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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 520/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA606I100421 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- sul ricorso n. 521/2023 depositato il 20/12/2023 proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA606I100519 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'atto di accertamento nr. TA606I 100421/2023 per l'anno 2019 che contestava l'utilizzo di fatture emesse dalla Società_2 per operazioni soggettivamente inesistente. La società fornitrice aveva come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi senza deposito ed era risultata priva di una reale struttura operativa. Aveva emesso fatture cartolari nei confronti di vari distributori determinando una “frode carosello”. La ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso di accertamento essendo stato detratta l'Iva dal contribuente in perfetta buona fede, contestando, inoltre, che il mancato contraddittorio era stato dovuto ai ristretti termini concessi dal soggetto accertatore. Nello specifico ha evidenziato di aver eseguito i preliminari possibili accertamenti commerciali e ha ritenuto l'acquisto conveniente per il fatto che non doveva riconoscere la royalties del 3% alla Società_1 Spa fornitrice abituale. Ha ribadito, inoltre, di non aver finanziato l'operazione come sostenuto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. Nella memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la società fornitrice aveva avuto breve operatività in quanto costituita nel 2015, irreperibile già dal 2018 e cessata d'ufficio il 3/07/2020, non aveva unità locali dichiarate e nel 2017 aveva variato l'attività prevalente da posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili a commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi senza deposito. Per di più non aveva depositato i bilanci e aveva omesso di presentare le dichiarazioni Iva e di versare l'imposta dovuta. Ha contestato infine, che per tutte le fatture ricevute risultavano anticipazioni finanziarie a completa copertura delle fatture di vendita. Ha chiesto di rigettare il ricorso. Al presente ricorso rubricato al R.G.R. 520/2023 è stato riunito quello contro l'avviso di accertamento n. TA606I 100421/2023 per l'anno 2020, rubricato al R.G.R. 521/2023 per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l'Amministrazione finanziaria deve provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Nel caso trattato, considerato che gli acquisti contestati riguardano una percentuale esigua rispetto a quelli totali (al di sotto del 2%) che, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, non vi sono state anticipazioni da parte della ricorrente che ha solo registrato a fine mese le fatture precedentemente ricevute, non si può affermare che vi sia stata la piena Ricorrente_1consapevolezza e partecipazione della società srl ad una operazione di evasione di imposta, tuttavia, a parere del Collegio, la ricorrente usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto intuire la sostanziale inesistenza della Società_2 srl. Infatti la circostanza che l'attività di commercio di deposito di prodotti petroliferi era esercitata senza deposito, che i prezzi applicati erano inferiori a oltre il 3% di quelli normalmente applicati, avrebbero dovuto indurre la ricorrente ad effettuare ulteriori accertamenti come un più accurato controllo presso la Camera di Commercio in base ai quali sarebbe venuta a conoscenza della variazione dell'oggetto sociale, di una struttura operativa inesistente e soprattutto della mancata presentazione dei bilanci. Tutto ciò dimostra che la società ricorrente non ha adoperato l'ordinaria diligenza di un operatore accorto, al fine di evitare di essere coinvolto in una frode. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Considerato l'esiguità degli acquisti contestati e la mancanza di consapevolezza di partecipare ad una frode carosello le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M
.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 520/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA606I100421 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- sul ricorso n. 521/2023 depositato il 20/12/2023 proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA606I100519 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'atto di accertamento nr. TA606I 100421/2023 per l'anno 2019 che contestava l'utilizzo di fatture emesse dalla Società_2 per operazioni soggettivamente inesistente. La società fornitrice aveva come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi senza deposito ed era risultata priva di una reale struttura operativa. Aveva emesso fatture cartolari nei confronti di vari distributori determinando una “frode carosello”. La ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso di accertamento essendo stato detratta l'Iva dal contribuente in perfetta buona fede, contestando, inoltre, che il mancato contraddittorio era stato dovuto ai ristretti termini concessi dal soggetto accertatore. Nello specifico ha evidenziato di aver eseguito i preliminari possibili accertamenti commerciali e ha ritenuto l'acquisto conveniente per il fatto che non doveva riconoscere la royalties del 3% alla Società_1 Spa fornitrice abituale. Ha ribadito, inoltre, di non aver finanziato l'operazione come sostenuto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. Nella memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la società fornitrice aveva avuto breve operatività in quanto costituita nel 2015, irreperibile già dal 2018 e cessata d'ufficio il 3/07/2020, non aveva unità locali dichiarate e nel 2017 aveva variato l'attività prevalente da posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili a commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi senza deposito. Per di più non aveva depositato i bilanci e aveva omesso di presentare le dichiarazioni Iva e di versare l'imposta dovuta. Ha contestato infine, che per tutte le fatture ricevute risultavano anticipazioni finanziarie a completa copertura delle fatture di vendita. Ha chiesto di rigettare il ricorso. Al presente ricorso rubricato al R.G.R. 520/2023 è stato riunito quello contro l'avviso di accertamento n. TA606I 100421/2023 per l'anno 2020, rubricato al R.G.R. 521/2023 per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l'Amministrazione finanziaria deve provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Nel caso trattato, considerato che gli acquisti contestati riguardano una percentuale esigua rispetto a quelli totali (al di sotto del 2%) che, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, non vi sono state anticipazioni da parte della ricorrente che ha solo registrato a fine mese le fatture precedentemente ricevute, non si può affermare che vi sia stata la piena Ricorrente_1consapevolezza e partecipazione della società srl ad una operazione di evasione di imposta, tuttavia, a parere del Collegio, la ricorrente usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto intuire la sostanziale inesistenza della Società_2 srl. Infatti la circostanza che l'attività di commercio di deposito di prodotti petroliferi era esercitata senza deposito, che i prezzi applicati erano inferiori a oltre il 3% di quelli normalmente applicati, avrebbero dovuto indurre la ricorrente ad effettuare ulteriori accertamenti come un più accurato controllo presso la Camera di Commercio in base ai quali sarebbe venuta a conoscenza della variazione dell'oggetto sociale, di una struttura operativa inesistente e soprattutto della mancata presentazione dei bilanci. Tutto ciò dimostra che la società ricorrente non ha adoperato l'ordinaria diligenza di un operatore accorto, al fine di evitare di essere coinvolto in una frode. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Considerato l'esiguità degli acquisti contestati e la mancanza di consapevolezza di partecipare ad una frode carosello le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M
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La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente