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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1
C.F. in persona del suo Presidente pro tempore elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica alla Tommaso Campanella, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Jirilli;
- Opponente -
E
(P. I.V.A: Controparte_1
), corrente in Locri (RC) alla via Garibaldi n. 55, in persona P.IVA_2 del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla via
Matteotti n. 96, presso lo studio degli avv.ti COSIMO DAMIANO
SPAGNOLO e SERGIO MERCATELLO che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposto – nonché
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) ed ivi residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall' Avv. Mariaelena Schirripa e dall'avv. Luigi Assisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Vibo Valentia Via Luigi Razza n. 92, giusta procura in atti;
- Terzo chiamato in causa - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2020 emesso il
28.10.2020 dal Tribunale di Locri
Conclusioni: con ordinanza del 03.12.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 28.11.2024 svoltasi con modalità cartolari la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
FATTO E DIRITTO
I.- L' ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2020 emesso il 28.10.2020 dal Tribunale di Locri con il quale era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di euro 25.170,00, oltre interessi ai sensi d.lgs.
231/2002, spese e competenze rinvenienti dal mancato pagamento delle seguenti fatture: nn. 66 e 67 del 30.10.2017 dell'importo rispettivamente di euro 5.335,00 e di euro 3.960,00; n. 9 e 10 del 30.3.2018 dell'importo di euro 9.130,00 ed euro 10.230,00 nonché n. 27 del 16.7.2018 dell'importo di euro 4.015,00 per un totale di euro 32.607,00 da cui era stato detratto l'importo già versato di euro 7.500,00.
Quali motivi di opposizione ha dedotto in ordine alla inidoneità delle fatture a provare l'esistenza e le caratteristiche giuridiche del rapporto dedotto in giudizio;
mancanza di accordo contrattuale non avendo alcuno dei propri organi rappresentativi autorizzato la stipula di tale contratto di trasporto con la ditta Audino Trasporti. Ha eccepito inoltre la eccessiva quantificazione della pretesa economica e chiesto la autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
In sostanza, non sono contestate le prestazioni, ma – in disparte la questione in ordine alla sufficienza della prova del credito basata sulla produzione delle fatture -, l'opposizione verte sulla entità del compenso e soprattutto sulla mancanza di prova in ordine alla stipula da parte della associazione ovvero da uno degli organi sociali di un contratto con la odierna parte opposta.
II.- Così riassunto l'oggetto del giudizio si procede ad esaminare i motivi di opposizione secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni e anteponendo alcune considerazioni in punto di diritto.
2 II.
1- Prima di procedere alla disamina del merito, giova premettere che il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori della azione di adempimento è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Deve ancora rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presenta delle caratteristiche peculiari rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione. Colui il quale si oppone alla pretesa fatta valere dal creditore in via monitoria, infatti, introduce un giudizio nel quale egli è solo formalmente attore, poichè, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, parte opposta, ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, soggiacendo ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Trattandosi, nel caso di specie, di credito derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (la domanda, nel giudizio di opposizione, resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salvo riconvenzionali), spetta, dunque, all'opposto fornire la prova dell'esistenza del rapporto, mentre gli basterà allegare l'inadempimento del debitore- opponente, il quale dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento o di altro evento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria, e ciò in applicazione dei principi fissati in materia di inadempimento contrattuale dall'art. 1218 c.c.
Giova ancora chiarire che la fattura, idonea prova scritta del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e contabile), perde la sua efficacia probatoria nel successivo giudizio di opposizione (o in altro giudizio di merito) in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito da essa risultante, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, allorquando, il
3 rapporto è contestato tra le parti. Di conseguenza, in detta ultima ipotesi, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare, occorre ribadirlo, un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione;
nessun valore, neppure indiziario, poi, può essere riconosciuto alla stessa in ordine alla rispondenza della prestazione in essa indicata a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. n. 5071/09; 5573/97;
8549/08).
II.
2- Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie si ritiene che l'opposta abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del rapporto con l'odierna opponente. Invero, risulta allegata unitamente alla comparsa di costituzione missiva datata 06.2.2019 recante in calce il timbro della Associazione opponente con sigla – non oggetto di disconoscimento da parte della medesima parte – nella quale in risposta ad una richiesta di pagamento si propongono gli importi da pagare in relazione ai chilometri percorsi, alla esclusività del rapporto nonché alla ripetitività delle prestazioni. Nella stessa missiva si prende contezza dell'avvenuto pagamento di una parte delle prestazioni per l'importo di euro 7.500,00.
Tanto è sufficiente per ritenere provata l'esistenza del contratto di trasporto sotteso alle fatture in oggetto dal momento che dalla corrispondenza prodotta emerge sia il parziale pagamento delle prestazioni sia la volontà di adempiere. Ad ogni buon conto, il teste , escusso, Testimone_1 all'udienza del 22.02.2023, dopo aver premesso di avere ricoperto la carica di presidente della all'epoca dei fatti, ha precisato che Controparte_3
“le trasferte erano effettuate dalla Audino Trasporti”, circostanza confermata dai testi , fisioterapista della Testimone_2 Controparte_3 nell'annata calcistica 2017-18, (“alle trasferte organizzate della Audino Trasporti riguardanti la prima squadra, per come indicate nei capitoli da 1
a 17”) e autista della Testimone_3 AR
.
[...]
D'altronde la stessa difesa di parte opponente in sostanza non nega l'esistenza di un contratto con la parte opposta ma assume che lo stesso sarebbe stato concluso da uno dei soci della ossia tale Parte_1 [...]
di cui è stata autorizzata la chiamata in causa, il quale avrebbe, CP_2
4 secondo la prospettazione dell'opponente – in autonomia speso il nome dell'associazione e richiesto la prestazione alla opposta.
Ora quando si tratti di associazione non riconosciuta l'ordinamento di questa resta un fatto interno, in alcun modo, appunto, riconosciuto dall'ordinamento statale ai fini della responsabilità. Sicché, quand'anche il rapporto fosse stato concluso tra la società opposta e uno dei soci che abbia speso il nome della Associazione opponente, in ogni caso quest'ultima è tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite salva la possibilità ove accertata, di far valere nei rapporti interni la responsabilità del socio.
II.2.3- Infine del tutto generica e non provata è la contestazione in ordine alla esosità della richiesta poiché le prestazioni concernono non solo le trasferte della prima squadra (militante in serie D girone I), ma anche quelle della formazione juniores, per come evidenziato dalla difesa di parte opposta. Invero, secondo parte opponente il costo annuo per le 17 trasferte della prima squadra è non superiore ad euro 20.000,00; ebbene anche dalle fatture in atti emerge che le spese riferite al trasporto della prima squadra ammontano a complessivi € 17.800,00 oltre I.V.A. al 10%, per importo €
19.580,00 (cfr. fattura n. 66/17 per 4 trasferte, n. 10/18 per 10 trasferte e n.
27/18 per 3 trasferte) e, dunque, non superiore alle aspettative dell'opponente.
Per tali ragioni l'opposizione va respinta con conseguente conferma dell'opposto monitorio.
III.- Parimenti va rigettata la chiamata in causa del terzo finalizzata a tenere indenne l dal pagamento di quanto dovuto in favore Parte_1 dell'opposta.
E' appena il caso di premettere che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano un'associazione non riconosciuta, l'art. 38 c.c. prevede che possono essere chiamate a rispondere personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Con riguardo a tale disposizione, si assume che la responsabilità non può essere collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma allo svolgimento di un'attività da cui sia derivata un'obbligazione per l'associazione, in aderenza a diverse pronunce della S.C. (da ult. Cass.
8919/04 e 455/2005), che hanno messo in rilievo come la responsabilità
5 personale e solidale dei rappresentanti dell'associazione è in correlazione con l'attività negoziale da costoro esercitata nel nome e per conto dell'associazione. Il riferimento di dette pronunce è però ad un'attività negoziale di tipo contrattuale e la responsabilità dei rappresentanti, che è accessoria e non sussidiaria rispetto all'eventuale fondo comune e permane anche dopo la cessazione dalla carica, è da porsi in correlazione al fatto che, mentre nell'ipotesi di avvenuto riconoscimento dell'associazione sono stati vagliati "a monte" lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi, nel caso di associazione non riconosciuta la mancanza di accertamento e di pubblicità in ordine all'esistenza e all'ammontare di un fondo comune fa apparire necessaria anche la responsabilità personale di quanti, agendo in rappresentanza dell'associazione, assumano obbligazioni, ben conoscendo, a differenza dell'ignaro contraente, la capacità dell'ente di adempiervi attraverso il fondo comune. Ma v'è di più, ed è la constatazione che si è voluto dare rilevanza anche all'ipotesi in cui chi agisce in rappresentanza dell'associazione non sia al contempo il suo amministratore e in tal caso, a tutela dei terzi e anche di chi è stato inconsapevolmente
"scavalcato", si è previsto che la responsabilità è del rappresentante.
