TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6400/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Orsi ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. Parte_1 contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui Controparte_2 capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, utilizzate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass.
17812/2003).
Ebbene, il Dott. nominato nella precedente fase – dopo aver Persona_1 sottoposto il periziando a visita ed esaminato la documentazione medica agli atti - ha evidenziato in maniera dettagliata le ragioni per cui lo stesso, a cagione delle patologie sofferte (broncopatia asmatiforme senza segni di compromissione respiratoria, sindrome delle apnee notturne, periartrite delle spalle a moderato impegno funzionale, spondilodiscoartrosi cervicale e lombare, fibromialgia, stato depressivo reattivo di grado lieve), non possa essere considerato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 222/84.
Nello specifico il consulente, in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici, ha ritenuto che il quadro patologico riscontrato a carico del ricorrente può senz'altro interferire nello svolgimento di mansioni che rientrano nelle attività lavorative allo stesso confacenti, ma comunque ne consente lo svolgimento e non lo limita in misura superiore a due terzi: “L' è un soggetto con discreto bagaglio culturale, ma Pt_1 con esperienza lavorativa maturata essenzialmente come archivista;
dunque la sua sfera di competenza è limitata a lavori di tipo impiegatizio. Il quadro patologico riscontrato può senz'altro interferire nello svolgimento di mansioni che rientrano nelle attività lavorative confacenti all ma comunque ne consente lo Pt_1 svolgimento e non lo limita in misura superiore a due terzi”.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, limitandosi l'istante ad affermare genericamente che le proprie patologie sarebbero state sottostimate dal consulente, in particolare per quanto attiene all'asma bronchiale, che sarebbe di grado grave come da certificato del 7.3.2023 della Asl Rm
5 con diagnosi di: “Bronchite asmatica cronica, asma bronchiale con quadro disventilatorio misto con ostruzione di grado medio, esiti fibrotici post covid, sindrome di apnee ostruttive nel sonno di grado severo”; senonchè, come risulta dall'elaborato peritale, tale documentazione era stata già esaminata dal consulente e, in ogni caso, non sono stati prodotti esami strumentali a sostegno di quanto ivi refertato.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione. Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Le spese di lite posso essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto CP_1
Tivoli, il 18/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6400/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Orsi ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. Parte_1 contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui Controparte_2 capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, utilizzate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass.
17812/2003).
Ebbene, il Dott. nominato nella precedente fase – dopo aver Persona_1 sottoposto il periziando a visita ed esaminato la documentazione medica agli atti - ha evidenziato in maniera dettagliata le ragioni per cui lo stesso, a cagione delle patologie sofferte (broncopatia asmatiforme senza segni di compromissione respiratoria, sindrome delle apnee notturne, periartrite delle spalle a moderato impegno funzionale, spondilodiscoartrosi cervicale e lombare, fibromialgia, stato depressivo reattivo di grado lieve), non possa essere considerato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 222/84.
Nello specifico il consulente, in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici, ha ritenuto che il quadro patologico riscontrato a carico del ricorrente può senz'altro interferire nello svolgimento di mansioni che rientrano nelle attività lavorative allo stesso confacenti, ma comunque ne consente lo svolgimento e non lo limita in misura superiore a due terzi: “L' è un soggetto con discreto bagaglio culturale, ma Pt_1 con esperienza lavorativa maturata essenzialmente come archivista;
dunque la sua sfera di competenza è limitata a lavori di tipo impiegatizio. Il quadro patologico riscontrato può senz'altro interferire nello svolgimento di mansioni che rientrano nelle attività lavorative confacenti all ma comunque ne consente lo Pt_1 svolgimento e non lo limita in misura superiore a due terzi”.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, limitandosi l'istante ad affermare genericamente che le proprie patologie sarebbero state sottostimate dal consulente, in particolare per quanto attiene all'asma bronchiale, che sarebbe di grado grave come da certificato del 7.3.2023 della Asl Rm
5 con diagnosi di: “Bronchite asmatica cronica, asma bronchiale con quadro disventilatorio misto con ostruzione di grado medio, esiti fibrotici post covid, sindrome di apnee ostruttive nel sonno di grado severo”; senonchè, come risulta dall'elaborato peritale, tale documentazione era stata già esaminata dal consulente e, in ogni caso, non sono stati prodotti esami strumentali a sostegno di quanto ivi refertato.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione. Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Le spese di lite posso essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto CP_1
Tivoli, il 18/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti