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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9569 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9518/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9518/2024
Oggi 11.12.2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. PELLACANI MATTEO, e la parte Parte_1
personalmente.
Per l'avv. PELLACANI MATTEO Controparte_1
Per contumace Controparte_2
Il procuratore di parte attrice richiama le conclusioni assunte alla udienza del 5.11.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9518/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato PELLACANI MATTEO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato PELLACANI MATTEO
ATTORI contro
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2025, parte attrice concludeva come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_2
a seguito delle condotte di reato perpetrate ai loro danni ed integranti i delitti di: violenza sessuale (ai danni dell'attrice) aggravato dall'aver commesso il fatto con l'uso di sostanze stupefacenti e dall'aver commesso il fatto in stato di abituale intossicazione da sostanze stupefacenti;
il reato di lesioni personali perché, al fine di commettere il reato di violenza sessuale, somministrava agli attori pagina 2 di 12 benzodiazepine aggravato dall'aver commesso il fatto per eseguire il reato di violenza sessuale e con il mezzo delle sostanze stupefacenti nonché con il concorso di taluna delle circostanze di cui all'art. 61 n. 2) c.p. e dall'aver commesso il fatto in stato di abituale intossicazione da sostanze stupefacenti (artt. 94 c. 3, 609bis, 609ter n. 2, 81 cpv, 61 n. 2, 582-585 in relazione al 577 n. 2 c.p.). All'udienza del 25.02.2025, il Giudice, verificata la notifica in rinnovazione dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e dava atto che il difensore di parte attrice dichiarava Controparte_2 che il convenuto aveva versato la provvisionale di euro 45.000,00 in data 17.10.2024, di cui euro 30.000 per l'attrice ed euro 15.000 per l'attore, oltre interessi legali già maturati alla data della vendita dell'immobile, le spese della procedura esecutiva e le spese legali, per un totale di euro 56.747,00. Il Giudice, dunque, dava atto che il difensore di parte attrice nel presente giudizio chiedeva una residua somma per il danno patrimoniale subito in solido dagli attori per le spese processuali già sostenute in sede penale e nella fase esecutiva, riconosciute solo in parte, chiedendo altresì il danno non patrimoniale subito da entrambi gli attori oltre al danno biologico e morale subito dall'attrice in conseguenza della condotta di abuso perpetrata ai suoi danni dal convenuto contumace. Il Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine il dott. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, gli attori precisavano le conclusioni come da atto di citazione e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza dell'11.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Ritiene questo Giudice che le domande proposte in giudizio dagli attori debbano essere accolte. Con riferimento all'an debeatur, si osserva quanto segue. Dai documenti prodotti dagli attori risulta che il GIP del Tribunale di Milano con la sentenza penale n. 1555/2022 depositata in cancelleria in data 7.07.2022 - parzialmente riformata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti con rideterminazione della pena inflitta, dalla sentenza n. 3653/2023 della Corte d'Appello di Milano depositata in data 9.05.2023, passata in giudicato in data 17.06.2023 - ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli Controparte_2 artt. 94 c. 3, 609bis, 609ter n. 2, 94 c. 3, 81 cpv, 61n.2, 582 e 585 in relazione con l'art. 577 n. 2 c.p. con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti (cfr. docc. 2 e 3). L'istruttoria svolta in sede penale ha consentito di accertare che in data 2.10.2021, in tarda mattinata, il convenuto, dopo essersi recato presso la farmacia Culzoni, sita in Settimo Milanese alla via Antonio Bianchi 18, e aver acquistato un farmaco contenente benzodiazepine nonché due siringhe, accompagnava gli odierni attori presso la pasticceria Dorelli con il pretesto di bere insieme un aperitivo e di comunicare alcune informazioni all'attrice (aventi ad oggetto agevolazioni fiscali sull'acquisto di un box), che aveva conosciuto casualmente all'asilo nido del di lui figlio circa dieci giorni prima. Nell'arco di tempo in cui gli attori e il convenuto si sono intrattenuti nel locale Dorelli, tra le 12.31 e le 13.17, il convenuto spesso si allontanava dal tavolo in cui erano seduti: prima si recava in bagno, poi si recava al bancone del bar ove, mentre la barista stava preparando gli aperitivi, prelevava i bicchieri ancora mezzi pieni e li portava al tavolo dove erano seduti gli attori. Dopo aver bevuto gli aperitivi ordinati, gli attori iniziavano ad accusare sonnolenza, disorientamento e altri sintomi dovuti pagina 3 di 12 all'assunzione di benzodiazepine in dosaggio superiore a quello prescritto per uso terapeutico;
il predetto farmaco veniva somministrato dal convenuto, come acclarato dalle dichiarazioni dei testi, dalla visione dei filmati delle telecamere presenti in loco e da altri convergenti indizi: in particolare, prelevando i bicchieri dell'aperitivo dal bancone del bar, prima che fossero serviti, e portandoli in terrazza, il convenuto utilizzava delle siringe acquistate poco prima nella farmacia Culzoni e inseriva il farmaco all'interno dei bicchieri degli attori approfittando dello spazio cieco che separava l'uscita dal locale dall'ingresso della veranda e nel quale il non era visibile né dai gestori del bar né CP_2 dagli attori (dinamica accertata dalla visione delle registrazioni delle telecamere presenti in loco). Successivamente, sfruttando la situazione di sonnolenza e stordimento degli attori, il convenuto si offriva di accompagnarli presso il di loro appartamento, pochi metri distante dalla pasticceria Dorelli e, quindi, si introduceva nel di loro appartamento. L'azione posta in essere dal convenuto, consistita nel narcotizzare la coppia, era finalisticamente mirata al doppio fine di sedare l'attrice per poterle fare indossare i vestiti che aveva portato con sé e poi abusarne sessualmente nonché di addormentare l'attore, compagno dell'attrice, per poterne neutralizzare le possibili reazioni. Il difatti, si tratteneva per ben più di cinque ore CP_2 nell'appartamento delle vittime spegnendo il telefono così da rendersi irreperibile ai proprio familiari. Inoltre, le telecamere presenti nella terrazza dell'abitazione degli odierni attori, nonché le dichiarazioni rese dagli attori stessi, hanno rilevato che il si sia intrattenuto nella loro abitazione per CP_2 molte ore, circa sino alle 18.50 del 2.10.2021 allorché veniva accompagnato a casa dall'attrice. In particolare, l'attrice, sotto effetto della sostanza narcotizzante somministratale dal convenuto, durante il periodo in cui questi si è intrattenuto presso la sua abitazione, appariva addormentata o comunque in uno stato di confusione e torpore che le impediva di comprendere il significato di quanto accadeva attorno a sé e, conseguentemente, di porre in essere quelle forme di vigilanza e difesa che una persona in perfetto stato di coscienza può adottare. Dunque, durante la permanenza del convenuto presso l'abitazione degli attori, risulta acclarato che lo stesso, approfittando del malore dell'attore (causato dalla somministrazione della sostanza da parte del convenuto) e dello stato di semicoscienza dell'attrice, ha spogliato quest'ultima togliendole il reggiseno e facendole indossare degli altri vestiti da lui portati in casa. Le suddette operazioni compiute sul corpo dell'attrice assumevano, dunque, indubbia valenza sessuale in quanto mirate al soddisfacimento di un desiderio sessuale, tenuto altresì conto del contatto con il corpo della vittima posto in essere spogliandola e mettendole indosso altri vestiti. Risulta altresì provato dal fotogramma scattato alle ore 16.47 che il convenuto, dopo aver afferrato da tergo l'attrice, le sollevava il vestito scoprendole i glutei e vi strofinava i genitali. Oltre dunque al reato di violenza sessuale perpetrato ai danni dell'attrice, risultava altresì raggiunta la prova del reato di lesioni personali contestate al convenuto, in quanto la sua condotta ha cagionato agli attori
– vittime – sia un malessere fisico (perdita di equilibrio, disorientamento, calo del visus, conati di vomito) tipico di un'assunzione in dosaggio eccessivo del farmaco, che un disagio psichico che si è protratto nei giorni successivi, il tutto supportato dalle dichiarazioni delle vittime, referti medici, dichiarazioni dei medici e dei soccorritori del 118 e dalla relazione della consulenza tossicologica (cfr. docc. 1,2,3 fasc. att.). Gli attori, dunque, a seguito delle condotte perpetrate dal convenuto in loro danno, venivano trasportati dai genitori dell'attore (da quest'ultimo allertati non appena aveva ripreso un minimo di conoscenza) presso l'Ospedale San Carlo di Milano, ove venivano sottoposti agli esami di laboratorio che rinvenivano la presenza per entrambi di benzodiazepine nelle urine in quantità significativa (cfr. doc. 1) pagina 4 di 12 e successivamente, presso la Clinica Mangiagalli di Milano ove venivano sottoposti a tutti gli esami del caso necessari per accertare eventuali tracce di violenza sessuale. Gli attori, pertanto, provvedevano a presentare querela in data 4.10.2021, cui facevano seguito i due gradi di giudizio penale conclusosi con la conferma della condanna del convenuto e della sua responsabilità per i reati ascrittigli capo A) e C), oltre alla condanna per il risarcimento del danno in favore delle parti civili e per il pagamento di un provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 a favore dell'attrice e di euro 15.000,00 a favore dell'attore. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ovvero all'esito del giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato, nel caso di specie lo ha commesso nel giudizio civile per il risarcimento del danno Controparte_2 promosso nei confronti del condannato. Ciò impone di affermare la piena responsabilità del convenuto nella causazione del reato di violenza sessuale aggravata e delle lesioni dolose aggravate. È noto, infine, che la commissione di un reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento di esso, come previsto dall'art. 185 c.p.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue. Preliminarmente va chiarito che il danno non patrimoniale va risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché si tratta di un danno conseguente alla lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito e ad alla libertà morale della persona ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost. La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi
“previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975). Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo della Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (sent. n.7513/2018, c.d. “Ordinanza decalogo”, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975). Secondo i principi enunciati nella citata c.d. “Ordinanza decalogo”, integralmente condivisi dallo scrivente giudice, per quanti attiene in generale per il danno non patrimoniale: “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non pagina 5 di 12 patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.”. Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda, in particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale per le lesioni patite dall'attore, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408). Pertanto, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Nei citati punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza: 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore
pagina 6 di 12 somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; 9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. Per quanto attiene al danno non patrimoniale subito dall'attrice si osserva quanto segue. Quanto al nesso causale tra le lesioni subite dall'attrice e la violenza sessuale e Parte_1 le lesioni perpetrate dal convenuto, lo stesso CTU nominato, dott. ha accertato Persona_2 quanto segue: “Qualcosa va oltre il dolore morale e costituisce un pur minimo danno biologico psichico – voce “disturbo dell'adattamento cronico lieve” della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 – valutabile in misura del 5 %. Quanto al pregresso, non abbiamo pagina 7 di 12 documentazione sufficiente per definire con precisione periodi di invalidità biologica temporanea. Nel parere valutativo del febbraio 2022 – appena quattro mesi dopo il trauma – si poneva diagnosi di disturbo da stress post-traumatico quantificato in misura del 20 %. Si precisava inoltre che la signora stava ancora seguendo un percorso di psicoterapia, del quale, però, non abbiamo traccia. Certamente la violenza subita è uno dei fattori “estremi” che il DSM vi annovera fra quelli idonei a innescare un DSPT. È pertanto plausibile che la signora, nell'immediatezza del trauma, abbia sviluppato un DSPT, poi gradatamente sfumato fino al quadro odierno. Non abbiamo documentazione che dimostri una lunga storia clinica, perciò possiamo ipotizzare, quanto meno in termini di più probabile che non, che all'inizio vi sia stato un periodo di maggior acuzie, all'incirca di sei mesi, quantificabile in misura del 20 % (cfr. nota iv). Non sono documentate spese mediche, né sono prevedibili spese future (cfr. pag. 7 e 8 relazione peritale). All'esito della CTU medico – legale, deve dunque attribuirsi un periodo di invalidità temporanea parziale di sei mesi al 20% e una invalidità permanente del 5%. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta appare giustificato e congruo procedere ad un aumento per personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva nella misura del 100%, cioè del doppio della percentuale massima prevista nella Tabella Milanese e, quindi, riconoscendo la somma di euro 62 pro die totale. È indubbio, infatti, che la sofferenza soggettiva è certamente superiore, nel caso di specie, a quella normalmente correlata a un fatto illecito colposo o alle ipotesi di responsabilità oggettiva. Anche nei criteri orientativi della Tabella Milanese è espressamente previsto che il Giudice possa personalizzare il danno in misura superiore a quella espressamente prevista dalla Tabella in tutte le ipotesi di reati dolosi. Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 3.057, 60 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.256,80 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 5.314,40. Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 38 anni alla data di fine malattia (2.4.2022) e con la percentuale di invalidità del 5% prevede i seguenti importi standard: euro 7.097,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 1.774,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, per un totale di € 8.871,00. Tuttavia, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di sofferenza interiore media presumibile devono essere personalizzati nella misura del doppio dell'aumento per personalizzazione previsto dalla Tabella Milanese nella misura del 50%. Infatti, nella fattispecie in esame si è dinanzi ad un danno da reato doloso di particolare gravità e che rispetto a tale danno l'attrice ha allegato di aver patito un senso di sofferenza, timore, disagio e malessere che giustifica indubbiamente un aumento per personalizzazione dell'importo standard previsto a titolo di sofferenza soggettiva interiore nella misura del doppio, cioè pari al 100%, come peraltro richiesto da parte attrice nei propri scritti difensivi. Invece, non risultano comprovate né accertate dal CTU circostanze che possano giustificare un aumento degli importi standard previsti dalla tabella milanese per il danno biologico dinamico / relazionale.
pagina 8 di 12 Ritiene, pertanto, il Tribunale aderente nella fattispecie concreta, in relazione, al danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute liquidare euro 7.097,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazione ed euro 3.548,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, per un totale complessivo di euro 10.645,00. Il danno biologico così liquidato non deve però ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita in conseguenza dei reati per cui è intervenuta sentenza di condanna. Orbene, a fronte di illeciti dolosi plurioffensivi di diversi diritti della vittima il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce i pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, dovendosi in questi casi procedere ad un'autonoma e separata liquidazione del diverso danno non patrimoniale patito dalla danneggiata. Nel caso in esame, i reati per cui è intervenuta condanna, nella specie violenza sessuale, hanno causato non solo una lesione - permanente e temporanea - all'integrità psicofisica dell'attrice, bensì anche la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale, così come emerge chiaramente dal fatto che il reato è stato commesso con violenza su una persona narcotizzata con benzodiazepine proprio al fine di commettere il perpetrato abuso, in un contesto familiare (le condotte di reato perpetrate dal sono infatti avvenute nell'abitazione degli attori), alla presenza in casa di una bambina di CP_2 soli nove mesi. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice le Parte_1 predette circostanze devono essere prese in considerazione, anche e soprattutto alla luce dell'istruttoria svolta in sede penale e sopra richiamata. Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale in euro 50.000,00. In definitiva il danno non patrimoniale complessivamente patito da parte attrice è pari ad euro 65.959,40. Risulta acclarato che parte attrice ha ricevuto dal convenuto 30.000,00 euro in data 17.10.2024 a titolo di provvisionale (cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025 e doc. 2 pag. 43). Pertanto, al fine di evitare illegittime duplicazioni risarcitorie, tale somma deve essere scomputata dal danno risarcibile. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dal convenuto a favore dell'attrice, rivalutato all'attualità, è pari ad euro 30.330,00. Sicché decurtando tale importo dal danno non patrimoniale risarcibile all'attrice pari ad euro 65.959,40, il convenuto deve essere condannato a risarcire all'attrice il residuo credito risarcitorio pari ad euro 35.629,40. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 35.629,40, liquidata in moneta attuale, oltre:
pagina 9 di 12 ➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 55.314,40 dalla data del fatto (2.10.2021) al pagamento della provvisionale (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 10.645,00 dalla data di fine malattia 2.4.2022 al pagamento della provvisionale (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 35.629,40 dalla data del 17.10.2024 (pagamento della provvisionale) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 35.629,40, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale patito dall'attore , si osserva Controparte_1 quanto segue. L'attore non ha riportato un'invalidità permanente suscettibile di quantificazione in base agli ordinari criteri utilizzati per la rilevazione di un danno biologico in termini percentuali;
tuttavia, non può escludersi che questi abbia riportato un danno non patrimoniale legato alla commissione del fatto di reato perpetrato a suo danno dal convenuto. In particolare, la gravità della condotta di reato tenuta dal convenuto ai danni dell'attore è consistita nell'avergli somministrato un ingente quantitativo di benzodiazepine, tale da cagionarli una serie di malesseri fisici (vomito, sonnolenza e confusione) e psichici al fine di renderlo completamente incosciente e incapace di difendere sé stesso, la sua compagna e la sua abitazione, così rendendo agevole per il convenuto commettere il reato di violenza sessuale sulla di lui compagna, odierna attrice. Il tutto, si ripete, alla presenza di una bambina di nove mesi, figlia degli odierni attori. Ebbene, non v'è chi non veda la gravità del comportamento del convenuto in una siffatta ricostruzione dei fatti avvenuti nella giornata del 2.10.2021 fuori e dentro l'abitazione degli attori. Di conseguenza, a fronte di illeciti dolosi plurioffensivi di diversi diritti della vittima si rende opportuna un'autonoma e separata liquidazione del danno non patrimoniale patito dal danneggiato. Nel caso in esame, i reati per cui è intervenuta condanna, nella specie lesioni personali dolose aggravate, consistite nell'avvelenamento da benzodiazepine, e con il fine di commettere un ulteriore reato (violenza sessuale) hanno causato nell'attore la lesione al proprio diritto di autodeterminazione e di difesa, così come emerge chiaramente dal fatto che il reato è stato commesso al fine di rendere il
[...]
incapace di intervenire per interrompere le ultronee azioni delittuose fine della condotta del CP_1 convenuto. Il tutto in un contesto privato, com'è quello della propria abitazione, alla presenza di una minorenne – neonata, al fine di profittare sessualmente della di lui compagna nella stanza affianco. La gravità di tali condotte e le ripercussioni che queste hanno cagionato all'attore (di 43 anni all'epoca dei fatti), rendono equa e congrua la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione della propria libertà di autodeterminazione e della propria incolumità psico-fisica in euro 30.000,00. Risulta acclarato che l'attore ha ricevuto dal convenuto 15.000,00 euro in data 17.10.2024 a titolo di provvisionale (cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025 e doc. 2 pag. 43). Pertanto, al fine di evitare illegittime duplicazioni risarcitorie, tale somma deve essere scomputata dal danno risarcibile. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dal convenuto a favore dell'attore, rivalutato all'attualità, è pari ad euro 15.165,00. Sicché decurtando tale importo dal danno non patrimoniale risarcibile all'attore pagina 10 di 12 pari ad euro 30.000,00, il convenuto deve essere condannato a risarcire all'attrice il residuo credito risarcitorio pari ad euro 14.835,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 14.835,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 30.000,00 dalla data del fatto (2.10.2021) al pagamento della provvisionale (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 14.835,00 dalla data del 17.10.2024 (pagamento della provvisionale) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 14.835,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, si osserva quanto segue. All'udienza del 25.02.2025, il difensore di parte attrice dichiarava, diversamente da quanto originariamente richiesto in atto di citazione, di agire in questa sede per chiedere una residua somma per il danno patrimoniale subito in solido dagli attori per le spese processuali già sostenute in sede penale e nella fase esecutiva, riconosciute solo in parte. Di conseguenza, alla luce della documentazione in atti sub docc. 8 a 17, il danno patrimoniale patito in solido dagli attori ammonta a complessivi euro 13.166,95. La predetta somma, rivalutata ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo vita, è pari ad (arrotondati) euro 13.522,00. Tali esborsi sono stati in parte rimborsati agli attori per euro 11.747,00 (cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025). Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dal convenuto a favore degli attori, rivalutato all'attualità, è pari ad euro 11.877,00. Sicché decurtando tale importo dal danno patrimoniale risarcibile agli attori pari ad euro 13.522,00, il convenuto deve essere condannato a risarcire agli attori in solido il residuo credito risarcitorio pari ad euro 1.645,00. Il residuo credito risarcitorio, a tal titolo, è quindi pari ad euro 1.645,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
pagina 11 di 12 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_2 pagamento, in favore degli attori in solido, della complessiva somma di euro 1.645,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 13.522,00 dalla data dei fatti (2.10.2021) alla data di quanto versato dal convenuto (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 1.645,00 dalla data del 17.10.2024 ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 1.645,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1 euro 35.629,40, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 14.835,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della Controparte_2 somma di euro 1.645,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio integralmente a carico del convenuto
[...]
CP_2
- condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali, Controparte_2 che liquida in euro 786,00 per esborsi, in euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 11.12.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dott. Damiano SPERA
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9518/2024
Oggi 11.12.2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. PELLACANI MATTEO, e la parte Parte_1
personalmente.
Per l'avv. PELLACANI MATTEO Controparte_1
Per contumace Controparte_2
Il procuratore di parte attrice richiama le conclusioni assunte alla udienza del 5.11.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9518/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato PELLACANI MATTEO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato PELLACANI MATTEO
ATTORI contro
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2025, parte attrice concludeva come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_2
a seguito delle condotte di reato perpetrate ai loro danni ed integranti i delitti di: violenza sessuale (ai danni dell'attrice) aggravato dall'aver commesso il fatto con l'uso di sostanze stupefacenti e dall'aver commesso il fatto in stato di abituale intossicazione da sostanze stupefacenti;
il reato di lesioni personali perché, al fine di commettere il reato di violenza sessuale, somministrava agli attori pagina 2 di 12 benzodiazepine aggravato dall'aver commesso il fatto per eseguire il reato di violenza sessuale e con il mezzo delle sostanze stupefacenti nonché con il concorso di taluna delle circostanze di cui all'art. 61 n. 2) c.p. e dall'aver commesso il fatto in stato di abituale intossicazione da sostanze stupefacenti (artt. 94 c. 3, 609bis, 609ter n. 2, 81 cpv, 61 n. 2, 582-585 in relazione al 577 n. 2 c.p.). All'udienza del 25.02.2025, il Giudice, verificata la notifica in rinnovazione dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e dava atto che il difensore di parte attrice dichiarava Controparte_2 che il convenuto aveva versato la provvisionale di euro 45.000,00 in data 17.10.2024, di cui euro 30.000 per l'attrice ed euro 15.000 per l'attore, oltre interessi legali già maturati alla data della vendita dell'immobile, le spese della procedura esecutiva e le spese legali, per un totale di euro 56.747,00. Il Giudice, dunque, dava atto che il difensore di parte attrice nel presente giudizio chiedeva una residua somma per il danno patrimoniale subito in solido dagli attori per le spese processuali già sostenute in sede penale e nella fase esecutiva, riconosciute solo in parte, chiedendo altresì il danno non patrimoniale subito da entrambi gli attori oltre al danno biologico e morale subito dall'attrice in conseguenza della condotta di abuso perpetrata ai suoi danni dal convenuto contumace. Il Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine il dott. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, gli attori precisavano le conclusioni come da atto di citazione e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza dell'11.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Ritiene questo Giudice che le domande proposte in giudizio dagli attori debbano essere accolte. Con riferimento all'an debeatur, si osserva quanto segue. Dai documenti prodotti dagli attori risulta che il GIP del Tribunale di Milano con la sentenza penale n. 1555/2022 depositata in cancelleria in data 7.07.2022 - parzialmente riformata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti con rideterminazione della pena inflitta, dalla sentenza n. 3653/2023 della Corte d'Appello di Milano depositata in data 9.05.2023, passata in giudicato in data 17.06.2023 - ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli Controparte_2 artt. 94 c. 3, 609bis, 609ter n. 2, 94 c. 3, 81 cpv, 61n.2, 582 e 585 in relazione con l'art. 577 n. 2 c.p. con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti (cfr. docc. 2 e 3). L'istruttoria svolta in sede penale ha consentito di accertare che in data 2.10.2021, in tarda mattinata, il convenuto, dopo essersi recato presso la farmacia Culzoni, sita in Settimo Milanese alla via Antonio Bianchi 18, e aver acquistato un farmaco contenente benzodiazepine nonché due siringhe, accompagnava gli odierni attori presso la pasticceria Dorelli con il pretesto di bere insieme un aperitivo e di comunicare alcune informazioni all'attrice (aventi ad oggetto agevolazioni fiscali sull'acquisto di un box), che aveva conosciuto casualmente all'asilo nido del di lui figlio circa dieci giorni prima. Nell'arco di tempo in cui gli attori e il convenuto si sono intrattenuti nel locale Dorelli, tra le 12.31 e le 13.17, il convenuto spesso si allontanava dal tavolo in cui erano seduti: prima si recava in bagno, poi si recava al bancone del bar ove, mentre la barista stava preparando gli aperitivi, prelevava i bicchieri ancora mezzi pieni e li portava al tavolo dove erano seduti gli attori. Dopo aver bevuto gli aperitivi ordinati, gli attori iniziavano ad accusare sonnolenza, disorientamento e altri sintomi dovuti pagina 3 di 12 all'assunzione di benzodiazepine in dosaggio superiore a quello prescritto per uso terapeutico;
il predetto farmaco veniva somministrato dal convenuto, come acclarato dalle dichiarazioni dei testi, dalla visione dei filmati delle telecamere presenti in loco e da altri convergenti indizi: in particolare, prelevando i bicchieri dell'aperitivo dal bancone del bar, prima che fossero serviti, e portandoli in terrazza, il convenuto utilizzava delle siringe acquistate poco prima nella farmacia Culzoni e inseriva il farmaco all'interno dei bicchieri degli attori approfittando dello spazio cieco che separava l'uscita dal locale dall'ingresso della veranda e nel quale il non era visibile né dai gestori del bar né CP_2 dagli attori (dinamica accertata dalla visione delle registrazioni delle telecamere presenti in loco). Successivamente, sfruttando la situazione di sonnolenza e stordimento degli attori, il convenuto si offriva di accompagnarli presso il di loro appartamento, pochi metri distante dalla pasticceria Dorelli e, quindi, si introduceva nel di loro appartamento. L'azione posta in essere dal convenuto, consistita nel narcotizzare la coppia, era finalisticamente mirata al doppio fine di sedare l'attrice per poterle fare indossare i vestiti che aveva portato con sé e poi abusarne sessualmente nonché di addormentare l'attore, compagno dell'attrice, per poterne neutralizzare le possibili reazioni. Il difatti, si tratteneva per ben più di cinque ore CP_2 nell'appartamento delle vittime spegnendo il telefono così da rendersi irreperibile ai proprio familiari. Inoltre, le