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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2755/2020+2753/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
in persona del giudice monocratico Stefania Rignanese ha pronunziato la presente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 2753 e 2755 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 5.6.2024 e vertente
TRA
C.F. Parte_1
, in persona del curatore dott. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo di
[...]
Cicco, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Foggia alla via Arpi n.102, giusta procura con foglio separato allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(P.I. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 dalla mandataria (ora e difesa CP_2 CP_3
1 dall'Avv. Luigi Sinisi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Venosa alla Via De Luca n.
21 al Corso Roma n. 204/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
nonchè
(C.F. e Controparte_4 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. , TE CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Pensato, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Trani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
OPPOSTI
Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619
c.p.c. – fase di merito
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2024, riportandosi alle conclusioni in atti, i procuratori delle parti hanno chiesto:
per la Curatela del : Parte_1
“1) accertare e dichiarare che l'opificio industriale sito in abitato del Comune di San Paolo di VI (FG) alla via Teanum (oggi S.P. 31), p.t. - 1, attualmente censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, p.lla 478 (già
p.lla 398, già p.lle 394 e 281), cat. D/1 è di proprietà esclusiva della Curatela opponente e, per l'effetto: 2) accertare e dichiarare la illegittimità e, conseguente inefficacia, del pignoramento immobiliare eseguito da
e trascritto presso il Servizio di Parte_3
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di
Lucera il 28/07/2016 (formalità 5187) e della procedura esecutiva portante il n. 397/2016 R.G. Es. del Tribunale di
2 Foggia, avente ad oggetto il diritto di proprietà superficiaria dell'anzidetto opificio, erroneamente attribuito, in forza delle superiori considerazioni, ai
, ordinando la cancellazione della trascrizione del CP_4 pignoramento innanzi richiamato, con esonero del
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente, da ogni responsabilità a riguardo;
3) condannare la e i Controparte_1
, in solido fra loro al pagamento delle spese CP_4 processuali di questo giudizio, e con la condanna della creditrice procedente anche al risarcimento del danno ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa”;
per la “accertare e Controparte_6 dichiarare che i Sigg.ri (C.F.: Controparte_4
), nato il [...] a [...] C.F._3
VI (FG) e (C.F.: TE
), nata il [...] a [...] C.F._4
VI (FG), esecutati nella procedura esecutiva immobiliare n. 397/2016 di R.G.E. pendente innanzi al
Tribunale di Foggia, in virtù dell'atto di compravendita del 19.07.2000 stipulato con atto per OT
[...]
, rep. n.4631 e racc. N.1537, trascritto il Per_1
02.08.2000 presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Lucera ai numeri 8165 di Reg. gen. e 6821 di Reg. par., sono comproprietari, in ragione di un mezzo cadauno, dell'intero del complesso immobiliare sito in San Paolo in VI
(FG) alla via Teanum, piano T-1, riportato nel Catasto
Fabbricati al Foglio 25, p.lla 478, cat. D/1, staggito nella suddetta procedura esecutiva;
2) in conseguenza di quanto precede, accertare e dichiarare la legittimità dell'esecuzione immobiliare intrapresa dalla CP_7 rigettando l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art.
619 C.P.C. della Parte_4
[..
[...] [...]
, proposta in via incidentale nell'ambito della
[...] suddetta procedura esecutiva immobiliare n. 397/2016 di
R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Foggia, nonché revocando e ponendo nel nulla l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 03.04.2020, comunicata in pari data dalla Cancelleria a mezzo PEC, emessa nell'ambito della suindicata procedura esecutiva, perché illegittima per i motivi sopra esposti, provvedendo in ordine al prosieguo dell'esecuzione immobiliare sospesa;
3) con condanna della
Curatela convenuta alle spese e competenze di causa”;
per e : Controparte_4 TE
“1) Rigettare l'avversa opposizione all'esecuzione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
2) In subordine, sospendere il presente giudizio per pregiudizialità rispetto al giudizio di legittimità n.
9077/2020 R.G. Corte Cass.; 3) condannare l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore, in quanto antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (cessionaria della Controparte_1
è creditrice dell'importo di euro Parte_3
360.227,27, oltre interessi e spese, nei confronti della in forza dei seguenti titoli: Parte_1
1) “Contratto di finanziamento bancario (Decreto
Legislativo 1 settembre 1993 nr. 385 art. 38)” stipulato il
22/12/2001 in San Severo (FG) tra l'ex
[...]
e la quale Controparte_8 Parte_1 debitore, ed i signori e Controparte_4 Parte_5
quali fideiussori, e dei signori Parte_6
e Parte_7 Controparte_4 [...]
quali terzi datori di ipoteca, con TE
4 atto per OT Rep. n. 28266, Racc. numero Persona_2
9636, unitamente agli allegati (All. A-E), registrato a San
Severo il 28/12/2001 al numero 1609/1E, con ipoteca iscritta sui beni siti in San Paolo VI (FG) presso la
Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 28.12.2001 al nr.
10534 Reg. Gen. E nr. 1051 Reg. Part.; 2) nonché del successivo e collegato “Atto di erogazione di mutuo fondiario - Mutuo a tasso variabile in lire” stipulato tra l'ex e la Controparte_8 Parte_1
, quale debitore, e i signori
[...] Controparte_4
e quali fideiussori, Parte_8 Parte_6
e dei signori e Parte_7 Controparte_4 [...] addolorata quali terzi datori di ipoteca, CP_5 del 05/03/2002 rogato dal medesimo notaio Dottor Per_2
, Rep. n. 28658 e Racc. nr. 9763, registrato a San
[...]
Severo il 25.05.2022 al numero 402/1E, annotato alla
Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 28 maggio 2002 ai n.
4739 Reg. Gen. e numero 386 Reg. Part.
Con la sentenza del Tribunale di Lucera del 12.12.2012, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II di Lucera in data 25.02.2013, è stato dichiarato il fallimento della
Parte_1
Il credito, derivante dai finanziamenti anzidetti, non è stato ammesso al passivo del Parte_1
, dichiarato esecutivo con decreto del 30
[...] settembre 2014.
Con atto di precetto, notificato in data 10 giugno 2016, la
(e per essa ha intimato Parte_3 CP_2 alla società fallita il pagamento dell'importo di euro
360.227,27, oltre interessi ed accessori come per legge dovuto ed ha avvertito i terzi datori di ipoteca – CP_4
e - che, in caso
[...] TE di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione
5 forzata sui beni ipotecati a garanzia del rimborso dei finanziamenti concessi.
Successivamente, il creditore precettante ha promosso, nelle forme di cui all'art. 602 e segg. c.p.c., la procedura esecutiva, iscritta al N. 397/2016 R.G.E.Imm del
Tribunale di Foggia, pignorando il diritto di proprietà superficiaria, costituito a favore di e Controparte_4 per ½ ciascuno, sul CP_5 TE complesso industriale, composto da due capannoni ed annessi uffici, sito in San Paolo di VI, individuato in
Catasto al foglio 25, part. 478, cat. D/1, Via Teanum (già foglio 25, part. 398).
La ha Parte_1 proposto, con ricorso depositato in data 4.7.2018, opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. assumendo l'illegittimità del pignoramento eseguito per
“indisponibilità giuridica” del bene staggito. Nello specifico, ha dedotto che il diritto reale pignorato apparteneva alla società fallita: a favore degli esecutati, non era mai stata costituita la proprietà superficiaria, tanto che la stessa non risultava neppure trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II. L'opponente ha pertanto chiesto – previa sospensione della procedura esecutiva - di dichiarare: “la illegittimità e la conseguente inefficacia del pignoramento immobiliare oggetto di questa opposizione per avere colpito unità immobiliari, costituenti l'opificio industriale sito in abitato del Comune di San Paolo di VI (FG) alla via
Teanum (oggi S.P. 31), p.t. - 1, attualmente censito nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, p.lla 478 (già p.lla
398, già p.lle 394 e 281), cat. D/1, di esclusiva e piena proprietà della Curatela opponente e comunque estranee al patrimonio dei debitori esecutati, con il favore delle spese processuali e con la condanna dell'opposta al
6 risarcimento del danno ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. E, per l'effetto, dichiarare l'estinzione di questa procedura esecutiva ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita il 28/07/2016, con esonero del
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente, da ogni responsabilità a riguardo”.
Nel contraddittorio delle parti, il G.E., con ordinanza del
3 aprile 2020, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva opposta osservando testualmente che, a prescindere dalla effettiva titolarità dei beni pignorati, “non appare esservi stata trascrizione nei registri immobiliari a norma dell'articolo
2643 CC di detto diritto in favore degli stessi, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata agli atti del fascicolo ed in specie dalle certificazioni notarili prodotte anche nell'ambito della fase cautelare dei resistenti al fine di provare la titolarità del bene pignorato in capo ai soggetti sottoposti ad azioni esecutive. Il controllo svolto dal giudice dell'esecuzione sulla titolarità dei beni sottoposti alle azioni esecutive si fonda unicamente sulle risultanze dei registri immobiliari. La mancata trascrizione del titolo in favore degli esecutati aventi ad oggetto il diritto sottoposto a pignoramento giustifica in tale fase la sospensione del procedimento esecutivo, tenuto altresì conto dell'anteriore sentenza dichiarativa di fallimento sull'immobile oggetto di azione esecutiva, la cui trascrizione peraltro non sarebbe suscettibile di essere cancellata ex articolo 586
c.p.c.”.
Il giudizio di merito è stato riassunto sia dalla
[...] che dal Parte_1 creditore opposto;
i due diversi giudizi, rispettivamente
7 portanti i nn. 2755/2020 e 2753/2020 RG, sono stati poi riuniti in data 7 aprile 2021.
Hanno partecipato al merito dell'opposizione anche gli esecutati, e Controparte_4 TE
, in qualità di titolari della proprietà
[...] superficiaria sull'opificio industriale sottoposto a pignoramento, i quali – in linea con il creditore procedente – hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente.
La causa è stata istruita solo mediante produzione documentale, da cui è risultato che la questione della titolarità della proprietà dell'opificio industriale è stata oggetto di altre pronunce giudiziali. In particolare, essa è stata proposta: in sede di opposizione all'atto di precetto prodromico alla procedura esecutiva RGEs 397/2016, ma il Tribunale non l'ha esaminata perché inammissibile;
in sede di opposizione allo stato passivo del AL
“ , all'esito del quale il Parte_1
Tribunale di Foggia – Sezione Fallimenti, con ordinanza depositata il 28 gennaio 2020, ha ritenuto Controparte_4
e titolari della TE proprietà superficiaria dell'opificio industriale, poi oggetto della procedura esecutiva immobiliare N. 397/2016.
Tale ordinanza, tuttavia, è stata cassata senza rinvio, nel procedimento NRG 9077/2020, dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto inammissibile la domanda ultratardiva di rivendica proposta dagli attuali opposti.
Esaurita la fase di trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 **********
L'opposizione è stata correttamente proposta dalla
[...] nelle forme di Parte_1 cui all'art. 619 c.p.c. L'opponente non ha contestato l'azione esecutiva del creditore nei confronti del debitore o la ritualità della procedura in sé, ma la legittimità del pignoramento, avendo questo colpito beni di appartenenza della Parte_1
Tanto premesso, l'opposizione si appalesa fondata, giacchè il pignoramento di che trattasi ha avuto ad oggetto l'opificio industriale, sito in San Paolo VI, estraneo al patrimonio degli esecutati.
La produzione agli atti ha documentato che Controparte_4
e hanno acquistato TE
l'appezzamento di terreno sito in San Paolo di VI, censito nel C.T. di detto comune al foglio 25, p.lla 17, di ha 0 0. 59,75, e p.lla 281 di ha 00.84.50, con atto rogato dal notaio il 9 Aprile 1995, trascritto a Lucera Per_3 il 5 maggio.
Il fondo è stato, poi, concesso in godimento alla società con scrittura privata del 2 Parte_1 maggio 1996, registrata in pari data;
il comodatario, in conformità alle concessioni edilizie dalla medesima richieste, ha realizzato sul fondo in godimento l'opificio industriale, poi sottoposto ad esecuzione forzata (NRG
397/1996).
La costruzione dell'immobile non è stata preceduta da una formale concessione del diritto di superficie, insistente sul suolo sottostante l'opera, a favore della società comodataria, sicchè l'opificio industriale realizzato è stato acquisito, a titolo originario, dal proprietario del fondo. L'art. 934 c.c., in tema, prevede che, in mancanza
9 di valido titolo contrario, qualunque costruzione edificata sul suolo, per il solo fatto dell'incorporazione ed a prescindere dalla volontà manifestata dalle parti al di fuori delle forme prescritte dall'art. 1350 cod. civ., è acquisita a titolo originario dal proprietario del sottostante fondo.
Successivamente, con atto rogato dal notaio il 19 Per_1 luglio 2000, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II.
a Lucera il 2 agosto successivo, e Controparte_4 hanno alienato alla TE
l'appezzamento di terreno, con Parte_1 la clausola che è “esclusa dalla vendita la costruzione realizzata a cura e spese dalla stessa Società acquirente, dimostrabile dalla contabilità regolarmente tenuta dalla società ed usufruendo delle agevolazioni di cui alla L.
488/1996”.
Siffatta esclusione ha ingenerato incertezze interpretative in ordine agli effetti derivanti dal ridetto atto di vendita.
Il creditore opposto ha prospettato la tesi della costituzione della proprietà superficiaria, avente ad oggetto il laboratorio in argomento, riservata a favore dell'alienante; i LL hanno sostenuto che CP_4
l'opificio sarebbe rimasto in loro proprietà a seguito della riduzione dell'oggetto del diritto di proprietà trasferito;
l'opponente ha, invece, escluso la costituzione di una proprietà superficiaria per effetto della vendita in argomento ed ha asserito che l'opera realizzata sarebbe stata trasferita, unitamente al suolo su cui insiste, alla società fallita.
Il Tribunale, condividendo la tesi della Curatela del
AL, ritiene che l'atto di compravendita del
10 19.07.2000 non abbia prodotto l'effetto costitutivo invocato dagli opposti.
Non osta a tale conclusione il testo letterale del citato atto di compravendita nella parte in cui appare escluso dalla vendita l'opificio realizzato dalla società acquirente. Tale puntualizzazione ha una mera valenza ricognitiva delle spese sopportate dalla società acquirente per la realizzazione del fabbricato industriale;
essa certamente non assurge a negozio costitutivo della proprietà superficiaria.
La formulazione in parola evoca testualmente l'esclusione dalla vendita dell'opificio industriale, realizzato a cura e spese della società acquirente, e non - come hanno argomentato gli opposti – una riserva di proprietà. La clausola è priva delle formule sacramentali e solenni necessarie per dar vita ad un diritto reale di godimento sul bene altrui, imposte dall'art. 1350 c.c.1 per garantire la certezza della costituzione e dei trasferimenti dei diritti in argomento a tutela anche dei terzi.
Richiesta la forma scritta ad substantiam, non residua dunque alcuno spazio per ritenere che l'alienante e l'acquirente, con la clausola di esclusione sopra riportata, abbiano inteso costituire implicitamente la proprietà superficiaria dell'opificio industriale.
Ad ogni modo, una tale prospettazione non si concilia con gli interessi, che le parti intendevano perseguire con la vendita del 2000 e che emergono dallo stesso atto di trasferimento. In particolare, viene all'uopo in rilievo il verbale di assemblea ordinaria del 3 luglio 2000 della società acquirente che – contrariamente a quanto asserito dagli opposti e dal G.E. – è parte integrante del negozio di vendita, atteso che esso è stato richiamato ed allegato
(sub A) al testo contrattuale. Da questo emerge che la volontà di entrambe le parti, lontana dal riservare la proprietà dell'opificio alla parte alienante, era quella di trasferire il suolo e l'opera ivi insistente alla società acquirente, al fine di regolarizzare la contabilità di quest'ultima.
A fondamento di ciò, il Tribunale, condividendole, richiama le osservazioni che il Procuratore Generale della Corte di
Cassazione ha formulato nelle conclusioni scritte, rassegnate ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nel procedimento NRG 9077/2020 (avente ad oggetto il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia – Sezione
Fallimenti, a cui si è fatto sopra riferimento), che di seguito si trascrivono integralmente: “erroneamente il giudice di prime cure qualificava la clausola contrattuale(“è esclusa dalla vendita la costruzione che, come indicato in premessa, è stata realizzata cure spese della stessa parte acquirente, dimostrabile dalla contabilità regolarmente tenuta dalla società ed usufruendo delle agevolazioni di cui alla legge 488/1996”) in termini di riserva di proprietà dell'opificio in favore dei LL nell'assenza delle necessarie formule CP_4 sacramentali ed in assenza della contestuale costituzione della proprietà superficiaria in favore dei LL
. Senza entrare nel merito della vicenda, è CP_4 opportuno precisare che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare tanto l'atto di compravendita del terreno quanto i documenti a questo allegati al fine di applicare gli ordinari criteri ermeneutici nella interpretazione del contratto (cfr. Verbale dell'assemblea
12 dei soci della del 31.1.2020) Parte_1 nel quale si deliberava, alla unanimità, di procedere all'acquisto del terreno detenuto in forza del contratto di comodato perché la società, godendo delle agevolazioni finanziarie ex lege n. 488/1992, aveva realizzato su di esso “il nuovo opificio allo stato in via di utilizzazione atteso che in data 30/06 c.a. è stato rilasciato il certificato di agibilità- godendo peraltro delle agevolazioni finanziarie ex L. n. 488”). Dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che la documentazione sia stata considerata nella sua completezza per giungere ad un'analisi interpretativa del contratto che consenta di affermare con certezza l'intenzione della società fallita di costruire la proprietà superficiaria in favore dei LL . La soluzione giuridica adottata CP_4
(finalizzata a configurare la riserva di proprietà dell'opificio in favore dei LL contrasta CP_4 con la legge 488/1992, avendo la società fallita beneficiato degli incentivi richiesto (finanziamento fondiario) nella qualità di titolare del diritto di proprietà dei beni costituenti l'unità produttiva”.
Orbene, non potendosi dubitare che la volontà dei soci della fosse quella di procedere Parte_1 anche all'acquisto dell'opificio industriale, è evidente che le parti dell'atto di vendita del 2000 non avrebbero perseguito alcuna utilità dalla costituzione della proprietà superficiaria sul laboratorio, da riservare poi all'alienante. Pertanto, anche gli interessi, che le parti intendevano perseguire con l'atto di trasferimento del
2000, convergono univocamente verso l'esclusione della costituzione della proprietà superficiaria, peraltro neppure trascritta a favore dei proprietari e contro la società acquirente nei RR.II. di Lucera.
13 Esclusa con certezza la costituzione di tale diritto, resta da chiarire – a fronte della prospettazione difensiva dei LL – se, per effetto dell'atto di vendita CP_4 del 2000, il laboratorio industriale sia rimasto nel patrimonio della parte alienante o se esso sia pervenuto, unitamente al suolo sottostante, alla società
[...] nonostante l'ambigua clausola di esclusione Parte_1 contenuta nel testo contrattuale.
Il Tribunale aderisce alla seconda soluzione, riconoscendo nella clausola in argomento solo una funzione ricognitiva delle spese sostenute dalla società acquirente per la realizzazione del laboratorio e, quindi, giustificativa del corrispettivo convenuto.
L'effetto limitativo dell'oggetto del diritto trasferito - ipotizzato dagli opposti in ragione della clausola di esclusione richiamata – deve essere fermamente escluso non solo perché in contrasto con la volontà delle parti come sopra ricostruita, ma anche perché l'Ordinamento non ammette la vendita del suolo separatamente dalla costruzione ivi realizzata.
L'art. 952 c.c. prevede la vendita della costruzione già esistente (cd. proprietà superficiaria), separata dalla proprietà del suolo, ma non la vendita del suolo separata dalla proprietà del fabbricato sullo stesso realizzato, che nulla ha a che vedere con il diritto di superficie.
Quest'ultimo consiste nel fare e mantenere una costruzione sul terreno altrui ovvero il diritto di proprietà sulla costruzione già esistente, alienata separatamente dalla proprietà del suolo (cfr. primo e secondo comma dell'art. 952 c.c.).
La giurisprudenza di merito ha, pertanto, rilevato che poiché non sì possono costituire diritti reali diversi da quelli previsti dal codice, (principio del numerus clausus
14 dei diritti reali) la previsione di una vendita del solo suolo su cui già insiste una costruzione deve ritenersi nulla2. Il venditore deve prima costituire il diritto di superficie a favore di altra persona e poi, restando titolare del suolo, può disporre separatamente del suolo stesso.
Nel caso in esame - si è già osservato - difetta una costituzione formale della proprietà superficiaria sul laboratorio industriale sicchè il suolo, sottostante lo stesso, non poteva formare oggetto di separata alienazione dal ridetto opificio.
In dottrina, dal punto di vista dogmatico, si è acutamente osservato che, difettando la costituzione del diritto di cui all'art. 952 c.c., non c'è una pluralità di diritti aventi ad oggetto il suolo e la costruzione ivi esistente:
è solo grazie alla costituzione del diritto di superficie da parte del proprietario del suolo, o all'alienazione sempre da parte di quest'ultimo della proprietà superficiaria relativamente alla costruzione esistente, che si realizza la pluralità di diritti immobiliari che possono essere trasferiti disgiuntamente.
La delimitazione del bene non ha origine naturalistica, ma giuridica: essa va ricondotta ad un atto del titolare del relativo diritto immobiliare. La fonte di identificazione del bene in senso giuridico risiede nell'atto di individuazione del bene immobile compiuto dal proprietario3 mediante la costituzione di una proprietà superficiaria.
Finché l'atto di individuazione non sia compiuto, suolo e costruzione sovrastante corrispondono ad un unico diritto immobiliare, sicchè non è consentita la vendita del suolo separatamente dall'opera ivi edificata.
Ciò detto, esclusa la costituzione della proprietà superficiaria dell'opificio industriale e correlativamente l'esistenza di un diritto autonomo sull'opificio, per il principio stabilito dall'art. 1367 c.c., non può che concludersi nel senso che l'effetto traslativo della vendita ha riguardato anche la titolarità dell'opificio industriale insistente sul suolo alienato. La diversa e riduttiva interpretazione del contratto, indicata dagli opposti, priverebbe il negozio di qualsiasi effetto giuridico.
Ne consegue che la proprietà superficiaria del laboratorio di produzione industriale di gelati e pasticceria non poteva essere sottoposta a pignoramento per la soddisfazione delle ragioni creditorie della banca creditrice in quanto non appartenente ai LL CP_4 terzi datori di ipoteca, ma alla Parte_1
[...]
La domanda proposta dal terzo opponente, pertanto, deve trovare accoglimento per quanto di ragione nei termini appena esplicitati, evidenziandosi altresì che non è dato a questo giudice dichiarare estinta la procedura di che trattasi ovvero ordinare la cancellazione della trascrizione del verbale di pignoramento, tutti incombenti per i quali è funzionalmente competente il G.E.
Deve essere disattesa infine la domanda risarcitoria formulata dall'opponente ai sensi del primo, secondo e terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
In ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto
16 leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima4.
Ne consegue che il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata processuale non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. 691/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni
(C. 30417/2017; C. 27715/2018; C. 29415/2017).
Diversamente si atteggia l'onere allegatorio e probatorio nella responsabilità processuale aggravata (pure invocata dall'opponente) di cui all'art. 96, III comma, di natura punitiva. In tal caso, si esclude la necessità dell'adduzione e della prova del danno (C. 29017/2020), ma resta presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame deve, innanzitutto, escludersi l'operatività del regime speciale di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. difettando il presupposto della inesistenza del diritto testualmente previsto. Nel presente giudizio, infatti, non si controverte dell'esistenza del diritto di credito vantato dal creditore procedente nei confronti della società fallita, peraltro documentato da un atto pubblico, ma si discute dell'impignorabilità dell'opificio industriale da parte del creditore procedente, perché non rientrante nel patrimonio degli esecutati.
Quanto al profilo soggettivo, che si atteggia diversamente nelle disposizioni normative richiamate, è da rilevare che la questione dell'esistenza del diritto di proprietà superficiaria non è di manifesta infondatezza. A riprova di ciò, si consideri che il Tribunale Fallimentare, con ordinanza depositata il 28 gennaio 2020, ha ritenuto che i LL fossero titolari della proprietà CP_4 superficiaria sull'opificio insistente sul suolo, accogliendo l'opposizione allo stato passivo del fallimento della società Parte_9
Parimenti, non si ritiene sufficiente a fondare la colpa lieve o grave del creditore procedente l'argomentazione, spesa dall'opponente, della mancata trascrizione del diritto superficiario e quindi dell'inopponibilità dello stesso alla curatela del AL, considerato che l'omessa formalità pubblicitaria, pur rilevando nella circolazione dei diritti sui beni immobili, non esclude, in teoria, l'esistenza del diritto reale in esame pignorato.
Da ultimo, ma non meno importante, ai fini del rigetto rileva il fatto che l'opponente non abbia assolto al proprio onere allegatorio e probatorio, imposto dai commi 1
e 2 dell'art. 96 c.p.c. In tutti gli atti del giudizio, infatti, non risultano indicati i danni da illecito processuale, né tanto meno risultano addotte prove anche
18 solo indiziarie dell'esistenza e della tipologia degli stessi.
In conclusione, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento perché difettano gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, nonché l'allegazione e la prova del danno sofferto.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza il quale implica che all'accoglimento della domanda di opposizione segue la condanna degli opposti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in conformità ai prospetti di liquidazione, relativi al giudizio NRG
2755/2020, depositati dalla difesa della Curatela in data
24 agosto 2024.
Quanto alla nota spese riferentesi alla procedura riunita giova evidenziare che della stessa non potrà tenersi conto, considerato che la duplicità di cause è stata generata dalla contemporanea riassunzione a cura di entrambe le parti del medesimo giudizio di merito.
I soccombenti devono essere condannati al rimborso delle spese liquidate con il vincolo della solidarietà, sussistendo fra gli stessi l'interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c.6
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata ogni diversa istanza, così dispone:
• in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla
Parte_10
dichiara che non è pignorabile
[...] nell'ambito della procedura R.G.Es n. 397/2016 R.G.
Es. l'opificio industriale, sito in abitato del Comune di San Paolo di VI (FG) alla via Teanum (oggi
S.P. 31), p.t. - 1, attualmente censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, p.lla 478 (già p.lla
398, già p.lle 394 e 281), in quanto oggetto del diritto di proprietà piena ed esclusiva della
[...]
Parte_1
• rigetta le domande di risarcimento del danno ex art. 96, primo, secondo e terzo comma, c.p.c.;
• condanna, in solido, la Società Controparte_1
, e
[...] Controparte_4 TE
al pagamento delle spese di lite del presente
[...] giudizio in favore della Curatela del AL
[...] liquidate nella Parte_10 complessiva somma di € 16.780,70, oltre accessori come per legge.
Foggia, addì 16 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Rignanese
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta dal M.O.T. Cinzia Talamo.
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattandosi di contratti relativi a diritti reali immobiliari, essi, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., devono rivestire la forma scritta ad substantiam (Cass., Sez. 1, 23/02/1999, n.1543; Cass., Sez. 2, 11/11/1997, n. 11120; Cass., Sez. 2, 19/04/1994, n. 3714; Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5511); come anche per iscritto deve risultare la rinuncia del proprietario al diritto di accessione, che si traduce sostanzialmente nella costituzione di un diritto di superficie (Cass., Sez. 1, 15/12/1966, n. 2946).
11 2 Trib. Benevento, 14 dicembre 2007, nr. 1692. 3 Nel senso che è attraverso la nozione di atto d'individuazione che si chiarisce quella di destinazione economica del bene, dall'individuazione nella vendita di genere alle convenzioni edilizie, si è espressa Cass. 14 luglio 1989, n. 3322, Foro it., 1991, I, 604
15 4 In tema, è stato altresì chiarito che la possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa- e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (C. 28226/2008; C. 13395/2007; C. 4096/2007; C. 3388/2007; C. 27383/2005).
17 5 In senso conforme, la giurisprudenza che ha negato la responsabilità aggravata in caso di semplice opinabilità del diritto fatto valere o per il solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (C. 9060/2003; C. 7101/1994; C. 1316/1985; A. Napoli 23.2.2009; T. Bari 30.6.2009). 6 Per vero può pronunciarsi condanna solidale al pagamento delle spese giudiziali, di più parti soccombenti, non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria: situazione questa che non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi, separatamente instaurati, siano stati dal giudice riuniti (Cass. 12/12/1988 nr. 6739).
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
in persona del giudice monocratico Stefania Rignanese ha pronunziato la presente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 2753 e 2755 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 5.6.2024 e vertente
TRA
C.F. Parte_1
, in persona del curatore dott. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo di
[...]
Cicco, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Foggia alla via Arpi n.102, giusta procura con foglio separato allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(P.I. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 dalla mandataria (ora e difesa CP_2 CP_3
1 dall'Avv. Luigi Sinisi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Venosa alla Via De Luca n.
21 al Corso Roma n. 204/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
nonchè
(C.F. e Controparte_4 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. , TE CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Pensato, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Trani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
OPPOSTI
Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619
c.p.c. – fase di merito
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2024, riportandosi alle conclusioni in atti, i procuratori delle parti hanno chiesto:
per la Curatela del : Parte_1
“1) accertare e dichiarare che l'opificio industriale sito in abitato del Comune di San Paolo di VI (FG) alla via Teanum (oggi S.P. 31), p.t. - 1, attualmente censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, p.lla 478 (già
p.lla 398, già p.lle 394 e 281), cat. D/1 è di proprietà esclusiva della Curatela opponente e, per l'effetto: 2) accertare e dichiarare la illegittimità e, conseguente inefficacia, del pignoramento immobiliare eseguito da
e trascritto presso il Servizio di Parte_3
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di
Lucera il 28/07/2016 (formalità 5187) e della procedura esecutiva portante il n. 397/2016 R.G. Es. del Tribunale di
2 Foggia, avente ad oggetto il diritto di proprietà superficiaria dell'anzidetto opificio, erroneamente attribuito, in forza delle superiori considerazioni, ai
, ordinando la cancellazione della trascrizione del CP_4 pignoramento innanzi richiamato, con esonero del
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente, da ogni responsabilità a riguardo;
3) condannare la e i Controparte_1
, in solido fra loro al pagamento delle spese CP_4 processuali di questo giudizio, e con la condanna della creditrice procedente anche al risarcimento del danno ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa”;
per la “accertare e Controparte_6 dichiarare che i Sigg.ri (C.F.: Controparte_4
), nato il [...] a [...] C.F._3
VI (FG) e (C.F.: TE
), nata il [...] a [...] C.F._4
VI (FG), esecutati nella procedura esecutiva immobiliare n. 397/2016 di R.G.E. pendente innanzi al
Tribunale di Foggia, in virtù dell'atto di compravendita del 19.07.2000 stipulato con atto per OT
[...]
, rep. n.4631 e racc. N.1537, trascritto il Per_1
02.08.2000 presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Lucera ai numeri 8165 di Reg. gen. e 6821 di Reg. par., sono comproprietari, in ragione di un mezzo cadauno, dell'intero del complesso immobiliare sito in San Paolo in VI
(FG) alla via Teanum, piano T-1, riportato nel Catasto
Fabbricati al Foglio 25, p.lla 478, cat. D/1, staggito nella suddetta procedura esecutiva;
2) in conseguenza di quanto precede, accertare e dichiarare la legittimità dell'esecuzione immobiliare intrapresa dalla CP_7 rigettando l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art.
619 C.P.C. della Parte_4
[..
[...] [...]
, proposta in via incidentale nell'ambito della
[...] suddetta procedura esecutiva immobiliare n. 397/2016 di
R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Foggia, nonché revocando e ponendo nel nulla l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 03.04.2020, comunicata in pari data dalla Cancelleria a mezzo PEC, emessa nell'ambito della suindicata procedura esecutiva, perché illegittima per i motivi sopra esposti, provvedendo in ordine al prosieguo dell'esecuzione immobiliare sospesa;
3) con condanna della
Curatela convenuta alle spese e competenze di causa”;
per e : Controparte_4 TE
“1) Rigettare l'avversa opposizione all'esecuzione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
2) In subordine, sospendere il presente giudizio per pregiudizialità rispetto al giudizio di legittimità n.
9077/2020 R.G. Corte Cass.; 3) condannare l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore, in quanto antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (cessionaria della Controparte_1
è creditrice dell'importo di euro Parte_3
360.227,27, oltre interessi e spese, nei confronti della in forza dei seguenti titoli: Parte_1
1) “Contratto di finanziamento bancario (Decreto
Legislativo 1 settembre 1993 nr. 385 art. 38)” stipulato il
22/12/2001 in San Severo (FG) tra l'ex
[...]
e la quale Controparte_8 Parte_1 debitore, ed i signori e Controparte_4 Parte_5
quali fideiussori, e dei signori Parte_6
e Parte_7 Controparte_4 [...]
quali terzi datori di ipoteca, con TE
4 atto per OT Rep. n. 28266, Racc. numero Persona_2
9636, unitamente agli allegati (All. A-E), registrato a San
Severo il 28/12/2001 al numero 1609/1E, con ipoteca iscritta sui beni siti in San Paolo VI (FG) presso la
Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 28.12.2001 al nr.
10534 Reg. Gen. E nr. 1051 Reg. Part.; 2) nonché del successivo e collegato “Atto di erogazione di mutuo fondiario - Mutuo a tasso variabile in lire” stipulato tra l'ex e la Controparte_8 Parte_1
, quale debitore, e i signori
[...] Controparte_4
e quali fideiussori, Parte_8 Parte_6
e dei signori e Parte_7 Controparte_4 [...] addolorata quali terzi datori di ipoteca, CP_5 del 05/03/2002 rogato dal medesimo notaio Dottor Per_2
, Rep. n. 28658 e Racc. nr. 9763, registrato a San
[...]
Severo il 25.05.2022 al numero 402/1E, annotato alla
Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 28 maggio 2002 ai n.
4739 Reg. Gen. e numero 386 Reg. Part.
Con la sentenza del Tribunale di Lucera del 12.12.2012, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II di Lucera in data 25.02.2013, è stato dichiarato il fallimento della
Parte_1
Il credito, derivante dai finanziamenti anzidetti, non è stato ammesso al passivo del Parte_1
, dichiarato esecutivo con decreto del 30
[...] settembre 2014.
Con atto di precetto, notificato in data 10 giugno 2016, la
(e per essa ha intimato Parte_3 CP_2 alla società fallita il pagamento dell'importo di euro
360.227,27, oltre interessi ed accessori come per legge dovuto ed ha avvertito i terzi datori di ipoteca – CP_4
e - che, in caso
[...] TE di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione
5 forzata sui beni ipotecati a garanzia del rimborso dei finanziamenti concessi.
Successivamente, il creditore precettante ha promosso, nelle forme di cui all'art. 602 e segg. c.p.c., la procedura esecutiva, iscritta al N. 397/2016 R.G.E.Imm del
Tribunale di Foggia, pignorando il diritto di proprietà superficiaria, costituito a favore di e Controparte_4 per ½ ciascuno, sul CP_5 TE complesso industriale, composto da due capannoni ed annessi uffici, sito in San Paolo di VI, individuato in
Catasto al foglio 25, part. 478, cat. D/1, Via Teanum (già foglio 25, part. 398).
