TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1071/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 1071/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SGARBI ANNA MARIA presso il cui studio in Corso Manfredo Fanti 4, AR (MO) è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentataae difeso dall'avv. BONINI ALESSANDRA presso il cui studio in S. Vittoria (RE), via F.lli Cervi n. 3 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come foglio di p.c. depositato in data 17.02.2025 parte ricorrente:
In via preliminare, a norma dell'art. 473 bis 46 c.p.c. 2° comma, disporre l'intervento dei Servizi Sociali, nonché la nomina di curatore speciale per i minori, ex art. 473 bis n. 8 c.p.c.;
Nel merito adottare i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli minori e nei limiti delle domande infra formulate, necessari, per il rispetto delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 1070/2022 de 17.10.2022 relativi al collocamento di
e presso il padre, nella casa coniugale assegnata ad Pt_2 Parte_3 Pt_1
posta in Guastalla (RE) via Cavallo n. 15;
[...]
AMMONIRE la resistente invitandola ad astenersi dal porre in essere ogni altro comportamento finalizzato al non rispetto del-le condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Reggio Emilia, n. 1070/2022;
INDIVIDUARE la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
CONDANNARE la resistente al pagamento di una sanzione am-ministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
CONDANNARE la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente e dei figli minori e nella misura che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di Pt_2 Parte_3 giudizio.
In via riconvenzionale a modifica della sentenza n. 1070/2022 del 17.10.2022 del Tribunale di Reggio Emilia, disporre;
in luogo dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
e , disporre l'affido su-per esclusivo al padre, fermo restando i Pt_2 Parte_3 diritti di visita già disposti a favore della madre con la sentenza citata;
porre a carico della Signora l'obbligo di versare, quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 1.200,00 con rivalutazione ISTAT, in luogo dell'attuale importo di € 600,00.
Fermo restando le altre condizioni. In ogni caso, con condanna di CP_1
alle spese e compensi del presente procedimento.
[...]
parte resistente
1. AFFIDARE i figli minori e in via condivisa a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederli a weekend alternati dal sabato sino alla domenica sera 2. nonché due giorni alla settimana, quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, cinque giorni nelle vacanze natalizie e due nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, di Pasqua e Pasquetta;
3. ASSEGNARE la casa coniugale alla madre ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
4. PORRE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei 3 figli, la somma mensile di € 600,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) o nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
5. PORRE le spese straordinarie dei tre figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
RIGETTARE le domande riconvenzionale svolte dal sig. perché prive di ogni Pt_1 fondamento in fatto e in diritto.” Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13-17.10.2022 che prevedevano: l'affidamento condiviso dei due figli minorenni della coppia (n. il Pt_2
18.03.2007) e (n. il 05.03.2012), il loro collocamento presso il Parte_3 padre cui veniva assegnata la casa coniugale di proprietà esclusiva della madre e l'onere di quest'ultima di contribuire al mantenimento dei tre figli, ivi compreso il maggiorenne (n. il 25.04.2003) mediante Per_3 versamento in favore dell'ex marito della somma mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. deducendo che dal mese di febbraio Pt_1
2024 la madre avrebbe costretto i tre figli a non fare rientro presso la propria abitazione, ha chiesto che, previa nomina di un curatore speciale per i due minori ed emissione di provvedimenti inaudita altera parte, venisse immediatamente ripristinata la collocazione dei figli presso di sé, con ammonimento e sanzioni a carico della madre.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato la ricostruzione dei CP_1 fatti esposta in ricorso sostenendo di non avere mai costretto i figli a fare alcunché (anche alla luce dell'età degli stessi) e che sarebbe stata una loro libera decisione quella voler vivere con lei e non più presso il padre. Ha riferito, inoltre, della pendenza di un ulteriore procedimento, successivamente iscritto, nel quale aveva richiesto, in virtù del mutamento di fatto intercorso, la modifica del collocamento dei figli minori, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al sig. e dell'onere di Pt_1 mantenimento posto a suo carico, chiedendo che fosse il padre a versarle per il mantenimento dei figli, quale nuova collocataria degli stessi, la somma mensile di € 600,00.
Nel predetto successivo procedimento, poi riunito al presente, si era nel frattempo costituito il sig. il quale, previo rigetto delle domande dalla Pt_1
ha chiesto in via riconvenzionale che i figli minori gli venissero CP_1 affidati in via super esclusiva, deducendo una sostanziale incapacità genitoriale materna alla luce della “violenza psicologica” che quest'ultima avrebbe esercitato sui figli per convincerli a mutare il loro collocamento;
ha chiesto inoltre che il contributo a carico della sig.ra per il CP_1 mantenimento dei figli venisse aumentato da € 600,00 ad € 1.200,00 mensili, in considerazione della rilevante discrepanza tra i redditi delle parti.
All'udienza del 03.10.2024 venivano ascoltati i figli minori e Pt_2
, i quali dichiaravano: Parte_3
Mia nonna materna abita molto vicino a noi, adesso la mamma sta a Parte_3 casa sua.
Fino a febbraio 2024 stavamo in prevalenza a casa di mio padre dove avevamo tutte le nostre cose e andavamo dalla mamma in dei giorni prestabiliti (preciso che per andare da una casa all'altra dei miei genitori basta attraversare un cortile perché le case sono una di fronte all'altra).
All'inizio di febbraio io e i miei fratelli abbiamo fatto una specie di riunione a casa dalla mamma intorno a un tavolo, c'era anche lei, e abbiamo deciso che ci saremmo voluti trasferire a casa di mia mamma.
Era da un po' che ci pensavamo, io in particolare desideravo trascorrere più tempo con mia mamma, ma non mi ero mai decisa per non creare disagio, cioè del contrasto tra i miei genitori.
Dopo che nella riunione abbiamo deciso di trasferirci i miei due fratelli sono andati a dirlo a mio padre: io avevo chiesto che ci andassero loro due soli perché non volevo andarci visto che sono molto emotiva.
Qualche giorno dopo abbiamo iniziato a trasportare le nostre cose (un po' di vestiti) da casa di papà a casa di nonna. Da mia nonna stiamo un po' stretti, io dormo con mia nonna nella sua camera, mio fratello in mansarda e sta in una Pt_2 Per_3 camera singola. Mia mamma sta invece in un piccolo appartamento che è lì vicino a Pieve;
lei sta con noi tutto il giorno e semplicemente perché da nonna non c'è spazio per dormire dorme altrove, a casa del suo compagno.
Per vedere mio padre ci accordiamo direttamente con lui tramite messaggi sul telefono, abbiamo una chat di famiglia io i miei fratelli e il papà: lui ci chiede quando andiamo a casa sua e noi gli rispondiamo. Io dormo anche lì da lui mentre i miei fratelli a volte tornano tardi e dunque li vedo solo la mattina se hanno dormito lì. Di solito andiamo da lui nel week end ma a volte se ce lo chiede anche durante la settimana;
io lo dico a mia mamma quando andiamo. Ad esempio, stasera andremo a cena e a dormire da mio padre. Per il futuro: io a mia nonna voglio bene ma desidererei di poter stare con mia mamma in una casa sua, vorrei avere una mia camera, il mio armadio, la mia privacy, come mi succede quando sono con mio padre.
VITTORIO: Confermo che a febbraio di quest'anno io e i miei fratelli abbiamo deciso di trasferirci da casa di mio padre a casa di mia nonna materna;
questo è successo perché dalla nonna ci troviamo meglio, specie quando torno dall'allenamento che ceno da lei. Ci abbiamo pensato a lungo prima di comunicarlo al papà perché mia sorella aveva un po' di paura a farlo, temeva che lui si arrabbiasse e non le parlasse più.
La chiacchierata col papà è stata tranquilla, gli abbiamo parlato una sera poi ci siamo spostati con le nostre cose a casa della nonna. Mia mamma sta con noi al pomeriggio e poi si trasferisce, di solito dopo cena, a dormire in centro a Guastalla dove abita il suo compagno.
Adesso andiamo dal papà quando ci mettiamo direttamente d'accordo con lui sul gruppo whatspp che abbiamo insieme ai miei fratelli;
circa una o due volte la settimana ceniamo e dormiamo lì e pranziamo anche il giorno dopo (preciso però che mio fratello nel week end capita che vada a dormire dalla sua fidanzata).
Per il futuro devo dire che la situazione dalla nonna è un po' di appoggio temporaneo e spero che ciascuno dei miei genitori abbia una propria casa dove noi figli potessimo andare in tranquillità
All'esito dell'audizione ed in considerazione delle dichiarazione rese dai minori entrambe le procuratrici chiedevano un rinvio al fine di ricercare una soluzione condivisa;
; le trattative, tuttavia, pur dopo altri differimenti, non davano l'esito sperato e la causa veniva quindi rimessa in decisione con termini per precisazione delle conclusioni, comparse e repliche.
***
2. La circostanza, incontestata, che i tre figli delle parti non coabitino più con il padre costituisce certamente fatto nuovo sopravvenuto che integra i “giustificati” motivi previsti dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c. per una revisione delle precedenti statuizioni.
Entrambi i figli minori, invero, hanno riferito in sede di ascolto di avere spontaneamente deciso di trasferirsi ad abitare con la madre (provvisoriamente domiciliata presso la nonna materna) e di averlo poi comunicato al padre con il quale, in seguito, hanno continuato a vedersi regolarmente accordandosi col medesimo di volta in volta (cfr. verbale di udienza del 03.10.2024, sopra trascritto).
La presunta costrizione posta in essere dalla madre – “ha costretto i tre figli, due dei quali minorenni, a non fare più ritorno alla casa del padre, cfr. ricorso, pag. 4 – non è invero emersa in alcun modo dalle dichiarazioni dei ragazzi, oltre ad essere circostanza di per sé poco credibile alla luce dell'età dei medesimi (21, 17 e 12 anni), come evidenziato anche nel decreto presidenziale del 10.04.2024 che ha respinto l'istanza per l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte. Deve dunque essere ratificata la situazione in essere, in accoglimento della volontà dei figli – anche , peraltro, è divenuto maggiorenne nel Pt_2 corso del procedimento – disponendo il collocamento della minore presso la madre, posto che la stessa non solo ha manifestato tale Parte_3 desiderio ma è di tutta evidenza che non sarebbe nel suo interesse venire collocata da sola presso il padre, separandola dai fratelli cui è molto legata.
Quanto all'esercizio del diritto di visita pare opportuno mantenere l'attuale organizzazione – riferita dai figli e non contestata dal padre - che prevede accordi diretti tra la minore ed il sig. in ogni caso andrà Pt_1 preservata una certa regolarità e frequenza degli incontri, come indicato in dispositivo, in attuazione del principio di bigenitorialità.
Il collocamento della figlia minore presso la madre e la coabitazione presso quest'ultima dei figli maggiorenni non autosufficienti fa venire meno il presupposto per l'assegnazione al padre della casa ex coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra che dovrà dunque essere revocata. CP_1
Ne consegue anche la infondatezza della domanda di affidamento super esclusivo avanzata dal padre nell'atto introduttivo (comparsa di risposta depositata nel procedimento riunito 1307/2024) e reiterata nelle conclusioni formulate dopo l'audizione dei figli.
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che il sig. abbia percepito redditi netti Pt_1
(reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022) pari a circa € 21.000,00 equivalenti, dunque, a € 1.750,00 mensili, nell'anno di imposta 2022 (Unico 2023) pari ad € 16.250,00 e dunque € 1.350,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico 2024) € 15.000,00 pari ad € 1.260,00 mensili.
Quanto alla sig.ra ella risulta avere percepito redditi netti CP_1
(reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022) pari ad € 29.012,00 e dunque € 1.621,00 al mese, nell'anno di imposta 2022 (Unico 2023) € 24.000,00 e dunque € 2.000,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico 2024) € 17.800,00 e dunque € 1.480,00 mensili;
ella, inoltre, come già evidenziato nei precedenti provvedimenti, risulta socia unica della società con capitale sociale di € Controparte_2
225.000,00.
Da quanto sopra, considerato altresì che anche il patrimonio immobiliare delle parti risulta immutato, si evince che la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse risulta sostanzialmente la medesima dell'epoca del divorzio, senza che siano intervenuti significativi mutamenti.
