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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. all'udienza del 17/04/2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ex art. 429 cpc, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 539 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Federico Orfei e Simone Morani come da procura in atti;
APPELLANTE E
- , in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato CP_2
( ); P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 731/2021.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 731/2021 emessa dal Tribunale Civile di Civitavecchia in data 02.07.2021, all'esito del giudizio RG 3285/2017, disponendo l'annullamento e/o in ogni caso la revoca della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7 comma 6 e 7 della legge 515/1993 emessa dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale in data 14.02.2017, con la quale è stato richiesto il pagamento della globale somma di Euro 25.823,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 7 co. 6 e co. 7 della Legge 515/1993, per i motivi di cui al presente appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara
r.g. n. 1 che il valore della presente controversia è pari ad Euro 25.823,00 e, pertanto, l'importo dovuto è pari ad euro 355,50.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto, la sanzione irrogata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ ha chiesto l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Roma in data 14.2.2017 (a causa dell'omesso deposito nel termine prescritto della dichiarazione delle spese elettorali sostenute, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della
Legge 515/1993) per i seguenti motivi: -Omessa notifica della diffida prevista dall'art. 15 comma 7 della legge 515/1993; -Infondatezza nel merito della sanzione per non avere il candidato, peraltro non eletto, sostenuto alcuna spesa elettorale né
fruito di rimborsi;
-Nullità/inesistenza della notifica dell'ordinanza impugnata per essere il ricorrente domiciliato sin dal settembre 2014 presso il Centro Residenziale
Santa Maria Madre della Fiducia nel Comune di Teramo e per essere stato cancellato dall'anagrafe del Comune di Santa Marinella dal 13.09.2016”.
All'esito del giudizio, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando la sanzione opposta e compensando le spese di lite.
A fondamento della decisione, il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. la notifica dell'ordinanza ingiunzione, effettuata ex art. 140 c.p.c. nel luogo dove il ricorrente risultava residente sino al 13/9/2016 ma dal quale successivamente era stato cancellato per irreperibilità, è nulla ma non inesistente
(non trattandosi di luogo privo di relazione con il destinatario); tale nullità è pertanto sanata dal ricevimento dell'atto, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
2. l'art. 15, V comma legge n. 515/1993, quanto al merito dell'opposizione, dispone che il mancato deposito della dichiarazione di cui all'art. 7, VI comma della legge medesima, entro tre mesi dalle elezioni da parte dei candidati eletti e non eletti, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, previa diffida a depositare la dichiarazione stessa entro i successivi quindici giorni;
nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione dava atto del mancato deposito della dichiarazione nonostante la diffida effettuata in data 10/2/2016, ovvero quando l'opponente r.g. n. 2 risultava ancora residente in [...]: non rileva, d'altro canto, l'eventuale domicilio in Teramo dal medesimo dedotto- non risultando alcuna comunicazione di tale mutamento;
3. in ogni caso, anche a voler ritenere la rimessione in termini, il ricorrente non ha provveduto, neanche nel giudizio, al deposito della documentazione richiesta.
Ha proposto appello al quale ha resistito il Collegio Parte_1 regionale di garanzia elettorale.
Le parti hanno quindi discusso la causa all'udienza odierna.
Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la decisione si fonda sulla documentazione prodotta dalla controparte -anziché esclusivamente su quella dal medesimo depositata- sebbene quest'ultima si sia costituita tardivamente: nonostante la contumacia della convenuta, infatti, è stato alla medesima assegnato nuovo termine (sino al 21/6/2021) per il deposito della documentazione che, oltre tutto, ha avuto luogo oltre la scadenza così concessa (e cioè il 21/6/2021).
La doglianza è priva di pregio, essendo consolidato il principio, richiamato dal resistente, secondo cui “nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni
processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità
che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente
dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa
previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare” (Cass. 31108/2021).
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere nulla e non inesistente la notifica della sanzione, dal momento che la stessa è avvenuta presso un luogo che non aveva alcun tipo di collegamento con il destinatario: egli risultava cancellato dall'anagrafe comunale sin dal 13/9/2016 per irreperibilità e, pertanto, ogni atto successivo gli andava notificato ex art. 143 cpc.
r.g. n. 3 Anche tale doglianza è infondata, poiché è evidente il collegamento del luogo di notifica con il destinatario: l'avviso di ricevimento risulta ritirato dal padre del ricorrente, quale “familiare convivente”, in data 24/5/2017; d'altro canto, lo stesso
, come dedotto da controparte, ha dichiarato di aver ritirato l'atto presso la Pt_1 casa comunale in data 25/7/2017 (v. ricorso); la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione stessa (cfr. Cass. 16822/2006).
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della documentazione dal medesimo prodotta (unitamente alle note di trattazione scritta del 25/6/2021), attestante che il candidato sindaco ed il responsabile delle liste collegate, tra cui quella in cui egli era candidato, avevano a suo tempo provveduto
(prot. 11/9/2013) a depositare la dichiarazione relativa all'assenza di spesa
(all'indomani delle elezioni del Comune di Santa Marinella in data 26-27/5/2013).
In particolare, il ricorrente ribadisce di non aver mai ricevuto la diffida, in quanto recapitata presso la casa dei genitori quando egli era domiciliato presso una struttura di recupero dall'alcolismo (con impossibilità di qualsiasi contatto con l'esterno); una volta uscito da tale struttura, ha appreso che gli era stata richiesto -nel
2016- di procedere al deposito della dichiarazione;
recatosi presso i responsabili della lista che lo avevano candidato, ha ottenuto la documentazione attestante l'assenza di spesa, già all'epoca protocollata e quindi conosciuta e conoscibile dall'Amministrazione e dal Collegio regionale: la dichiarazione, pertanto, “deve ritenersi assolta con la produzione documentale effettuata [nel giudizio di primo grado] a seguito del deposito tardivo del Collegio Regionale”.
Quest'ultimo ha eccepito la novità -e quindi l'inammissibilità ex art. 345 cpc- delle difese svolte dal ricorrente, cioè “di essere stato nell'impossibilità di presentare la dichiarazione e che vi avrebbero comunque provveduto i rappresentanti della lista”. In ogni caso, ne ha dedotto l'infondatezza poiché l'obbligo grava personalmente sul candidato, che non ha provveduto alla dichiarazione nonostante la rituale diffida: sulla regolarità di quest'ultima, in assenza di contestazione, si è formato il giudicato.
In proposito, osserva la Corte che:
1. la pronuncia di primo grado non è oggetto di impugnazione rispetto all'accertamento della regolarità della diffida
(“l'ordinanza ingiunzione impugnata dà atto di aver provveduto a notificare la
r.g. n. 4 diffida al deposito della documentazione sopra indicata in data 10.02.2016 –notifica confermata dal deposito da parte dell'Amministrazione convenuta della relata di notifica corredata dalla cartolina attestante l'avviso di ricevimento- ovvero quando
l'opponente risultava ancora residente in [...], a nulla rilevando la circostanza che il medesimo fosse domiciliato in Teramo, atteso che non risulta dagli atti di causa che l'opponente abbia comunicato il mutamento del domicilio all'Amministrazione opposta e dovendosi quindi ritenere regolare la notifica presso
l'indirizzo di residenza del candidato”- v. sentenza);
2. d'altro canto, la certificazione in atti (relativa alla “presenza in comunità”) nulla attesta in ordine all'impossibilità di ricezione della diffida stessa, di cui il ricorrente non indica neppure l'epoca e le modalità di (presunta) conoscenza effettiva (v. atto di appello:
“solo nel 2017 il IG. è potuto uscire, completamente ristabilito dal centro di Pt_1 recupero, e solo in quell'anno, casualmente, ha appreso che gli era stata richiesto nel
2016 di procedere al deposito della dichiarazione. Ovviamente ha ritenuto di impugnare il provvedimento di ingiunzione, non avendo in suo possesso alcun documento relativo alla diffida e rappresentando che comunque lui dal 2016 era stata comunque cancellato dalla residenza di Santa Marinella per irreperibilità”);
3. non di meno, il termine di quindici giorni, che è stato assegnato con la diffida di cui all'art. 15, VIII comma della legge n. 515/1993, ha carattere perentorio (cfr. Cass. n.
7138/2008) ed assolve alla “finalità, di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito già accertato (sebbene non ancora sanzionabile) e, nel contempo, di
avvertirlo delle conseguenze alle quali il medesimo va incontro in caso di mancata o tardiva ottemperanza all'invito ultimativo rivoltogli dall'organo preposto al procedimento sanzionatorio” (Cass. cit.).
Va inoltre rammentato che, in base agli artt. 2 legge 441/1982 e 6 legge
515/1993, la dichiarazione deve essere trasmessa anche al “Collegio regionale di garanzia elettorale” e deve essere sottoscritta dal candidato (pur se non eletto), essendovi quest'ultimo comunque tenuto (quand'anche in forma negativa, cioè in assenza di spesa -v. Cass. 27148/2024); infatti, gli obblighi incombenti sul candidato e quelli gravanti sull'organizzazione politica hanno oggetto differente e sono assoggettati al controllo di organi diversi (cfr. Cass.20120/2006).
Da quanto premesso, discende che il deposito della dichiarazione presso l'amministrazione comunale, da parte del responsabile di lista, non soddisfa r.g. n. 5 l'obbligo posto a carico dell'odierno appellante, il quale non ha provveduto all'adempimento entro il termine perentorio assegnatogli con la diffida (sebbene regolarmente recapitata), così incorrendo nell'illecito sanzionato dall'art. 15, VIII comma legge 515/1993.
L'appello, pertanto, deve essere respinto;
non di meno, l'omessa valutazione - benché, al contempo, ritenuta potenzialmente rilevante- della documentazione depositata dal ricorrente in primo grado (a seguito della costituzione in giudizio di controparte) appare idonea alla compensazione delle spese ex art. 92 cpc.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ compensa le spese del procedimento;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/4/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6