La ha Parte_1 proposto, con ricorso depositato in data 4.7.2018, opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. assumendo l'illegittimità del pignoramento eseguito per
“indisponibilità giuridica” del bene staggito. Nello specifico, ha dedotto che il diritto reale pignorato apparteneva alla società fallita: a favore degli esecutati, non era mai stata costituita la proprietà superficiaria, tanto che la stessa non risultava neppure trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II. L'opponente ha pertanto chiesto – previa sospensione della procedura esecutiva - di dichiarare: “la illegittimità e la conseguente inefficacia del pignoramento immobiliare oggetto di questa opposizione per avere colpito unità immobiliari, costituenti l'opificio industriale sito in abitato del Comune di San Paolo di VI (FG) alla via
Teanum (oggi S.P. 31), p.t. - 1, attualmente censito nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, p.lla 478 (già p.lla
398, già p.lle 394 e 281), cat. D/1, di esclusiva e piena proprietà della Curatela opponente e comunque estranee al patrimonio dei debitori esecutati, con il favore delle spese processuali e con la condanna dell'opposta al
6 risarcimento del danno ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. E, per l'effetto, dichiarare l'estinzione di questa procedura esecutiva ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita il 28/07/2016, con esonero del
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente, da ogni responsabilità a riguardo”.
Nel contraddittorio delle parti, il G.E., con ordinanza del
3 aprile 2020, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva opposta osservando testualmente che, a prescindere dalla effettiva titolarità dei beni pignorati, “non appare esservi stata trascrizione nei registri immobiliari a norma dell'articolo
2643 CC di detto diritto in favore degli stessi, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata agli atti del fascicolo ed in specie dalle certificazioni notarili prodotte anche nell'ambito della fase cautelare dei resistenti al fine di provare la titolarità del bene pignorato in capo ai soggetti sottoposti ad azioni esecutive. Il controllo svolto dal giudice dell'esecuzione sulla titolarità dei beni sottoposti alle azioni esecutive si fonda unicamente sulle risultanze dei registri immobiliari. La mancata trascrizione del titolo in favore degli esecutati aventi ad oggetto il diritto sottoposto a pignoramento giustifica in tale fase la sospensione del procedimento esecutivo, tenuto altresì conto dell'anteriore sentenza dichiarativa di fallimento sull'immobile oggetto di azione esecutiva, la cui trascrizione peraltro non sarebbe suscettibile di essere cancellata ex articolo 586
c.p.c.”.
Il giudizio di merito è stato riassunto sia dalla
[...] che dal Parte_1 creditore opposto;
i due diversi giudizi, rispettivamente
7 portanti i nn. 2755/2020 e 2753/2020 RG, sono stati poi riuniti in data 7 aprile 2021.
Hanno partecipato al merito dell'opposizione anche gli esecutati, e Controparte_4 TE
, in qualità di titolari della proprietà
[...] superficiaria sull'opificio industriale sottoposto a pignoramento, i quali – in linea con il creditore procedente – hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente.
La causa è stata istruita solo mediante produzione documentale, da cui è risultato che la questione della titolarità della proprietà dell'opificio industriale è stata oggetto di altre pronunce giudiziali. In particolare, essa è stata proposta: in sede di opposizione all'atto di precetto prodromico alla procedura esecutiva RGEs 397/2016, ma il Tribunale non l'ha esaminata perché inammissibile;
in sede di opposizione allo stato passivo del AL
“ , all'esito del quale il Parte_1
Tribunale di Foggia – Sezione Fallimenti, con ordinanza depositata il 28 gennaio 2020, ha ritenuto Controparte_4
e titolari della TE proprietà superficiaria dell'opificio industriale, poi oggetto della procedura esecutiva immobiliare N. 397/2016.
Tale ordinanza, tuttavia, è stata cassata senza rinvio, nel procedimento NRG 9077/2020, dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto inammissibile la domanda ultratardiva di rivendica proposta dagli attuali opposti.
Esaurita la fase di trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 **********
L'opposizione è stata correttamente proposta dalla
[...] nelle forme di Parte_1 cui all'art. 619 c.p.c. L'opponente non ha contestato l'azione esecutiva del creditore nei confronti del debitore o la ritualità della procedura in sé, ma la legittimità del pignoramento, avendo questo colpito beni di appartenenza della Parte_1
Tanto premesso, l'opposizione si appalesa fondata, giacchè il pignoramento di che trattasi ha avuto ad oggetto l'opificio industriale, sito in San Paolo VI, estraneo al patrimonio degli esecutati.
La produzione agli atti ha documentato che Controparte_4
e hanno acquistato TE
l'appezzamento di terreno sito in San Paolo di VI, censito nel C.T. di detto comune al foglio 25, p.lla 17, di ha 0 0. 59,75, e p.lla 281 di ha 00.84.50, con atto rogato dal notaio il 9 Aprile 1995, trascritto a Lucera Per_3 il 5 maggio.
Il fondo è stato, poi, concesso in godimento alla società con scrittura privata del 2 Parte_1 maggio 1996, registrata in pari data;
il comodatario, in conformità alle concessioni edilizie dalla medesima richieste, ha realizzato sul fondo in godimento l'opificio industriale, poi sottoposto ad esecuzione forzata (NRG
397/1996).
La costruzione dell'immobile non è stata preceduta da una formale concessione del diritto di superficie, insistente sul suolo sottostante l'opera, a favore della società comodataria, sicchè l'opificio industriale realizzato è stato acquisito, a titolo originario, dal proprietario del fondo. L'art. 934 c.c., in tema, prevede che, in mancanza
9 di valido titolo contrario, qualunque costruzione edificata sul suolo, per il solo fatto dell'incorporazione ed a prescindere dalla volontà manifestata dalle parti al di fuori delle forme prescritte dall'art. 1350 cod. civ., è acquisita a titolo originario dal proprietario del sottostante fondo.
Successivamente, con atto rogato dal notaio il 19 Per_1 luglio 2000, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II.
a Lucera il 2 agosto successivo, e Controparte_4 hanno alienato alla TE
l'appezzamento di terreno, con Parte_1 la clausola che è “esclusa dalla vendita la costruzione realizzata a cura e spese dalla stessa Società acquirente, dimostrabile dalla contabilità regolarmente tenuta dalla società ed usufruendo delle agevolazioni di cui alla L.
488/1996”.
Siffatta esclusione ha ingenerato incertezze interpretative in ordine agli effetti derivanti dal ridetto atto di vendita.
Il creditore opposto ha prospettato la tesi della costituzione della proprietà superficiaria, avente ad oggetto il laboratorio in argomento, riservata a favore dell'alienante; i LL hanno sostenuto che CP_4
l'opificio sarebbe rimasto in loro proprietà a seguito della riduzione dell'oggetto del diritto di proprietà trasferito;
l'opponente ha, invece, escluso la costituzione di una proprietà superficiaria per effetto della vendita in argomento ed ha asserito che l'opera realizzata sarebbe stata trasferita, unitamente al suolo su cui insiste, alla società fallita.
Il Tribunale, condividendo la tesi della Curatela del
AL, ritiene che l'atto di compravendita del
10 19.07.2000 non abbia prodotto l'effetto costitutivo invocato dagli opposti.
Non osta a tale conclusione il testo letterale del citato atto di compravendita nella parte in cui appare escluso dalla vendita l'opificio realizzato dalla società acquirente. Tale puntualizzazione ha una mera valenza ricognitiva delle spese sopportate dalla società acquirente per la realizzazione del fabbricato industriale;
essa certamente non assurge a negozio costitutivo della proprietà superficiaria.
La formulazione in parola evoca testualmente l'esclusione dalla vendita dell'opificio industriale, realizzato a cura e spese della società acquirente, e non - come hanno argomentato gli opposti – una riserva di proprietà. La clausola è priva delle formule sacramentali e solenni necessarie per dar vita ad un diritto reale di godimento sul bene altrui, imposte dall'art. 1350 c.c.1 per garantire la certezza della costituzione e dei trasferimenti dei diritti in argomento a tutela anche dei terzi.
Richiesta la forma scritta ad substantiam, non residua dunque alcuno spazio per ritenere che l'alienante e l'acquirente, con la clausola di esclusione sopra riportata, abbiano inteso costituire implicitamente la proprietà superficiaria dell'opificio industriale.
Ad ogni modo, una tale prospettazione non si concilia con gli interessi, che le parti intendevano perseguire con la vendita del 2000 e che emergono dallo stesso atto di trasferimento. In particolare, viene all'uopo in rilievo il verbale di assemblea ordinaria del 3 luglio 2000 della società acquirente che – contrariamente a quanto asserito dagli opposti e dal G.E. – è parte integrante del negozio di vendita, atteso che esso è stato richiamato ed allegato
(sub A) al testo contrattuale. Da questo emerge che la volontà di entrambe le parti, lontana dal riservare la proprietà dell'opificio alla parte alienante, era quella di trasferire il suolo e l'opera ivi insistente alla società acquirente, al fine di regolarizzare la contabilità di quest'ultima.
A fondamento di ciò, il Tribunale, condividendole, richiama le osservazioni che il Procuratore Generale della Corte di
Cassazione ha formulato nelle conclusioni scritte, rassegnate ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nel procedimento NRG 9077/2020 (avente ad oggetto il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia – Sezione
Fallimenti, a cui si è fatto sopra riferimento), che di seguito si trascrivono integralmente: “erroneamente il giudice di prime cure qualificava la clausola contrattuale(“è esclusa dalla vendita la costruzione che, come indicato in premessa, è stata realizzata cure spese della stessa parte acquirente, dimostrabile dalla contabilità regolarmente tenuta dalla società ed usufruendo delle agevolazioni di cui alla legge 488/1996”) in termini di riserva di proprietà dell'opificio in favore dei LL nell'assenza delle necessarie formule CP_4 sacramentali ed in assenza della contestuale costituzione della proprietà superficiaria in favore dei LL
. Senza entrare nel merito della vicenda, è CP_4 opportuno precisare che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare tanto l'atto di compravendita del terreno quanto i documenti a questo allegati al fine di applicare gli ordinari criteri ermeneutici nella interpretazione del contratto (cfr. Verbale dell'assemblea
12 dei soci della del 31.1.2020) Parte_1 nel quale si deliberava, alla unanimità, di procedere all'acquisto del terreno detenuto in forza del contratto di comodato perché la società, godendo delle agevolazioni finanziarie ex lege n. 488/1992, aveva realizzato su di esso “il nuovo opificio allo stato in via di utilizzazione atteso che in data 30/06 c.a. è stato rilasciato il certificato di agibilità- godendo peraltro delle agevolazioni finanziarie ex L. n. 488”). Dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che la documentazione sia stata considerata nella sua completezza per giungere ad un'analisi interpretativa del contratto che consenta di affermare con certezza l'intenzione della società fallita di costruire la proprietà superficiaria in favore dei LL . La soluzione giuridica adottata CP_4
(finalizzata a configurare la riserva di proprietà dell'opificio in favore dei LL contrasta CP_4 con la legge 488/1992, avendo la società fallita beneficiato degli incentivi richiesto (finanziamento fondiario) nella qualità di titolare del diritto di proprietà dei beni costituenti l'unità produttiva”.
Orbene, non potendosi dubitare che la volontà dei soci della fosse quella di procedere Parte_1 anche all'acquisto dell'opificio industriale, è evidente che le parti dell'atto di vendita del 2000 non avrebbero perseguito alcuna utilità dalla costituzione della proprietà superficiaria sul laboratorio, da riservare poi all'alienante. Pertanto, anche gli interessi, che le parti intendevano perseguire con l'atto di trasferimento del
2000, convergono univocamente verso l'esclusione della costituzione della proprietà superficiaria, peraltro neppure trascritta a favore dei proprietari e contro la società acquirente nei RR.II. di Lucera.
13 Esclusa con certezza la costituzione di tale diritto, resta da chiarire – a fronte della prospettazione difensiva dei LL – se, per effetto dell'atto di vendita CP_4 del 2000, il laboratorio industriale sia rimasto nel patrimonio della parte alienante o se esso sia pervenuto, unitamente al suolo sottostante, alla società
[...] nonostante l'ambigua clausola di esclusione Parte_1 contenuta nel testo contrattuale.
Il Tribunale aderisce alla seconda soluzione, riconoscendo nella clausola in argomento solo una funzione ricognitiva delle spese sostenute dalla società acquirente per la realizzazione del laboratorio e, quindi, giustificativa del corrispettivo convenuto.
L'effetto limitativo dell'oggetto del diritto trasferito - ipotizzato dagli opposti in ragione della clausola di esclusione richiamata – deve essere fermamente escluso non solo perché in contrasto con la volontà delle parti come sopra ricostruita, ma anche perché l'Ordinamento non ammette la vendita del suolo separatamente dalla costruzione ivi realizzata.
L'art. 952 c.c. prevede la vendita della costruzione già esistente (cd. proprietà superficiaria), separata dalla proprietà del suolo, ma non la vendita del suolo separata dalla proprietà del fabbricato sullo stesso realizzato, che nulla ha a che vedere con il diritto di superficie.
Quest'ultimo consiste nel fare e mantenere una costruzione sul terreno altrui ovvero il diritto di proprietà sulla costruzione già esistente, alienata separatamente dalla proprietà del suolo (cfr. primo e secondo comma dell'art. 952 c.c.).
La giurisprudenza di merito ha, pertanto, rilevato che poiché non sì possono costituire diritti reali diversi da quelli previsti dal codice, (principio del numerus clausus
14 dei diritti reali) la previsione di una vendita del solo suolo su cui già insiste una costruzione deve ritenersi nulla2. Il venditore deve prima costituire il diritto di superficie a favore di altra persona e poi, restando titolare del suolo, può disporre separatamente del suolo stesso.
Nel caso in esame - si è già osservato - difetta una costituzione formale della proprietà superficiaria sul laboratorio industriale sicchè il suolo, sottostante lo stesso, non poteva formare oggetto di separata alienazione dal ridetto opificio.
In dottrina, dal punto di vista dogmatico, si è acutamente osservato che, difettando la costituzione del diritto di cui all'art. 952 c.c., non c'è una pluralità di diritti aventi ad oggetto il suolo e la costruzione ivi esistente:
è solo grazie alla costituzione del diritto di superficie da parte del proprietario del suolo, o all'alienazione sempre da parte di quest'ultimo della proprietà superficiaria relativamente alla costruzione esistente, che si realizza la pluralità di diritti immobiliari che possono essere trasferiti disgiuntamente.
La delimitazione del bene non ha origine naturalistica, ma giuridica: essa va ricondotta ad un atto del titolare del relativo diritto immobiliare. La fonte di identificazione del bene in senso giuridico risiede nell'atto di individuazione del bene immobile compiuto dal proprietario3 mediante la costituzione di una proprietà superficiaria.
Finché l'atto di individuazione non sia compiuto, suolo e costruzione sovrastante corrispondono ad un unico diritto immobiliare, sicchè non è consentita la vendita del suolo separatamente dall'opera ivi edificata.
Ciò detto, esclusa la costituzione della proprietà superficiaria dell'opificio industriale e correlativamente l'esistenza di un diritto autonomo sull'opificio, per il principio stabilito dall'art. 1367 c.c., non può che concludersi nel senso che l'effetto traslativo della vendita ha riguardato anche la titolarità dell'opificio industriale insistente sul suolo alienato. La diversa e riduttiva interpretazione del contratto, indicata dagli opposti, priverebbe il negozio di qualsiasi effetto giuridico.
Ne consegue che la proprietà superficiaria del laboratorio di produzione industriale di gelati e pasticceria non poteva essere sottoposta a pignoramento per la soddisfazione delle ragioni creditorie della banca creditrice in quanto non appartenente ai LL CP_4 terzi datori di ipoteca, ma alla Parte_1
[...]
La domanda proposta dal terzo opponente, pertanto, deve trovare accoglimento per quanto di ragione nei termini appena esplicitati, evidenziandosi altresì che non è dato a questo giudice dichiarare estinta la procedura di che trattasi ovvero ordinare la cancellazione della trascrizione del verbale di pignoramento, tutti incombenti per i quali è funzionalmente competente il G.E.
Deve essere disattesa infine la domanda risarcitoria formulata dall'opponente ai sensi del primo, secondo e terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
In ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto
16 leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima4.
Ne consegue che il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata processuale non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. 691/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni
(C. 30417/2017; C. 27715/2018; C. 29415/2017).
Diversamente si atteggia l'onere allegatorio e probatorio nella responsabilità processuale aggravata (pure invocata dall'opponente) di cui all'art. 96, III comma, di natura punitiva. In tal caso, si esclude la necessità dell'adduzione e della prova del danno (C. 29017/2020), ma resta presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame deve, innanzitutto, escludersi l'operatività del regime speciale di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. difettando il presupposto della inesistenza del diritto testualmente previsto. Nel presente giudizio, infatti, non si controverte dell'esistenza del diritto di credito vantato dal creditore procedente nei confronti della società fallita, peraltro documentato da un atto pubblico, ma si discute dell'impignorabilità dell'opificio industriale da parte del creditore procedente, perché non rientrante nel patrimonio degli esecutati.
Quanto al profilo soggettivo, che si atteggia diversamente nelle disposizioni normative richiamate, è da rilevare che la questione dell'esistenza del diritto di proprietà superficiaria non è di manifesta infondatezza. A riprova di ciò, si consideri che il Tribunale Fallimentare, con ordinanza depositata il 28 gennaio 2020, ha ritenuto che i LL fossero titolari della proprietà CP_4 superficiaria sull'opificio insistente sul suolo, accogliendo l'opposizione allo stato passivo del fallimento della società Parte_9
Parimenti, non si ritiene sufficiente a fondare la colpa lieve o grave del creditore procedente l'argomentazione, spesa dall'opponente, della mancata trascrizione del diritto superficiario e quindi dell'inopponibilità dello stesso alla curatela del AL, considerato che l'omessa formalità pubblicitaria, pur rilevando nella circolazione dei diritti sui beni immobili, non esclude, in teoria, l'esistenza del diritto reale in esame pignorato.
Da ultimo, ma non meno importante, ai fini del rigetto rileva il fatto che l'opponente non abbia assolto al proprio onere allegatorio e probatorio, imposto dai commi 1
e 2 dell'art. 96 c.p.c. In tutti gli atti del giudizio, infatti, non risultano indicati i danni da illecito processuale, né tanto meno risultano addotte prove anche
18 solo indiziarie dell'esistenza e della tipologia degli stessi.
In conclusione, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento perché difettano gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, nonché l'allegazione e la prova del danno sofferto.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza il quale implica che all'accoglimento della domanda di opposizione segue la condanna degli opposti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in conformità ai prospetti di liquidazione, relativi al giudizio NRG
2755/2020, depositati dalla difesa della Curatela in data
24 agosto 2024.
Quanto alla nota spese riferentesi alla procedura riunita giova evidenziare che della stessa non potrà tenersi conto, considerato che la duplicità di cause è stata generata dalla contemporanea riassunzione a cura di entrambe le parti del medesimo giudizio di merito.
I soccombenti devono essere condannati al rimborso delle spese liquidate con il vincolo della solidarietà, sussistendo fra gli stessi l'interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c.6
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata ogni diversa istanza, così dispone:
• in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla
Parte_10
dichiara che non è pignorabile
[...] nell'ambito della procedura R.G.Es n. 397/2016 R.G.
Es. l'opificio industriale, sito in abitato del Comune di San Paolo di VI (FG) alla via Teanum (oggi
S.P. 31), p.t. - 1, attualmente censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, p.lla 478 (già p.lla
398, già p.lle 394 e 281), in quanto oggetto del diritto di proprietà piena ed esclusiva della
[...]
Parte_1
• rigetta le domande di risarcimento del danno ex art. 96, primo, secondo e terzo comma, c.p.c.;
• condanna, in solido, la Società Controparte_1
, e
[...] Controparte_4 TE
al pagamento delle spese di lite del presente
[...] giudizio in favore della Curatela del AL
[...] liquidate nella Parte_10 complessiva somma di € 16.780,70, oltre accessori come per legge.
Foggia, addì 16 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Rignanese
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta dal M.O.T. Cinzia Talamo.
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattandosi di contratti relativi a diritti reali immobiliari, essi, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., devono rivestire la forma scritta ad substantiam (Cass., Sez. 1, 23/02/1999, n.1543; Cass., Sez. 2, 11/11/1997, n. 11120; Cass., Sez. 2, 19/04/1994, n. 3714; Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5511); come anche per iscritto deve risultare la rinuncia del proprietario al diritto di accessione, che si traduce sostanzialmente nella costituzione di un diritto di superficie (Cass., Sez. 1, 15/12/1966, n. 2946).
11 2 Trib. Benevento, 14 dicembre 2007, nr. 1692. 3 Nel senso che è attraverso la nozione di atto d'individuazione che si chiarisce quella di destinazione economica del bene, dall'individuazione nella vendita di genere alle convenzioni edilizie, si è espressa Cass. 14 luglio 1989, n. 3322, Foro it., 1991, I, 604
15 4 In tema, è stato altresì chiarito che la possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa- e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (C. 28226/2008; C. 13395/2007; C. 4096/2007; C. 3388/2007; C. 27383/2005).
17 5 In senso conforme, la giurisprudenza che ha negato la responsabilità aggravata in caso di semplice opinabilità del diritto fatto valere o per il solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (C. 9060/2003; C. 7101/1994; C. 1316/1985; A. Napoli 23.2.2009; T. Bari 30.6.2009). 6 Per vero può pronunciarsi condanna solidale al pagamento delle spese giudiziali, di più parti soccombenti, non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria: situazione questa che non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi, separatamente instaurati, siano stati dal giudice riuniti (Cass. 12/12/1988 nr. 6739).
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