Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che, pur non essendovi piena consapevolezza e partecipazione della società ad un'operazione di evasione, la ricorrente avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza per intuire l'inesistenza sostanziale della società fornitrice, dato il tipo di commercio (senza deposito), i prezzi inferiori alla media, la variazione dell'oggetto sociale e la mancata presentazione dei bilanci. La Corte ha concluso che la società non ha adoperato l'ordinaria diligenza di un operatore accorto.

  • Rigettato
    Legittimità dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che, pur non essendovi piena consapevolezza e partecipazione della società ad un'operazione di evasione, la ricorrente avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza per intuire l'inesistenza sostanziale della società fornitrice, dato il tipo di commercio (senza deposito), i prezzi inferiori alla media, la variazione dell'oggetto sociale e la mancata presentazione dei bilanci. La Corte ha concluso che la società non ha adoperato l'ordinaria diligenza di un operatore accorto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 40
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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