Pacifico è quindi il principio che (Tribunale Roma sez. IX 13 gennaio 2016
n. 629) affinché sussista la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è sufficiente la mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma occorre il concreto svolgimento di un'attività negoziale per conto di essa, dalla quale sorgano rapporti obbligatori tra l'associazione ed i terzi. In altri termini, “La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non
è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risolatasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cassazione civile sez. III 25 agosto 2014 n.
18188).
6 Già la lettura della norma esclude vi possa essere una responsabilità per il semplice fatto di aver fatto parte della associazione o anche di aver rivestito cariche sociali, poiché la responsabilità è esclusivamente di chi ha agito in nome e per conto della associazione, cioè di chi ha prestato dichiarazioni negoziali che contenevano la “contemplatio domini” della associazione.
Pertanto, chi invoca in giudizio detta responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. A parte la inammissibilità, nel caso di specie in cui le prove orali sono state tutte ammesse dal giudice, diverso da chi scrive, questa prova non è nemmeno raggiunta e l'onere incombeva – come detto - sull'attore: il teste ha confermato che i rapporti con la società opposta li Tes_4 intratteneva il Presidente dell'ADS; inoltre, ha riferito sul proprio ruolo di collaborazione con la senza nulla aggiungere sulla attività Parte_1 svolta dal nell'interesse della medesima mentre non Controparte_2 possono essere prese in considerazione le dichiarazioni sul punto del teste
Tes_1
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza sia nei rapporti tra opponente e opposta che nei rapporti tra opponente e terzo chiamato in causa.
Incidentalmente si osserva “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cassazione civile sez. III, 03/02/2025,
n.2520). Alla liquidazione si procede come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 tenuto conto dell'importo ingiunto (euro 25.170,00) ai fini dello scaglione di valore con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, così provvede:
7 1) RIGETTA l'opposizione proposta dall
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2020 Parte_1 emesso il 28.10.2020 dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, lo dichiara esecutivo;
2) RIGETTA la domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, Controparte_2
3) CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4) CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro Controparte_2
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Locri, 02.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
I
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1
C.F. in persona del suo Presidente pro tempore elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica alla Tommaso Campanella, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Jirilli;
- Opponente -
E
(P. I.V.A: Controparte_1
), corrente in Locri (RC) alla via Garibaldi n. 55, in persona P.IVA_2 del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla via
Matteotti n. 96, presso lo studio degli avv.ti COSIMO DAMIANO
SPAGNOLO e SERGIO MERCATELLO che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposto – nonché
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) ed ivi residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall' Avv. Mariaelena Schirripa e dall'avv. Luigi Assisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Vibo Valentia Via Luigi Razza n. 92, giusta procura in atti;
- Terzo chiamato in causa - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2020 emesso il
28.10.2020 dal Tribunale di Locri
Conclusioni: con ordinanza del 03.12.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 28.11.2024 svoltasi con modalità cartolari la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
FATTO E DIRITTO
I.- L' ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2020 emesso il 28.10.2020 dal Tribunale di Locri con il quale era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di euro 25.170,00, oltre interessi ai sensi d.lgs.
231/2002, spese e competenze rinvenienti dal mancato pagamento delle seguenti fatture: nn. 66 e 67 del 30.10.2017 dell'importo rispettivamente di euro 5.335,00 e di euro 3.960,00; n. 9 e 10 del 30.3.2018 dell'importo di euro 9.130,00 ed euro 10.230,00 nonché n. 27 del 16.7.2018 dell'importo di euro 4.015,00 per un totale di euro 32.607,00 da cui era stato detratto l'importo già versato di euro 7.500,00.
Quali motivi di opposizione ha dedotto in ordine alla inidoneità delle fatture a provare l'esistenza e le caratteristiche giuridiche del rapporto dedotto in giudizio;
mancanza di accordo contrattuale non avendo alcuno dei propri organi rappresentativi autorizzato la stipula di tale contratto di trasporto con la ditta Audino Trasporti. Ha eccepito inoltre la eccessiva quantificazione della pretesa economica e chiesto la autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
In sostanza, non sono contestate le prestazioni, ma – in disparte la questione in ordine alla sufficienza della prova del credito basata sulla produzione delle fatture -, l'opposizione verte sulla entità del compenso e soprattutto sulla mancanza di prova in ordine alla stipula da parte della associazione ovvero da uno degli organi sociali di un contratto con la odierna parte opposta.
