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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 130/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato/a in CARRARA Parte_1 C.F._1
(MS) il 05/05/1962 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIALE C. COLOMBO
N. 9 BIS 54033 MARINA DI CARRARA - rappresentato e difeso dall'Avv. BENVENUTI
ALESSANDRA appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) elettivamente COoparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore in PIAZZA CITTADELLA 16 37122 VERONA - rappresentata e difesa dall'Avv. ALBAN MICHELE appellata
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_2 P.IVA_2
CARENA in VIA XII OTTOBRE, 10/13 16121 GENOVA - rappresentata e difesa dagli
Avv.ti STORARI ENRICO e CARENA CRISTINA;
appellata
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di GENOVA, contrariis Parte_1
reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio sopra esposti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4/2024 emessa dal Tribunale di
MASSA, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Prudente nell'ambito del giudizio
N.R.G.1514/2020, depositata in cancelleria in data 2-01-2024 notificata il 5-01-2024 e il 9-
01-204, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado : “In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la Società e al risarcimento dei danni CP_2 CP_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. per la causali di cui in narrativa, Parte_1
nella misura di euro 25.000,00 ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite” oltre alla richiesta di ammissione prove formulate nelle memorie autorizzate e richieste nell'udienza del 14-02-2022 (tramite note scritte)
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellate e dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel COoparte_3 CP_1
presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : “IN VIA PRELIMINARE: COoparte_1
- dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc o art. 348-bis cpc;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettarsi l'atto di appello presentato da e tutte le Parte_1
domande ivi contenute e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza n.
4/2024 del Tribunale di Massa pubblicata in data 02.01.2024;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese legali oltre accessori, del presente grado.”
Per l'appellata ”: “IN VIA PRINCIPALE CP_2
Respingersi l'appello promosso dal Sig. con atto di citazione del Parte_1
29.01.2024 confermandosi la sentenza n° 4/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Massa – Sezione Civile – Giudice Unico Dott.ssa Prudente Valentina, pubblicata il
2 02.01.2024 e notificata il 05.01.2024 a definizione del giudizio R.G.N. 1514/2020, perché infondato sia in fatto che in diritto.
IN PUNTO SPESE
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 4/2024 del 02/01/2024, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da , nei Parte_1
confronti di e , per COoparte_1 CP_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti, in relazione a illegittima risoluzione del contratto n.
2686732 avente a oggetto il veicolo BM X6 tg. EM023XL, così decideva:
« - Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
- Rigetta nel resto;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna COoparte_2 Parte_1
a corrispondere a una somma equitativamente determinata in
[...] COoparte_2
euro 4.916,00; - condanna a rifondere a e Parte_1 COoparte_4 [...]
le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi euro CP_5
4.916,00 per onorario, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, se e in quanto dovuta per legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 29/1/2024.
[...]
Con separate comparse, si costituivano e COoparte_1
, le quali instavano per il rigetto dell'appello. CP_2
Con ordinanza in data 22/5/2025 la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c. della parte appellante e rinviava all'udienza collegiale in data 19/2/2025, per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.., svoltasi – su istanza congiunta delle parti - con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO - «Circa la questione preliminare della legittimazione passiva della
, pag. 3 della sentenza di I grado “alla luce della ricostruzione offerta COoparte_3 dal sig. , è soggetto estraneo al presente procedimento”. Il sig. Parte_1 CP_2
, nell'esposizione dei fatti, nelle memorie prodotte e nei documenti allegati ha Parte_1
evidenziato in modo inequivocabile il collegamento evidente fra la casa madre _3
e la società finanziaria ad essa collegata, , già
[...] CP_6 [...]
[...
[...] [...]
. Si evidenzia come il credito erogato dalla Soc. BM BanK fosse COoparte_7
servito esclusivamente a finanziare il contratto di acquisto di auto BM : i contratti di finanziamento e/o di leasing e il contratto di acquisto veicolo BM sono contratti collegati perché oggettivamente costituiscono un'unica operazione commerciale finalizzata all'acquisto di un'auto BM . … Rileviamo come nel processo di vendita del veicolo, il venditore BM fosse autorizzato: a proporre un contratto finanziario, a modularlo secondo le esigenze economiche del cliente BM, a calcolare l'entità e la durata delle rate, a fornire direttamente informazioni sui contratti finanziari esercitando una attività di intermediazione di credito, autorizzata e permessa dalla stessa Soc. BM BANK in stretta collaborazione con la Soc. . Appare evidente il collegamento negoziale fra CP_2
CO il contratto di vendita dell'auto e il contratto di finanziamento: il venditore di auto
BM non si è limitato a segnalare al Sig. la possibilità di acquistare con un Parte_1
finanziamento generico, ma ha svolto un illecito ruolo attivo consistito nel consigliare
CO l'acquisto tramite agevolazioni finanziarie proprie ed esclusive della sola soc. , nel mettere a disposizione del cliente il materiale divulgativo e informativo;
nel far
CO sottoscrivere lo stesso contratto finanziario, ingenerando nel Sig. , (cliente ) Parte_1 il legittimo affidamento circa la liceità dell'operazione finanziaria. Il venditore BM non è un soggetto qualsiasi, è un operatore qualificato;
il cliente legittimamente fa affidamento su
CO quanto il venditore BM riferisce, descrive, consiglia. Se un dipendente della filiale propone l'acquisto del veicolo consigliando un finanziamento tramite la finanziaria del CO gruppo , (la allora il cliente fiduciosamente sottoscrive. Ed ancora nei CP_1 contratti di finanziamento e di leasing prodotti in atti nella sezione “Trattamento dati personali” viene indicato come soggetto a conoscenza e responsabile dei dati la _3
. Il sito web indicato nelle postille dei contratti di finanziamento è:”wwwbmw.it”(che è
[...] il sito della BM), nell'intestazione dei contratti vi sono indicate come parti del contratto,la soc. finanziaria e la concessionaria BM, Per tali motivi la Soc. e CP_8 CP_2
sono parimenti responsabili per la pratica commerciale scorretta esercitata nei CP_1
confronti del Sig. , circostanza da questi denunciata nei vari scritti difensivi, nelle Parte_1
varie memorie e nei verbali di udienza»
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nel ricorso introduttivo del primo grado, si legge, per quanto qui interessa: «5) Nel 2016, in maniera arbitraria ed illegittima, senza alcun preavviso che potesse consentire trattativa tra le parti ed anzi, in spregio alle comunicazioni intercorse sino a quel momento tra la
CO parte personalmente e l'ufficio amministrativo - contabile, risolveva il contratto di
4 finanziamento n. 2686732 avente ad oggetto il veicolo BM X6 targato EM 023 XL. … 9)
Le circostanze di cui al punto precedente appaiono dirimenti al fine di rilevare il grave
CO errore in cui è incorsa e per essa la società finanziaria collegata, legittimando l'odierna richiesta di risarcimento danni. 15) Evidente come la risoluzione del contratto abbia causato ingenti ed irreversibili danni al ricorrente. Il provvedimento illegittimo che ha portato alla risoluzione del contratto avente ad oggetto il veicolo BM X6 ha leso la possibilità per il sig. di poter attendere correttamente alla propria attività Parte_1 lavorativa, nonché ha riverberato i propri effetti sull'intera sfera patrimoniale del ricorrente»
Il ricorrente così concludeva: «1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la Società e CP_2 CP_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. per
[...] Parte_1
la causali di cui in narrativa quantificati nella misura di euro 25.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia»
II) L'appellante non censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: «Il Parte_1
ha rappresentato di aver concluso, negli anni dal 1998 al 2016, una serie di contratti di
CO leasing finanziario con per l'acquisto di moto e auto a marchio COoparte_5
presso la concessionaria della , corrispondendo regolarmente le rate CP_9 Pt_2 previste. Tuttavia, nel 2016, “in maniera arbitraria e illegittima” e “senza alcun preavviso
[…] in spregio alle comunicazioni intercorse tra le parti”, aveva risolto COoparte_5
il contratto n. 2686732 avente a oggetto il veicolo BM X6 tg. EM023XL, per il quale, come da fattura n. 182787, il aveva corrisposto, a titolo di acconto in unica Parte_1 soluzione, € 35.000. …. Deve, allora, darsi atto che, alla luce della ricostruzione offerta dal
, è soggetto estraneo al presente procedimento. Infatti, il Parte_1 CP_2 Parte_1
rappresenta di aver concluso leasing con altra società e, segnatamente CP_5
(in precedenza , allegando, a sostegno, il
[...] COoparte_7
contratto n. 2686732, in effetti stipulato con (doc. 1 COoparte_7
allegato al ricorso) e la fattura di acconto prezzo del 26.11.12, emessa sempre da
[...]
(doc. 2 allegato al ricorso), e che, proprio in conseguenza COoparte_7 dell'illegittima condotta tenuta dalla controparte contrattuale, aveva subito i danni di cui richiede il ristoro, salvo poi concludere avanzando richiesta risarcitoria nei confronti sia di che di società neppure evocata nel corso della COoparte_5 COoparte_2 precedente narrazione. … Sostanzialmente, il assume che, in conseguenza Parte_1 dell'illegittimo recesso dal leasing da parte di , lo stesso avrebbe COoparte_5
5 subito danni patrimoniali dovuti alla perdita di occasioni di lavoro, alla necessità di acquistare un nuovo mezzo, essendosi trovato privo dell'auto che gli consentiva di esercitare l'attività di agente di commercio, nonché connessi agli esborsi per la difesa nel giudizio penale a suo carico per appropriazione indebita, nonché, genericamente, danni non patrimoniali anch'essi cagionati da detto comportamento illegittimo».
III) E' dunque accertato, sia sulla base del tenore del ricorso, sia sulla base della ricostruzione – effettuata da l Giudice - dei termini in cui venne esercitata l'azione dal
, che il contratto di leasing fu dallo stesso stipulato con e che fu Parte_1 CP_1
a comunicare la risoluzione del contratto, come, ad abundantiam, risulta dal CP_1
relativo documento (atto di diffida del 9/5/2016, con il quale, previa dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, fu intimata al la restituzione del Parte_1
veicolo m- doc. 4 CP_1
IV) Da questo punto di vista - a prescindere dall'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della prospettazione in appello di un nuovo fatto costitutivo della domanda (l'asserito
“collegamento” tra vendita e leasing) - è del tutto evidente che tale asserito collegamento non potrebbe neppure essere posto in relazione causale con i lamentati danni, che in primo grado venivano ricollegati causalmente in via esclusiva all'intervenuto recesso
(rectius: risoluzione) del contratto di leasing stipulato, non con , ma con CP_2 CP_1
risoluzione intimata non da , ma cda Il motivo è pertanto
[...] CP_2 CP_1 inammissibile, sia perché fondato sull'introduzione di un nuovo fatto costitutivo della domanda, in violazione dell'art. 3456 c.p.c., sia in quanto del tutto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
2) SECONDO MOTIVO - «Circa l'omessa e falsa applicazione “della normativa consumeristica” D.lgs 206/05 pag. 4 della sentenza di I grado: Preliminarmente si dichiara che i contratti finanziari erano sottoscritti dal Sig. come persona fisica e Parte_1
consumatore; tale nomen veniva attribuito nei contratti finanziari al sottoscrittore. La qualità di consumatore veniva indicata nei contratti sia di Leasing che di Finanziamento : a pag. 4 del contratto di leasing nr.2686732 ,sez.” dichiarazioni del cliente e del fideiussore” il sottoscriveva le clausole 1-4, come consumatore . Stessa circostanza Parte_1
replicata nel contratto di finanziamento. Quindi la qualifica di consumatore veniva attribuita
CO al Sig. in primis dalla Società finanziaria della e non da questa difesa! Parte_1
Appare del tutto evidente l'errore valutativo nella motivazione della sentenza».
La Corte rileva che il motivo è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla considerazione che la prospettazione attorea, che lamenta danni correlati all'impossibilità di svolgimento
6 della propria attività professionale di rappresentante di commercio, esclude l'applicabilità della disciplina consumeristica (pag. 4 sentenza impugnata), tuttavia l'appellante neppure spiega in qual modo un siffatto inquadramento potrebbe influire sulla decisione. A prescindere ancora dalla considerazione che nel contratto (doc. 2 non viene CP_1 spuntata la casella corrispondente al “sì” della dichiarazione del cliente relativa all'utilizzo del bene in qualità di consumatore, cioè per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, il che esclude che il contratto sia stato concluso in detta qualità:
3) TERZO MOTIVO - «Errata ricostruzione dei fatti circa la morosità del Sig. Parte_1
relativamente al contratto di Leasing nr.2686732; erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado - Nella sentenza a pag. 5 il Giudice ipotizza una presunta morosità anche nel contratto di leasing n.2686732 (già proposta n.2659051-0) , facendo riferimento ad una lettera di messa in mora inviata dal Sig. , tramite suoi Parte_1
legali, alla BM (ove veniva affermato il versamento regolare della prevalenza delle rate), ciò incorrendo in un grave errore valutativo. Come risulta dagli scritti difensivi delle parti (
e , la morosità dei canoni persisteva sul solo contratto di Parte_1 CP_1
finanziamento N. 2803507( ex proposta n.2854403-0) sottoscritto dal Sig. e Parte_1 relativo all'auto Mini Cooper di proprietà della Soc. Gi. Tg. DS539AM. Un breve CP_10
excursus storico si rende necessario per derimere la controversia: Il Sig. cliente Parte_1
BM da oltre un ventennio, nel lontano 2009 sottoscriveva un primo contratto di finanziamento collegato all'acquisto da parte della di un'auto Mini Cooper CP_11
Tg. DS539AM. (Cfr carta circolazione prodotta) Tale contratto veniva rimodulato nei termini e nelle rate con altro contratto di finanziamento N. 2803507 già proposta n.2854403-0) che prevedeva il pagamento di n. 60 rate . In tale contratto il si Parte_1
rendeva inadempiente a partire dal mese di ottobre 2015 come perfettamente specificato anche nella comparsa di costituzione della pag.
