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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 763/2022
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avvocati Silvia Ceppi e Fabrizio Ceppi, elettivamente domiciliata nel loro studio in
Perugia, Via Favorita 9, attrice appellante
CONTRO
, società incorporante per fusione le Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv. Antonio Giannini, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv.
Stefano Guerrieri in Perugia, Via Baglioni 10, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 828/2022, pronunciata dal Tribunale ordinario di Terni, in persona della
Dr.ssa Marzia Di Bari, nel giudizio n. 2611/2019, pubblicata il 08.11.2022, la quale ha respinto le domande della compensando integralmente le spese di lite tra Parte_1
le parti e ponendo le spese di CTU tecnica a carico di parte attrice
CONCLUSIONI DELLE PARTI
accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli Parte_1
interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non
1 prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad esse collegati e conseguenti, non sussistendo tra le parti alcuna pattuizione o, comunque, non per iscritto, previa dichiarazione di inesistenza del contratto e/o di nullità dello stesso per carenza della forma richiesta ad substantiam;
in subordine, nell'ipotesi in cui si volesse ravvisare una qualche pattuizione, la nullità delle stesse per contrarietà a norme imperative nella parte in cui prevedano la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle nullità suddette;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente di cui in narrativa nella somma di euro 79.574,83 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, previo accertamento della illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca con particolare riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, ai sensi dell'art. 117 TUB in tal senso, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite;
- accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata.
Nell'atto di citazione del primo grado di giudizio aveva così concluso:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad esse collegati e conseguenti, non sussistendo tra le parti pattuizione in tal senso o, comunque, non per iscritto, con dichiarazione di nullità per la carenza della forma richiesta ad substantiam;
in subordine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni nella parte in cui prevedano la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
2 l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle nullità suddette;
- accertare il tasso di interessi pattuito e gli interessi concretamente addebitati e, in quanto in violazione della legge n. 108/96, dichiarare la nullità della relativa pattuizione e l'illegittimità degli interessi applicati e, per l'effetto, che nessun interesse
è dovuto ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ.;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito, a carico della attrice, della somma di euro 39.760,37 o dalla diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, previo accertamento della nullità e/o illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca con particolare riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, in tal senso, dal momento dell'apertura, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite;
in via del tutto subordinata e solo nella eventuale ipotesi di chiusura del conto in corso di causa, condannare, la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella somma di euro 39.760,37 o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnico-bancaria-contabile, che sin da ora si chiede, al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, con l'applicazione, in caso di interessi usurari, del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, cod. civ., oltre gli interessi legali dal dì dovuto e interessi ex art. 1284, 3° comma, cod. civ. dal momento della domanda e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..
Con vittoria di compensi professionali e di spese.
, “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis - ribadite anche nel Controparte_1
presente grado le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale e non accettato il contraddittorio sulle (parzialmente) diverse conclusioni avverse - rigettare la proposta
3 impugnazione ed ogni ulteriore domanda e/o richiesta formulata dall'avversa difesa, con conseguente piena conferma della sentenza appellata.
In via meramente subordinata (e salvo gravame): disporre un'integrazione della CTU escludendo dalla verifica il contestato anatocismo (stante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto), rideterminando il periodo coperto dall'eccepita prescrizione (decorrente a ritroso dal 18.10.2009 e non sino dal
28.12.2007 come invece rilevato dal CTU, stante l'irrilevanza, ai fini interruttivi, del documento n. 6 di controparte prodotto in primo grado per le motivazioni già esposte) limitando il periodo di verifica sino al 31.12.2016 – periodo richiesto in citazione - o, in ipotesi, sino alla data di notifica della domanda (18.10.19). Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Terni la esponendo di intrattenere con la Controparte_1 [...]
, da prima dell'anno 2000, il rapporto di conto corrente n. Controparte_2
80478, che a seguito della incorporazione nella aveva assunto il n. Controparte_1
13368.
Dopo avere allegato la inesistenza del contratto e di qualsiasi pattuizione, o comunque la relativa nullità per carenza della forma legale, la società attrice lamentava a)
l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; b) l'addebito non concordato delle commissioni di massimo scoperto c) l'applicazione di interessi, sui versamenti e prelevamenti, con valuta diversa da quella effettiva;
d) l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di cui alla L.108/96.
Produceva inoltre una consulenza di parte, dalla quale, eliminando le poste illegittime, emergeva un credito della di euro 39.760,37. Parte_1
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale a) di accertare la inesistenza di qualsiasi pattuizione o la sua nullità per difetto di forma scritta, b) accertare e dichiarare l'esistenza di un saldo del conto corrente, di euro 39.760,37 o dalla diversa somma, maggiore o minore, a credito della previo accertamento della nullità e/o Pt_1
illegittimità degli addebiti derivanti dall'illegittima capitalizzazione degli interessi,
4 dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi altro onere non dovuto;
in ipotesi di chiusura del conto in corso di causa, condannare, la alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o Controparte_3
percepito, nella somma di euro 39.760,37 o nella diversa somma, maggiore o minori di giustizia. si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della Controparte_1
domanda. Eccepiva la decadenza in ragione della ricezione degli estratti del c.c. da parte del correntista e, comunque, la prescrizione decennale di ogni diritto, compresi i diritti restitutori inerenti le rimesse solutorie. Deduceva, altresì, l'inammissibilità della domanda di ripetizione per la mancata chiusura del conto.
Con riferimento all'anatocismo osservava che il rapporto contrattuale era sorto dopo l'anno 2000, e poiché la banca si era adeguata ai dettami della delibera CICR del
9.2.2000 ogni doglianza era infondata. La commissione di massimo scoperto era dovuta. Le doglianze sugli interessi ultralegali e spese non pattuite erano generiche e quelle relative ai giorni di valuta non erano provate.
Evidenziava poi che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione rinveniva giustificato motivo nell'infondatezza delle pretese avversarie.
Acquisiti i documenti, ordinata l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., espletata
CTU contabile, il Tribunale di Terni rigettava la domanda della Pt_1
La decisione si fondava essenzialmente sulla considerazione che la aveva Parte_1
prospettato la inesistenza o la nullità per carenza di forma non del contratto di conto corrente, ma delle singole pattuizioni inerenti l'anatocismo, gli interessi usurari, le commissioni di massimo scoperto. Di conseguenza, in base all'art. 2697 c.c., la Pt_1
[... era tenuta a produrre il contratto di conto corrente, perché chi agisce per la ripetizione di quanto indebitamente pagato deve fornire la prova non solo del pagamento, ma anche della inesistenza del titolo sotteso a tale operazione.
La ha interposto appello, censurando la sentenza in ordine alla erronea Parte_1
interpretazione della domanda ed al travisamento dei principi sul riparto degli oneri probatori. Ha riproposto quindi tutti i temi riversati nel giudizio di primo grado, e
5 concluso per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
La si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto, Controparte_1
dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla modificazione delle conclusioni dell'atto di appello nella parte in cui ha aggiunto l'inciso “inesistenzae/o nullità del contratto2, in quanto nuova e inammissibile.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 08.02.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sulla interpretazione della domanda azionata dalla L'allegazione della Pt_1
inesistenza o della nullità del contratto.
Nel primo motivo l'attrice appellante afferma che la sentenza è incorsa in un travisamento interpretativo, ritenendo che la domanda della mirasse Pt_1
all'accertamento della nullità di singole clausole del rapporto di conto corrente, con conseguente onere per la di produrre il contratto di apertura del conto, al Parte_1
fine di verificarne l'effettivo contenuto. Al mancato assolvimento di tale onere è seguito il rigetto della domanda di accertamento del saldo, o in ipotesi di ripetizione.
L'appellante ribadisce che il rapporto bancario con la Cassa di Risparmio di Spoleto risale a epoca anteriore al 2000. Evidenzia che la prospettazione della inesistenza o della nullità per difetto di forma non riguarda singole pattuizioni, ma l'intero contratto di conto corrente, come si evince da plurimi passaggi argomentativi dell'atto di citazione (pag. 2, pag. 13, pag. 15), e nelle conclusioni. Dopo la maturazione delle preclusioni assertive tale impostazione ha trovato conferma nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, in cui è stato dibattuto l'onere della prova di produzione del contratto.
Ne discende che l'onere di produzione del contratto di conto corrente gravava sulla banca, e non sulla L'appellante sostiene comunque che anche ove la Pt_1 Pt_1
avesse circoscritto la assenza o la nullità di accordi alla capitalizzazione degli interessi
6 passivi, agli interessi ultralegali e alla cms, la banca sarebbe stata onerata di produrre il contratto sulla base del quale aveva addebitato tali costi.
Del tutto infondato sarebbe l'assunto del primo giudice, secondo cui la richiesta di ostensione della documentazione bancaria, ove esistente, avanzata ex art. 119 TUB, e successivamente ex art. 210 c.p.c. dalla fossero espressione della Pt_1
consapevolezza della esistenza del contratto di apertura del conto corrente.
