Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.08.2022 da
domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
Mariacristina Tabano che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata, appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 396/22 del Tribunale di Venezia
In punto: mobilità interregionale
Causa trattata all'udienza del 6.03.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima sentenza e conseguentemente: nel merito: rigettare l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto nonché riconoscere e dichiarare la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;
in ogni caso: condannare parte appellata alle spese di lite con riferimento ai due gradi del giudizio o, in subordine, dichiarare la compensazione delle stesse”
Conclusioni per parte appellata: “I) Voglia la Corte di Appello di
Venezia – Sezione Lavoro in Composizione Collegiale – in via principale rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati e di Volere confermare la Sentenza del
Tribunale di Venezia n. 396/2022 con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
II)In via incidentale, meramente subordinata alla richiesta principale di rigetto dell'atto di appello del di riformare la Sentenza n. CP_2
396/2022 nella parte illustrata, come da motivi sopra specificati.
III)Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.08.2022, il
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Venezia, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, ha accertato il diritto della ricorrente - dirigente scolastica assunta con decorrenza 1.09.2019 con sede di
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titolarità presso l'I.C. “Alvise Pisani” di Stra (VE) – all'accoglimento della domanda di mobilità interregionale inoltrata per l'a.s. 2021/22, secondo l'ordine delle preferenze formulato.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la doglianza attorea riferita ad un'asserita illegittimità della previsione di cui all'art. 9 CCNL riferita alla limitazione della mobilità interregionale al 30% dei posti vacanti ed ha escluso che l'art. 33, co. 5, l. n. 104/92 possa garantire al dipendente che assiste un familiare disabile un diritto soggettivo incondizionato al trasferimento presso la sede viciniore alla residenza dell'assistito (in conformità all'orientamento espresso da Cass. n.
18223/11). Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che i posti vacanti e disponibili riferiti alle sedi dimensionate ai sensi dell'art. 1, co. 978 l.
n. 178/2020 dovessero essere ricompresi tra quelli utili ai fini del calcolo della percentuale del 30% dei posti a disposizione per la mobilità interregionale, affermando quindi l'illegittimità della scelta dell'amministrazione scolastica di escluderli, riducendo così il numero dei posti a disposizione per la mobilità. La norma in questione, sia pur inizialmente limitata all'a.s. 2021/22 (e poi prorogata ai successivi due anni scolastici) aveva stabilito che potessero essere considerate
“normodimensionate” e, quindi, assegnabili in via esclusiva a un dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato, le sedi con un numero di studenti pari o superiore a 500 (in deroga al limite di 600 previsto dall'art. 19, d.l. n. 98/2011). Non vi sarebbe stata quindi ragione di considerare le sedi vacanti dimensionate ex art. 1, co. 978 l.
n. 178/2020 come non utili ai fini della mobilità interregionale. Sotto altro profilo, il Tribunale ha rilevato come il , pur avendolo Parte_1
dedotto, non aveva provato che altri dirigenti scolastici (in numero superiore ai posti complessivamente da ritenere disponibili) avessero
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presentato domanda di mobilità allegando requisiti ex l. n. 104/1992 aventi rilevanza pari o superiore a quelli in possesso della ricorrente.
Il ha proposto appello sulla base di due motivi: Parte_1
a) Con il primo censura la sentenza per aver considerato vacanti e disponibili ai fini della mobilità le sedi in Abruzzo dimensionate ex art. 1, co. 978 l. n. 178/2020. La difesa erariale rileva che in base a quanto indicato nelle premesse del D.M. n.
157 del 14.05.2021 tali sedi non rientrano nel computo delle sedi disponibili per mobilità interregionale atteso che la norma non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato.
Ulteriore argomento a sostegno della tesi propugnata sarebbe ricavabile dalla novella legislativa di cui al d.l. 36/2022, in vigore dal 30.06.2022, in forza della quale tali sedi – proprio in ragione dell'intervento legislativo – sono divenute disponibili per le procedure di mobilità regionali e interregionali (e, dunque, in precedenza non lo erano).
b) Con il secondo motivo si lamenta la decisione del Tribunale per aver ritenuto il mancato adempimento da parte del Parte_1
dell'onere della prova con riferimento alla mancata produzione delle domande di mobilità degli altri dirigenti scolastici interessati al trasferimento interregionale in Abruzzo. La difesa erariale sostiene che tale circostanza era stata puntualmente allegata, nelle note conclusive era stato fornito anche un elenco nominativo dei dirigenti scolastici in questione e si era anche chiesto di poter produrre le domande laddove fosse stato ritenuto necessario dal giudice. Inoltre, il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 421 c.p.c. non disponendo
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l'acquisizione di tale documentazione che l'amministrazione aveva offerto di produrre.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'infondatezza delle doglianze del e proponendo appello Parte_1
incidentale condizionato in relazione al paragrafo 12 della sentenza laddove lo stesso venisse interpretato nel senso di ritenere le sedi dimensionate ex art. 1, co. 978 l. n. 178/2020 non utili ai fini della mobilità interregionale ma da coprirsi esclusivamente con l'istituto dalla reggenza (se così interpretato il paragrafo sarebbe contraddittorio rispetto al resto della motivazione e lesivo dell'art. 33, co. 5, l. n.