telecamere presenti nella terrazza dell'abitazione degli odierni attori, nonché le dichiarazioni rese dagli attori stessi, hanno rilevato che il si sia intrattenuto nella loro abitazione per CP_2 molte ore, circa sino alle 18.50 del 2.10.2021 allorché veniva accompagnato a casa dall'attrice. In particolare, l'attrice, sotto effetto della sostanza narcotizzante somministratale dal convenuto, durante il periodo in cui questi si è intrattenuto presso la sua abitazione, appariva addormentata o comunque in uno stato di confusione e torpore che le impediva di comprendere il significato di quanto accadeva attorno a sé e, conseguentemente, di porre in essere quelle forme di vigilanza e difesa che una persona in perfetto stato di coscienza può adottare. Dunque, durante la permanenza del convenuto presso l'abitazione degli attori, risulta acclarato che lo stesso, approfittando del malore dell'attore (causato dalla somministrazione della sostanza da parte del convenuto) e dello stato di semicoscienza dell'attrice, ha spogliato quest'ultima togliendole il reggiseno e facendole indossare degli altri vestiti da lui portati in casa. Le suddette operazioni compiute sul corpo dell'attrice assumevano, dunque, indubbia valenza sessuale in quanto mirate al soddisfacimento di un desiderio sessuale, tenuto altresì conto del contatto con il corpo della vittima posto in essere spogliandola e mettendole indosso altri vestiti. Risulta altresì provato dal fotogramma scattato alle ore 16.47 che il convenuto, dopo aver afferrato da tergo l'attrice, le sollevava il vestito scoprendole i glutei e vi strofinava i genitali. Oltre dunque al reato di violenza sessuale perpetrato ai danni dell'attrice, risultava altresì raggiunta la prova del reato di lesioni personali contestate al convenuto, in quanto la sua condotta ha cagionato agli attori
– vittime – sia un malessere fisico (perdita di equilibrio, disorientamento, calo del visus, conati di vomito) tipico di un'assunzione in dosaggio eccessivo del farmaco, che un disagio psichico che si è protratto nei giorni successivi, il tutto supportato dalle dichiarazioni delle vittime, referti medici, dichiarazioni dei medici e dei soccorritori del 118 e dalla relazione della consulenza tossicologica (cfr. docc. 1,2,3 fasc. att.). Gli attori, dunque, a seguito delle condotte perpetrate dal convenuto in loro danno, venivano trasportati dai genitori dell'attore (da quest'ultimo allertati non appena aveva ripreso un minimo di conoscenza) presso l'Ospedale San Carlo di Milano, ove venivano sottoposti agli esami di laboratorio che rinvenivano la presenza per entrambi di benzodiazepine nelle urine in quantità significativa (cfr. doc. 1) pagina 4 di 12 e successivamente, presso la Clinica Mangiagalli di Milano ove venivano sottoposti a tutti gli esami del caso necessari per accertare eventuali tracce di violenza sessuale. Gli attori, pertanto, provvedevano a presentare querela in data 4.10.2021, cui facevano seguito i due gradi di giudizio penale conclusosi con la conferma della condanna del convenuto e della sua responsabilità per i reati ascrittigli capo A) e C), oltre alla condanna per il risarcimento del danno in favore delle parti civili e per il pagamento di un provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 a favore dell'attrice e di euro 15.000,00 a favore dell'attore. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ovvero all'esito del giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato, nel caso di specie lo ha commesso nel giudizio civile per il risarcimento del danno Controparte_2 promosso nei confronti del condannato. Ciò impone di affermare la piena responsabilità del convenuto nella causazione del reato di violenza sessuale aggravata e delle lesioni dolose aggravate. È noto, infine, che la commissione di un reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento di esso, come previsto dall'art. 185 c.p.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue. Preliminarmente va chiarito che il danno non patrimoniale va risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché si tratta di un danno conseguente alla lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito e ad alla libertà morale della persona ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost. La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi
“previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975). Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo della Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (sent. n.7513/2018, c.d. “Ordinanza decalogo”, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975). Secondo i principi enunciati nella citata c.d. “Ordinanza decalogo”, integralmente condivisi dallo scrivente giudice, per quanti attiene in generale per il danno non patrimoniale: “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non pagina 5 di 12 patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.”. Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda, in particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale per le lesioni patite dall'attore, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408). Pertanto, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Nei citati punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza: 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore
pagina 6 di 12 somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; 9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. Per quanto attiene al danno non patrimoniale subito dall'attrice si osserva quanto segue. Quanto al nesso causale tra le lesioni subite dall'attrice e la violenza sessuale e Parte_1 le lesioni perpetrate dal convenuto, lo stesso CTU nominato, dott. ha accertato Persona_2 quanto segue: “Qualcosa va oltre il dolore morale e costituisce un pur minimo danno biologico psichico – voce “disturbo dell'adattamento cronico lieve” della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 – valutabile in misura del 5 %. Quanto al pregresso, non abbiamo pagina 7 di 12 documentazione sufficiente per definire con precisione periodi di invalidità biologica temporanea. Nel parere valutativo del febbraio 2022 – appena quattro mesi dopo il trauma – si poneva diagnosi di disturbo da stress post-traumatico quantificato in misura del 20 %. Si precisava inoltre che la signora stava ancora seguendo un percorso di psicoterapia, del quale, però, non abbiamo traccia. Certamente la violenza subita è uno dei fattori “estremi” che il DSM vi annovera fra quelli idonei a innescare un DSPT. È pertanto plausibile che la signora, nell'immediatezza del trauma, abbia sviluppato un DSPT, poi gradatamente sfumato fino al quadro odierno. Non abbiamo documentazione che dimostri una lunga storia clinica, perciò possiamo ipotizzare, quanto meno in termini di più probabile che non, che all'inizio vi sia stato un periodo di maggior acuzie, all'incirca di sei mesi, quantificabile in misura del 20 % (cfr. nota iv). Non sono documentate spese mediche, né sono prevedibili spese future (cfr. pag. 7 e 8 relazione peritale). All'esito della CTU medico – legale, deve dunque attribuirsi un periodo di invalidità temporanea parziale di sei mesi al 20% e una invalidità permanente del 5%. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta appare giustificato e congruo procedere ad un aumento per personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva nella misura del 100%, cioè del doppio della percentuale massima prevista nella Tabella Milanese e, quindi, riconoscendo la somma di euro 62 pro die totale. È indubbio, infatti, che la sofferenza soggettiva è certamente superiore, nel caso di specie, a quella normalmente correlata a un fatto illecito colposo o alle ipotesi di responsabilità oggettiva. Anche nei criteri orientativi della Tabella Milanese è espressamente previsto che il Giudice possa personalizzare il danno in misura superiore a quella espressamente prevista dalla Tabella in tutte le ipotesi di reati dolosi. Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 3.057, 60 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.256,80 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 5.314,40. Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 38 anni alla data di fine malattia (2.4.2022) e con la percentuale di invalidità del 5% prevede i seguenti importi standard: euro 7.097,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 1.774,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, per un totale di € 8.871,00. Tuttavia, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di sofferenza interiore media presumibile devono essere personalizzati nella misura del doppio dell'aumento per personalizzazione previsto dalla Tabella Milanese nella misura del 50%. Infatti, nella fattispecie in esame si è dinanzi ad un danno da reato doloso di particolare gravità e che rispetto a tale danno l'attrice ha allegato di aver patito un senso di sofferenza, timore, disagio e malessere che giustifica indubbiamente un aumento per personalizzazione dell'importo standard previsto a titolo di sofferenza soggettiva interiore nella misura del doppio, cioè pari al 100%, come peraltro richiesto da parte attrice nei propri scritti difensivi. Invece, non risultano comprovate né accertate dal CTU circostanze che possano giustificare un aumento degli importi standard previsti dalla tabella milanese per il danno biologico dinamico / relazionale.
pagina 8 di 12 Ritiene, pertanto, il Tribunale aderente nella fattispecie concreta, in relazione, al danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute liquidare euro 7.097,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazione ed euro 3.548,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, per un totale complessivo di euro 10.645,00. Il danno biologico così liquidato non deve però ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita in conseguenza dei reati per cui è intervenuta sentenza di condanna. Orbene, a fronte di illeciti dolosi plurioffensivi di diversi diritti della vittima il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce i pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, dovendosi in questi casi procedere ad un'autonoma e separata liquidazione del diverso danno non patrimoniale patito dalla danneggiata. Nel caso in esame, i reati per cui è intervenuta condanna, nella specie violenza sessuale, hanno causato non solo una lesione - permanente e temporanea - all'integrità psicofisica dell'attrice, bensì anche la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale, così come emerge chiaramente dal fatto che il reato è stato commesso con violenza su una persona narcotizzata con benzodiazepine proprio al fine di commettere il perpetrato abuso, in un contesto familiare (le condotte di reato perpetrate dal sono infatti avvenute nell'abitazione degli attori), alla presenza in casa di una bambina di CP_2 soli nove mesi. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice le Parte_1 predette circostanze devono essere prese in considerazione, anche e soprattutto alla luce dell'istruttoria svolta in sede penale e sopra richiamata. Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale in euro 50.000,00. In definitiva il danno non patrimoniale complessivamente patito da parte attrice è pari ad euro 65.959,40. Risulta acclarato che parte attrice ha ricevuto dal convenuto 30.000,00 euro in data 17.10.2024 a titolo di provvisionale (cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025 e doc. 2 pag. 43). Pertanto, al fine di evitare illegittime duplicazioni risarcitorie, tale somma deve essere scomputata dal danno risarcibile. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dal convenuto a favore dell'attrice, rivalutato all'attualità, è pari ad euro 30.330,00. Sicché decurtando tale importo dal danno non patrimoniale risarcibile all'attrice pari ad euro 65.959,40, il convenuto deve essere condannato a risarcire all'attrice il residuo credito risarcitorio pari ad euro 35.629,40. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 35.629,40, liquidata in moneta attuale, oltre:
pagina 9 di 12 ➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 55.314,40 dalla data del fatto (2.10.2021) al pagamento della provvisionale (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 10.645,00 dalla data di fine malattia 2.4.2022 al pagamento della provvisionale (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 35.629,40 dalla data del 17.10.2024 (pagamento della provvisionale) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 35.629,40, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale patito dall'attore , si osserva Controparte_1 quanto segue. L'attore non ha riportato un'invalidità permanente suscettibile di quantificazione in base agli ordinari criteri utilizzati per la rilevazione di un danno biologico in termini percentuali;
tuttavia, non può escludersi che questi abbia riportato un danno non patrimoniale legato alla commissione del fatto di reato perpetrato a suo danno dal convenuto. In particolare, la gravità della condotta di reato tenuta dal convenuto ai danni dell'attore è consistita nell'avergli somministrato un ingente quantitativo di benzodiazepine, tale da cagionarli una serie di malesseri fisici (vomito, sonnolenza e confusione) e psichici al fine di renderlo completamente incosciente e incapace di difendere sé stesso, la sua compagna e la sua abitazione, così rendendo agevole per il convenuto commettere il reato di violenza sessuale sulla di lui compagna, odierna attrice. Il tutto, si ripete, alla presenza di una bambina di nove mesi, figlia degli odierni attori. Ebbene, non v'è chi non veda la gravità del comportamento del convenuto in una siffatta ricostruzione dei fatti avvenuti nella giornata del 2.10.2021 fuori e dentro l'abitazione degli attori. Di conseguenza, a fronte di illeciti dolosi plurioffensivi di diversi diritti della vittima si rende opportuna un'autonoma e separata liquidazione del danno non patrimoniale patito dal danneggiato. Nel caso in esame, i reati per cui è intervenuta condanna, nella specie lesioni personali dolose aggravate, consistite nell'avvelenamento da benzodiazepine, e con il fine di commettere un ulteriore reato (violenza sessuale) hanno causato nell'attore la lesione al proprio diritto di autodeterminazione e di difesa, così come emerge chiaramente dal fatto che il reato è stato commesso al fine di rendere il
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incapace di intervenire per interrompere le ultronee azioni delittuose fine della condotta del CP_1 convenuto. Il tutto in un contesto privato, com'è quello della propria abitazione, alla presenza di una minorenne – neonata, al fine di profittare sessualmente della di lui compagna nella stanza affianco. La gravità di tali condotte e le ripercussioni che queste hanno cagionato all'attore (di 43 anni all'epoca dei fatti), rendono equa e congrua la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione della propria libertà di autodeterminazione e della propria incolumità psico-fisica in euro 30.000,00. Risulta acclarato che l'attore ha ricevuto dal convenuto 15.000,00 euro in data 17.10.2024 a titolo di provvisionale (cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025 e doc. 2 pag. 43). Pertanto, al fine di evitare illegittime duplicazioni risarcitorie, tale somma deve essere scomputata dal danno risarcibile. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dal convenuto a favore dell'attore, rivalutato all'attualità, è pari ad euro 15.165,00. Sicché decurtando tale importo dal danno non patrimoniale risarcibile all'attore pagina 10 di 12 pari ad euro 30.000,00, il convenuto deve essere condannato a risarcire all'attrice il residuo credito risarcitorio pari ad euro 14.835,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 14.835,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 30.000,00 dalla data del fatto (2.10.2021) al pagamento della provvisionale (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 14.835,00 dalla data del 17.10.2024 (pagamento della provvisionale) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 14.835,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, si osserva quanto segue. All'udienza del 25.02.2025, il difensore di parte attrice dichiarava, diversamente da quanto originariamente richiesto in atto di citazione, di agire in questa sede per chiedere una residua somma per il danno patrimoniale subito in solido dagli attori per le spese processuali già sostenute in sede penale e nella fase esecutiva, riconosciute solo in parte. Di conseguenza, alla luce della documentazione in atti sub docc. 8 a 17, il danno patrimoniale patito in solido dagli attori ammonta a complessivi euro 13.166,95. La predetta somma, rivalutata ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo vita, è pari ad (arrotondati) euro 13.522,00. Tali esborsi sono stati in parte rimborsati agli attori per euro 11.747,00 (cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025). Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dal convenuto a favore degli attori, rivalutato all'attualità, è pari ad euro 11.877,00. Sicché decurtando tale importo dal danno patrimoniale risarcibile agli attori pari ad euro 13.522,00, il convenuto deve essere condannato a risarcire agli attori in solido il residuo credito risarcitorio pari ad euro 1.645,00. Il residuo credito risarcitorio, a tal titolo, è quindi pari ad euro 1.645,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
pagina 11 di 12 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_2 pagamento, in favore degli attori in solido, della complessiva somma di euro 1.645,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 13.522,00 dalla data dei fatti (2.10.2021) alla data di quanto versato dal convenuto (17.10.2024);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 1.645,00 dalla data del 17.10.2024 ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 1.645,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1 euro 35.629,40, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 14.835,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della Controparte_2 somma di euro 1.645,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio integralmente a carico del convenuto
[...]
CP_2
- condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali, Controparte_2 che liquida in euro 786,00 per esborsi, in euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 11.12.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dott. Damiano SPERA
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