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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 405/2022, avente ad oggetto “divisione di beni caduti in successione”, riservata per la decisione all'udienza del 19.12.2024
TRA
( ) con l'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Debernardis ( e l'avv. Fabio Salomone C.F._2
( ); C.F._3
( ) con l'avv. Parte_2 C.F._4
Chiara Debernardis ( e l'avv. Fabio Salomone C.F._2
( ); C.F._3
( Parte_3 C.F._5
con l'avv. Chiara Debernardis ( e l'avv. Fabio C.F._2
Salomone ); C.F._3
CONTRO
) - Controparte_1 C.F._6
contumace
- Controparte_2 P.IVA_1
contumace con l'avv. Alfredo Carrozzini Controparte_3
1 ( ; C.F._7
NONCHÉ non in proprio ma in qualità di Controparte_4
mandataria/procuratrice speciale di Parte_4
) con l'avv. Paolo Federico Fedele
[...] P.IVA_2
( ) e l'avv. Marcello Fedele C.F._8
( ) C.F._9
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti costituite hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
La domanda finalizzata a far dichiarare, ex articolo 215 c.p.c., legalmente riconosciuta la sottoscrizione apposta da Controparte_1
all'accordo di mediazione del 10.2.2021 al fine di poter
[...]
procedere con la trascrizione dello stesso, è inammissibile in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, allorquando i termini assertivi erano ormai spirati. Nell'atto di citazione, infatti, una simile domanda non è stata espressamente formulata, né questa è stata articolata nella prima memoria di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c che, invero, la difesa attorea non ha nemmeno depositato.
2 Con riferimento alle domande proposte con l'atto di citazione, si osserva quanto segue.
Col libello introduttivo, gli attori, deducendo di aver raggiunto in sede di mediazione un accordo per lo scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa e che il convenuto non ha inteso formalizzare il negozio davanti ad un notaio, hanno chiesto:
a) dichiarare l'inadempimento del sig. Controparte_1
agli obblighi assunti in sede di verbale di mediazione del
[...]
10 febbraio 2021;
b) dichiarare valido ed efficace tra le parti l'accordo divisionale, raggiunto in sede di verbale di mediazione del 10 febbraio 2021 e, conseguentemente, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei due assi oggetto di divisione (dei de cuius e Per_1
, secondo quanto ivi concordato;
Controparte_5
c) dichiarare che il valore complessivo dei due assi ereditari è stimato in euro 235.000,00 e che la quota spettante a ciascun erede è pari ad €
58.750,00, che il valore complessivo dell'immobile sito in AR
(MT) alla via Francesco Zizzi n. 23, censito al Catasto Fabbricati al
Foglio n. 13, Part.lla n. 374, Categoria A/2, Vani 10, è di complessivi € 160.000,00, che il valore complessivo dei terreni siti in AR (MT) alla C.da Lama di Palio, censiti al Catasto Terreni al Foglio n. 64, Part.lle nn. 23, 44 e 45, è di complessivi €
15.000,00, che il valore complessivo dei terreni e unità collabente
(F2) siti in AL (MT) alla C.da Ischitiello, censiti al Catasto
Terreni al Foglio n. 7, Part.lle nn. 12, 13, 14, 15, 17, 93, 94, 97,
98, 99, 128 e 129, è di complessivi € 60.000,00;
d) conseguentemente, in virtù dell'accordo divisionale raggiunto tra le parti con il verbale di mediazione del 10.2.2021, attribuire in
3 proprietà esclusiva ai condividenti le quote come ivi specificate, con i conguagli previsti.
I creditori intervenuti, non opponendosi alla domanda, hanno soltanto formulato istanze ex articolo 2825 c.c.
Deve, infine, essere evidenziato come la difesa degli attori abbia precisato che “si rende quindi necessario ottenere una sentenza che produca gli effetti del mancato perfezionamento dell'accordo di mediazione, a causa dell'inadempimento del convenuto ” (cfr. p. 16 Controparte_1
atto citazione).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La divisione ereditaria è stata già raggiunta in sede di mediazione.
L'accordo, infatti, quanto alla divisione della comunione, è perfetto e caratterizzato non già da effetti obbligatori ma reali, di talché ogni domanda finalizzata ad ottenere lo scioglimento della comunione stessa e l'attribuzione delle quote mediante una sentenza è inammissibile per carenza d'interesse, atteso che - come, peraltro, riconosciuto dalla difesa attorea (cfr. p. 2 comparsa conclusionale) - l'accordo di divisione raggiunto in sede di mediazione è valido ed efficace inter partes.
In ordine alla qualificazione giuridica della domanda, va premesso che gli attori, pur non richiamando il disposto di cui all'art. 2932 c.c., tuttavia hanno invocato una sentenza che producesse gli effetti del mancato perfezionamento dell'accordo di mediazione.