2. e nella stessa sentenza CP_6
di I grado. Circostanza mai contestata dal Sig. ! La Soc. BM a questo punto Parte_1 compiva il primo errore valutativo da cui scaturiva l'intera vicenda penale e civile:
Notificava al Sig. l'atto di diffida 9 maggio 2016(Doc.4 allegato alla comparsa Parte_1
ove erroneamente indicava “inadempiente il Sig. per pagamento CP_1 Parte_1 dei canoni “ relativi al contratto di leasing n.2686732 avente ad oggetto l'auto BM X6
Tg.EM023XL”, e richiedeva o la restituzione immediata del veicolo oppure il riscatto pari a
7 € 15.574,08 (il valore del bene ) oltre spese di intervento. La dava impulso alla CP_1
risoluzione del contratto di leasing n. 2686732 avente ad oggetto il veicolo BM X6 targato EM 023 XL, nonostante per tale veicolo il povero sig. avesse versato, in Parte_1
acconto prezzo, euro 35.560,28, come da fattura allegata in atti, oltre la corresponsione di
n. 40 rate del finanziamento;
circostanza mai contestata dalla resistente CP_1
seguito della diffida iniziava la procedura di sequestro del bene e il procedimento penale definito in udienza preliminare con la richiesta di archiviazione da parte della Procura di
Massa (cfr. documenti allegati al ricorso) e con conseguente decreto di archiviazione da parte del GIP con la motivazione dell'insussistenza dei presupposti al promovimento dell'azione con riguardo ai fatti in questione: contrariamente a quanto ex adverso assunto e diversamente da quanto esposto in sentenza di I grado, la richiesta di archiviazione veniva formulata dal PM …” rilevato che in sede di interrogatorio richiesto …..l'indagato ha sostanzialmente chiarito la propria posizione, quanto meno sotto il profilo della responsabilità penale: infatti le circostanze meglio precisate ….e supportate dalla allegata documentazione ,fanno ritenere che la controversia tra il e la soc. Parte_1 CP_1 sia incompatibile con l'elemento soggettivo del reato di cui all'art.646 cp”. Il Sig.
[...]
quindi terminata la vicenda penale con richiesta di archiviazione per Parte_1
l'insussistenza dei presupposti adiva il Giudice Civile richiedendo un congruo risarcimento per la procedura commerciale scorretta posta in essere dalla per la quale CP_12
aveva subito: - il sequestro del mezzo, - la perdita definitiva del veicolo BM x6 a fronte di un esborso di circa 60mila euro (35mila circa come da acconto e da fattura oltre 40 rate) - la perdita del lavoro per indisponibilità del mezzo. Le difese avversarie, resesi conto dell'evidente errore commesso cercavano di legittimare sul piano civilistico, il comportamento scorretto, facendo riferimento alle clausole di cui all'art.
5.1 lett.a del contratto di finanziamento: “la morosità pari a 5 rate sul contratto di finanziamento avrebbe giustificato il diritto di recesso anche nel contratto di leasing e quindi il sequestro del mezzo….”. Ammettendo quindi l'errore nell' indicazione dei contratti, sia nell'atto di diffida che nelle lettere di messa in mora , atti prodromici a tutta la vicenda. L'errore viene ripreso anche nella motivazione della sentenza ove il Giudice contraddicendosi afferma (Pag.5) che dagli atti prodotti dalla difesa della emerge il mancato pagamento CP_6
delle rate di ottobre, novembre e dicembre 2015 relativo al contratto di finanziamento, confermando la morosità sul solo contratto di finanziamento. L'Auto Mini Cooper Tg.
DS539AM, non era di proprietà del ricorrente bensì della società CP_13
estranea al Sig. ! In data 18-03-2021 veniva prodotta in atti la carta di Parte_1
8 circolazione dell'auto Mini Cooper Tg. DS539AM dove risultava la proprietà in capo alla
Soc. Questo errore, compiuto già dalla difesa avversaria (cfr comparsa di CP_14
costituzione della -procedimento di I grado- pag. 8) ove affermava : CP_6
“…Nel caso di specie pertanto il ricorrente era divenuto proprietario della Mini Cooper
Cabrio alla sottoscrizione del contratto (???????),viene perpetuato anche nella sentenza impugnata dal Giudice di I Cure. Il Giudice, qualificando il come proprietario Parte_1
della auto Mini Cooper, incorre nel medesimo errore che ha comportato anche una motivazione errata circa la mancanza di prova del danno economico ove afferma che :” E infine totalmente sguarnito di prova l'asserito danno patito dal che non ha fornito Parte_1 la dimostrazione nè delle opportunità lavorative sfumate……né, tantomeno, dell'indisponibilità di un mezzo di locomozione, atteso che il era proprietario Parte_1 della Mini Cooper Cabrio..”. Circostanza assolutamente inesatta: il Sig. non Parte_1 essendo proprietario dell'auto MINI Cooper non aveva la disponibilità di altro mezzo di locomozione e dopo il sequestro dell'auto BM X6, subiva un gravissimo pregiudizio economico. Quindi accertato il pregiudizio economico “ ovvero l'effettiva diminuzione patrimoniale in conseguenza di un recesso illegittimo, sussiste una lesione o diminuzione di beni che legittima la richiesta di risarcimento dei danni.»
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nella sentenza appellata - dopo aver dato atto a pagg.
2 -3 delle difese svolte CP_1
nei termini di seguito riportati: « ha contestato la narrazione
[...] COoparte_5
avversa, rappresentando che, al febbraio 2016, aveva in essere con il i contratti Parte_1
di leasing n. 2686732, avente a oggetto la BM X6 Xdrive30d Eletta tg. EM023XL, e il n.
2803507, avente a oggetto la Mini 1.6V Cooper Cabrio tg. DS539AM, concluso il 15.11.12, che prevedeva il pagamento di 60 canoni, contratto per il quale era stato sottoscritto finanziamento, con previsione di 60 rate mensili, il 6.8.13 (finanziamento grazie al quale il aveva acquistato la proprietà della Mini Cooper). Dall'ottobre 2015, il Parte_1 Parte_1
aveva cessato il pagamento delle rate in questione, di talché , CP_15 avvalendosi dell'art.
5.1 lett. a) delle condizioni generali, dopo la mancata corresponsione di cinque rate, aveva esercitato recesso unilaterale dal contratto con comunicazione del
26.2.16. Il leasing n. 2686732, in cui i versamenti dei canoni stavano avvenendo con ritardo, prevedeva, a propria volta, all'art.
8.2 delle condizioni generali, che “la società, con semplice comunicazione scritta, potrà dichiarare risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora o di domanda giudiziale, il contratto al verificarsi di uno dei seguenti casi […] h) decadenza dal beneficio del termine o risoluzione verificatasi in altro contratto,
9 stipulato tra la società e il cliente, nel quale quest'ultimo sia soggetto al finanziamento o fideiussore”. Conseguentemente, aveva risolto anche tale secondo COoparte_5
contratto e richiesto la restituzione del mezzo, a cui il non aveva provveduto. Parte_1
Solo dopo ulteriore diffida alla riconsegna o, in alternativa, al versamento del residuo per il riscatto, pari a € 15.674,08 oltre IVA e spese di passaggio, aveva COoparte_5 sporto querela. Era stato così possibile recuperare l'auto, sottoposta a sequestro penale e poi restituita alla società proprietaria, che, dunque, aveva rimesso la querela il 15.7.17, ciò che aveva determinato l'emissione del decreto di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità» - si legge: «In materia di rapporti di leasing vige la regola di riparto dell'onere della prova generalmente applicabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che compete al debitore provare l'adempimento (cioè, principalmente, il pagamento dei canoni) e al creditore la mera allegazione del titolo e dell'altrui inadempimento, onere che deve ritenersi compiutamente assolto attraverso la produzione del contratto e dell'estratto conto. Nel caso in esame, ha prodotto sia COoparte_5
i contratti n. 2686732 (avente a oggetto la X6) e n. 2803507 (avente a oggetto la Mini
Cooper), unitamente alla condizioni generali di contratto, sia l'estratto conto riepilogativo inerente al contratto n. 2803507 (cfr. doc. 13 allegato alla seconda memoria ex art. 183) da cui emerge il mancato pagamento delle rate di ottobre, novembre, dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016. È pur vero che non è in atti l'estratto conto da cui emerge l'inadempimento in ordine al contratto n. 2686732, ma unicamente le lettere di messa in mora e risoluzione;
di contro, il , pur asserendo di aver sempre regolarmente Parte_1
adempiuto al pagamento dei canoni, non ha fornito di ciò alcuna dimostrazione, essendosi limitato ad allegare copia della fattura di acconto di € 35.000 afferente al leasing della CO
X6, relativa, invero, a un profilo neppure oggetto di contestazione. D'altra parte, nella missiva a firma degli Avv.ti Palladino e Benvenuti, prodotta dal a sostegno Parte_1
della propria pretesa, è dato leggere, testualmente, che, proprio con riferimento al leasing della X6, lo stesso aveva “versato sempre regolarmente la prevalenza delle rate”, vale a dire che non tutte le rate erano state regolarmente versate» (pagg. 4 -5).
II) Quindi nessun equivoco: la comunicazione relativa alla risoluzione del leasing è stata intimata – avvalendosi di clausola risolutiva espressa che lo consentiva - a seguito dell'inadempimento di al contratto di finanziamento pacificamente stipulato dal Parte_1 medesmo, a nulla rilevando l'intestazione della autovettura MINI per il cui acquisto il finanziamento era stato erogato. Il riferimento all'inadempimento relativo anche al CO contratto di leasig avente a oggetto la è fatto solo ad abundantiam e basato su
10 documenti prodotti da ma seguito dalla motivazione in merito CP_1 all'inadempimento al contratto di finanziamento, non attinto da specifica censura.
III) Il motivo è pertanto inammissibile in quanto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
4) QUARTO MOTIVO - «Circa la omessa valutazione della partecipazione delle Società convenute nel procedimento di mediazione anche in relazione alla condanna alle spese:
Confermata la illegittimità del recesso esercitato dalla e quindi la CP_6
legittimità della richiesta dei danni formulata dal ricorrente, si chiede la riforma integrale sentenza di I grado circa la condanna alle spese del Sig. sia a favore della Parte_1 [...]
sia a favore della per le motivazioni esposte nell'appello, e CP_6 COoparte_3
si eccepisce la omessa valutazione del Giudice di I cure circa la mancata partecipazione al prodromico procedimento di mediazione da parte delle due società convenute. Per
Giurisprudenza costante (cfr,Tribunale di Milano– Giudice Estensore Dott.ssa Marta
Bianca de' Costanzo - sentenza n. 1590 del 23.02.2022.) si ritiene che:” alla mancata partecipazione possa essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e per così dire, svuotato di contenuto, dell'obbligo sancito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Alla luce di tale orientamento e, fermo il principio che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare, resta ferma convinzione di questo giudice che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev'essere sanzionato.” Quindi per il principio secondo cui il comportamento preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, dev'essere sanzionato, appare oltremodo illegittima la sentenza nella parte della condanna alle spese ex art. 96 III cpc. La chiusura a qualsiasi forma di accordo o transazione, esplicitata nella mancata comparizione volontaria al procedimento obbligatorio di mediazione da parte delle due Società convenute e la chiusura ad ogni richiesta di transazione in corso di causa formulata dal sig. , Parte_1
implica un grave inadempimento da parte delle due Società convenute che il Giuidce di I cure avrebbe dovuto valutare ai fini della decisione sulla condanna alle spese».
La Corte rileva che, alla luce delle ragioni per le quali è stata rigettata la domanda in primo grado e delle ragioni per le quali sono stati ritenuti inammissibili i precedenti motivi di appello, il comportamento delle parti appellate fosse giustificato.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
11 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di ciascuna delle parti appellate, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza impugnata Parte_1
pronunciata inter partes in data 02/01/2024 dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 20/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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