 119, co. IV T.U.B., bensì costituiscono, ai sensi del (diverso) art. 117 commi I e III T.U.B., la dimostrazione scritta, richiesta ad substantiam actus
e dunque a pena di nullità, dell'esistenza del rapporto, con il logico e condivisibile corollario secondo cui il diritto alla copia dei contratti costituisce un diritto del cliente più esteso rispetto a quello di cui alla disciplina speciale del T.U.B. e che gode di una propria dignità autonoma, in quanto sorge dall'obbligo, gravante sulla banca, di eseguire il contratto secondo buona fede ex art. 1175 c.c. (cfr. ex multis Cass. sent. n. 11004/2996) e, come tale, prescinde dal dovere di informazione che incombe sulla banca, al quale si riferisce l'art. 119 T.U.B..
Più precisamente, la fonte dell'obbligo di consegna del documento contrattuale scaturisce dall'art. 117 T.U.B., ossia dalla disposizione normativa che prevede, oltre alla forma scritta ad substantiam dei contratti bancari, anche il conseguente obbligo di consegna di una copia degli stessi (sottoscritti dal cliente) e ciò, si badi, non soltanto in sede di stipulazione, ma, secondo un'interpretazione della norma ispirata all'esecuzione ex bona fide del contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., anche nel corso del rapporto e finanche allorquando quest'ultimo si sia estinto, salvo ovviamente il limite della prescrizione.
In altri termini, l'art. 119 T.U.B. non può reputarsi applicabile anche ai contratti bancari, rispetto ai quali il diritto del cliente di riceverne copia è molto più esteso e non è soggetto ad alcuna limitazione temporale e, per questa ragione, permane anche dopo lo scioglimento del rapporto tra le parti, con l'unica limitazione della prescrizione decennale dalla data di estinzione del rapporto ex art. 2946 c.c. (cfr. inter alia Corte di Appello di Milano, n. 1796/2012, peraltro richiamata anche dalla stessa parte opponente); nello specifico, la citata
11 pronuncia della Corte d'Appello milanese ha affermato espressamente che “Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”.
Quindi è possibile affermare che gli istituti bancari e finanziari sono obbligati alla conservazione senza alcun limite temporale del contratto, non essendo applicabile a questi ultimi la disciplina di cui all'art. 119 T.U.B., prevista esclusivamente per la documentazione contabile (cfr. in questo senso anche la sentenza del Tribunale di Sassari n. 269/2017, che, dopo aver ribadito che “la pretesa alla documentazione bancaria costituisce diritto autonomo nascente dall'obbligo di correttezza”, ha affermato che “il limite decennale sia riferito solo all'obbligo di tenuta delle scritture contabili e che, per l'effetto, nel caso in cui la banca sia al possesso dei documenti anche più risalenti sia tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede”).
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui illustrato, il fondamento normativo della pretesa avanzata dalla SI.ra nel caso di specie deve CP_2 essere rinvenuto, a ben vedere, nell'art. 117 (e non 119) T.U.B. e nel dovere generale di buona fede ex art. 1175 c.c. e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c..
Infine, con riguardo alla censura di parte opposta secondo cui controparte non avrebbe adempiuto correttamente all'ordine di integrazione documentale formulato dal Giudice del giudizio monitorio, posto che, dall'esame del fascicolo monitorio, “è emerso che il relativo Giudice ha richiesto tale integrazione per tre volte”, invero non può farsi a meno di rilevare come il triplice intervento svolto dal Tribunale ai sensi dell'art. 640 c.p.c., rispettivamente, in data 5 gennaio 2023, 31 gennaio 2023 e 28 febbraio 2023, si è reso necessario, in verità, per profili non concernenti il merito del ricorso monitorio, bensì attinenti alla leggibilità del file contenente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio p.e.c. inviato alla controparte ed alla riconducibilità a quest'ultima del predetto indirizzo presso il quale è stata effettuata la richiesta di consegna di documentazione.
In definitiva, nel compiere - sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale che governa, come anticipato, la dichiarazione di cessata materia del
12 contendere - il vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, reputa il Giudicante, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui sviluppate, la verosimile non accoglibilità dell'opposizione spiegata da che Parte_1 sarà pertanto condannata, per il criterio della soccombenza virtuale, alla refusione delle spese di lite dell'odierno procedimento, calcolate ex D.M.
55/2014 e succ. mod. con valore della causa indeterminabile, complessità bassa ed applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi (stante la limitatissima attività espletata dalle parti, la dichiarata cessazione della materia del contendere, nonché il modulo decisionale adottato, che esonera infatti le difese delle parti dal depositare il triplice scritto difensivo previsto dal novellato art. 189 c.p.c.), con relativa distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre, il criterio della soccombenza - pur sempre virtuale - governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente, sia pur virtualmente, soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, già liquidate in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
(sempre da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario sin dalla comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1197/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere fra le parti e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 307/2023 emesso nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 10/2023 in data 7 marzo 2023 ed oggetto della presente opposizione;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio di opposizione, che sono liquidate nell'importo di € 3.809,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e
13 C.P.A. al 4% sui compensi, da liquidarsi in favore del procuratore di parte opposta, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 1.300,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, sempre da liquidarsi in favore del procuratore di parte opposta, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, ex art. 281-sexies c.p.c., in Teramo, all'esito della camera di conSIlio del 24 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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