Occorre tuttavia considerare che in forza della presente sentenza viene revocata l'assegnazione della casa familiare in favore del sig. Pt_1 circostanza che era stata valorizzata in sede di divorzio e che, al contempo, i tempi di permanenza dei figli sono maggioritari presso la madre, come dagli stessi dichiarato in sede di audizione (hanno riferito di stare con il padre solitamente nei week end e, occasionalmente, in un giorno infrasettimanale, seppure spesso non c'è il figlio maggiore)
Per quanto sopra, in ragione dei criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c. e dunque della capacità economica e patrimoniale delle parti come sopra indicata, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (stanno prevalentemente con la madre), considerata l'età dei medesimi (13, 18 e 22 anni), tenuto conto della revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore del sig. ritiene equo il Collegio determinare un Pt_1 contributo al mantenimento della prole a carico di quest'ultimo nella misura di € 500,00 mensili (€ 200,00 ciascuno per e ed € Per_3 Pt_2
100,00 per ) oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_3
Detta modifica va disposta con decorrenza dalla data della domanda (04.04.2024), posto che già all'epoca, pacificamente, i figli si erano trasferiti presso la madre (“la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si determina dal momento della domanda […] (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108);
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del sig. liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e Pt_1
147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022 emessa in data 13-17.10.2022
1. dispone il collocamento della figlia minore presso Persona_2 la madre
2. stabilisce che la minore incontrerà il padre liberamente, in accordo con il medesimo, come già accade;
in ogni caso ella avrà diritto a stare con il padre a week end alternati, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento, 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, 5 giorni durante le vacanze invernali e 2 giorni durante le festività pasquali, avendo cura di alternare tra i genitori di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno ed il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta.
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. Pt_1
[...]
4. revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'onere in capo alla sig.ra di versare in favore del sig. un contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento della prole;
5. pone a carico del sig. con decorrenza dalla data della Pt_1 domanda, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
500,00 (€ 200,00 ciascuno per e ed € 100,00 per Per_3 Pt_2
); detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli Parte_3 indici ISTAT
6. pone a carico del sig. le spese di lite, liquidate in Pt_1 complessivi € 7.616,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 27.03.2025
Il presidente rel.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 1071/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SGARBI ANNA MARIA presso il cui studio in Corso Manfredo Fanti 4, AR (MO) è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentataae difeso dall'avv. BONINI ALESSANDRA presso il cui studio in S. Vittoria (RE), via F.lli Cervi n. 3 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come foglio di p.c. depositato in data 17.02.2025 parte ricorrente:
In via preliminare, a norma dell'art. 473 bis 46 c.p.c. 2° comma, disporre l'intervento dei Servizi Sociali, nonché la nomina di curatore speciale per i minori, ex art. 473 bis n. 8 c.p.c.;
Nel merito adottare i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli minori e nei limiti delle domande infra formulate, necessari, per il rispetto delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 1070/2022 de 17.10.2022 relativi al collocamento di
e presso il padre, nella casa coniugale assegnata ad Pt_2 Parte_3 Pt_1
posta in Guastalla (RE) via Cavallo n. 15;
[...]
AMMONIRE la resistente invitandola ad astenersi dal porre in essere ogni altro comportamento finalizzato al non rispetto del-le condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Reggio Emilia, n. 1070/2022;
INDIVIDUARE la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
CONDANNARE la resistente al pagamento di una sanzione am-ministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
CONDANNARE la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente e dei figli minori e nella misura che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di Pt_2 Parte_3 giudizio.
In via riconvenzionale a modifica della sentenza n. 1070/2022 del 17.10.2022 del Tribunale di Reggio Emilia, disporre;
in luogo dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
e , disporre l'affido su-per esclusivo al padre, fermo restando i Pt_2 Parte_3 diritti di visita già disposti a favore della madre con la sentenza citata;
porre a carico della Signora l'obbligo di versare, quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 1.200,00 con rivalutazione ISTAT, in luogo dell'attuale importo di € 600,00.
Fermo restando le altre condizioni. In ogni caso, con condanna di CP_1
alle spese e compensi del presente procedimento.
[...]
parte resistente
1. AFFIDARE i figli minori e in via condivisa a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederli a weekend alternati dal sabato sino alla domenica sera 2. nonché due giorni alla settimana, quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, cinque giorni nelle vacanze natalizie e due nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, di Pasqua e Pasquetta;
3. ASSEGNARE la casa coniugale alla madre ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
4. PORRE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei 3 figli, la somma mensile di € 600,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) o nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
5. PORRE le spese straordinarie dei tre figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
RIGETTARE le domande riconvenzionale svolte dal sig. perché prive di ogni Pt_1 fondamento in fatto e in diritto.” Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13-17.10.2022 che prevedevano: l'affidamento condiviso dei due figli minorenni della coppia (n. il Pt_2
18.03.2007) e (n. il 05.03.2012), il loro collocamento presso il Parte_3 padre cui veniva assegnata la casa coniugale di proprietà esclusiva della madre e l'onere di quest'ultima di contribuire al mantenimento dei tre figli, ivi compreso il maggiorenne (n. il 25.04.2003) mediante Per_3 versamento in favore dell'ex marito della somma mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. deducendo che dal mese di febbraio Pt_1
2024 la madre avrebbe costretto i tre figli a non fare rientro presso la propria abitazione, ha chiesto che, previa nomina di un curatore speciale per i due minori ed emissione di provvedimenti inaudita altera parte, venisse immediatamente ripristinata la collocazione dei figli presso di sé, con ammonimento e sanzioni a carico della madre.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato la ricostruzione dei CP_1 fatti esposta in ricorso sostenendo di non avere mai costretto i figli a fare alcunché (anche alla luce dell'età degli stessi) e che sarebbe stata una loro libera decisione quella voler vivere con lei e non più presso il padre. Ha riferito, inoltre, della pendenza di un ulteriore procedimento, successivamente iscritto, nel quale aveva richiesto, in virtù del mutamento di fatto intercorso, la modifica del collocamento dei figli minori, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al sig. e dell'onere di Pt_1 mantenimento posto a suo carico, chiedendo che fosse il padre a versarle per il mantenimento dei figli, quale nuova collocataria degli stessi, la somma mensile di € 600,00.
Nel predetto successivo procedimento, poi riunito al presente, si era nel frattempo costituito il sig. il quale, previo rigetto delle domande dalla Pt_1
ha chiesto in via riconvenzionale che i figli minori gli venissero CP_1 affidati in via super esclusiva, deducendo una sostanziale incapacità genitoriale materna alla luce della “violenza psicologica” che quest'ultima avrebbe esercitato sui figli per convincerli a mutare il loro collocamento;
ha chiesto inoltre che il contributo a carico della sig.ra per il CP_1 mantenimento dei figli venisse aumentato da € 600,00 ad € 1.200,00 mensili, in considerazione della rilevante discrepanza tra i redditi delle parti.
All'udienza del 03.10.2024 venivano ascoltati i figli minori e Pt_2
, i quali dichiaravano: Parte_3
Mia nonna materna abita molto vicino a noi, adesso la mamma sta a Parte_3 casa sua.
Fino a febbraio 2024 stavamo in prevalenza a casa di mio padre dove avevamo tutte le nostre cose e andavamo dalla mamma in dei giorni prestabiliti (preciso che per andare da una casa all'altra dei miei genitori basta attraversare un cortile perché le case sono una di fronte all'altra).
All'inizio di febbraio io e i miei fratelli abbiamo fatto una specie di riunione a casa dalla mamma intorno a un tavolo, c'era anche lei, e abbiamo deciso che ci saremmo voluti trasferire a casa di mia mamma.
Era da un po' che ci pensavamo, io in particolare desideravo trascorrere più tempo con mia mamma, ma non mi ero mai decisa per non creare disagio, cioè del contrasto tra i miei genitori.
Dopo che nella riunione abbiamo deciso di trasferirci i miei due fratelli sono andati a dirlo a mio padre: io avevo chiesto che ci andassero loro due soli perché non volevo andarci visto che sono molto emotiva.
Qualche giorno dopo abbiamo iniziato a trasportare le nostre cose (un po' di vestiti) da casa di papà a casa di nonna. Da mia nonna stiamo un po' stretti, io dormo con mia nonna nella sua camera, mio fratello in mansarda e sta in una Pt_2 Per_3 camera singola. Mia mamma sta invece in un piccolo appartamento che è lì vicino a Pieve;
lei sta con noi tutto il giorno e semplicemente perché da nonna non c'è spazio per dormire dorme altrove, a casa del suo compagno.
Per vedere mio padre ci accordiamo direttamente con lui tramite messaggi sul telefono, abbiamo una chat di famiglia io i miei fratelli e il papà: lui ci chiede quando andiamo a casa sua e noi gli rispondiamo. Io dormo anche lì da lui mentre i miei fratelli a volte tornano tardi e dunque li vedo solo la mattina se hanno dormito lì. Di solito andiamo da lui nel week end ma a volte se ce lo chiede anche durante la settimana;
io lo dico a mia mamma quando andiamo. Ad esempio, stasera andremo a cena e a dormire da mio padre. Per il futuro: io a mia nonna voglio bene ma desidererei di poter stare con mia mamma in una casa sua, vorrei avere una mia camera, il mio armadio, la mia privacy, come mi succede quando sono con mio padre.
VITTORIO: Confermo che a febbraio di quest'anno io e i miei fratelli abbiamo deciso di trasferirci da casa di mio padre a casa di mia nonna materna;
questo è successo perché dalla nonna ci troviamo meglio, specie quando torno dall'allenamento che ceno da lei. Ci abbiamo pensato a lungo prima di comunicarlo al papà perché mia sorella aveva un po' di paura a farlo, temeva che lui si arrabbiasse e non le parlasse più.
La chiacchierata col papà è stata tranquilla, gli abbiamo parlato una sera poi ci siamo spostati con le nostre cose a casa della nonna. Mia mamma sta con noi al pomeriggio e poi si trasferisce, di solito dopo cena, a dormire in centro a Guastalla dove abita il suo compagno.
Adesso andiamo dal papà quando ci mettiamo direttamente d'accordo con lui sul gruppo whatspp che abbiamo insieme ai miei fratelli;
circa una o due volte la settimana ceniamo e dormiamo lì e pranziamo anche il giorno dopo (preciso però che mio fratello nel week end capita che vada a dormire dalla sua fidanzata).
Per il futuro devo dire che la situazione dalla nonna è un po' di appoggio temporaneo e spero che ciascuno dei miei genitori abbia una propria casa dove noi figli potessimo andare in tranquillità
All'esito dell'audizione ed in considerazione delle dichiarazione rese dai minori entrambe le procuratrici chiedevano un rinvio al fine di ricercare una soluzione condivisa;
; le trattative, tuttavia, pur dopo altri differimenti, non davano l'esito sperato e la causa veniva quindi rimessa in decisione con termini per precisazione delle conclusioni, comparse e repliche.
***
2. La circostanza, incontestata, che i tre figli delle parti non coabitino più con il padre costituisce certamente fatto nuovo sopravvenuto che integra i “giustificati” motivi previsti dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c. per una revisione delle precedenti statuizioni.
Entrambi i figli minori, invero, hanno riferito in sede di ascolto di avere spontaneamente deciso di trasferirsi ad abitare con la madre (provvisoriamente domiciliata presso la nonna materna) e di averlo poi comunicato al padre con il quale, in seguito, hanno continuato a vedersi regolarmente accordandosi col medesimo di volta in volta (cfr. verbale di udienza del 03.10.2024, sopra trascritto).
La presunta costrizione posta in essere dalla madre – “ha costretto i tre figli, due dei quali minorenni, a non fare più ritorno alla casa del padre, cfr. ricorso, pag. 4 – non è invero emersa in alcun modo dalle dichiarazioni dei ragazzi, oltre ad essere circostanza di per sé poco credibile alla luce dell'età dei medesimi (21, 17 e 12 anni), come evidenziato anche nel decreto presidenziale del 10.04.2024 che ha respinto l'istanza per l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte. Deve dunque essere ratificata la situazione in essere, in accoglimento della volontà dei figli – anche , peraltro, è divenuto maggiorenne nel Pt_2 corso del procedimento – disponendo il collocamento della minore presso la madre, posto che la stessa non solo ha manifestato tale Parte_3 desiderio ma è di tutta evidenza che non sarebbe nel suo interesse venire collocata da sola presso il padre, separandola dai fratelli cui è molto legata.
Quanto all'esercizio del diritto di visita pare opportuno mantenere l'attuale organizzazione – riferita dai figli e non contestata dal padre - che prevede accordi diretti tra la minore ed il sig. in ogni caso andrà Pt_1 preservata una certa regolarità e frequenza degli incontri, come indicato in dispositivo, in attuazione del principio di bigenitorialità.
Il collocamento della figlia minore presso la madre e la coabitazione presso quest'ultima dei figli maggiorenni non autosufficienti fa venire meno il presupposto per l'assegnazione al padre della casa ex coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra che dovrà dunque essere revocata. CP_1
Ne consegue anche la infondatezza della domanda di affidamento super esclusivo avanzata dal padre nell'atto introduttivo (comparsa di risposta depositata nel procedimento riunito 1307/2024) e reiterata nelle conclusioni formulate dopo l'audizione dei figli.
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che il sig. abbia percepito redditi netti Pt_1
(reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022) pari a circa € 21.000,00 equivalenti, dunque, a € 1.750,00 mensili, nell'anno di imposta 2022 (Unico 2023) pari ad € 16.250,00 e dunque € 1.350,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico 2024) € 15.000,00 pari ad € 1.260,00 mensili.
Quanto alla sig.ra ella risulta avere percepito redditi netti CP_1
(reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022) pari ad € 29.012,00 e dunque € 1.621,00 al mese, nell'anno di imposta 2022 (Unico 2023) € 24.000,00 e dunque € 2.000,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico 2024) € 17.800,00 e dunque € 1.480,00 mensili;
ella, inoltre, come già evidenziato nei precedenti provvedimenti, risulta socia unica della società con capitale sociale di € Controparte_2
225.000,00.
Da quanto sopra, considerato altresì che anche il patrimonio immobiliare delle parti risulta immutato, si evince che la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse risulta sostanzialmente la medesima dell'epoca del divorzio, senza che siano intervenuti significativi mutamenti.
Occorre tuttavia considerare che in forza della presente sentenza viene revocata l'assegnazione della casa familiare in favore del sig. Pt_1 circostanza che era stata valorizzata in sede di divorzio e che, al contempo, i tempi di permanenza dei figli sono maggioritari presso la madre, come dagli stessi dichiarato in sede di audizione (hanno riferito di stare con il padre solitamente nei week end e, occasionalmente, in un giorno infrasettimanale, seppure spesso non c'è il figlio maggiore)
Per quanto sopra, in ragione dei criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c. e dunque della capacità economica e patrimoniale delle parti come sopra indicata, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (stanno prevalentemente con la madre), considerata l'età dei medesimi (13, 18 e 22 anni), tenuto conto della revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore del sig. ritiene equo il Collegio determinare un Pt_1 contributo al mantenimento della prole a carico di quest'ultimo nella misura di € 500,00 mensili (€ 200,00 ciascuno per e ed € Per_3 Pt_2
100,00 per ) oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_3
Detta modifica va disposta con decorrenza dalla data della domanda (04.04.2024), posto che già all'epoca, pacificamente, i figli si erano trasferiti presso la madre (“la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si determina dal momento della domanda […] (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108);
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del sig. liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e Pt_1
147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022 emessa in data 13-17.10.2022
1. dispone il collocamento della figlia minore presso Persona_2 la madre
2. stabilisce che la minore incontrerà il padre liberamente, in accordo con il medesimo, come già accade;
in ogni caso ella avrà diritto a stare con il padre a week end alternati, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento, 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, 5 giorni durante le vacanze invernali e 2 giorni durante le festività pasquali, avendo cura di alternare tra i genitori di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno ed il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta.
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. Pt_1
[...]
4. revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'onere in capo alla sig.ra di versare in favore del sig. un contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento della prole;
5. pone a carico del sig. con decorrenza dalla data della Pt_1 domanda, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
500,00 (€ 200,00 ciascuno per e ed € 100,00 per Per_3 Pt_2
); detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli Parte_3 indici ISTAT
6. pone a carico del sig. le spese di lite, liquidate in Pt_1 complessivi € 7.616,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 27.03.2025
Il presidente rel.
Francesco Parisoli