104/1992). Ulteriore motivo di appello incidentale condizionato viene svolto in relazione all'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe legittima la limitazione al 30% dei posti vacanti per la mobilità interregionale anche nei confronti dei soggetti beneficiari delle tutele approntate dalla legge n. 104/1992.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
L'art. 19, co. 5, d.l. n. 98/2011 prevede che “Negli anni scolastici
2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
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L'art. 1, co. 978, l. n. 178/2020, con una disposizione in deroga a quanto previsto dalla norma sopra riportata, ha stabilito che “Per
l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a
300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi;
con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.
Successivamente, l'art. 1, co. 343 della legge n. 234/2021 ha stabilito che all'art. 1, co. 978, l. n. 178/2020 “le parole: « l'anno scolastico
2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2021/
2022, 2022/2023 e 2023/2024 ».
La ratio sottesa al citato art. 1, co. 978 l. n. 178/2020 è quella di permettere l'assegnazione delle sedi così dimensionate (dunque, non solo quelle con più di 600 alunni, ma anche quelle con un numero di alunni tra 500 e 600) a dirigenti scolastici assunti a tempo indeterminato, escludendo che rispetto ad esse si debba ricorrere all'istituto della reggenza (con cui un dirigente scolastico già titolare di altra sede, diviene assegnatario anche di una sede sottodimensionata). Tale interpretazione non solo emerge da tenore
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letterale della norma ma trova ulteriore riscontro anche nella relazione illustrativa del Parlamento in cui si legge: “I commi 978 e 979 modificano, per l'a.s. 2021/2022, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva”.
Se ne ricava che negli anni scolastici presi in considerazione
(inizialmente il solo 2021/22 e poi anche i due successivi) le sedi dimensionate ai sensi dell'art. 1, co. 978, l. n. 178/2020 devono considerarsi delle sedi normodimensionate, al pari di quelle disciplinate dall'art. 19, co. 5, d.l. n. 98/2011. La disposizione che qui viene in rilievo, inoltre, non pone alcun divieto di rendere disponibili tali sedi ai fini della mobilità interregionale e, d'altro canto, tale limitazione sarebbe incoerente con la scelta legislativa di ritenerle – sia pur per un limitato numero di anni scolastici – normodimensionate in quanto meritevoli di assegnazione di un dirigente scolastico, assunto a tempo indeterminato, in via esclusiva.
La difesa erariale sostiene che la norma non consentirebbe l'incremento delle facoltà assunzionali e non disporrebbe l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. La copertura finanziaria, inoltre, sarebbe prevista per un solo anno scolastico. La temporaneità del dimensionamento “ridotto”, in altre parole, non consentirebbe di procedere a nuove assunzioni e, di conseguenza, neppure di utilizzare la mobilità interregionale per provvedere alla copertura di tali sedi. In questo senso anche il DM n. 157 del 2021 prodotto in atti.
A ben vedere, tuttavia, qui non viene in rilievo alcuna nuova assunzione ma esclusivamente la procedura di mobilità coinvolgente
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personale già assunto a tempo indeterminato che, in quanto tale, è indicato proprio dall'art. 1, co. 978, l. n. 178/2020 quale il personale da destinare alla copertura delle sedi dimensionate ai sensi del medesimo articolo di legge. Si deve, quindi, ritenere che la disposizione legislativa in commento non sia affatto ostativa al computo delle sedi vacanti dimensionate ex art. 1, co. 978, l. n.
178/2020 tra quelle da considerare ai fini della mobilità interregionale.
Il successivo intervento del legislatore, con l'art. 47, co. 8, d.l. n.
36/2022 (entrato in vigore il 30.06.2022) ha quindi una portata non già novativa ma chiarificatrice dell'effettiva portata applicativa della disposizione in parola. La novella legislativa ha, infatti, disposto che
“All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali
e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”. L'intervento legislativo appare finalizzato a fugare dubbi interpretativi sul punto, attesa la precedente presa di posizione del in senso contrario Parte_1
nonostante non vi fossero divieti legislativi che lo imponessero o anche solo lo giustificassero.
1.1 – Venendo, quindi, al caso di specie, essendo pacifico che nell'ambito della procedura di mobilità che qui viene in rilievo, le sedi dimensionate vacanti ex art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre
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2020, erano almeno otto (cfr. doc. 8 in primo grado), Parte_1
aggiungendo tali sedi a quelle che il ha ritenuto vacanti e Parte_1
utili ai fini della mobilità (ulteriori 8) si raggiunge il numero complessivo di 16. Applicando la percentuale del 30% prevista dall'art. 9, co. 8 del CCNL (“Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente”), si ottiene un numero di sedi vacanti e disponibili per la mobilità interregionale pari a 4. Vi erano, quindi, due sedi in più (rispetto alle due assegnate) da destinare alla mobilità interregionale.
1.2 – Il Giudice di prime cure ha ritenuto che le sedi dimensionate vacanti e disponibili fossero 11, anziché 8, senza considerare che tre di esse erano state indicate con “incarico in corso” (doc. 11 ) Parte_1
e, dunque, non potevano considerarsi disponibili. Ad ogni modo risultano comunque delle sedi in più rispetto alle due assegnate e presso una di queste avrebbe potuto essere trasferita l'appellata all'esito della procedura di mobilità.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Il Parte_1
sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto priva di prova la circostanza – dedotta dall'amministrazione – circa la presentazione di un numero di domande di mobilità interregionale superiore ai posti disponibili e quasi tutte motivate da esigenze di assistenza ex l. n.
104/1992.
In realtà, è ben vero che il ha dedotto tale circostanza, ma è Parte_1
altrettanto vero che non l'ha documentata come invece era suo onere, tanto più se si considera che l'appellata aveva svolto un'apposita
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istanza di accesso agli atti per avere a disposizione le domande di mobilità presentate, cui è stato dato solo un parziale riscontro con la trasmissione delle domande dei due soli dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento. Se l'Amministrazione intendeva sostenere che, in ogni caso, l'appellata non avrebbe potuto aspirare al trasferimento perché molti altri colleghi avevano presentato la medesima domanda allegando esigenze di assistenza prevalenti rispetto alle sue (ad esempio per familiari più prossimi o relative ad esigenze proprie del dirigente scolastico disabile), avrebbe dovuto provarlo, in applicazione del principio di "vicinanza della prova", avendo a disposizione tutta la documentazione a supporto di tale assunto (al contrario dell'appellata che nulla sul punto poteva sapere, anche a fronte della mancata ostensione della documentazione richiesta). Peraltro, anche le deduzioni svolte in primo grado dal appaiono perplesse atteso che non si afferma che tutte le Parte_1
altre domande presentate facessero riferimento a esigenze di assistenza più meritevoli di tutela rispetto a quelle allegate dall'appellata ma si limitano a porre un dubbio. Si legge, infatti:
“anche qualora, per mera ipotesi, i posti destinati alla mobilità interregionale fossero stati di più, la prof.ssa non avrebbe CP_1
comunque potuto presumere di aver diritto alla mobilità, in quanto potevano ragionevolmente sussistere altri dirigenti dotati della medesima o poziore precedenza e, a parità di precedenza, di maggiore diritto. Non vi è pertanto alcun elemento prognostico che consenta di ascrivere con ragionevole grado di probabilità alla ricorrente il conseguimento del beneficio della vita da lei reclamato con il presente ricorso, ovvero l'assegnazione al ruolo regionale dell'Abruzzo e pertanto il ricorso deve ritenersi infondato anche sotto tale profilo. Infatti, ben potevano esservi ulteriori aspiranti da
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preferirsi alla odierna ricorrente”. A maggior ragione, quindi, si imponeva una puntuale dimostrazione della circostanza che, tuttavia, non è stata fornita.
Neppure può invocarsi il mancato utilizzo dei poteri officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. perché non veniva tanto in rilievo una condizione di incertezza probatoria che avrebbe potuto essere risolta tramite l'acquisizione d'ufficio di alcuni documenti, quanto piuttosto un'inerzia nella produzione della documentazione pacificamente a disposizione dell'amministrazione. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori
d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale
– quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”
(Cass. sez. lav., n. 23605 del 27/10/2020).
3 – Per le ragioni esposte, l'appello principale viene rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.
4 – Le spese di lite del grado vengono compensate attesa l'incertezza del quadro legislativo e l'assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione oggetto del primo motivo d'appello.
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Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato;
− Spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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