Invero, nella specie, non viene in rilievo - né le parti lo hanno dedotto - un preliminare di divisione, atteso che la conciliazione raggiunta in sede di mediazione è un vero e proprio accordo definitivo di divisione.
Ritiene il Tribunale che tale qualificazione sia corretta, tenuto conto che, con l'accordo per cui è causa, le parti non si sono limitate a prestare il proprio consenso rispetto alla sottoscrizione di un successivo atto di
4 divisione, ma hanno direttamente proceduto all'assegnazione dei beni, salvo l'impegno di riprodurre quanto pattuito in forma pubblica ai fini della trascrizione. Ne deriva l'inammissibilità dell'azione di cui all' art. 2932 c.c., atteso che l'inadempimento di una parte all'impegno di riprodurre l'accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l'accordo ha già prodotto il suo effetto definitivo.
La mancata riproduzione in forma pubblica dell'accordo di divisione ereditaria non consente, infatti, di ottenere una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che in caso di accordo raggiunto in sede di mediazione per la divisione dei beni ereditati e per la successiva formalizzazione dello stesso nella forma dell'atto pubblico, se una delle parti non si presenta all'incontro per procedere a questa formalità,
l'altra non può ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza che tenga luogo del mancato consenso.
L'accordo perfezionatosi in sede di mediazione - si ribadisce - ha già prodotto il suo effetto definitivo perché le parti non si sono limitate a prendere accordi sulla formalizzazione dello stesso davanti al notaio, ma hanno provveduto alla assegnazione dei beni ereditari divisi.
Sull'inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere una pronuncia che accerti l'autenticità delle sottoscrizioni apposte all'accordo ai sensi dell'articolo 2657 c.c. per mancato disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c. da parte del convenuto contumace, si è già detto prima: la stessa è tardiva per essere stata articolata a termini decadenziali spirati.
Ogni altra questione è assorbita.
5 2.
Le spese di lite sono compensate tra le parti attesa l'insussistenza di soccombenza tra quanti hanno preso parte al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_6
con l'intervento ex articolo 111 c.p.c. di non in Controparte_4
proprio ma quale mandataria/procuratrice speciale di
[...]
ogni contraria istanza o eccezione Parte_4
disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Matera il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 405/2022, avente ad oggetto “divisione di beni caduti in successione”, riservata per la decisione all'udienza del 19.12.2024
TRA
( ) con l'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Debernardis ( e l'avv. Fabio Salomone C.F._2
( ); C.F._3
( ) con l'avv. Parte_2 C.F._4
Chiara Debernardis ( e l'avv. Fabio Salomone C.F._2
( ); C.F._3
( Parte_3 C.F._5
con l'avv. Chiara Debernardis ( e l'avv. Fabio C.F._2
Salomone ); C.F._3
CONTRO
) - Controparte_1 C.F._6
contumace
- Controparte_2 P.IVA_1
contumace con l'avv. Alfredo Carrozzini Controparte_3
1 ( ; C.F._7
NONCHÉ non in proprio ma in qualità di Controparte_4
mandataria/procuratrice speciale di Parte_4
) con l'avv. Paolo Federico Fedele
[...] P.IVA_2
( ) e l'avv. Marcello Fedele C.F._8
( ) C.F._9
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti costituite hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
La domanda finalizzata a far dichiarare, ex articolo 215 c.p.c., legalmente riconosciuta la sottoscrizione apposta da Controparte_1
all'accordo di mediazione del 10.2.2021 al fine di poter
[...]
procedere con la trascrizione dello stesso, è inammissibile in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, allorquando i termini assertivi erano ormai spirati. Nell'atto di citazione, infatti, una simile domanda non è stata espressamente formulata, né questa è stata articolata nella prima memoria di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c che, invero, la difesa attorea non ha nemmeno depositato.
2 Con riferimento alle domande proposte con l'atto di citazione, si osserva quanto segue.
Col libello introduttivo, gli attori, deducendo di aver raggiunto in sede di mediazione un accordo per lo scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa e che il convenuto non ha inteso formalizzare il negozio davanti ad un notaio, hanno chiesto:
a) dichiarare l'inadempimento del sig. Controparte_1
agli obblighi assunti in sede di verbale di mediazione del
[...]
10 febbraio 2021;
b) dichiarare valido ed efficace tra le parti l'accordo divisionale, raggiunto in sede di verbale di mediazione del 10 febbraio 2021 e, conseguentemente, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei due assi oggetto di divisione (dei de cuius e Per_1
, secondo quanto ivi concordato;
Controparte_5
c) dichiarare che il valore complessivo dei due assi ereditari è stimato in euro 235.000,00 e che la quota spettante a ciascun erede è pari ad €
58.750,00, che il valore complessivo dell'immobile sito in AR
(MT) alla via Francesco Zizzi n. 23, censito al Catasto Fabbricati al
Foglio n. 13, Part.lla n. 374, Categoria A/2, Vani 10, è di complessivi € 160.000,00, che il valore complessivo dei terreni siti in AR (MT) alla C.da Lama di Palio, censiti al Catasto Terreni al Foglio n. 64, Part.lle nn. 23, 44 e 45, è di complessivi €
15.000,00, che il valore complessivo dei terreni e unità collabente
(F2) siti in AL (MT) alla C.da Ischitiello, censiti al Catasto
Terreni al Foglio n. 7, Part.lle nn. 12, 13, 14, 15, 17, 93, 94, 97,
98, 99, 128 e 129, è di complessivi € 60.000,00;
d) conseguentemente, in virtù dell'accordo divisionale raggiunto tra le parti con il verbale di mediazione del 10.2.2021, attribuire in
3 proprietà esclusiva ai condividenti le quote come ivi specificate, con i conguagli previsti.
I creditori intervenuti, non opponendosi alla domanda, hanno soltanto formulato istanze ex articolo 2825 c.c.
Deve, infine, essere evidenziato come la difesa degli attori abbia precisato che “si rende quindi necessario ottenere una sentenza che produca gli effetti del mancato perfezionamento dell'accordo di mediazione, a causa dell'inadempimento del convenuto ” (cfr. p. 16 Controparte_1
atto citazione).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La divisione ereditaria è stata già raggiunta in sede di mediazione.
L'accordo, infatti, quanto alla divisione della comunione, è perfetto e caratterizzato non già da effetti obbligatori ma reali, di talché ogni domanda finalizzata ad ottenere lo scioglimento della comunione stessa e l'attribuzione delle quote mediante una sentenza è inammissibile per carenza d'interesse, atteso che - come, peraltro, riconosciuto dalla difesa attorea (cfr. p. 2 comparsa conclusionale) - l'accordo di divisione raggiunto in sede di mediazione è valido ed efficace inter partes.
In ordine alla qualificazione giuridica della domanda, va premesso che gli attori, pur non richiamando il disposto di cui all'art. 2932 c.c., tuttavia hanno invocato una sentenza che producesse gli effetti del mancato perfezionamento dell'accordo di mediazione.
Invero, nella specie, non viene in rilievo - né le parti lo hanno dedotto - un preliminare di divisione, atteso che la conciliazione raggiunta in sede di mediazione è un vero e proprio accordo definitivo di divisione.
Ritiene il Tribunale che tale qualificazione sia corretta, tenuto conto che, con l'accordo per cui è causa, le parti non si sono limitate a prestare il proprio consenso rispetto alla sottoscrizione di un successivo atto di
4 divisione, ma hanno direttamente proceduto all'assegnazione dei beni, salvo l'impegno di riprodurre quanto pattuito in forma pubblica ai fini della trascrizione. Ne deriva l'inammissibilità dell'azione di cui all' art. 2932 c.c., atteso che l'inadempimento di una parte all'impegno di riprodurre l'accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l'accordo ha già prodotto il suo effetto definitivo.
La mancata riproduzione in forma pubblica dell'accordo di divisione ereditaria non consente, infatti, di ottenere una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che in caso di accordo raggiunto in sede di mediazione per la divisione dei beni ereditati e per la successiva formalizzazione dello stesso nella forma dell'atto pubblico, se una delle parti non si presenta all'incontro per procedere a questa formalità,
l'altra non può ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza che tenga luogo del mancato consenso.
L'accordo perfezionatosi in sede di mediazione - si ribadisce - ha già prodotto il suo effetto definitivo perché le parti non si sono limitate a prendere accordi sulla formalizzazione dello stesso davanti al notaio, ma hanno provveduto alla assegnazione dei beni ereditari divisi.
Sull'inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere una pronuncia che accerti l'autenticità delle sottoscrizioni apposte all'accordo ai sensi dell'articolo 2657 c.c. per mancato disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c. da parte del convenuto contumace, si è già detto prima: la stessa è tardiva per essere stata articolata a termini decadenziali spirati.
Ogni altra questione è assorbita.
5 2.
Le spese di lite sono compensate tra le parti attesa l'insussistenza di soccombenza tra quanti hanno preso parte al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_6
con l'intervento ex articolo 111 c.p.c. di non in Controparte_4
proprio ma quale mandataria/procuratrice speciale di
[...]
ogni contraria istanza o eccezione Parte_4
disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Matera il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
6