II.- Così riassunto l'oggetto del giudizio si procede ad esaminare i motivi di opposizione secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni e anteponendo alcune considerazioni in punto di diritto.
2 II.
1- Prima di procedere alla disamina del merito, giova premettere che il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori della azione di adempimento è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Deve ancora rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presenta delle caratteristiche peculiari rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione. Colui il quale si oppone alla pretesa fatta valere dal creditore in via monitoria, infatti, introduce un giudizio nel quale egli è solo formalmente attore, poichè, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, parte opposta, ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, soggiacendo ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Trattandosi, nel caso di specie, di credito derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (la domanda, nel giudizio di opposizione, resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salvo riconvenzionali), spetta, dunque, all'opposto fornire la prova dell'esistenza del rapporto, mentre gli basterà allegare l'inadempimento del debitore- opponente, il quale dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento o di altro evento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria, e ciò in applicazione dei principi fissati in materia di inadempimento contrattuale dall'art. 1218 c.c.
Giova ancora chiarire che la fattura, idonea prova scritta del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e contabile), perde la sua efficacia probatoria nel successivo giudizio di opposizione (o in altro giudizio di merito) in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito da essa risultante, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, allorquando, il
3 rapporto è contestato tra le parti. Di conseguenza, in detta ultima ipotesi, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare, occorre ribadirlo, un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione;
nessun valore, neppure indiziario, poi, può essere riconosciuto alla stessa in ordine alla rispondenza della prestazione in essa indicata a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. n. 5071/09; 5573/97;
8549/08).
II.
2- Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie si ritiene che l'opposta abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del rapporto con l'odierna opponente. Invero, risulta allegata unitamente alla comparsa di costituzione missiva datata 06.2.2019 recante in calce il timbro della Associazione opponente con sigla – non oggetto di disconoscimento da parte della medesima parte – nella quale in risposta ad una richiesta di pagamento si propongono gli importi da pagare in relazione ai chilometri percorsi, alla esclusività del rapporto nonché alla ripetitività delle prestazioni. Nella stessa missiva si prende contezza dell'avvenuto pagamento di una parte delle prestazioni per l'importo di euro 7.500,00.
Tanto è sufficiente per ritenere provata l'esistenza del contratto di trasporto sotteso alle fatture in oggetto dal momento che dalla corrispondenza prodotta emerge sia il parziale pagamento delle prestazioni sia la volontà di adempiere. Ad ogni buon conto, il teste , escusso, Testimone_1 all'udienza del 22.02.2023, dopo aver premesso di avere ricoperto la carica di presidente della all'epoca dei fatti, ha precisato che Controparte_3
“le trasferte erano effettuate dalla Audino Trasporti”, circostanza confermata dai testi , fisioterapista della Testimone_2 Controparte_3 nell'annata calcistica 2017-18, (“alle trasferte organizzate della Audino Trasporti riguardanti la prima squadra, per come indicate nei capitoli da 1
a 17”) e autista della Testimone_3 AR
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D'altronde la stessa difesa di parte opponente in sostanza non nega l'esistenza di un contratto con la parte opposta ma assume che lo stesso sarebbe stato concluso da uno dei soci della ossia tale Parte_1 [...]
di cui è stata autorizzata la chiamata in causa, il quale avrebbe, CP_2
4 secondo la prospettazione dell'opponente – in autonomia speso il nome dell'associazione e richiesto la prestazione alla opposta.
Ora quando si tratti di associazione non riconosciuta l'ordinamento di questa resta un fatto interno, in alcun modo, appunto, riconosciuto dall'ordinamento statale ai fini della responsabilità. Sicché, quand'anche il rapporto fosse stato concluso tra la società opposta e uno dei soci che abbia speso il nome della Associazione opponente, in ogni caso quest'ultima è tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite salva la possibilità ove accertata, di far valere nei rapporti interni la responsabilità del socio.
II.2.3- Infine del tutto generica e non provata è la contestazione in ordine alla esosità della richiesta poiché le prestazioni concernono non solo le trasferte della prima squadra (militante in serie D girone I), ma anche quelle della formazione juniores, per come evidenziato dalla difesa di parte opposta. Invero, secondo parte opponente il costo annuo per le 17 trasferte della prima squadra è non superiore ad euro 20.000,00; ebbene anche dalle fatture in atti emerge che le spese riferite al trasporto della prima squadra ammontano a complessivi € 17.800,00 oltre I.V.A. al 10%, per importo €
19.580,00 (cfr. fattura n. 66/17 per 4 trasferte, n. 10/18 per 10 trasferte e n.
27/18 per 3 trasferte) e, dunque, non superiore alle aspettative dell'opponente.
Per tali ragioni l'opposizione va respinta con conseguente conferma dell'opposto monitorio.
III.- Parimenti va rigettata la chiamata in causa del terzo finalizzata a tenere indenne l dal pagamento di quanto dovuto in favore Parte_1 dell'opposta.
E' appena il caso di premettere che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano un'associazione non riconosciuta, l'art. 38 c.c. prevede che possono essere chiamate a rispondere personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Con riguardo a tale disposizione, si assume che la responsabilità non può essere collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma allo svolgimento di un'attività da cui sia derivata un'obbligazione per l'associazione, in aderenza a diverse pronunce della S.C. (da ult. Cass.
8919/04 e 455/2005), che hanno messo in rilievo come la responsabilità
5 personale e solidale dei rappresentanti dell'associazione è in correlazione con l'attività negoziale da costoro esercitata nel nome e per conto dell'associazione. Il riferimento di dette pronunce è però ad un'attività negoziale di tipo contrattuale e la responsabilità dei rappresentanti, che è accessoria e non sussidiaria rispetto all'eventuale fondo comune e permane anche dopo la cessazione dalla carica, è da porsi in correlazione al fatto che, mentre nell'ipotesi di avvenuto riconoscimento dell'associazione sono stati vagliati "a monte" lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi, nel caso di associazione non riconosciuta la mancanza di accertamento e di pubblicità in ordine all'esistenza e all'ammontare di un fondo comune fa apparire necessaria anche la responsabilità personale di quanti, agendo in rappresentanza dell'associazione, assumano obbligazioni, ben conoscendo, a differenza dell'ignaro contraente, la capacità dell'ente di adempiervi attraverso il fondo comune. Ma v'è di più, ed è la constatazione che si è voluto dare rilevanza anche all'ipotesi in cui chi agisce in rappresentanza dell'associazione non sia al contempo il suo amministratore e in tal caso, a tutela dei terzi e anche di chi è stato inconsapevolmente
"scavalcato", si è previsto che la responsabilità è del rappresentante.
Pacifico è quindi il principio che (Tribunale Roma sez. IX 13 gennaio 2016
n. 629) affinché sussista la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è sufficiente la mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma occorre il concreto svolgimento di un'attività negoziale per conto di essa, dalla quale sorgano rapporti obbligatori tra l'associazione ed i terzi. In altri termini, “La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non
è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risolatasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cassazione civile sez. III 25 agosto 2014 n.
18188).
6 Già la lettura della norma esclude vi possa essere una responsabilità per il semplice fatto di aver fatto parte della associazione o anche di aver rivestito cariche sociali, poiché la responsabilità è esclusivamente di chi ha agito in nome e per conto della associazione, cioè di chi ha prestato dichiarazioni negoziali che contenevano la “contemplatio domini” della associazione.
Pertanto, chi invoca in giudizio detta responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. A parte la inammissibilità, nel caso di specie in cui le prove orali sono state tutte ammesse dal giudice, diverso da chi scrive, questa prova non è nemmeno raggiunta e l'onere incombeva – come detto - sull'attore: il teste ha confermato che i rapporti con la società opposta li Tes_4 intratteneva il Presidente dell'ADS; inoltre, ha riferito sul proprio ruolo di collaborazione con la senza nulla aggiungere sulla attività Parte_1 svolta dal nell'interesse della medesima mentre non Controparte_2 possono essere prese in considerazione le dichiarazioni sul punto del teste
Tes_1
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza sia nei rapporti tra opponente e opposta che nei rapporti tra opponente e terzo chiamato in causa.
Incidentalmente si osserva “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cassazione civile sez. III, 03/02/2025,
n.2520). Alla liquidazione si procede come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 tenuto conto dell'importo ingiunto (euro 25.170,00) ai fini dello scaglione di valore con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, così provvede:
7 1) RIGETTA l'opposizione proposta dall
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2020 Parte_1 emesso il 28.10.2020 dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, lo dichiara esecutivo;
2) RIGETTA la domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, Controparte_2
3) CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4) CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro Controparte_2
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Locri, 02.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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