Pertanto deve escludersi che, in assenza di prova della loro previsione, siano dovuti i maggiori oneri derivanti da anatocismo, interessi ultralegali, composti, spese e commissioni di massimo scoperto.
La banca ha contestato la critica, affermando la piena legittimità del proprio operato e la conformità del saldo secondo quanto contrattualmente previsto, opponendo la esistenza di un contratto di conto corrente, che tuttavia non è stato versato in atti.
Il motivo è condivisibile.
1.1 Occorre premettere che secondo una giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n.
5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez.
Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare esclusivamente dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. Nella sostanza, il complessivo comportamento processuale. I soli limiti a tale attività sono dati dalla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass. Civ. 11 luglio 2022 n. 21865).
1.2 Sulla scorta di tale principio, il Collegio ritiene che una lettura complessiva delle allegazioni attoree di primo grado induca a ritenere che alla base della domanda della
7 vi sia la generale prospettazione, in via alternativa, della inesistenza o della Parte_1
nullità per carenza di forma scritta sia del contratto di conto corrente, sia di qualsiasi pattuizione inerente gli interessi ultralegali, l'anatocismo, la cms e gli ulteriori costi addebitati al cliente. Con la conseguente nullità e inefficacia dei costi addebitati a titolo di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto.
Venendo alle deduzioni attoree, a pag. 2 dell'atto di citazione, in materia di anatocismo l'attrice appellante afferma;
“Tuttavia, non risultano pattuizioni in merito
e, comunque, non nella forma scritta richiesta ad substantiam dal legislatore, con conseguente inefficacia delle stesse;
ne deriva la illegittimità di qualsiasi capitalizzazione e di qualsiasi altra spesa e commissione applicata, in quanto non oggetto di pattuizione o, comunque, di valida pattuizione.
A pag. 13 nel paragrafo B, relativo alla illegittimità della commissione di massimo scoperto, è dato leggere: Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, si rileva l'inesistenza di qualsiasi pattuizione (e, comunque, la nullità delle stesse per carenza di forma), cosicché le commissioni di massimo scoperto non erano dovute.
Al paragrafo C, inerente il gioco delle valute, è dato leggere: “Tuttavia, la mancata pattuizione e, comunque, la nullità del contratto in oggetto per carenza di forma rende illegittima qualsiasi antergazione e postergazione di valuta, che sono state effettivamente applicate nel caso di specie in carenza di qualsiasi previsione, rendendo così illegittimo qualsiasi addebito operato dalla banca in tal senso”.
Le conclusioni dell'atto di citazione di primo grado in punto di accertamento convergono con la parte assertiva, in quanto fanno conseguire la nullità degli addebiti a carico del cliente in via principale alla assenza di pattuizioni o alla loro nullità per carenza di forma, e in subordine al contrasto con norme imperative: accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad esse collegati e conseguenti, non sussistendo tra le parti pattuizione in tal senso o, comunque, non per iscritto, con dichiarazione di nullità per la carenza della forma richiesta ad substantiam;
8 in subordine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni nella parte in cui prevedano la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute,
l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle nullità suddette.
Il riferimento, a pag. 13, della inesistenza e della nullità a qualsiasi pattuizione, ancorchè collocata nel contesto tematico della cms, involge sia il contratto di conto corrente che qualunque accordo finalizzato a disciplinare singoli aspetti del rapporto.
Da qui la invalidità di tutti gli addebiti pretesi dalla banca.
Che l'inesistenza/nullità sia riferita all'intero contratto, e non a singole clausole, lo conferma la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3) cpc, in cui a pag. 1 la afferma: "la Parte_1
società attrice ha svolto, in primo luogo, una domanda di accertamento della inesistenza/nullità del contratto per carenza di forma scritta.
Inoltre nel verbale di udienza del 21 settembre 2021 l'attore aveva chiesto
“l'integrazione del quesito, stante la mancanza del contratto, di rielaborare i rapporti adottando il tasso legale”.
Quello che ne emerge, pertanto, non è un atteggiamento perplesso in ordine alla forma delle pattuizioni e al loro contenuto.
E' invece chiaro che la società attrice, nell'affermare la inesistenza o la nullità di qualsiasi pattuizione, la mancata pattuizione e, comunque, la nullità del contratto ha denunciato in modo globale la inesistenza (o invalidità) del contratto di conto corrente e delle pattuizioni modificative o integrative inerenti gli oneri addebitati.
1.3 La Corte ritiene di dover richiamare anche la perizia di parte allegata da parte attrice, che notoriamente costituisce parte integrante dell'atto introduttivo, nella quale espressamente si rileva, a pag. 1, come, a parte gli estratti conto dal Gennaio
2007 al Dicembre 2016, la stessa sia stata effettuata in assenza di documenti sottoscritti dalle parti contraenti contenenti le condizioni economiche che hanno regolato il rapporto di conto corrente analizzato.
9 Tale elemento, valutato unitamente alla doglianza formulata in citazione sulla inesistenza di qualsiasi pattuizione e sulla illegittima applicazione dell'anatocismo, degli interessi usurari, della commissione di massimo scoperto e delle spese, e della mancata risposta da parte della banca all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB (v. doc.
6 nel fascicolo di parte attrice), consente di ritenere che la deduzione della assenza di pattuizioni o della loro invalidità debba essere riferita sia al contratto di apertura di conto corrente sia alle eventuali modifiche o integrazioni.
1.4 Tale impostazione non sembra contraddetta neppure dalla richiesta di esibizione della documentazione contrattuale ex art. 119 tub del 27.12.2017 (doc 6 All. Pt_1
citazione), e dalla richiesta istruttoria di esibizione ex art. 210 cpc, avanzata dalla nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc. Parte_1
Entrambe le istanze sono paradigma dello scrupolo difensivo dell'attrice appellante, segnatamente in quanto la struttura societaria della e la datazione del rapporto Pt_1
di conto corrente ad epoca anteriore al 2000 potevano plausibilmente ingenerare il dubbio sulla perdita del documento.
In realtà la richiesta di trasmissione ex art. 119 tub del 27.12.2017 non nasconde le perplessità sull'esistenza del contratto di conto corrente, in quanto afferma: “Ciò detto, si chiede altresì copia del contratto di apertura di conto debitamente sottoscritto tra le parti, nonché delle successive pattuizioni, anch'esse ritualmente vergate”.
L'accento posto sulla sottoscrizione del contratto (debitamente sottoscritto) e delle successive pattuizioni, disvela in effetti i dubbi della sulla esistenza del Pt_1
contratto di conto corrente e sul rispetto dei requisiti formali.
Inoltre, malgrado non risulti allegato l'avviso di ricevimento, la avvenuta ricezione della missiva da parte di deve ritenersi pacifica, in quanto nella Controparte_1
comparsa costitutiva di primo grado e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc,
[...]
non ha contestato specificamente né il ricevimento della richiesta, né la CP_1
mancata trasmissione. E' quindi tardiva la contestazione del ricevimento formulata per la prima volta nella comparsa di costituzione del presente grado.
Infine la richiesta ex art. 119 tub e la richiesta di esibizione avanzata ex art. 210 cpc risultano funzionali alla domanda, avanzata in via subordinata (cfr. l'atto di citazione),
10 tesa a ottenere dal Tribunale, nell'ipotesi di esistenza del conto corrente formalmente valido, una pronuncia di nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni determinanti il saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto,
l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge.
Circa la richiesta di esibizione avanzata ex art. 210 cpc, la convinzione della Pt_1
sulla inesistenza della documentazione contrattuale è ben spiegata dalla formula ipotetica “ove esistente” (pag. 1 memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc . Pt_1
1.5 Traendo le conclusioni di quanto sinora detto, le locuzioni attoree inducono a ritenere che:
a) i concetti di inesistenza di qualsiasi pattuizione o di nullità per carenza di forma scritta (accordo esistente ma privo della forma prevista dall'art. 117 TUB) riguardano sia il contratto di conto corrente che le eventuali integrazioni o modifiche. Se infatti la mancata pattuizione si identifica con la assenza di accordo, la nullità per assenza di forma postula l'esistenza di un accordo, orale, per fatti concludenti o contenuto in un documento non sottoscritto dal cliente, dunque nullo per il difetto della forma prevista dall'art. 117 c. 1 e 3 D. lgs. n. 395 del 1993.
b) ne deriva la nullità e l'inefficacia dell'anatocismo, delle cms e delle antergazioni o postergazioni delle valute;
c) Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che l'assenza di pattuizioni fosse riferita a singole poste di debito, giacché la inesistenza o nullità riguarda qualunque aspetto del regolamento contrattuale.
2. Gli effetti sul piano dell'onere della prova conseguenti alla allegazione della inesistenza del contratto.
Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia assolto il proprio onere di allegazione conseguente alla posizione processuale assunta, mentre a fronte di tale premessa (allegazione in ordine alla insussistenza delle condizioni contrattuali in forma scritta) la banca, nella veste di soggetto che ha percepito interessi anatocistici, ultralegali, commissioni e spese, era onerata di
11 produrre il contratto di conto corrente e le eventuali integrazioni o modifiche, al fine di comprovare il fatto impeditivo della pretesa attorea ex art. 2697 c.c. da ravvisare nella valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti nel rispetto della forma scritta prevista.
2.1 Preme sul punto precisare che secondo la Suprema Corte il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate
(Cass. Civ. n. 7501/2012; Cass. Civ. n. 9201/2015, motivazione;
Cass. Civ. n.
28945/2017, motivazione;
Cass. Civ. n. 500/2017, motivazione;
Cass. Civ. n.
9201/2015, motivazione). In particolare, nell'ambito delle azioni di accertamento del saldo del conto corrente, e in materia di ripetizione di quanto indebitamente pagato, la
S. C. afferma che allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in violazione delle pattuizioni contrattuali o esecuzione di illegittime pattuizioni negoziali, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti,
l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi,
e quindi a produrre il contratto contratto di apertura del conto corrente contenente le condizioni di contratto. Pertanto alle controversie tra e correntista, introdotte CP_4
su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, CP_4
quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione" (Cass. 28 novembre 2018, n. 30822), in quanto la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta grava sull'attore (ex multis, Cass. Civ. n. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo.
2.2 Tuttavia, laddove il correntista deduca la inesistenza o la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, come nel caso di specie, sarà onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria produrre il contratto completo in tutte le
12 sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo.
Pertanto il principio generale sopra indicato, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. Civ. n. 16521 del 13.6.2024; Cass. Civ.
9/03/2021, n. 6480).
Nel merito l'azione di accertamento del saldo del conto corrente risulta fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
3. Sulla eccezione di prescrizione di quanto indebitamente pagato per le rimesse solutorie.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione del diritto al ricalcolo del saldo o alla ripetizione di quanto pagato in adempimento delle rimesse solutorie, tempestivamente formulata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta, la
Corte ritiene che la stessa sia ammissibile e fondata, dovendosi richiamare l'orientamento più recente della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
13 l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. Un. n. 15895/2019; Cass. n. 7013/2020; Cass. n.
18144/2018).
In proposito il primo atto interruttivo della deve rinvenirsi nella lettera del Pt_1
27.12.2017 (doc. 6 , giacché nel primo grado la , pur eccependo Pt_1 Controparte_1
la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, non ha contestato il ricevimento di tale missiva, contestata per la prima volta nella comparsa costitutiva del presente grado.
Pertanto il saldo del conto corrente n. 80478-7 della Cassa di Risparmio di Spoleto, divenuto poi 13368 con l'incorporazione in , è stato correttamente Controparte_3
ricostruito nell'ambito dei dieci anni precedenti la lettera di sollecito della Parte_1
quindi dal 27.12.2007.
4. Sulla approvazione degli estratti conto.
Come già evidenziato dal Giudice di primo grado, sempre in via preliminare va disattesa la tesi della in merito alla incontestabilità delle risultanze degli estratti CP_4
del conto corrente in ragione della approvazione del correntista.
Sul punto deve essere richiamato l'orientamento del Supremo Collegio, a mente del quale la mancata contestazione dell'estratto conto – e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate - riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante Cass., n. 11626/2011; successive conformi Cass., n. 23421/2016 e Cass., n.
30000/2018).
5. La assenza del contratto di apertura di conto corrente e l'adozione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
14 5.1 Come si è detto, non avendo la banca prodotto il contratto di apertura di conto corrente, non risulta tempestivamente provata la pattuizione scritta degli interessi ultralegali.
Ne consegue che trova applicazione la previsione l'art. 117, comma 7 TUB, e per l'effetto il tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto, e non risultano dovuti gli esborsi addebitati nel corso del rapporto a titolo di cms e spese non pattuite (Cass. Civ. n.
12965 del 22/06/2016; Cass. Civ. n. 15621 del 12/07/2007).
Tale criterio è stato adottato dal CTU nella relazione contabile versata in atti, in conformità alla ordinanza del Tribunale di Terni del 03.06.2021, anche se in seconda battuta, a seguito delle osservazioni del CTP della , l'anatocismo è Controparte_3
stato decurtato tenendo conto degli interessi corrispettivi risultanti dagli estratti conto.
5.2 Si intende rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc, in quanto non riproposta, la questione della usurarietà degli interessi per il superamento del TSU, prospettata in primo grado a pag. 16 lett D) dell'atto di citazione, che non rientrava tra i quesiti sottoposti al CTU, in conformità della ordinanza del 03.06.2021.
Viene quindi meno la necessità di approfondire la questione della esclusione di qualsivoglia interesse passivo, secondo quanto previsto dall'art. 1815 c. 2 cod. civ..
6. L'anatocismo. L'assenza di passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha affermato la genericità delle censure per mancata indicazione dei periodi di applicazione della capitalizzazione degli interessi.
6.1 Con riferimento all'anatocismo, che il CTU ha correttamente espunto dal conteggio del saldo, non è condivisibile l'assunto della banca secondo cui, stante la assenza di specifica impugnazione, la sentenza sarebbe divenuta irrevocabile laddove ha affermato che in materia di anatocismo la allegazione nell'atto introduttivo del giudizio
è del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica in ordine alle censure formulate con specifico riferimento al periodo in cui in tesi l'anatocismo ha trovato applicazione alla luce della disciplina vigente ratione temporis ed allo specifico rapporto
15 contrattuale intercorso con la banca convenuta, e dovendosi, peraltro, rilevare che
l'arco temporale esaminato dal consulente di parte si riferisce ad un periodo (a far data dal 2007) in cui l'anatocismo a determinate condizioni ben poteva essere applicato dalla banca (v. doc. 1).
In primo luogo l'assunto del Tribunale circa l'assenza di specificazione dei periodi di applicazione l'anatocismo non ha propria consistenza, essendo logicamente legato alla convinzione della esistenza del contratto di apertura di conto corrente, che dopo la delibera CICR del 9.2.2000 avrebbe potuto prevedere la capitalizzazione di interessi. Da qui la necessità di individuare i periodi applicativi della capitalizzazione, consentendo alla banca di difendersi.
Tuttavia va da sé come, a seguito del rovesciamento di prospettiva conseguente alla allegazione della inesistenza o nullità del contratto o delle pattuizioni modificative o integrative, l'illegittimità dell'anatocismo investe tutto il corso del rapporto (2007-
2021), con conseguente irrilevanza (della individuazione) dei singoli segmenti temporali di applicazione. Tutto l'anatocismo deve essere infatti detratto dal saldo.
Mette conto in proposito di ricordare che secondo la giurisprudenza la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Civ. n. 27246 del 21/10/2024).
A pag. 25 dell'atto di appello la ha quindi correttamente affermato che la Pt_1
mancata stipula del contratto, e comunque la mancata stipula in forma scritta vale, di per sé, a rendere illegittima qualsiasi capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, riproponendo poi, a pagina 26-27 dell'appello, le ragioni di tale illegittimità, da ricondurre alla assenza di specifico accordo scritto.
6.2 Nel merito, nella comparsa di primo grado, a sostegno del proprio operato, la banca convenuta ha affermato che, essendo il rapporto contrattuale sorto dopo il
16 2000, da tale anno avrebbe tenuto una condotta rispettosa della delibera CICR DEL
9.2.2000, avendo comunicato l'adeguamento al correntista mediante l'invio degli estratti del conto corrente al 30.6.2000 e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Pa Repubblica (doc. 1 ).
Tale impostazione non può essere condivisa.
Indipendentemente dal fatto che la banca non ha provato la data di decorrenza del rapporto contrattuale, la previsione paritetica dell'anatocismo nei contratti successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 doveva essere convenuta per iscritto, stante l'intrinseco peggioramento per il cliente derivante da tale metodica di calcolo.
E' costante infatti, nella giurisprudenza, l'affermazione secondo cui per i contratti preesistenti alla delibera CICR del 9.2.2000, posto che per il periodo precedente al
30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto
Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 e la giurisprudenza conforme successiva: Cass., n.
20172/2013), per l'epoca successiva al 9.2.2000 l'introduzione di tale meccanismo determina un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali preesistenti.
Alla luce del principio, condivisibilmente espresso già da Cass. Civ. 9140/2020 a seguito della pronuncia di incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. Ne consegue l'impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è comunque necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. Civ. sez. I n. 18961 del 05/07/2023; Cass.
29420/2020).
7. La nullità della Commissione di massimo scoperto.
Posto che la applicazione commissione di massimo scoperto si era concretizzata in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi, l'appellante osserva:
17 a) che la banca ha applicato la CMS in assenza di una specifica pattuizione, stante la inesistenza del contratto e comunque la nullità per carenza di forma scritta.
b) che oltre che per carenza di forma, le commissioni di massimo scoperto applicate sarebbero nulle per la indeterminatezza e la indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.., in quanto non prevedono il tasso percentuale, la base e i criteri di calcolo la periodicità dell'addebito e in definitiva i meccanismi operativi.
La banca si è difesa affermando che la CMS costituisce il corrispettivo che il cliente tenuto a pagare alla banca per l'impegno di essa di garantire la costante disponibilità della provvista oggetto del fido concesso, senza che assuma rilevanza l'effettivo utilizzo della linea di credito da parte del cliente.
La censura attorea è fondata, e di conseguenza anche la commissione di massimo scoperto è stata esclusa dal calcolo del saldo del conto corrente.
7.1 Alla base della illegittimità dell'addebito della CMS nel caso di specie, sia in epoca anteriore che successiva alla introduzione dell'art. 117 bis T.U.B., assume certamente rilievo determinante la inesistenza di una specifica pattuizione scritta contenuta nel contratto originario o in successive integrazioni o modifiche, che, oltre a prevedere la commissione di massimo scoperto, ne determinasse la entità e la destinazione della spesa, e di cui la banca non ha fornito alcuna prova. Ne deriva la illegittimità anche di tale costo del credito addebitato nel corso del rapporto, per come riscontrato dal Ctu, addivenendosi ad identica conclusione – per gli stessi motivi – in relazione alle ulteriori spese addebitate e non specificamente pattuite.
Al di là di tale rilievo assorbente, la ulteriore ragione della nullità è data dalla assenza di specificazione dei criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, giacché per costante giurisprudenza la semplice indicazione di un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente rende la relativa clausola indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., radicalmente nulla.
8. Il calcolo dei giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti. L'addebito di spese non determinate.
18 Altresì fondata è la ulteriore considerazione dell'appellante, secondo cui gli accrediti e gli addebiti non erano computati in relazione al giorno di effettuazione della operazione o alla effettiva disponibilità delle somme inerenti l'operazione, ma risultavano posposti fittiziamente a giorni diversi, attraverso il criterio della valuta fittizia, aggiungendo o sottraendo un determinato numero di giorni a vantaggio della banca.
Se tale pratica può derivare da una espressa previsione contrattuale, nel caso che occupa la inesistenza di un contratto di apertura di conto corrente o di ulteriori pattuizioni, e la loro nullità per carenza di forma, rende illegittima qualunque antergazione o postergazione di valuta.
Di conseguenza deve essere condiviso l'approccio di calcolo del ctu, che, in assenza di specifica pattuizione delle parti, ha provveduto all'annullamento delle valute, ricostruendo i saldi sulla base della data di effettiva disponibilità delle somme da parte della banca o del cliente (pag. 6 Relazione).
9. Le risultanze della CTU nella rideterminazione dei saldi.
Tanto premesso in diritto, l'operazione di calcolo effettuata dal CTU, supportata dall'esame della documentazione tempestivamente prodotta dalla e Parte_1
acquisita ex art. 210 cpc, e non contraddetta dalle parti all'esito delle risposte fornite alle osservazioni, è avvenuta in coerente applicazione dei principi sopra esposti - applicando la disciplina di cui all'art. 117 TUB, escludendo la capitalizzazione, le spese non pattuite e la c.m.s., nonché correttamente valutando la prescrizione intervenuta -
e può essere integralmente condivisa dal Collegio, in quanto argomentata in modo puntuale e scevra da vizi logici.
9.1 L'indagine si è avvalsa sia degli estratti conto versati tempestivamente in atti dalla con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc, sia degli estratti conto dal 2019 al 2021 Pt_1
successivi alla incorporazione della Cassa di Risparmio di Spoleto nella , Controparte_1
prodotti dalla banca in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Circa i criteri di calcolo il CTU ha inoltre esaurientemente affermato che:
19 “Dall'esame dei documenti prodotti in atti la data da prendere a riferimento per il calcolo del decennio è la data di messe in mora datata 27/12/2017. Quindi la verifica dell'esistenza di eventuali rimesse solutorie prescritte è stata effettuata nel periodo ante 27/12/2007.
Al fine di stabilire la prescrizione delle rimesse è necessario ordinare il c/c per il periodo ante-decennio per data disponibile, utilizzando gli stessi criteri che si è già avuto modo di specificare nel paragrafo precedente.
Ai fini della identificazione delle rimesse solutorie e della rideterminazione del saldo dare-avere il quesito richiede di effettuare un doppio conteggio:
- nel primo conteggio deve essere utilizzato il saldo cd. ricalcolato - rettificato, ossia depurato dalle poste illegittime addebitate dalla banca, determinate secondo le indicazioni contenute nel quesito;
- nel secondo conteggio deve essere utilizzato il saldo banca, ossia la contabilità originaria della banca.
Il quesito richiede altresì un ulteriore doppio conteggio in termini di un c.d. fido di fatto:
- nel primo conteggio si considererà il conto affidato e, quindi, si considereranno solutori i versamenti destinati a coprire il passivo eccedente il limite dell'affidamento di fatto (allegato 2);
- nel secondo conteggio si considererà, invece, il conto non affidato e, quindi, si considereranno solutori tutti i versamenti eseguiti sul conto in passivo – scoperto
(allegato 3).
Da quanto emerso la scrivente ha effettuato il ricalcolo del conto corrente elaborando 6 diverse ricostruzioni:
- Ricostruzione 1: saldo ricalcolato alla data valuta secondo le indicazioni contenute nel quesito;
- Ricostruzione 2: saldo ricalcolato alla data disponibile secondo le indicazioni contenute nel quesito;
- Ricostruzione 3: saldo banca alla data valuta e conto affidato (fido di fatto);
- Ricostruzione 4: saldo banca alla data valuta e conto non affidato.
- Ricostruzione 5: saldo banca alla data disponibile e conto affidato (fido di fatto);
20 - Ricostruzione 6: saldo banca alla data disponibile e conto non affidato.
9.2 Il Collegio ritiene che quale criterio di calcolo sia preferibile la soluzione 2 (saldo ricalcolato alla data disponibile), conformemente al principio secondo cui l'accertamento del saldo e la verifica della prescrizione delle rimesse solutorie deve essere operata non in riferimento alle risultanze degli estratti conto trasmessi dalla banca, ma al saldo contabile rideterminato dal consulente tecnico d'ufficio una volta eliminate le poste illegittime. Invero, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287; Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721).
Applicando tale criterio il saldo è pari a euro 79.743,37.
9.3 Deve essere respinta la istanza della banca finalizzata a limitare la ricostruzione del saldo alla data della proposizione dell'atto di citazione di primo grado, in quanto l'attrice appellante non ha proposto alcuna limitazione temporale, e il saldo è stato correttamente ricostruito ponendo come limite temporale quello degli estratti conto esibiti dalla CP_4
Non essendo il conto corrente chiuso, la sentenza ha l'effetto di precludere pro futuro l'annotazione di somme non dovute, e di consentire il ripristino dell'affidamento, o comunque, alla cessazione del rapporto, la riduzione del saldo esigibile dall'intermediario, come afferma una consolidata giurisprudenza (Cass. 4214/2024;
Cass. 30850/2023; Cass. 5904/2021; Cass. 21646/2018).
10. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
21 Per le ragioni sopra esposte, non essendo il conto corrente giunto a chiusura, l'appello principale deve essere accolto in ordine alla domanda principale di accertamento e rideterminazione del saldo finale a credito della per euro 79.743,37. Parte_1
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo grado di giudizio.
Gli esborsi della CTU che vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta poiché accertamenti strumentali alla pretesa risultata fondata all'esito del giudizio.
Le spese di lite dei due gradi possono essere poste a carico della banca, in quanto soccombente sulla base di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, e vengono liquidate sulla base del valore corrispondente al saldo a credito ricostruito, secondo quanto previsto dal D. M. n. 55 del 2014.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello principale avverso la sentenza n.
828/2022 del Tribunale di Terni, in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 80478 della Controparte_5
, che ha assunto il n. 13368 a seguito della incorporazione nella
[...] [...]
, al 31.03.2021 era di euro 79.743,37 a credito della Controparte_6 Parte_1
2) condanna alla refusione in favore della delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite dei due gradi, che liquida per il primo grado in euro 545,00 per anticipazioni e euro
8.000,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 1.165,50 per anticipazioni e euro 8.000,00, per compensi professionali, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario spese generali.
3) pone definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, ad esclusivo carico dalla . Controparte_1
Perugia, camera di consiglio del 30.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
22 23
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 763/2022
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avvocati Silvia Ceppi e Fabrizio Ceppi, elettivamente domiciliata nel loro studio in
Perugia, Via Favorita 9, attrice appellante
CONTRO
, società incorporante per fusione le Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv. Antonio Giannini, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv.
Stefano Guerrieri in Perugia, Via Baglioni 10, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 828/2022, pronunciata dal Tribunale ordinario di Terni, in persona della
Dr.ssa Marzia Di Bari, nel giudizio n. 2611/2019, pubblicata il 08.11.2022, la quale ha respinto le domande della compensando integralmente le spese di lite tra Parte_1
le parti e ponendo le spese di CTU tecnica a carico di parte attrice
CONCLUSIONI DELLE PARTI
accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli Parte_1
interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non
1 prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad esse collegati e conseguenti, non sussistendo tra le parti alcuna pattuizione o, comunque, non per iscritto, previa dichiarazione di inesistenza del contratto e/o di nullità dello stesso per carenza della forma richiesta ad substantiam;
in subordine, nell'ipotesi in cui si volesse ravvisare una qualche pattuizione, la nullità delle stesse per contrarietà a norme imperative nella parte in cui prevedano la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle nullità suddette;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente di cui in narrativa nella somma di euro 79.574,83 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, previo accertamento della illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca con particolare riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, ai sensi dell'art. 117 TUB in tal senso, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite;
- accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata.
Nell'atto di citazione del primo grado di giudizio aveva così concluso:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad esse collegati e conseguenti, non sussistendo tra le parti pattuizione in tal senso o, comunque, non per iscritto, con dichiarazione di nullità per la carenza della forma richiesta ad substantiam;
in subordine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni nella parte in cui prevedano la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
2 l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle nullità suddette;
- accertare il tasso di interessi pattuito e gli interessi concretamente addebitati e, in quanto in violazione della legge n. 108/96, dichiarare la nullità della relativa pattuizione e l'illegittimità degli interessi applicati e, per l'effetto, che nessun interesse
è dovuto ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ.;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito, a carico della attrice, della somma di euro 39.760,37 o dalla diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, previo accertamento della nullità e/o illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca con particolare riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, in tal senso, dal momento dell'apertura, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite;
in via del tutto subordinata e solo nella eventuale ipotesi di chiusura del conto in corso di causa, condannare, la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella somma di euro 39.760,37 o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnico-bancaria-contabile, che sin da ora si chiede, al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, con l'applicazione, in caso di interessi usurari, del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, cod. civ., oltre gli interessi legali dal dì dovuto e interessi ex art. 1284, 3° comma, cod. civ. dal momento della domanda e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..
Con vittoria di compensi professionali e di spese.
, “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis - ribadite anche nel Controparte_1
presente grado le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale e non accettato il contraddittorio sulle (parzialmente) diverse conclusioni avverse - rigettare la proposta
3 impugnazione ed ogni ulteriore domanda e/o richiesta formulata dall'avversa difesa, con conseguente piena conferma della sentenza appellata.
In via meramente subordinata (e salvo gravame): disporre un'integrazione della CTU escludendo dalla verifica il contestato anatocismo (stante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto), rideterminando il periodo coperto dall'eccepita prescrizione (decorrente a ritroso dal 18.10.2009 e non sino dal
28.12.2007 come invece rilevato dal CTU, stante l'irrilevanza, ai fini interruttivi, del documento n. 6 di controparte prodotto in primo grado per le motivazioni già esposte) limitando il periodo di verifica sino al 31.12.2016 – periodo richiesto in citazione - o, in ipotesi, sino alla data di notifica della domanda (18.10.19). Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Terni la esponendo di intrattenere con la Controparte_1 [...]
, da prima dell'anno 2000, il rapporto di conto corrente n. Controparte_2
80478, che a seguito della incorporazione nella aveva assunto il n. Controparte_1
13368.
Dopo avere allegato la inesistenza del contratto e di qualsiasi pattuizione, o comunque la relativa nullità per carenza della forma legale, la società attrice lamentava a)
l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; b) l'addebito non concordato delle commissioni di massimo scoperto c) l'applicazione di interessi, sui versamenti e prelevamenti, con valuta diversa da quella effettiva;
d) l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di cui alla L.108/96.
Produceva inoltre una consulenza di parte, dalla quale, eliminando le poste illegittime, emergeva un credito della di euro 39.760,37. Parte_1
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale a) di accertare la inesistenza di qualsiasi pattuizione o la sua nullità per difetto di forma scritta, b) accertare e dichiarare l'esistenza di un saldo del conto corrente, di euro 39.760,37 o dalla diversa somma, maggiore o minore, a credito della previo accertamento della nullità e/o Pt_1
illegittimità degli addebiti derivanti dall'illegittima capitalizzazione degli interessi,
4 dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi altro onere non dovuto;
in ipotesi di chiusura del conto in corso di causa, condannare, la alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o Controparte_3
percepito, nella somma di euro 39.760,37 o nella diversa somma, maggiore o minori di giustizia. si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della Controparte_1
domanda. Eccepiva la decadenza in ragione della ricezione degli estratti del c.c. da parte del correntista e, comunque, la prescrizione decennale di ogni diritto, compresi i diritti restitutori inerenti le rimesse solutorie. Deduceva, altresì, l'inammissibilità della domanda di ripetizione per la mancata chiusura del conto.
Con riferimento all'anatocismo osservava che il rapporto contrattuale era sorto dopo l'anno 2000, e poiché la banca si era adeguata ai dettami della delibera CICR del
9.2.2000 ogni doglianza era infondata. La commissione di massimo scoperto era dovuta. Le doglianze sugli interessi ultralegali e spese non pattuite erano generiche e quelle relative ai giorni di valuta non erano provate.
Evidenziava poi che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione rinveniva giustificato motivo nell'infondatezza delle pretese avversarie.
Acquisiti i documenti, ordinata l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., espletata
CTU contabile, il Tribunale di Terni rigettava la domanda della Pt_1
La decisione si fondava essenzialmente sulla considerazione che la aveva Parte_1
prospettato la inesistenza o la nullità per carenza di forma non del contratto di conto corrente, ma delle singole pattuizioni inerenti l'anatocismo, gli interessi usurari, le commissioni di massimo scoperto. Di conseguenza, in base all'art. 2697 c.c., la Pt_1
[... era tenuta a produrre il contratto di conto corrente, perché chi agisce per la ripetizione di quanto indebitamente pagato deve fornire la prova non solo del pagamento, ma anche della inesistenza del titolo sotteso a tale operazione.
La ha interposto appello, censurando la sentenza in ordine alla erronea Parte_1
interpretazione della domanda ed al travisamento dei principi sul riparto degli oneri probatori. Ha riproposto quindi tutti i temi riversati nel giudizio di primo grado, e
5 concluso per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
La si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto, Controparte_1
dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla modificazione delle conclusioni dell'atto di appello nella parte in cui ha aggiunto l'inciso “inesistenzae/o nullità del contratto2, in quanto nuova e inammissibile.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 08.02.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sulla interpretazione della domanda azionata dalla L'allegazione della Pt_1
inesistenza o della nullità del contratto.
Nel primo motivo l'attrice appellante afferma che la sentenza è incorsa in un travisamento interpretativo, ritenendo che la domanda della mirasse Pt_1
all'accertamento della nullità di singole clausole del rapporto di conto corrente, con conseguente onere per la di produrre il contratto di apertura del conto, al Parte_1
fine di verificarne l'effettivo contenuto. Al mancato assolvimento di tale onere è seguito il rigetto della domanda di accertamento del saldo, o in ipotesi di ripetizione.
L'appellante ribadisce che il rapporto bancario con la Cassa di Risparmio di Spoleto risale a epoca anteriore al 2000. Evidenzia che la prospettazione della inesistenza o della nullità per difetto di forma non riguarda singole pattuizioni, ma l'intero contratto di conto corrente, come si evince da plurimi passaggi argomentativi dell'atto di citazione (pag. 2, pag. 13, pag. 15), e nelle conclusioni. Dopo la maturazione delle preclusioni assertive tale impostazione ha trovato conferma nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, in cui è stato dibattuto l'onere della prova di produzione del contratto.
Ne discende che l'onere di produzione del contratto di conto corrente gravava sulla banca, e non sulla L'appellante sostiene comunque che anche ove la Pt_1 Pt_1
avesse circoscritto la assenza o la nullità di accordi alla capitalizzazione degli interessi
6 passivi, agli interessi ultralegali e alla cms, la banca sarebbe stata onerata di produrre il contratto sulla base del quale aveva addebitato tali costi.
Del tutto infondato sarebbe l'assunto del primo giudice, secondo cui la richiesta di ostensione della documentazione bancaria, ove esistente, avanzata ex art. 119 TUB, e successivamente ex art. 210 c.p.c. dalla fossero espressione della Pt_1
consapevolezza della esistenza del contratto di apertura del conto corrente.
Pertanto deve escludersi che, in assenza di prova della loro previsione, siano dovuti i maggiori oneri derivanti da anatocismo, interessi ultralegali, composti, spese e commissioni di massimo scoperto.
La banca ha contestato la critica, affermando la piena legittimità del proprio operato e la conformità del saldo secondo quanto contrattualmente previsto, opponendo la esistenza di un contratto di conto corrente, che tuttavia non è stato versato in atti.
Il motivo è condivisibile.
1.1 Occorre premettere che secondo una giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n.
5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez.
Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare esclusivamente dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. Nella sostanza, il complessivo comportamento processuale. I soli limiti a tale attività sono dati dalla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass. Civ. 11 luglio 2022 n. 21865).
1.2 Sulla scorta di tale principio, il Collegio ritiene che una lettura complessiva delle allegazioni attoree di primo grado induca a ritenere che alla base della domanda della
7 vi sia la generale prospettazione, in via alternativa, della inesistenza o della Parte_1
nullità per carenza di forma scritta sia del contratto di conto corrente, sia di qualsiasi pattuizione inerente gli interessi ultralegali, l'anatocismo, la cms e gli ulteriori costi addebitati al cliente. Con la conseguente nullità e inefficacia dei costi addebitati a titolo di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto.
Venendo alle deduzioni attoree, a pag. 2 dell'atto di citazione, in materia di anatocismo l'attrice appellante afferma;
“Tuttavia, non risultano pattuizioni in merito
e, comunque, non nella forma scritta richiesta ad substantiam dal legislatore, con conseguente inefficacia delle stesse;
ne deriva la illegittimità di qualsiasi capitalizzazione e di qualsiasi altra spesa e commissione applicata, in quanto non oggetto di pattuizione o, comunque, di valida pattuizione.
A pag. 13 nel paragrafo B, relativo alla illegittimità della commissione di massimo scoperto, è dato leggere: Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, si rileva l'inesistenza di qualsiasi pattuizione (e, comunque, la nullità delle stesse per carenza di forma), cosicché le commissioni di massimo scoperto non erano dovute.
Al paragrafo C, inerente il gioco delle valute, è dato leggere: “Tuttavia, la mancata pattuizione e, comunque, la nullità del contratto in oggetto per carenza di forma rende illegittima qualsiasi antergazione e postergazione di valuta, che sono state effettivamente applicate nel caso di specie in carenza di qualsiasi previsione, rendendo così illegittimo qualsiasi addebito operato dalla banca in tal senso”.
Le conclusioni dell'atto di citazione di primo grado in punto di accertamento convergono con la parte assertiva, in quanto fanno conseguire la nullità degli addebiti a carico del cliente in via principale alla assenza di pattuizioni o alla loro nullità per carenza di forma, e in subordine al contrasto con norme imperative: accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad esse collegati e conseguenti, non sussistendo tra le parti pattuizione in tal senso o, comunque, non per iscritto, con dichiarazione di nullità per la carenza della forma richiesta ad substantiam;
8 in subordine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni nella parte in cui prevedano la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute,
l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle nullità suddette.
Il riferimento, a pag. 13, della inesistenza e della nullità a qualsiasi pattuizione, ancorchè collocata nel contesto tematico della cms, involge sia il contratto di conto corrente che qualunque accordo finalizzato a disciplinare singoli aspetti del rapporto.
Da qui la invalidità di tutti gli addebiti pretesi dalla banca.
Che l'inesistenza/nullità sia riferita all'intero contratto, e non a singole clausole, lo conferma la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3) cpc, in cui a pag. 1 la afferma: "la Parte_1
società attrice ha svolto, in primo luogo, una domanda di accertamento della inesistenza/nullità del contratto per carenza di forma scritta.
Inoltre nel verbale di udienza del 21 settembre 2021 l'attore aveva chiesto
“l'integrazione del quesito, stante la mancanza del contratto, di rielaborare i rapporti adottando il tasso legale”.
Quello che ne emerge, pertanto, non è un atteggiamento perplesso in ordine alla forma delle pattuizioni e al loro contenuto.
E' invece chiaro che la società attrice, nell'affermare la inesistenza o la nullità di qualsiasi pattuizione, la mancata pattuizione e, comunque, la nullità del contratto ha denunciato in modo globale la inesistenza (o invalidità) del contratto di conto corrente e delle pattuizioni modificative o integrative inerenti gli oneri addebitati.
1.3 La Corte ritiene di dover richiamare anche la perizia di parte allegata da parte attrice, che notoriamente costituisce parte integrante dell'atto introduttivo, nella quale espressamente si rileva, a pag. 1, come, a parte gli estratti conto dal Gennaio
2007 al Dicembre 2016, la stessa sia stata effettuata in assenza di documenti sottoscritti dalle parti contraenti contenenti le condizioni economiche che hanno regolato il rapporto di conto corrente analizzato.
9 Tale elemento, valutato unitamente alla doglianza formulata in citazione sulla inesistenza di qualsiasi pattuizione e sulla illegittima applicazione dell'anatocismo, degli interessi usurari, della commissione di massimo scoperto e delle spese, e della mancata risposta da parte della banca all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB (v. doc.
6 nel fascicolo di parte attrice), consente di ritenere che la deduzione della assenza di pattuizioni o della loro invalidità debba essere riferita sia al contratto di apertura di conto corrente sia alle eventuali modifiche o integrazioni.
1.4 Tale impostazione non sembra contraddetta neppure dalla richiesta di esibizione della documentazione contrattuale ex art. 119 tub del 27.12.2017 (doc 6 All. Pt_1
citazione), e dalla richiesta istruttoria di esibizione ex art. 210 cpc, avanzata dalla nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc. Parte_1
Entrambe le istanze sono paradigma dello scrupolo difensivo dell'attrice appellante, segnatamente in quanto la struttura societaria della e la datazione del rapporto Pt_1
di conto corrente ad epoca anteriore al 2000 potevano plausibilmente ingenerare il dubbio sulla perdita del documento.
In realtà la richiesta di trasmissione ex art. 119 tub del 27.12.2017 non nasconde le perplessità sull'esistenza del contratto di conto corrente, in quanto afferma: “Ciò detto, si chiede altresì copia del contratto di apertura di conto debitamente sottoscritto tra le parti, nonché delle successive pattuizioni, anch'esse ritualmente vergate”.
L'accento posto sulla sottoscrizione del contratto (debitamente sottoscritto) e delle successive pattuizioni, disvela in effetti i dubbi della sulla esistenza del Pt_1
contratto di conto corrente e sul rispetto dei requisiti formali.
Inoltre, malgrado non risulti allegato l'avviso di ricevimento, la avvenuta ricezione della missiva da parte di deve ritenersi pacifica, in quanto nella Controparte_1
comparsa costitutiva di primo grado e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc,
[...]
non ha contestato specificamente né il ricevimento della richiesta, né la CP_1
mancata trasmissione. E' quindi tardiva la contestazione del ricevimento formulata per la prima volta nella comparsa di costituzione del presente grado.
Infine la richiesta ex art. 119 tub e la richiesta di esibizione avanzata ex art. 210 cpc risultano funzionali alla domanda, avanzata in via subordinata (cfr. l'atto di citazione),
10 tesa a ottenere dal Tribunale, nell'ipotesi di esistenza del conto corrente formalmente valido, una pronuncia di nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni determinanti il saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto,
l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge.
Circa la richiesta di esibizione avanzata ex art. 210 cpc, la convinzione della Pt_1
sulla inesistenza della documentazione contrattuale è ben spiegata dalla formula ipotetica “ove esistente” (pag. 1 memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc . Pt_1
1.5 Traendo le conclusioni di quanto sinora detto, le locuzioni attoree inducono a ritenere che:
a) i concetti di inesistenza di qualsiasi pattuizione o di nullità per carenza di forma scritta (accordo esistente ma privo della forma prevista dall'art. 117 TUB) riguardano sia il contratto di conto corrente che le eventuali integrazioni o modifiche. Se infatti la mancata pattuizione si identifica con la assenza di accordo, la nullità per assenza di forma postula l'esistenza di un accordo, orale, per fatti concludenti o contenuto in un documento non sottoscritto dal cliente, dunque nullo per il difetto della forma prevista dall'art. 117 c. 1 e 3 D. lgs. n. 395 del 1993.
b) ne deriva la nullità e l'inefficacia dell'anatocismo, delle cms e delle antergazioni o postergazioni delle valute;
c) Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che l'assenza di pattuizioni fosse riferita a singole poste di debito, giacché la inesistenza o nullità riguarda qualunque aspetto del regolamento contrattuale.
2. Gli effetti sul piano dell'onere della prova conseguenti alla allegazione della inesistenza del contratto.
Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia assolto il proprio onere di allegazione conseguente alla posizione processuale assunta, mentre a fronte di tale premessa (allegazione in ordine alla insussistenza delle condizioni contrattuali in forma scritta) la banca, nella veste di soggetto che ha percepito interessi anatocistici, ultralegali, commissioni e spese, era onerata di
11 produrre il contratto di conto corrente e le eventuali integrazioni o modifiche, al fine di comprovare il fatto impeditivo della pretesa attorea ex art. 2697 c.c. da ravvisare nella valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti nel rispetto della forma scritta prevista.
2.1 Preme sul punto precisare che secondo la Suprema Corte il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate
(Cass. Civ. n. 7501/2012; Cass. Civ. n. 9201/2015, motivazione;
Cass. Civ. n.
28945/2017, motivazione;
Cass. Civ. n. 500/2017, motivazione;
Cass. Civ. n.
9201/2015, motivazione). In particolare, nell'ambito delle azioni di accertamento del saldo del conto corrente, e in materia di ripetizione di quanto indebitamente pagato, la
S. C. afferma che allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in violazione delle pattuizioni contrattuali o esecuzione di illegittime pattuizioni negoziali, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti,
l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi,
e quindi a produrre il contratto contratto di apertura del conto corrente contenente le condizioni di contratto. Pertanto alle controversie tra e correntista, introdotte CP_4
su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, CP_4
quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione" (Cass. 28 novembre 2018, n. 30822), in quanto la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta grava sull'attore (ex multis, Cass. Civ. n. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo.
2.2 Tuttavia, laddove il correntista deduca la inesistenza o la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, come nel caso di specie, sarà onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria produrre il contratto completo in tutte le
12 sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo.
Pertanto il principio generale sopra indicato, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. Civ. n. 16521 del 13.6.2024; Cass. Civ.
9/03/2021, n. 6480).
Nel merito l'azione di accertamento del saldo del conto corrente risulta fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
3. Sulla eccezione di prescrizione di quanto indebitamente pagato per le rimesse solutorie.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione del diritto al ricalcolo del saldo o alla ripetizione di quanto pagato in adempimento delle rimesse solutorie, tempestivamente formulata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta, la
Corte ritiene che la stessa sia ammissibile e fondata, dovendosi richiamare l'orientamento più recente della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
13 l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. Un. n. 15895/2019; Cass. n. 7013/2020; Cass. n.
18144/2018).
In proposito il primo atto interruttivo della deve rinvenirsi nella lettera del Pt_1
27.12.2017 (doc. 6 , giacché nel primo grado la , pur eccependo Pt_1 Controparte_1
la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, non ha contestato il ricevimento di tale missiva, contestata per la prima volta nella comparsa costitutiva del presente grado.
Pertanto il saldo del conto corrente n. 80478-7 della Cassa di Risparmio di Spoleto, divenuto poi 13368 con l'incorporazione in , è stato correttamente Controparte_3
ricostruito nell'ambito dei dieci anni precedenti la lettera di sollecito della Parte_1
quindi dal 27.12.2007.
4. Sulla approvazione degli estratti conto.
Come già evidenziato dal Giudice di primo grado, sempre in via preliminare va disattesa la tesi della in merito alla incontestabilità delle risultanze degli estratti CP_4
del conto corrente in ragione della approvazione del correntista.
Sul punto deve essere richiamato l'orientamento del Supremo Collegio, a mente del quale la mancata contestazione dell'estratto conto – e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate - riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante Cass., n. 11626/2011; successive conformi Cass., n. 23421/2016 e Cass., n.
30000/2018).
5. La assenza del contratto di apertura di conto corrente e l'adozione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
14 5.1 Come si è detto, non avendo la banca prodotto il contratto di apertura di conto corrente, non risulta tempestivamente provata la pattuizione scritta degli interessi ultralegali.
Ne consegue che trova applicazione la previsione l'art. 117, comma 7 TUB, e per l'effetto il tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto, e non risultano dovuti gli esborsi addebitati nel corso del rapporto a titolo di cms e spese non pattuite (Cass. Civ. n.
12965 del 22/06/2016; Cass. Civ. n. 15621 del 12/07/2007).
Tale criterio è stato adottato dal CTU nella relazione contabile versata in atti, in conformità alla ordinanza del Tribunale di Terni del 03.06.2021, anche se in seconda battuta, a seguito delle osservazioni del CTP della , l'anatocismo è Controparte_3
stato decurtato tenendo conto degli interessi corrispettivi risultanti dagli estratti conto.
5.2 Si intende rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc, in quanto non riproposta, la questione della usurarietà degli interessi per il superamento del TSU, prospettata in primo grado a pag. 16 lett D) dell'atto di citazione, che non rientrava tra i quesiti sottoposti al CTU, in conformità della ordinanza del 03.06.2021.
Viene quindi meno la necessità di approfondire la questione della esclusione di qualsivoglia interesse passivo, secondo quanto previsto dall'art. 1815 c. 2 cod. civ..
6. L'anatocismo. L'assenza di passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha affermato la genericità delle censure per mancata indicazione dei periodi di applicazione della capitalizzazione degli interessi.
6.1 Con riferimento all'anatocismo, che il CTU ha correttamente espunto dal conteggio del saldo, non è condivisibile l'assunto della banca secondo cui, stante la assenza di specifica impugnazione, la sentenza sarebbe divenuta irrevocabile laddove ha affermato che in materia di anatocismo la allegazione nell'atto introduttivo del giudizio
è del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica in ordine alle censure formulate con specifico riferimento al periodo in cui in tesi l'anatocismo ha trovato applicazione alla luce della disciplina vigente ratione temporis ed allo specifico rapporto
15 contrattuale intercorso con la banca convenuta, e dovendosi, peraltro, rilevare che
l'arco temporale esaminato dal consulente di parte si riferisce ad un periodo (a far data dal 2007) in cui l'anatocismo a determinate condizioni ben poteva essere applicato dalla banca (v. doc. 1).
In primo luogo l'assunto del Tribunale circa l'assenza di specificazione dei periodi di applicazione l'anatocismo non ha propria consistenza, essendo logicamente legato alla convinzione della esistenza del contratto di apertura di conto corrente, che dopo la delibera CICR del 9.2.2000 avrebbe potuto prevedere la capitalizzazione di interessi. Da qui la necessità di individuare i periodi applicativi della capitalizzazione, consentendo alla banca di difendersi.
Tuttavia va da sé come, a seguito del rovesciamento di prospettiva conseguente alla allegazione della inesistenza o nullità del contratto o delle pattuizioni modificative o integrative, l'illegittimità dell'anatocismo investe tutto il corso del rapporto (2007-
2021), con conseguente irrilevanza (della individuazione) dei singoli segmenti temporali di applicazione. Tutto l'anatocismo deve essere infatti detratto dal saldo.
Mette conto in proposito di ricordare che secondo la giurisprudenza la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Civ. n. 27246 del 21/10/2024).
A pag. 25 dell'atto di appello la ha quindi correttamente affermato che la Pt_1
mancata stipula del contratto, e comunque la mancata stipula in forma scritta vale, di per sé, a rendere illegittima qualsiasi capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, riproponendo poi, a pagina 26-27 dell'appello, le ragioni di tale illegittimità, da ricondurre alla assenza di specifico accordo scritto.
6.2 Nel merito, nella comparsa di primo grado, a sostegno del proprio operato, la banca convenuta ha affermato che, essendo il rapporto contrattuale sorto dopo il
16 2000, da tale anno avrebbe tenuto una condotta rispettosa della delibera CICR DEL
9.2.2000, avendo comunicato l'adeguamento al correntista mediante l'invio degli estratti del conto corrente al 30.6.2000 e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Pa Repubblica (doc. 1 ).
Tale impostazione non può essere condivisa.
Indipendentemente dal fatto che la banca non ha provato la data di decorrenza del rapporto contrattuale, la previsione paritetica dell'anatocismo nei contratti successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 doveva essere convenuta per iscritto, stante l'intrinseco peggioramento per il cliente derivante da tale metodica di calcolo.
E' costante infatti, nella giurisprudenza, l'affermazione secondo cui per i contratti preesistenti alla delibera CICR del 9.2.2000, posto che per il periodo precedente al
30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto
Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 e la giurisprudenza conforme successiva: Cass., n.
20172/2013), per l'epoca successiva al 9.2.2000 l'introduzione di tale meccanismo determina un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali preesistenti.
Alla luce del principio, condivisibilmente espresso già da Cass. Civ. 9140/2020 a seguito della pronuncia di incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. Ne consegue l'impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è comunque necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. Civ. sez. I n. 18961 del 05/07/2023; Cass.
29420/2020).
7. La nullità della Commissione di massimo scoperto.
Posto che la applicazione commissione di massimo scoperto si era concretizzata in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi, l'appellante osserva:
17 a) che la banca ha applicato la CMS in assenza di una specifica pattuizione, stante la inesistenza del contratto e comunque la nullità per carenza di forma scritta.
b) che oltre che per carenza di forma, le commissioni di massimo scoperto applicate sarebbero nulle per la indeterminatezza e la indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.., in quanto non prevedono il tasso percentuale, la base e i criteri di calcolo la periodicità dell'addebito e in definitiva i meccanismi operativi.
La banca si è difesa affermando che la CMS costituisce il corrispettivo che il cliente tenuto a pagare alla banca per l'impegno di essa di garantire la costante disponibilità della provvista oggetto del fido concesso, senza che assuma rilevanza l'effettivo utilizzo della linea di credito da parte del cliente.
La censura attorea è fondata, e di conseguenza anche la commissione di massimo scoperto è stata esclusa dal calcolo del saldo del conto corrente.
7.1 Alla base della illegittimità dell'addebito della CMS nel caso di specie, sia in epoca anteriore che successiva alla introduzione dell'art. 117 bis T.U.B., assume certamente rilievo determinante la inesistenza di una specifica pattuizione scritta contenuta nel contratto originario o in successive integrazioni o modifiche, che, oltre a prevedere la commissione di massimo scoperto, ne determinasse la entità e la destinazione della spesa, e di cui la banca non ha fornito alcuna prova. Ne deriva la illegittimità anche di tale costo del credito addebitato nel corso del rapporto, per come riscontrato dal Ctu, addivenendosi ad identica conclusione – per gli stessi motivi – in relazione alle ulteriori spese addebitate e non specificamente pattuite.
Al di là di tale rilievo assorbente, la ulteriore ragione della nullità è data dalla assenza di specificazione dei criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, giacché per costante giurisprudenza la semplice indicazione di un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente rende la relativa clausola indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., radicalmente nulla.
8. Il calcolo dei giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti. L'addebito di spese non determinate.
18 Altresì fondata è la ulteriore considerazione dell'appellante, secondo cui gli accrediti e gli addebiti non erano computati in relazione al giorno di effettuazione della operazione o alla effettiva disponibilità delle somme inerenti l'operazione, ma risultavano posposti fittiziamente a giorni diversi, attraverso il criterio della valuta fittizia, aggiungendo o sottraendo un determinato numero di giorni a vantaggio della banca.
Se tale pratica può derivare da una espressa previsione contrattuale, nel caso che occupa la inesistenza di un contratto di apertura di conto corrente o di ulteriori pattuizioni, e la loro nullità per carenza di forma, rende illegittima qualunque antergazione o postergazione di valuta.
Di conseguenza deve essere condiviso l'approccio di calcolo del ctu, che, in assenza di specifica pattuizione delle parti, ha provveduto all'annullamento delle valute, ricostruendo i saldi sulla base della data di effettiva disponibilità delle somme da parte della banca o del cliente (pag. 6 Relazione).
9. Le risultanze della CTU nella rideterminazione dei saldi.
Tanto premesso in diritto, l'operazione di calcolo effettuata dal CTU, supportata dall'esame della documentazione tempestivamente prodotta dalla e Parte_1
acquisita ex art. 210 cpc, e non contraddetta dalle parti all'esito delle risposte fornite alle osservazioni, è avvenuta in coerente applicazione dei principi sopra esposti - applicando la disciplina di cui all'art. 117 TUB, escludendo la capitalizzazione, le spese non pattuite e la c.m.s., nonché correttamente valutando la prescrizione intervenuta -
e può essere integralmente condivisa dal Collegio, in quanto argomentata in modo puntuale e scevra da vizi logici.
9.1 L'indagine si è avvalsa sia degli estratti conto versati tempestivamente in atti dalla con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc, sia degli estratti conto dal 2019 al 2021 Pt_1
successivi alla incorporazione della Cassa di Risparmio di Spoleto nella , Controparte_1
prodotti dalla banca in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Circa i criteri di calcolo il CTU ha inoltre esaurientemente affermato che:
19 “Dall'esame dei documenti prodotti in atti la data da prendere a riferimento per il calcolo del decennio è la data di messe in mora datata 27/12/2017. Quindi la verifica dell'esistenza di eventuali rimesse solutorie prescritte è stata effettuata nel periodo ante 27/12/2007.
Al fine di stabilire la prescrizione delle rimesse è necessario ordinare il c/c per il periodo ante-decennio per data disponibile, utilizzando gli stessi criteri che si è già avuto modo di specificare nel paragrafo precedente.
Ai fini della identificazione delle rimesse solutorie e della rideterminazione del saldo dare-avere il quesito richiede di effettuare un doppio conteggio:
- nel primo conteggio deve essere utilizzato il saldo cd. ricalcolato - rettificato, ossia depurato dalle poste illegittime addebitate dalla banca, determinate secondo le indicazioni contenute nel quesito;
- nel secondo conteggio deve essere utilizzato il saldo banca, ossia la contabilità originaria della banca.
Il quesito richiede altresì un ulteriore doppio conteggio in termini di un c.d. fido di fatto:
- nel primo conteggio si considererà il conto affidato e, quindi, si considereranno solutori i versamenti destinati a coprire il passivo eccedente il limite dell'affidamento di fatto (allegato 2);
- nel secondo conteggio si considererà, invece, il conto non affidato e, quindi, si considereranno solutori tutti i versamenti eseguiti sul conto in passivo – scoperto
(allegato 3).
Da quanto emerso la scrivente ha effettuato il ricalcolo del conto corrente elaborando 6 diverse ricostruzioni:
- Ricostruzione 1: saldo ricalcolato alla data valuta secondo le indicazioni contenute nel quesito;
- Ricostruzione 2: saldo ricalcolato alla data disponibile secondo le indicazioni contenute nel quesito;
- Ricostruzione 3: saldo banca alla data valuta e conto affidato (fido di fatto);
- Ricostruzione 4: saldo banca alla data valuta e conto non affidato.
- Ricostruzione 5: saldo banca alla data disponibile e conto affidato (fido di fatto);
20 - Ricostruzione 6: saldo banca alla data disponibile e conto non affidato.
9.2 Il Collegio ritiene che quale criterio di calcolo sia preferibile la soluzione 2 (saldo ricalcolato alla data disponibile), conformemente al principio secondo cui l'accertamento del saldo e la verifica della prescrizione delle rimesse solutorie deve essere operata non in riferimento alle risultanze degli estratti conto trasmessi dalla banca, ma al saldo contabile rideterminato dal consulente tecnico d'ufficio una volta eliminate le poste illegittime. Invero, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287; Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721).
Applicando tale criterio il saldo è pari a euro 79.743,37.
9.3 Deve essere respinta la istanza della banca finalizzata a limitare la ricostruzione del saldo alla data della proposizione dell'atto di citazione di primo grado, in quanto l'attrice appellante non ha proposto alcuna limitazione temporale, e il saldo è stato correttamente ricostruito ponendo come limite temporale quello degli estratti conto esibiti dalla CP_4
Non essendo il conto corrente chiuso, la sentenza ha l'effetto di precludere pro futuro l'annotazione di somme non dovute, e di consentire il ripristino dell'affidamento, o comunque, alla cessazione del rapporto, la riduzione del saldo esigibile dall'intermediario, come afferma una consolidata giurisprudenza (Cass. 4214/2024;
Cass. 30850/2023; Cass. 5904/2021; Cass. 21646/2018).
10. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
21 Per le ragioni sopra esposte, non essendo il conto corrente giunto a chiusura, l'appello principale deve essere accolto in ordine alla domanda principale di accertamento e rideterminazione del saldo finale a credito della per euro 79.743,37. Parte_1
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo grado di giudizio.
Gli esborsi della CTU che vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta poiché accertamenti strumentali alla pretesa risultata fondata all'esito del giudizio.
Le spese di lite dei due gradi possono essere poste a carico della banca, in quanto soccombente sulla base di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, e vengono liquidate sulla base del valore corrispondente al saldo a credito ricostruito, secondo quanto previsto dal D. M. n. 55 del 2014.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello principale avverso la sentenza n.
828/2022 del Tribunale di Terni, in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 80478 della Controparte_5
, che ha assunto il n. 13368 a seguito della incorporazione nella
[...] [...]
, al 31.03.2021 era di euro 79.743,37 a credito della Controparte_6 Parte_1
2) condanna alla refusione in favore della delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite dei due gradi, che liquida per il primo grado in euro 545,00 per anticipazioni e euro
8.000,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 1.165,50 per anticipazioni e euro 8.000,00, per compensi professionali, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario spese generali.
3) pone definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, ad esclusivo carico dalla . Controparte_1
Perugia, camera di consiglio del 30.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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